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Regolamento del Parlamento europeo
9a legislatura - Settembre 2021
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INDICE
NOTA BENE
COMPENDIO DEI PRINCIPALI ATTI GIURIDICI RELATIVI AL REGOLAMENTO

TITOLO VII : SESSIONI
CAPITOLO 4 : MISURE IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLE NORME DI COMPORTAMENTO APPLICABILI AI DEPUTATI

Articolo 176 : Sanzioni

1.   In gravi casi di violazione dell'articolo 10, paragrafi da 2 a 9, il Presidente adotta una decisione motivata che irroga la sanzione adeguata nei confronti del deputato interessato in conformità del presente articolo.

In relazione all'articolo 10, paragrafi 3 o 4, il Presidente può adottare una decisione motivata a norma del presente articolo a prescindere dal fatto che una misura immediata ai sensi dell'articolo 175 sia stata precedentemente imposta o meno nei confronti del deputato interessato.

In relazione all'articolo 10, paragrafo 6, il Presidente può adottare una decisione motivata a norma del presente articolo unicamente una volta stabilito che è stata commessa una molestia, conformemente alla procedura amministrativa interna applicabile in materia di molestie e relativa prevenzione.

Il Presidente può irrogare una sanzione nei confronti di un deputato nei casi in cui l'applicazione del presente articolo è prevista dal regolamento del Parlamento o da una decisione adottata dall'Ufficio di presidenza a norma dell'articolo 25.

2.   Il deputato interessato è invitato dal Presidente a presentare osservazioni per iscritto prima che la decisione sia adottata. In alternativa, il Presidente può decidere di organizzare un'audizione orale, qualora ciò sia più opportuno.

La decisione che irroga la sanzione è notificata al deputato interessato tramite lettera raccomandata o, in caso di urgenza, tramite gli uscieri.

Qualsiasi sanzione irrogata a un deputato, dopo essere stata notificata a quest'ultimo, è annunciata dal Presidente in Aula e comunicata ai presidenti degli organi, delle commissioni e delle delegazioni cui partecipa il deputato. Ne sono informati anche i presidenti degli organi, delle commissioni e delle delegazioni di cui è membro il deputato.

Una volta divenuta definitiva, la sanzione è pubblicata in modo visibile sul sito internet del Parlamento per il resto della legislatura.

3.   La valutazione dei comportamenti osservati deve tener conto del loro carattere puntuale, ricorrente o permanente nonché del loro grado di gravità. Si deve inoltre tenere conto, se del caso, dell'eventuale danno arrecato alla dignità e alla reputazione del Parlamento.

4.   La sanzione può consistere in una o più di una delle misure seguenti:

(a)   ammonizione;

(b)   perdita del diritto all'indennità di soggiorno per un periodo da due a trenta giorni;

(c)   fatto salvo l'esercizio del diritto di voto in plenaria e con riserva in tal caso del rigoroso rispetto delle norme di comportamento, sospensione temporanea, per un periodo da due a trenta giorni di riunione del Parlamento o di uno qualsiasi dei suoi organi, commissioni o delegazioni, dalla partecipazione a tutte o a una parte delle attività del Parlamento;

(d)   divieto per il deputato di rappresentare il Parlamento in una delegazione interparlamentare, una conferenza interparlamentare o qualsiasi sede interistituzionale per un periodo fino a un anno;

(e)   in caso di violazione degli obblighi di riservatezza, limitazione dei diritti di accesso alle informazioni riservate o classificate per un periodo fino a un anno.

5.   Le misure di cui al paragrafo 4, lettere da b) a e), possono essere raddoppiate in caso di recidiva o se il deputato rifiuta di conformarsi a una misura adottata in virtù dell'articolo 175, paragrafo 3.

6.   Il Presidente può inoltre presentare alla Conferenza dei presidenti una proposta volta a sospendere o revocare uno o più dei mandati del deputato in seno al Parlamento, conformemente alla procedura di cui all'articolo 21.

Ultimo aggiornamento: 26 agosto 2021Note legali - Informativa sulla privacy