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Regolamento del Parlamento europeo
9a legislatura - novembre 2023
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INDICE
NOTA BENE
COMPENDIO DEI PRINCIPALI ATTI GIURIDICI RELATIVI AL REGOLAMENTO
Versione che entrerà in vigore il 16 luglio 2024 PDF

TITOLO I : DEPUTATI, ORGANI DEL PARLAMENTO E GRUPPI POLITICI
CAPITOLO 1 : DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 9 : Procedure in materia di immunità

1.   Ogni richiesta diretta al Presidente da un'autorità competente di uno Stato membro o dal procuratore capo europeo e volta a revocare l'immunità di un deputato, ovvero da un deputato o da un ex deputato in difesa dei privilegi e delle immunità, è comunicata in Aula e deferita alla commissione competente.

2.   Con l'accordo del deputato o dell'ex deputato interessato, la richiesta può essere presentata da un altro deputato, il quale può rappresentare il deputato o l'ex deputato interessato in ogni fase della procedura.

Il deputato che rappresenta il deputato o l'ex deputato interessato non partecipa alle decisioni adottate dalla commissione.

3.   La commissione esamina senza indugio, ma tenendo conto della loro relativa complessità, le richieste di revoca dell'immunità o di difesa delle immunità e dei privilegi.

4.   La commissione presenta una proposta di decisione motivata che raccomanda l'accoglimento o la reiezione della richiesta di revoca dell'immunità o di difesa dei privilegi e delle immunità. Gli emendamenti sono irricevibili. In caso di reiezione di una proposta, si considera adottata la decisione contraria.

5.   La commissione può chiedere all'autorità dello Stato membro interessata o, a seconda dei casi, al procuratore capo europeo, tutte le informazioni e tutti i chiarimenti che reputi necessari per pronunciarsi sull'opportunità di revocare o di difendere l'immunità.

6.   Al deputato interessato è offerta l'opportunità di essere ascoltato ed egli può produrre tutti i documenti o gli altri elementi scritti di giudizio che ritiene pertinenti.

Il deputato interessato non è presente durante le discussioni sulla richiesta di revoca o di difesa della sua immunità, se non per essere ascoltato.

Il presidente della commissione invita il deputato per l'audizione, indicandone data e ora. Il deputato interessato può rinunciare al diritto ad essere ascoltato.

Se a seguito di tale invito il deputato interessato non compare all'audizione, si considera che abbia rinunciato al diritto di essere ascoltato, a meno che non abbia giustificato la sua mancata presenza alla data e all'ora proposte, precisandone i motivi. Il presidente della commissione decide se tale giustificazione debba essere accettata alla luce dei motivi addotti. Al deputato interessato non è consentito il ricorso avverso la suddetta decisione.

Se il presidente della commissione accetta la giustificazione, invita il deputato interessato ad essere ascoltato a una nuova data e ora. Se il deputato interessato non si presenta al momento fissato nel secondo invito, la procedura prosegue senza la sua audizione. A questo punto non possono essere accettate nuove giustificazioni o richieste di essere ascoltato.

L'articolo 216, paragrafo 1, secondo comma, non impedisce alla commissione competente di consentire la partecipazione a distanza del deputato interessato a un'audizione sull’immunità a porte chiuse, in conformità dei principi elaborati dalla commissione a norma dell'articolo 9, paragrafo 13, se tale deputato è impossibilitato, a causa di circostanze eccezionali e oggettive, a essere fisicamente presente all'audizione.

7.   Qualora la richiesta di revoca o di difesa dell'immunità comporti vari capi d'accusa, ciascuno di essi può essere oggetto di una decisione distinta. La relazione della commissione può proporre, a titolo eccezionale, che la revoca o la difesa dell'immunità si riferisca esclusivamente alla prosecuzione del procedimento penale senza che contro il deputato possa essere adottata, fintanto che non si abbia sentenza passata in giudicato, alcuna misura privativa o limitativa della sua libertà o qualunque altra misura che gli impedisca di esercitare le funzioni proprie del suo mandato.

8.   La commissione può fornire un parere motivato sulla competenza dell'autorità dello Stato membro interessata o, a seconda dei casi, del procuratore capo europeo e sulla ricevibilità della richiesta, ma in nessun caso si pronuncia sulla colpevolezza o meno del deputato né sull'opportunità o meno di perseguire penalmente le opinioni o gli atti che gli sono attribuiti, anche qualora l'esame della richiesta abbia fornito alla commissione una conoscenza approfondita del merito della questione.

9.   La proposta di decisione della commissione è iscritta d'ufficio all'ordine del giorno della seduta successiva alla sua presentazione. Non è ammesso alcun emendamento a tale proposta.

La discussione può vertere soltanto sulle ragioni che militano a favore e contro ciascuna delle proposte di revoca o mantenimento dell'immunità o di difesa di un privilegio o di un'immunità.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 173, il deputato i cui privilegi o immunità formano oggetto della questione non può intervenire nella discussione.

La proposta o le proposte di decisione contenute nella relazione sono poste in votazione nel corso del primo turno di votazioni successivo alla discussione.

Dopo l'esame da parte del Parlamento si procede a una votazione distinta su ciascuna proposta figurante nella relazione. In caso di reiezione di una proposta, si considera adottata la decisione contraria.

10.   Il Presidente comunica immediatamente la decisione del Parlamento al deputato interessato e all'autorità competente dello Stato membro interessato o, a seconda dei casi, al procuratore capo europeo, chiedendo di essere informato su qualsiasi nuovo sviluppo nel relativo procedimento e sulle deliberazioni giudiziarie adottate. Non appena il Presidente riceve dette informazioni, le comunica al Parlamento nella forma che ritiene più opportuna, se necessario previa consultazione della commissione competente.

11.   La commissione tratta tali questioni e i documenti ricevuti con la massima riservatezza. L'esame da parte della commissione delle richieste riguardanti le procedure in materia di immunità si svolge sempre a porte chiuse.

12.   Il Parlamento esamina unicamente le richieste di revoca dell'immunità di un deputato che gli sono state trasmesse dalle autorità giudiziarie o dalle rappresentanze permanenti degli Stati membri o, a seconda dei casi, dal procuratore capo europeo.

13.   La commissione elabora i principi per l'applicazione del presente articolo.

14.   Qualsiasi richiesta di informazioni presentata da un'autorità competente di uno Stato membro o, a seconda dei casi, dal procuratore capo europeo quanto alla portata dei privilegi o delle immunità dei deputati è esaminata in conformità delle norme che precedono.

Ultimo aggiornamento: 24 ottobre 2023Note legali - Informativa sulla privacy