CAPITOLO 3 : DISPOSIZIONI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE
Articolo 168 : Norma transitoria
1. Durante un periodo transitorio, che si conclude al termine della nona legislatura
(1), sono consentite deroghe alle disposizioni dell'articolo 167 se, benché siano state prese tutte le misure necessarie, non è possibile disporre di un numero sufficiente di interpreti e di traduttori in una lingua ufficiale.
2. Su proposta del Segretario generale, e tenendo in debito conto le disposizioni di cui al paragrafo 3, l'Ufficio di presidenza determina se le condizioni definite al paragrafo 1 sono rispettate per ciascuna delle lingue ufficiali in questione e riesamina la propria decisione ogni sei mesi sulla base di una relazione del Segretario generale sui progressi compiuti. L'Ufficio di presidenza adotta le necessarie norme di attuazione.
3. Sono applicabili le deroghe temporanee decise del Consiglio in conformità dei trattati in merito alla redazione degli atti giuridici.
4. Il Parlamento, su raccomandazione motivata dell'Ufficio di presidenza, può decidere in ogni momento l'abrogazione anticipata del presente articolo o la sua eventuale proroga alla scadenza di cui al paragrafo 1.