1. Le commissioni si riuniscono su convocazione del loro presidente o per iniziativa del Presidente del Parlamento.
Quando convoca una siffatta riunione, il presidente può decidere, caso per caso e con l'accordo dei coordinatori che rappresentano la maggioranza dei membri della commissione, che è possibile assistere alla riunione anche a distanza, fatta eccezione per le riunioni di commissione a porte chiuse.
Quando convoca la riunione, il presidente presenta un progetto di ordine del giorno nel quale è indicato se è possibile assistere alla riunione anche a distanza. La commissione si pronuncia sull'ordine del giorno all'inizio della riunione.
2. La Commissione, il Consiglio e le altre istituzioni dell'Unione possono prendere la parola alle riunioni di commissione, su invito del presidente fatto a nome della commissione stessa.
Altre persone possono essere invitate, con decisione della commissione, ad assistere a una riunione e a prendervi la parola.
La commissione competente può organizzare, previa approvazione da parte dell'Ufficio di presidenza, un'audizione di esperti quando lo ritenga indispensabile per condurre i propri lavori in modo efficace su una determinata questione.
3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 56, paragrafo 8, e salvo decisione contraria della commissione, i deputati che assistono alle riunioni delle commissioni di cui non fanno parte non possono partecipare alle deliberazioni.
Essi possono essere tuttavia autorizzati dalla commissione a partecipare alle sue riunioni in veste consultiva.
4. L'articolo 171, paragrafo 2, si applica mutatis mutandis alle commissioni. Tuttavia, la seconda frase dell'articolo 171, paragrafo 2, non si applica ai deputati che assistono alla riunione a distanza.
5. Quando è redatto un resoconto integrale, l'articolo 204, paragrafi 2, 3 e 5, si applica
mutatis mutandis.
6. In caso di partecipazione a distanza, è garantito che:
– i deputati possano esercitare senza restrizioni il loro mandato parlamentare, compreso, in particolare, il diritto di intervenire in commissione;
– le soluzioni informatiche messe a disposizione siano "tecnologicamente neutre";
– siano impiegati mezzi elettronici sicuri, gestiti e controllati dai servizi del Parlamento direttamente e internamente;
– l'attrezzatura tecnica assicuri la necessaria qualità audio e video; nonché