TITOLO V : RELAZIONI CON LE ALTRE ISTITUZIONI E ORGANI
CAPITOLO 1 : NOMINE
Articolo 129 : Nomina dei membri della Corte dei conti
1. Le personalità designate come membri della Corte dei conti sono invitate a fare una dichiarazione dinanzi alla commissione competente e a rispondere alle domande rivolte dai suoi membri. La commissione vota separatamente, a scrutinio segreto, su ciascuna candidatura.
2. La commissione competente presenta al Parlamento una raccomandazione quanto all'approvazione della candidatura proposta.
3. La votazione in Aula ha luogo entro due mesi dalla ricezione delle candidature a meno che il Parlamento, su richiesta della commissione competente, di un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa, non decida altrimenti. Il Parlamento vota separatamente, a scrutinio segreto, su ciascuna candidatura.
4. Qualora il Parlamento abbia espresso parere negativo su una singola candidatura, il Presidente invita il Consiglio a ritirare la proposta e a presentare al Parlamento una nuova proposta.