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Regolamento del Parlamento europeo
9a legislatura - gennaio 2023
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INDICE
NOTA BENE
COMPENDIO DEI PRINCIPALI ATTI GIURIDICI RELATIVI AL REGOLAMENTO

TITOLO VIII : COMMISSIONI E DELEGAZIONI
CAPITOLO 1 : COMMISSIONI

Articolo 221 : Procedura da applicare per la consultazione da parte di una commissione di informazioni confidenziali nel quadro di una riunione di commissione a porte chiuse

1.   Quando il Parlamento ha l'obbligo giuridico di trattare le informazioni ricevute come informazioni confidenziali, il presidente della commissione competente applica d'ufficio la procedura di trattamento confidenziale prevista al paragrafo 3.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, in assenza dell'obbligo giuridico di trattare le informazioni ricevute come informazioni confidenziali, qualsiasi commissione può, di sua iniziativa, applicare la procedura di trattamento confidenziale di cui al paragrafo 3 a un'informazione o a un documento indicati da uno dei suoi membri mediante una richiesta scritta od orale. In tal caso, per l'adozione di una decisione circa l'applicazione della procedura di trattamento confidenziale è necessario il voto della maggioranza dei due terzi dei membri presenti.

3.   Una volta che il presidente della commissione abbia disposto l'applicazione della procedura di trattamento confidenziale, la riunione si svolge a porte chiuse e possono assistervi soltanto i membri della commissione, inclusi i membri supplenti. La commissione può decidere, in conformità del quadro giuridico interistituzionale applicabile, che possono assistere alla riunione altri deputati a norma dell'articolo 216, paragrafo 3. Possono altresì assistere alla riunione altre persone precedentemente designate dal presidente come aventi "necessità di sapere", tenendo debitamente conto di eventuali restrizioni stabilite dalla normativa relativa al trattamento delle informazioni riservate da parte del Parlamento. Per quanto concerne la consultazione delle informazioni classificate di livello "CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL" o superiore, oppure qualora il quadro giuridico interistituzionale preveda specifiche limitazioni all'accesso, possono applicarsi ulteriori restrizioni.

I documenti sono distribuiti all'inizio della riunione e raccolti al termine di quest'ultima. Essi sono numerati. Non si possono prendere appunti né fare fotocopie.

Il processo verbale della riunione non fornisce alcun dettaglio dell'esame del punto trattato secondo la procedura confidenziale. Soltanto la decisione, qualora venga presa, può figurare nel processo verbale.

4.   Fatte salve le norme applicabili in materia di violazione degli obblighi di riservatezza in generale, l'esame di casi di violazione degli obblighi di riservatezza può essere richiesto da un numero di deputati o uno o più gruppi politici pari almeno alla soglia media nella commissione che ha avviato la procedura di trattamento confidenziale. Tale richiesta può essere iscritta all'ordine del giorno della riunione di commissione successiva. A maggioranza dei suoi membri, la commissione può decidere di sottoporre la questione al Presidente per un ulteriore esame a norma degli articoli 10 e 176.

Il presente articolo si applica nella misura in cui il quadro giuridico applicabile relativo al trattamento di informazioni confidenziali preveda la possibilità di consultare le informazioni confidenziali in una riunione a porte chiuse al di fuori delle infrastrutture di sicurezza.

Ultimo aggiornamento: 17 gennaio 2023Note legali - Informativa sulla privacy