ALLEGATO II : CODICE DI CONDOTTA APPROPRIATA PER I DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI
1. Nell'esercizio delle loro funzioni, i deputati al Parlamento europeo si comportano nei confronti di chiunque lavori per l'Istituzione con dignità, cortesia e rispetto, senza pregiudizi né discriminazioni.
2. Nell'esercizio delle loro funzioni, i deputati agiscono con professionalità e devono astenersi, nei loro rapporti con il personale, in particolare da un linguaggio degradante, ingiurioso, offensivo o discriminatorio o da qualsiasi altro atto immorale, degradante o illecito.
3. I deputati non possono, con le loro azioni, incitare o incoraggiare il personale a violare, eludere o ignorare la legislazione in vigore, le norme interne del Parlamento o il presente codice, né tollerare siffatto comportamento da parte del personale sotto la loro responsabilità.
4. Ai fini dell'efficace funzionamento del Parlamento europeo, i deputati si adopereranno per garantire, con la dovuta discrezione, che eventuali disaccordi o conflitti con il personale sotto la loro responsabilità siano trattati con rapidità, equità ed efficacia.
5. Se necessario, i deputati al Parlamento europeo coopereranno prontamente e pienamente con le procedure in atto per la gestione di situazioni conflittuali o molestie (a sfondo psicologico o sessuale), anche reagendo tempestivamente a qualsiasi accusa di molestia. I deputati dovrebbero seguire corsi di formazione specializzati, organizzati per loro, sulla prevenzione dei conflitti e delle molestie sul luogo di lavoro e sulla corretta gestione dell'ufficio.
6. I deputati firmano una dichiarazione in cui confermano l'impegno ad attenersi al presente codice. Tutte le dichiarazioni, firmate o meno, sono pubblicate sul sito web del Parlamento.
7. Un deputato che non abbia firmato la dichiarazione relativa al presente codice non può essere eletto a una carica in seno al Parlamento o ai suoi organi, designato in qualità di relatore o far parte di una delegazione ufficiale né partecipare a negoziati interistituzionali.