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Regolamento del Parlamento europeo
9a legislatura - Settembre 2021
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INDICE
NOTA BENE
COMPENDIO DEI PRINCIPALI ATTI GIURIDICI RELATIVI AL REGOLAMENTO

TITOLO VII : SESSIONI
CAPITOLO 5 : NUMERO LEGALE, EMENDAMENTI E VOTAZIONI

Articolo 179 : Soglie (1)

1.   Ai fini del presente regolamento e salvo ove diversamente specificato, si intende per:

(a)   "soglia bassa": un ventesimo dei deputati che compongono il Parlamento o un gruppo politico;

(b)   "soglia media": un decimo dei deputati che compongono il Parlamento, comprendente uno o più gruppi politici o singoli deputati oppure una combinazione di entrambi;

(c)   "soglia alta": un quinto dei deputati che compongono il Parlamento, comprendente uno o più gruppi politici o singoli deputati oppure una combinazione di entrambi.

2.   Ove, per determinare se una soglia applicabile è stata raggiunta, si renda necessaria la firma di un deputato, questa può essere apposta a mano o essere in formato elettronico, mediante ricorso al sistema di firma elettronica del Parlamento. Un deputato può ritirare la propria firma entro i termini applicabili, ma non può in seguito rinnovarla.

3.   Ove sia necessario il sostegno di un gruppo politico per raggiungere una soglia, il gruppo si pronuncia tramite il proprio presidente o una persona da questo debitamente designata a tal fine.

4.   Il sostegno di un gruppo politico è calcolato come segue per l'applicazione delle soglie media e alta:

-   se nel corso di una seduta o riunione è invocato un articolo che preveda tale soglia: tutti i deputati appartenenti al gruppo in questione e fisicamente presenti;

-   negli altri casi: tutti i deputati appartenenti al gruppo in questione.

(1) L'articolo 179 si applica mutatis mutandis alle commissioni (cfr. articolo 219).
Ultimo aggiornamento: 26 agosto 2021Note legali - Informativa sulla privacy