Precedente 
 Seguente 
Regolamento del Parlamento europeo
9a legislatura - Settembre 2021
EPUB 144kPDF 682k
INDICE
NOTA BENE
COMPENDIO DEI PRINCIPALI ATTI GIURIDICI RELATIVI AL REGOLAMENTO

TITOLO VII : SESSIONI
CAPITOLO 5 : NUMERO LEGALE, EMENDAMENTI E VOTAZIONI

Articolo 178 : Numero legale

1.   Il Parlamento è sempre in numero per deliberare, per discutere il suo ordine del giorno e per approvare il processo verbale.

2.   Il numero legale è raggiunto quando si trovi riunito nell'Aula un terzo dei deputati che compongono il Parlamento.

3.   Le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei deputati votanti, a meno che il Presidente, su richiesta di almeno trentotto deputati effettuata prima dell'inizio delle votazioni, non constati che il numero legale non è presente. Se il numero legale non è raggiunto, il Presidente annuncia la mancanza del numero legale e la votazione è iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva.

Il sistema di votazione elettronico può essere usato per controllare la soglia di trentotto deputati, ma non per verificare il numero legale. La chiusura delle porte dell'Aula non ha luogo.

4.   I deputati che richiedono la verifica del numero legale devono essere presenti in Aula quando la richiesta viene presentata e sono inclusi nel numero dei presenti, ai sensi dei paragrafi 2 e 3, anche se poi lasciano l'Aula.

5.   Qualora siano presenti meno di trentotto deputati, il Presidente può constatare che il numero legale non è presente.

Ultimo aggiornamento: 26 agosto 2021Note legali - Informativa sulla privacy