Questa non è la versione più recente del regolamento del Parlamento europeo.
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Regolamento del Parlamento europeo
9a legislatura - febbraio 2023
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INDICE
NOTA BENE
COMPENDIO DEI PRINCIPALI ATTI GIURIDICI RELATIVI AL REGOLAMENTO

TITOLO VII : SESSIONI
CAPITOLO 3 : DISPOSIZIONI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Articolo 173 : Fatto personale

1.   Ogni deputato che chieda di parlare per fatto personale è ascoltato alla fine della discussione sul punto dell'ordine del giorno in corso, o al momento dell'approvazione del processo verbale della seduta cui si riferisce la richiesta di intervento.

L'oratore non può intervenire sull'argomento della discussione, ma deve limitarsi a respingere affermazioni fatte nel corso della discussione con riferimento alla sua persona o a opinioni che gli sono state attribuite oppure a rettificare proprie dichiarazioni precedenti.

2.   Salvo decisione contraria del Parlamento, non può essere concesso un tempo superiore ai tre minuti per dichiarazioni per fatto personale.

Ultimo aggiornamento: 13 marzo 2023Note legali - Informativa sulla privacy