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Regolamento del Parlamento europeo
9a legislatura - novembre 2023
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INDICE
NOTA BENE
COMPENDIO DEI PRINCIPALI ATTI GIURIDICI RELATIVI AL REGOLAMENTO
Versione che entrerà in vigore il 16 luglio 2024 PDF

TITOLO II : LEGISLAZIONE, BILANCIO, DISCARICO E ALTRE PROCEDURE
CAPITOLO 2 : PROCEDURE IN COMMISSIONE

Articolo 57 : Procedura con le commissioni associate

1.   Qualora una questione di competenza sia stata sottoposta alla Conferenza dei presidenti a norma dell'articolo 211 e la Conferenza dei presidenti, sulla base dell'allegato V, ritenga che la questione rientri a titolo pressoché paritario nell'ambito di competenza di due o più commissioni o che diversi aspetti della questione rientrino nell'ambito di competenza di due o più commissioni, si applicano l'articolo 56 e le seguenti disposizioni supplementari:

–   le commissioni interessate decidono di comune accordo il calendario;

–   il relatore e i relatori per parere si tengono reciprocamente informati e cercano di concordare i testi da essi proposti alle rispettive commissioni e la loro posizione per quanto riguarda gli emendamenti;

–   i presidenti, il relatore e i relatori per parere interessati sono vincolati dal principio di buona e leale cooperazione e determinano insieme le parti del testo che rientrano nelle loro competenze esclusive o condivise e convengono le modalità precise della loro cooperazione. In caso di disaccordo sulla delimitazione delle competenze, la questione è sottoposta, su richiesta di una delle commissioni interessate, alla Conferenza dei presidenti, che può decidere sulla questione delle rispettive competenze oppure decidere di applicare la procedura con commissioni congiunte a norma dell'articolo 58. Tale decisione è adottata conformemente alla procedura e nel rispetto del termine di cui all'articolo 211;

–   la commissione competente per il merito accoglie senza votazione gli emendamenti di una commissione associata qualora riguardino questioni che rientrano nell'ambito di competenza esclusiva della commissione associata. Qualora la commissione competente per il merito non rispetti la competenza esclusiva della commissione associata, quest'ultima può presentare gli emendamenti direttamente in Aula. Nel caso in cui degli emendamenti riguardanti questioni che rientrano nella competenza condivisa della commissione competente per il merito e di una commissione associata non siano approvati dalla commissione competente per il merito, la commissione associata li può presentare direttamente in Aula;

–   qualora la proposta segua la procedura di conciliazione, la delegazione del Parlamento comprende il relatore per parere di ogni commissione associata.

La decisione della Conferenza dei presidenti di applicare la procedura con le commissioni associate si applica in tutte le fasi della procedura in questione.

I diritti collegati allo status di "commissione competente" sono esercitati dalla commissione responsabile per il merito. Nell'esercizio di tali diritti, quest'ultima deve rispettare le prerogative della commissione associata. In particolare, la commissione competente per il merito deve rispettare l'obbligo di cooperazione leale per quanto riguarda il calendario e il diritto della commissione associata di determinare gli emendamenti che sono sottoposti all'Aula nell'ambito della sua competenza esclusiva.

2.   La procedura di cui al presente articolo non si applica alle raccomandazioni che la commissione competente deve approvare a norma dell'articolo 105.

Ultimo aggiornamento: 24 ottobre 2023Note legali - Informativa sulla privacy