CAPITOLO 3 : DISPOSIZIONI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE
Articolo 171 : Ripartizione del tempo di parola ed elenco degli oratori
(1)
1. La Conferenza dei presidenti può proporre al Parlamento di ripartire il tempo di parola in vista dello svolgimento di una discussione. Il Parlamento decide in merito senza discussione.
2. I deputati non possono intervenire se non sono invitati dal Presidente. L'oratore parla dal suo posto e si rivolge al Presidente. Se un oratore si allontana dall'argomento della discussione, il Presidente lo richiama a tale argomento.
3. Il Presidente stabilisce, per la prima parte di una determinata discussione, un elenco degli oratori che include uno o più turni di intervento per ciascun gruppo politico che desideri prendere la parola, secondo un ordine basato sulle dimensioni relative dei gruppi stessi.
4. Il tempo di parola per questa parte della discussione è ripartito sulla base dei seguenti criteri:
(a) una prima frazione del tempo di parola è ripartita in parti uguali fra tutti i gruppi;
(b) una seconda frazione è ripartita tra i gruppi proporzionalmente al numero totale dei loro membri;
(c) ai deputati non iscritti è attribuito globalmente un tempo di parola calcolato secondo le frazioni accordate a ciascun gruppo in conformità delle precedenti lettere a) e b);
(d) la ripartizione del tempo di parola in Aula tiene conto del fatto che i deputati disabili possano necessitare di un tempo maggiore.
5. Qualora per più punti all'ordine del giorno si stabilisca un'unica ripartizione del tempo di parola, i gruppi comunicano al Presidente quale frazione del tempo loro assegnato sarà utilizzata per ogni singolo punto. Il Presidente vigila affinché tali tempi di parola siano rispettati.
6. Il resto del tempo riservato alla discussione non è preventivamente ripartito in modo specifico. Per contro, il Presidente può invitare i deputati a intervenire, come regola generale, per non più di un minuto assicurando, per quanto possibile, che intervengano alternativamente oratori di tendenze politiche diverse e di diversi Stati membri.
7. Su richiesta, il Presidente può dare precedenza d'intervento al presidente o al relatore della commissione competente e ai presidenti dei gruppi politici che prendono la parola a nome dei loro gruppi ovvero ai loro sostituti.
8. Il Presidente può concedere la parola ai deputati che indichino, mostrando un cartellino blu, che desiderano rivolgere ad un altro deputato, durante il suo intervento, una domanda di durata non superiore a mezzo minuto correlata all'intervento del deputato. Il Presidente procede in tal senso a condizione che l'oratore sia d'accordo e sempreché il Presidente stesso ritenga che ciò non perturbi l'andamento della discussione né dia luogo, attraverso domande consecutive rivolte mediante cartellini blu, a un grave squilibrio per quanto riguarda le affinità dei gruppi politici cui appartengono i deputati che prendono la parola nella discussione.
9. La durata del tempo di parola è limitata a un minuto per gli interventi sul processo verbale dei lavori, sulle mozioni procedurali e sulle modifiche al progetto definitivo di ordine del giorno o all'ordine del giorno.
10. Nella discussione su una relazione, alla Commissione e al Consiglio viene di norma data la parola immediatamente dopo l'intervento del relatore che illustra la relazione. Alla Commissione, al Consiglio e al relatore può essere data nuovamente la parola, in particolare per replicare alle dichiarazioni dei deputati.
11. I deputati che non hanno preso la parola nella discussione possono, al massimo una volta in ogni tornata, presentare una dichiarazione scritta che non superi le 200 parole e che sarà allegata al resoconto integrale della discussione.
12. Tenuto in debito conto l'articolo 230 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Presidente cerca di concordare con la Commissione, il Consiglio e il Presidente del Consiglio europeo l'assegnazione alle due istituzioni di un tempo di parola adeguato.