1. Ai fini del presente regolamento e salvo ove diversamente specificato, si intende per:
(a) "soglia bassa": un ventesimo dei deputati che compongono il Parlamento o un gruppo politico;
(b) "soglia media": un decimo dei deputati che compongono il Parlamento, comprendente uno o più gruppi politici o singoli deputati oppure una combinazione di entrambi;
(c) "soglia alta": un quinto dei deputati che compongono il Parlamento, comprendente uno o più gruppi politici o singoli deputati oppure una combinazione di entrambi.
2. Ove, per determinare se una soglia applicabile è stata raggiunta, si renda necessaria la firma di un deputato, questa può essere apposta a mano o essere in formato elettronico, mediante ricorso al sistema di firma elettronica del Parlamento. Un deputato può ritirare la propria firma entro i termini applicabili, ma non può in seguito rinnovarla.
3. Ove sia necessario il sostegno di un gruppo politico per raggiungere una soglia, il gruppo si pronuncia tramite il proprio presidente o una persona da questo debitamente designata a tal fine.
4. Il sostegno di un gruppo politico è calcolato come segue per l'applicazione delle soglie media e alta:
- se nel corso di una seduta o riunione è invocato un articolo che preveda tale soglia: tutti i deputati appartenenti al gruppo in questione e fisicamente presenti;
- negli altri casi: tutti i deputati appartenenti al gruppo in questione.