TITOLO V : RELAZIONI CON LE ALTRE ISTITUZIONI E ORGANI
CAPITOLO 6 : CONSULTAZIONE DI ALTRE ISTITUZIONI E DI ALTRI ORGANISMI
Articolo 145 : Consultazione del Comitato economico e sociale europeo
1. Qualora il trattato sul funzionamento dell'Unione europea preveda la consultazione del Comitato economico e sociale europeo, il Presidente avvia la procedura di consultazione e ne informa il Parlamento.
2. Una commissione può chiedere che il Comitato economico e sociale europeo sia consultato su questioni di carattere generale o su temi specifici.
Nella sua richiesta, la commissione indica il termine entro il quale il Comitato economico e sociale europeo deve esprimere il proprio parere.
Le richieste di consultazione del Comitato economico e sociale europeo sono annunciate in Aula nel corso della tornata successiva e sono considerate approvate a meno che, entro 24 ore dall'annuncio, un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa non chiedano che siano poste in votazione.
3. I pareri trasmessi dal Comitato economico e sociale europeo sono deferiti alla commissione competente.