TITOLO I : DEPUTATI, ORGANI DEL PARLAMENTO E GRUPPI POLITICI
CAPITOLO 3 : ORGANI E ATTRIBUZIONI
Articolo 29 : Conferenza dei presidenti di commissione
1. La Conferenza dei presidenti di commissione è composta dai presidenti di tutte le commissioni permanenti e speciali. Essa elegge il proprio presidente.
2. In caso di assenza del Presidente, è il decano d'età ad assumere la presidenza della riunione.
3. La Conferenza dei presidenti di commissione può presentare alla Conferenza dei presidenti proposte in merito ai lavori delle commissioni e alla fissazione dell'ordine del giorno delle tornate.
4. L'Ufficio di presidenza e la Conferenza dei presidenti possono delegare alla Conferenza dei presidenti di commissione determinate attribuzioni.