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Regolamento del Parlamento europeo
9a legislatura - maggio 2023
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INDICE
NOTA BENE
COMPENDIO DEI PRINCIPALI ATTI GIURIDICI RELATIVI AL REGOLAMENTO

TITOLO VII : SESSIONI
CAPITOLO 6 : RICHIAMI AL REGOLAMENTO E MOZIONI DI PROCEDURA

Articolo 198 : Rinvio in commissione

1.   Un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa possono chiedere il rinvio in commissione al momento della fissazione dell'ordine del giorno o prima dell'apertura della discussione.

L'intenzione di presentare una richiesta di rinvio in commissione è notificata con almeno 24 ore di anticipo al Presidente, che ne informa immediatamente il Parlamento.

2.   Il rinvio in commissione può essere chiesto anche da un gruppo politico o da un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa prima o durante la votazione. Tale richiesta è messa immediatamente ai voti.

3.   La richiesta può essere presentata solo una volta in ciascuna di queste diverse fasi della procedura di cui ai paragrafi 1 e 2.

4.   Il rinvio in commissione interrompe l'esame del punto.

5.   Il Parlamento può impartire alla commissione un termine entro il quale presentare le sue conclusioni.

Ultimo aggiornamento: 5 maggio 2023Note legali - Informativa sulla privacy