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Regolamento del Parlamento europeo
9a legislatura - maggio 2023
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INDICE
NOTA BENE
COMPENDIO DEI PRINCIPALI ATTI GIURIDICI RELATIVI AL REGOLAMENTO

TITOLO VII : SESSIONI
CAPITOLO 6 : RICHIAMI AL REGOLAMENTO E MOZIONI DI PROCEDURA

Articolo 195 : Richiamo al regolamento (1)

1.   La facoltà di parlare può essere concessa a un deputato per attirare l'attenzione del Presidente sul mancato rispetto del regolamento. All'inizio del suo intervento il deputato deve indicare l'articolo cui si riferisce.

2.   Le richieste di intervento sul regolamento hanno la precedenza su ogni altra, così come sulle mozioni di procedura.

3.   Il tempo di parola non può superare un minuto.

4.   Sul richiamo al regolamento il Presidente decide immediatamente in conformità delle disposizioni del regolamento e comunica la sua decisione subito dopo il richiamo al regolamento. La decisione del Presidente non è soggetta a votazione.

5.   In via eccezionale, e sempre che il rinvio della decisione non provochi l'aggiornamento della discussione in corso, il Presidente può dichiarare che la sua decisione sarà comunicata successivamente, e comunque entro un termine non superiore alle 24 ore dal richiamo al regolamento. Egli può sottoporre la questione alla commissione competente.

Una richiesta d'intervento per richiamo al regolamento deve riferirsi al punto in esame dell'ordine del giorno. Il Presidente può dar luogo ad una richiesta di intervento che riguardi un altro tema, ad un momento opportuno, per esempio non appena concluso l'esame del punto dell'ordine del giorno in questione ovvero prima della sospensione della seduta.

(1) L'articolo 195 si applica mutatis mutandis alle commissioni (cfr. articolo 219).
Ultimo aggiornamento: 5 maggio 2023Note legali - Informativa sulla privacy