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Procedura : 2024/2046(IMM)
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Ciclo del documento : A10-0032/2025

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A10-0032/2025

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PV 01/04/2025 - 6.5
CRE 01/04/2025 - 6.5

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P10_TA(2025)0043

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Martedì 1 aprile 2025 - Strasburgo
Richiesta di revoca dell’immunità di Mariusz Kamiński
P10_TA(2025)0043A10-0032/2025

Decisione del Parlamento europeo del 1º aprile 2025 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Mariusz Kamiński (2024/2046(IMM))

Il Parlamento europeo,

–  vista la richiesta di revoca dell'immunità di Mariusz Kamiński da parte del Procuratore generale della Repubblica di Polonia, in data 29 luglio 2024, che riflette una richiesta presentata dalla procura regionale di Varsavia nel quadro di un procedimento penale avviato a carico di Mariusz Kamiński, e comunicata in Aula il 16 settembre 2024,

–  avendo ascoltato Mariusz Kamiński il 30 gennaio 2025 in conformità dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento, e visti i documenti da lui prodotti,

–  visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

–  viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 21 ottobre 2008, il 19 marzo 2010, il 6 settembre 2011, il 17 gennaio 2013, il 19 dicembre 2019 e il 5 luglio 2023(1),

–  visto l'articolo 105, paragrafi 2 e 5, della Costituzione della Repubblica di Polonia,

–  visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione giuridica (A10‑0032/2025),

A.  considerando che, con lettera del 29 luglio 2024, il Procuratore generale della Polonia ha trasmesso una richiesta di revoca dell'immunità di Mariusz Kamiński, presentata dalla procura regionale di Varsavia, in relazione a presunti reati ai sensi dell'articolo 244 del codice penale polacco in combinato disposto con l'articolo 12 di tale codice;

B.  considerando che, in base alla richiesta, le azioni che si presume Mariusz Kamiński abbia compiuto il 21 e il 28 dicembre 2023 a Varsavia, con intento premeditato e a brevi intervalli, hanno violato il divieto quinquennale di ricoprire cariche pubbliche impostogli da una sentenza definitiva e vincolante pronunciata il 20 dicembre 2023 dal tribunale regionale di Varsavia, in quanto Mariusz Kamiński ha esercitato le funzioni di membro del Sejm (la Camera bassa del parlamento polacco) della Repubblica di Polonia partecipando alla sessione del Sejm tenutasi il 21 dicembre 2023, nonché partecipando alle votazioni e prendendo parte a una riunione della commissione per l'amministrazione e gli affari interni del Sejm il 28 dicembre 2023; che le presunte azioni costituiscono un reato ai sensi dell'articolo 244 del codice penale polacco in combinato disposto con l'articolo 12 di tale codice;

C.  considerando che le accuse di cui sopra sono state formalizzate nei confronti di Mariusz Kamiński il 18 aprile 2024; che Mariusz Kamiński è stato eletto al Parlamento europeo in esito alle elezioni europee del giugno 2024; che Mariusz Kamiński non era deputato al Parlamento europeo all’epoca del presunto reato;

D.  considerando che il presunto reato e la successiva richiesta di revoca dell'immunità non si riferiscono a un'opinione o a un voto espressi da Mariusz Kamiński nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;

E.  considerando che l'articolo 9, primo comma, lettera a), del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea stabilisce che i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;

F.  considerando che, in conformità dell’articolo 105, paragrafi 2 e 5, della Costituzione polacca, dal giorno in cui sono annunciati i risultati elettorali fino al giorno in cui termina il suo mandato, un deputato non può essere chiamato a rispondere penalmente senza l'autorizzazione del Sejm e non può essere detenuto o arrestato senza l'autorizzazione del Sejm, tranne nei casi in cui il deputato sia fermato in flagranza di reato o in cui la sua detenzione sia necessaria per garantire l'adeguato svolgimento del procedimento;

G.  considerando che l'immunità parlamentare è intesa a proteggere il Parlamento e i deputati che lo compongono da procedimenti giudiziari relativi ad attività svolte nell'esercizio del mandato parlamentare e che non possono essere disgiunte da esso;

H.  considerando che, in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento, l'immunità parlamentare non è un privilegio personale del deputato ma una garanzia di indipendenza del Parlamento in quanto istituzione e dei suoi membri;

I.  considerando che, nella fattispecie, il Parlamento non ha riscontrato alcuna prova di fumus persecutionis, vale a dire elementi di fatto dai quali si evinca che l’intento alla base del procedimento giudiziario sia quello di recare pregiudizio all'attività politica del deputato in quanto membro del Parlamento europeo;

J.  considerando che, da un lato, il Parlamento non dovrebbe essere assimilato a un tribunale e, dall'altro lato, il deputato non dovrebbe, nel contesto di una procedura di revoca dell'immunità, essere considerato un "accusato"(2);

1.  decide di revocare l'immunità di Mariusz Kamiński;

2.  incarica la sua Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità competenti della Repubblica di Polonia e a Mariusz Kamiński.

(1) Sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115; sentenza del Tribunale del 5 luglio 2023, Carles Puigdemont i Casamajó e a./Parlamento europeo, T-272/21, ECLI:EU:T:2023:373.
(2) Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2019, Briois/Parlamento, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.

Ultimo aggiornamento: 20 giugno 2025Note legali - Informativa sulla privacy