CAPITOLO 4 : MISURE IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLE NORME DI COMPORTAMENTO APPLICABILI AI DEPUTATI
Articolo 176 : Sanzioni
1. In gravi casi di violazione dell'articolo 10, paragrafi da 2 a 9, dell'articolo 35 o dell'articolo 35 bis, il Presidente adotta una decisione motivata che irroga la sanzione adeguata nei confronti del deputato interessato in conformità del presente articolo.
In relazione all'articolo 10, paragrafi 3 o 4, il Presidente può adottare una decisione motivata a norma del presente articolo a prescindere dal fatto che una misura immediata ai sensi dell'articolo 175 sia stata precedentemente imposta o meno nei confronti del deputato interessato.
In relazione all'articolo 10, paragrafo 6, il Presidente può adottare una decisione motivata a norma del presente articolo unicamente una volta stabilito che è stata commessa una molestia, conformemente alla procedura amministrativa interna applicabile in materia di molestie e relativa prevenzione.
2. Il Presidente può inoltre irrogare una sanzione nei confronti di un deputato nei casi in cui l'applicazione del presente articolo è prevista dal regolamento del Parlamento, compreso il codice di condotta dei deputati al
Parlamento europeo concernente l'integrità e la trasparenza
(1), o da una decisione adottata dall'Ufficio di presidenza a norma dell'articolo 25.
3. Il deputato interessato è invitato dal Presidente a presentare osservazioni per iscritto prima che la decisione sia adottata. In alternativa, il Presidente può decidere di organizzare un'audizione orale, qualora ciò sia più opportuno.
La decisione che irroga la sanzione è notificata al deputato interessato.
Una volta divenuta definitiva, la sanzione è annunciata dal Presidente in Aula. Ne sono informati anche i presidenti degli organi, delle commissioni e delle delegazioni di cui è membro il deputato.
La sanzione irrogata è pubblicata in modo visibile sul sito internet del Parlamento e sulla pagina online dei deputati sul sito internet del Parlamento.
4. La valutazione dei comportamenti osservati deve tener conto del loro carattere puntuale, ricorrente o permanente nonché del loro grado di gravità. Si deve inoltre tenere conto, se del caso, dell'eventuale danno arrecato alla dignità e alla reputazione del Parlamento.
5. La sanzione irrogata deve essere effettiva, proporzionata e dissuasiva. La sanzione può consistere in una o più di una delle misure seguenti:
(a) ammonizione;
(b) divieto per il deputato di rappresentare il Parlamento in una delegazione interparlamentare, una conferenza interparlamentare o qualsiasi sede interistituzionale per un periodo non superiore a un anno;
(c) in caso di violazione degli obblighi di riservatezza, limitazione dei diritti di accesso alle informazioni riservate o classificate per un periodo non superiore a un anno;
(d) perdita del diritto all'indennità di soggiorno per un periodo da due a sessanta giorni;
(e) fatto salvo l'esercizio del diritto di voto in plenaria, e con riserva, in tal caso, del rigoroso rispetto delle norme di comportamento dei deputati, sospensione temporanea dalla partecipazione a tutte o a una parte delle attività del Parlamento per un periodo da due a sessanta giorni nei quali il Parlamento o uno qualsiasi dei suoi organi, commissioni o delegazioni si riunisce.
6. Le misure di cui al paragrafo 5, lettere da b) a e), possono essere raddoppiate in caso di recidiva o se il deputato rifiuta di conformarsi a una misura adottata in virtù dell'articolo 175, paragrafo 3.
7. Il Presidente può inoltre presentare alla Conferenza dei presidenti una proposta volta a sospendere o revocare uno o più dei mandati del deputato in seno al Parlamento, conformemente alla procedura di cui all'articolo 21.
8. Il Presidente decide in merito al periodo di pubblicazione delle sanzioni tenendo conto che il periodo minimo di pubblicazione, indipendentemente dalla fine del mandato del deputato interessato, è il seguente:
– due anni per le sanzioni di cui al paragrafo 5, lettere a), b) e c);
– tre anni per le sanzioni di cui al paragrafo 5, lettere d) ed e).
In caso di violazioni minori, il Presidente può tuttavia decidere un periodo di pubblicazione più breve.