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Regolamento del Parlamento europeo
9a legislatura - gennaio 2023
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INDICE
NOTA BENE
COMPENDIO DEI PRINCIPALI ATTI GIURIDICI RELATIVI AL REGOLAMENTO

TITOLO VIII : COMMISSIONI E DELEGAZIONI
CAPITOLO 1 : COMMISSIONI

Articolo 222 : Audizioni pubbliche e discussioni relative alle iniziative dei cittadini

1.   Allorché la Commissione ha pubblicato nel registro previsto a tal fine un avviso concernente un'iniziativa dei cittadini a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), il Presidente del Parlamento, su proposta del presidente della Conferenza dei presidenti di commissione:

(a)   incarica la commissione competente per il merito, ai sensi dell'allegato V, di organizzare l'audizione pubblica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/788; la commissione competente per le petizioni è automaticamente associata ai sensi dell'articolo 57 del presente regolamento;

(b)   può, qualora due o più iniziative dei cittadini in relazione alle quali è stato pubblicato un avviso nel registro previsto a tal fine a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/788 vertano su una questione analoga, decidere, previa consultazione degli organizzatori, di organizzare un'audizione pubblica congiunta in cui siano affrontate, in modo paritario, tutte le iniziative dei cittadini interessate.

2.   La commissione competente per il merito:

(a)   valuta se la Commissione ha ricevuto il gruppo di organizzatori a un livello appropriato, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/788;

(b)   assicura, se necessario con il sostegno della Conferenza dei presidenti di commissione, che la Commissione sia debitamente coinvolta nell'organizzazione dell'audizione pubblica e che, in tale occasione, sia rappresentata a livello appropriato.

3.   Il presidente della commissione competente per il merito convoca l'audizione pubblica in una data appropriata entro tre mesi dalla presentazione dell'iniziativa alla Commissione a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2019/788.

4.   La commissione competente per il merito organizza l'audizione pubblica in Parlamento, se del caso congiuntamente ad altre istituzioni e organi dell'Unione europea che desiderino parteciparvi. Essa può invitare altre parti interessate a partecipare.

La commissione competente per il merito invita un gruppo di rappresentanti degli organizzatori, che includa come minimo una delle persone di contatto di cui all'articolo 5, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) 2019/788, per presentare l'iniziativa nell'ambito dell'audizione.

5.   L'Ufficio di presidenza approva, secondo le modalità concordate con la Commissione, la regolamentazione relativa al rimborso delle spese sostenute.

6.   Il Presidente del Parlamento e il presidente della Conferenza dei presidenti di commissione possono delegare i poteri loro conferiti a norma del presente articolo rispettivamente a un vicepresidente o a un altro presidente di commissione.

7.   Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 57 o 58, dette disposizioni si applicano, mutatis mutandis, anche ad altre commissioni. Si applicano altresì gli articoli 210 e 211.

L'articolo 25, paragrafo 9, non si applica alle audizioni pubbliche relative alle iniziative dei cittadini.

8.   Il Parlamento tiene una discussione su un'iniziativa dei cittadini in relazione alla quale è stato pubblicato un avviso nel registro previsto a tal fine a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/788, in una tornata successiva all'audizione pubblica e, al momento di iscrivere la discussione all'ordine del giorno, decide se concludere o meno la discussione con una risoluzione. Non può procedere in tal senso se una relazione sullo stesso argomento è prevista nel corso della stessa tornata o di quella successiva, a meno che il Presidente non disponga diversamente per motivi eccezionali. Se il Parlamento decide di concludere la discussione con una risoluzione, la commissione competente, un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa possono presentare una proposta di risoluzione. L'articolo 132, paragrafi da 3 a 8, concernente la presentazione e la votazione di proposte di risoluzione, si applica mutatis mutandis.

9.   A seguito della comunicazione della Commissione che espone le sue conclusioni giuridiche e politiche su una specifica iniziativa dei cittadini, il Parlamento valuta le azioni intraprese dalla Commissione sulla scorta di detta comunicazione. Qualora la Commissione non dovesse presentare una proposta adeguata su un'iniziativa dei cittadini, la commissione competente per il merito può organizzare un'audizione in consultazione con gli organizzatori dell'iniziativa dei cittadini. Inoltre, il Parlamento può decidere se tenere una discussione in Aula e se concludere o meno la discussione con una risoluzione. La procedura di cui al paragrafo 8, si applica mutatis mutandis. Il Parlamento può altresì decidere di esercitare il diritto conferitogli dall'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, avviando quindi la procedura di cui all'articolo 47.

(1) Regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 55).
Ultimo aggiornamento: 17 gennaio 2023Note legali - Informativa sulla privacy