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Regolamento del Parlamento europeo
9a legislatura - novembre 2023
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INDICE
NOTA BENE
COMPENDIO DEI PRINCIPALI ATTI GIURIDICI RELATIVI AL REGOLAMENTO
Versione che entrerà in vigore il 16 luglio 2024 PDF

TITOLO V : RELAZIONI CON LE ALTRE ISTITUZIONI E ORGANI
CAPITOLO 6 : CONSULTAZIONE DI ALTRE ISTITUZIONI E DI ALTRI ORGANISMI

Articolo 145 : Consultazione del Comitato economico e sociale europeo

1.   Qualora il trattato sul funzionamento dell'Unione europea preveda la consultazione del Comitato economico e sociale europeo, il Presidente avvia la procedura di consultazione e ne informa il Parlamento.

2.   Una commissione può chiedere che il Comitato economico e sociale europeo sia consultato su questioni di carattere generale o su temi specifici.

Nella sua richiesta, la commissione indica il termine entro il quale il Comitato economico e sociale europeo deve esprimere il proprio parere.

Le richieste di consultazione del Comitato economico e sociale europeo sono annunciate in Aula nel corso della tornata successiva e sono considerate approvate a meno che, entro 24 ore dall'annuncio, un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa non chiedano che siano poste in votazione.

3.   I pareri trasmessi dal Comitato economico e sociale europeo sono deferiti alla commissione competente.

Ultimo aggiornamento: 24 ottobre 2023Note legali - Informativa sulla privacy