1. I gruppi politici possono designare in ogni commissione uno dei loro membri come coordinatore.
2. Una riunione dei coordinatori di commissione è convocata, se necessario, dal presidente della commissione per preparare le decisioni che quest'ultima dovrà adottare, segnatamente quelle relative alla procedura e alla nomina dei relatori. La commissione può delegare ai coordinatori il potere di adottare talune decisioni, ad eccezione di quelle relative all'approvazione di relazioni, proposte di risoluzione, pareri o emendamenti.
I vicepresidenti possono essere invitati a partecipare alle riunioni dei coordinatori di commissione a titolo consultivo.
Quando non sia possibile raggiungere un consenso, i coordinatori possono decidere soltanto se dispongono di una maggioranza chiaramente rappresentativa di un'ampia maggioranza dei membri della commissione, tenendo conto delle rispettive dimensioni dei vari gruppi politici.
Il presidente comunica alla commissione tutte le decisioni e le raccomandazioni dei coordinatori, che si considerano approvate in assenza di contestazioni. In caso di contestazione, la commissione vota a maggioranza semplice. Tali decisioni e raccomandazioni sono debitamente menzionate nel processo verbale della riunione di commissione.
I deputati non iscritti non costituiscono un gruppo politico ai sensi dell'articolo 33 e non possono dunque nominare dei coordinatori, i quali sono i soli membri che possono partecipare di diritto alle riunioni dei coordinatori.
In ogni caso, occorre garantire il diritto di accesso all'informazione dei deputati non iscritti nel rispetto del principio di non discriminazione, mediante la trasmissione di informazioni e la presenza di un membro della segreteria dei deputati non iscritti alle riunioni dei coordinatori.