Nell'ultima seduta che precede le nuove elezioni tutte le questioni pendenti dinanzi al Parlamento decadono, fatto salvo il disposto del secondo comma del presente articolo.
All'inizio di ogni legislatura la Conferenza dei presidenti statuisce sulle richieste motivate delle commissioni parlamentari e delle altre istituzioni intese a ricominciare o proseguire l'esame di tali questioni pendenti.
Queste disposizioni non si applicano alle petizioni, alle iniziative dei cittadini europei e ai testi che non richiedono una deliberazione.