TITOLO II : LEGISLAZIONE, BILANCIO, DISCARICO E ALTRE PROCEDURE
CAPITOLO 3 : PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA
SEZIONE 1 - PRIMA LETTURA
Articolo 59 : Votazione in Parlamento – Prima lettura
1. Il Parlamento può approvare, modificare o respingere il progetto di atto legislativo.
2. Il Parlamento vota innanzitutto sull'eventuale proposta di reiezione immediata del progetto di atto legislativo presentata per iscritto dalla commissione competente, da un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa.
Se la proposta di reiezione è approvata, il Presidente chiede all'istituzione che ha presentato il progetto di atto legislativo di ritirarlo.
Se tale istituzione accoglie la richiesta, il Presidente dichiara conclusa la procedura.
Se l'istituzione in questione non ritira il progetto di atto legislativo, il Presidente annuncia che la prima lettura del Parlamento è conclusa, a meno che il Parlamento, su proposta del presidente o del relatore della commissione competente o di un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa, non decida di rinviare la questione alla commissione competente per un nuovo esame.
Se la proposta di reiezione non è approvata, il Parlamento agisce in conformità dei paragrafi 3, 4 e 5.
3. Qualsiasi accordo provvisorio presentato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, ha la precedenza nella votazione ed è oggetto di una votazione unica, a meno che il Parlamento, su richiesta di un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa, decida invece di procedere alla votazione sugli emendamenti in conformità del paragrafo 4. In tal caso, il Parlamento decide altresì se la votazione sugli emendamenti deve tenersi immediatamente. In caso negativo, il Parlamento fissa un nuovo termine per la presentazione di emendamenti e la votazione ha luogo nel corso di una seduta successiva.
Se l'accordo provvisorio è approvato mediante votazione unica, il Presidente annuncia che la prima lettura del Parlamento è conclusa.
Se, nell'ambito di una votazione unica, l'accordo provvisorio non ottiene la maggioranza dei voti espressi, il Presidente fissa un nuovo termine per la presentazione di emendamenti al progetto di atto legislativo. Tali emendamenti sono quindi posti in votazione nel corso di una seduta successiva affinché il Parlamento possa concludere la prima lettura.
4. A meno che non sia approvata una proposta di reiezione in conformità del paragrafo 2 o che non sia stato approvato un accordo provvisorio in conformità del paragrafo 3, gli emendamenti al progetto di atto legislativo sono posti in votazione, comprese, se del caso, le singole parti dell'accordo provvisorio, in caso di presentazione di richieste di votazione distinta o per parti separate o di emendamenti concorrenti.
Prima che il Parlamento voti sugli emendamenti, il Presidente può chiedere alla Commissione di precisare la sua posizione e al Consiglio di formulare le sue osservazioni.
Dopo la votazione su tali emendamenti, il Parlamento vota sull'intero progetto di atto legislativo, eventualmente modificato.
Se l'intero progetto di atto legislativo, quale eventualmente modificato, è approvato, il Presidente annuncia che la prima lettura è conclusa, a meno che il Parlamento, su proposta del presidente o del relatore della commissione competente o di un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa, non decida di rinviare la questione alla commissione competente per l'avvio di negoziati interistituzionali in conformità degli articoli 60 e 74.
Se l'intero progetto di atto legislativo, quale eventualmente modificato, non ottiene la maggioranza dei voti espressi, il Presidente annuncia che la prima lettura è conclusa, a meno che il Parlamento, su proposta del presidente o del relatore della commissione competente o di un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa, non decida di rinviare la questione alla commissione competente per un nuovo esame.
5. Dopo le votazioni effettuate in conformità dei paragrafi 2, 3 e 4 e le successive votazioni sugli emendamenti al progetto di risoluzione legislativa relativamente a richieste procedurali, se presenti, la risoluzione legislativa è considerata approvata. Se necessario, la risoluzione legislativa è modificata, in conformità dell'articolo 203, paragrafo 2, onde riflettere l'esito delle votazioni effettuate in conformità dei paragrafi 2, 3 e 4.
Il testo della risoluzione legislativa e della posizione del Parlamento è trasmesso dal Presidente al Consiglio e alla Commissione, nonché al gruppo di Stati membri, alla Corte di giustizia e alla Banca centrale europea qualora il progetto di atto legislativo sia stato presentato da questi ultimi.