Articolo 237 ter : Perturbazione dell'equilibrio politico in seno al Parlamento
1. Il Presidente può, previa approvazione della Conferenza dei presidenti, adottare le misure necessarie per agevolare la partecipazione dei deputati interessati o di un gruppo politico interessato qualora giunga alla conclusione, sulla base di dati affidabili, che l'equilibrio politico in seno al Parlamento è gravemente compromesso a causa del fatto che un numero significativo di deputati o un gruppo politico non possono partecipare ai lavori dell'Istituzione conformemente alle procedure abituali quali stabilite in altri punti del presente regolamento, per motivi di sicurezza o di protezione o a seguito dell'indisponibilità di mezzi tecnici.
Le suddette misure mirano unicamente a consentire la partecipazione a distanza dei deputati interessati mediante il ricorso a determinati mezzi tecnici ai sensi dell'articolo 237 quater, paragrafo 1, o ad altri mezzi idonei allo scopo.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere adottate a beneficio di un numero significativo di deputati qualora circostanze eccezionali e imprevedibili che sfuggono al loro controllo e che si verificano in un contesto regionale impediscano la loro partecipazione.
Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere adottate anche a beneficio dei membri di un gruppo politico se tale gruppo ne ha fatto richiesta e se la mancata partecipazione di tale gruppo è dovuta a circostanze eccezionali e imprevedibili che sfuggono al controllo del gruppo stesso.
3. L'articolo 237 bis, paragrafo 2, secondo e terzo comma, e le norme e i principi di cui all'articolo 237 bis, paragrafi 4 e 5, si applicano di conseguenza.