CAPITOLO 2 : RAPPRESENTANZA ESTERNA DELL'UNIONE EUROPEA E POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE
Articolo 116 : Rappresentante speciale
1. Qualora il Consiglio intenda nominare un rappresentante speciale a norma dell'articolo 33 del trattato sull'Unione europea, il Presidente, su richiesta della commissione competente, invita il Consiglio a rilasciare una dichiarazione e a rispondere a domande in merito al mandato, agli obiettivi e agli altri aspetti pertinenti relativi ai compiti e al ruolo che dovrà svolgere il rappresentante speciale.
2. Una volta nominato, e prima di assumere le proprie funzioni, il rappresentante speciale può essere invitato a comparire dinanzi alla commissione competente per rilasciare una dichiarazione e rispondere alle domande rivoltegli.
3. Nei due mesi successivi all'audizione, la commissione competente può formulare raccomandazioni destinate al Consiglio, alla Commissione o al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza aventi diretta attinenza con la nomina.
4. Il rappresentante speciale è invitato a tenere il Parlamento pienamente e regolarmente informato in merito all'esecuzione concreta del suo mandato.