1. L'urgenza di una discussione su una proposta presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 1, può essere richiesta al Parlamento dal Presidente, da una commissione parlamentare, da un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa, dalla Commissione o dal Consiglio. La richiesta va presentata per iscritto e deve essere motivata.
2. Il Presidente, non appena gli sia stata presentata una richiesta di discussione con procedura d'urgenza, ne informa l'Aula; la votazione sulla richiesta ha luogo all'inizio della seduta successiva a quella in cui essa è stata comunicata al Parlamento, sempre che la proposta oggetto della richiesta sia stata distribuita ai deputati nelle lingue ufficiali. Qualora vi siano più richieste di discussione con procedura d'urgenza sullo stesso argomento, l'approvazione o la reiezione dell'urgenza riguardano tutte le risoluzioni relative a tale argomento.
3. Prima della votazione possono essere ascoltati soltanto, per un massimo di tre minuti ciascuno, l'autore della richiesta, un oratore contro e il presidente o il relatore della commissione competente.
4. I punti per i quali sia stata decisa l'urgenza hanno la precedenza sugli altri punti dell'ordine del giorno; il Presidente fissa il momento della loro discussione e votazione.
5. La procedura d'urgenza può aver luogo senza relazione o, in via eccezionale, su semplice relazione orale della commissione competente.
Qualora sia utilizzata una procedura d'urgenza e abbiano luogo negoziati interistituzionali, non si applicano gli articoli 70 e 71. L'articolo 74 si applica
mutatis mutandis.