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Regolamento del Parlamento europeo
9a legislatura - luglio 2022
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INDICE
NOTA BENE
COMPENDIO DEI PRINCIPALI ATTI GIURIDICI RELATIVI AL REGOLAMENTO

TITOLO VIII : COMMISSIONI E DELEGAZIONI
CAPITOLO 1 : COMMISSIONI

Articolo 207 : Commissioni speciali

1.   Su proposta della Conferenza dei presidenti il Parlamento può in qualsiasi momento costituire commissioni speciali le cui attribuzioni, la cui composizione numerica e il cui mandato sono fissati contemporaneamente alla decisione della loro costituzione.

2.   Il mandato delle commissioni speciali non può superare i dodici mesi, a meno che il Parlamento non prolunghi questo periodo alla sua scadenza. Salvo ove diversamente stabilito nella decisione del Parlamento che costituisce la commissione speciale, il mandato di quest'ultima ha inizio alla data della sua riunione costitutiva.

3.   Le commissioni speciali non sono titolate a formulare pareri destinati ad altre commissioni.

Ultimo aggiornamento: 12 luglio 2022Note legali - Informativa sulla privacy