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Procedura : 2025/0236(COD)
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Ciclo del documento : A10-0164/2025

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A10-0164/2025

Discussioni :

Votazioni :

PV 08/10/2025 - 7.1
CRE 08/10/2025 - 7.1
PV 16/12/2025 - 7.8
CRE 16/12/2025 - 7.8

Testi approvati :

P10_TA(2025)0213
P10_TA(2025)0321

Testi approvati
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Mercoledì 8 ottobre 2025 - Strasburgo
Modifica di taluni regolamenti della PAC per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione, la governance dei dati e l'interoperabilità, la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, i controlli e le sanzioni
P10_TA(2025)0213A10-0164/2025

Emendamenti del Parlamento europeo dell’8 ottobre 2025 alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull’efficacia dell’attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la governance dei dati e dell’interoperabilità, la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione, i controlli e le sanzioni (COM(2025)0236 – C10-0086/2025 – 2025/0236(COD))(1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 4
(4)  I riscontri e l’esperienza dei due anni di attuazione dei piani strategici della PAC nell’ambito dell’attuale quadro giuridico dell’Unione relativo alla PAC indicano che sono necessari ulteriori adeguamenti limitati di tale normativa per affrontare le strozzature e le complessità individuate. Tra queste figura il fatto che le circostanze, le pratiche e le esigenze specifiche di determinati gruppi di agricoltori, quali gli agricoltori che praticano l’agricoltura biologica, i giovani, i piccoli agricoltori e gli allevatori, non sono ancora sufficientemente prese in considerazione nel quadro giuridico dell’Unione relativo alla PAC: ciò non consente agli Stati membri di adeguare i vari strumenti alle circostanze specifiche, alle esigenze e alle pratiche di tali agricoltori. Inoltre alcune opportunità di semplificazione nell’ambito della PAC, come il ricorso a importi forfettari o opzioni semplificate in materia di costi, sono sottoutilizzate a causa delle complessità nella loro attuazione e gestione. Ciò può determinare la sovrapposizione o l’ambiguità di requisiti per gli agricoltori, rendere complicato l’accesso degli agricoltori al sostegno e ostacolare le opportunità di sviluppo imprenditoriale per gli agricoltori, ad esempio per i giovani e i nuovi agricoltori. Le norme presentano inoltre alcune rigidità che incidono sul modo in cui gli Stati membri gestiscono e modificano i propri piani strategici della PAC e adempiono agli obblighi di comunicazione. Infine occorre alleggerire ulteriormente l’onere delle visite e dei controlli in azienda sia per gli agricoltori che per gli organismi amministrativi, in particolare introducendo metodologie più efficienti per la valutazione della qualità e i controlli di condizionalità del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC). Il superamento di tali strozzature e rigidità dovrebbe aiutare gli Stati membri a utilizzare i piani strategici della PAC per sfruttare al massimo le opportunità a vantaggio degli agricoltori e degli altri beneficiari della PAC, ridurre gli oneri amministrativi e la complessità e ottimizzare l’uso delle risorse scarse.
(4)  I riscontri e l’esperienza dei due anni di attuazione dei piani strategici della PAC nell’ambito dell’attuale quadro giuridico dell’Unione relativo alla PAC indicano che sono necessari ulteriori adeguamenti limitati di tale normativa per affrontare le strozzature e le complessità individuate. Tra queste figura il fatto che le circostanze, le pratiche e le esigenze specifiche di determinati gruppi di agricoltori, quali gli agricoltori che praticano l’agricoltura biologica, i giovani, le donne, gli agricoltori nelle aree montuose, i piccoli agricoltori e gli allevatori, non sono ancora sufficientemente prese in considerazione nel quadro giuridico dell’Unione relativo alla PAC: ciò non consente agli Stati membri di adeguare i vari strumenti alle circostanze specifiche, alle esigenze e alle pratiche di tali agricoltori. Inoltre alcune opportunità di semplificazione nell’ambito della PAC, come il ricorso a importi forfettari o opzioni semplificate in materia di costi, sono sottoutilizzate a causa delle complessità nella loro attuazione e gestione. Ciò può determinare la sovrapposizione o l’ambiguità di requisiti per gli agricoltori, rendere complicato l’accesso degli agricoltori al sostegno e ostacolare le opportunità di sviluppo imprenditoriale per gli agricoltori, ad esempio per i giovani e i nuovi agricoltori. Le norme presentano inoltre alcune rigidità che incidono sul modo in cui gli Stati membri gestiscono e modificano i propri piani strategici della PAC e adempiono agli obblighi di comunicazione. Infine occorre alleggerire ulteriormente l’onere delle visite e dei controlli in azienda sia per gli agricoltori che per gli organismi amministrativi, in particolare introducendo metodologie più efficienti per la valutazione della qualità e i controlli di condizionalità del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC). Il superamento di tali strozzature e rigidità dovrebbe aiutare gli Stati membri a utilizzare i piani strategici della PAC per sfruttare al massimo le opportunità a vantaggio degli agricoltori e degli altri beneficiari della PAC, ridurre gli oneri amministrativi e la complessità e ottimizzare l’uso delle risorse scarse.
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 6
(6)  Al fine di ridurre al minimo il rischio di effetti negativi sul mercato unico e sul commercio internazionale dei nuovi pagamenti in caso di crisi a favore degli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici a norma degli articoli 41 bis e 78 bis del regolamento (UE) 2021/2115, è opportuno che gli interventi nell’ambito dei quali deve essere concesso il sostegno dell’Unione siano concepiti dagli Stati membri in modo da soddisfare i criteri di cui all’allegato 2 dell’accordo sull’agricoltura dell’OMC ("scatola verde").
(6)  Al fine di ridurre al minimo il rischio di effetti negativi sul mercato unico e sul commercio internazionale dei nuovi pagamenti in caso di crisi a favore degli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici a norma dell’articolo 78 bis del regolamento (UE) 2021/2115, è opportuno che gli interventi nell’ambito dei quali deve essere concesso il sostegno dell’Unione siano concepiti dagli Stati membri in modo da soddisfare i criteri di cui all’allegato 2 dell’accordo sull’agricoltura dell’OMC ("scatola verde").
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 8
(8)  In considerazione del carattere eccezionale del pagamento che l’agricoltore riceverebbe in una situazione di crisi, avendo subito notevoli perdite di produzione a causa di calamità naturali, avversità atmosferiche o altri eventi catastrofici, e al fine di garantire la coerenza con i pagamenti di cui all’articolo 78 bis del regolamento (UE) 2021/2115, il sistema di condizionalità di cui all’articolo 12 di tale regolamento non dovrebbe applicarsi ai pagamenti complementari agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici nell’ambito dei pagamenti diretti di cui all’articolo 41 bis del medesimo regolamento.
soppresso
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 9
(9)  Il sistema di condizionalità che comprende i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) mira a contribuire allo sviluppo di un’agricoltura sostenibile attraverso una maggiore consapevolezza da parte dei beneficiari della necessità di rispettare tali norme e criteri. Mira inoltre ad aumentare la coerenza della PAC con gli obiettivi in materia di ambiente, salute pubblica e delle piante e benessere degli animali perseguiti dalla normativa dell’Unione. Tuttavia, considerando che la superficie agricola gestita dai piccoli agricoltori che beneficiano di pagamenti nell’ambito degli interventi di cui all’articolo 28 del regolamento (UE) 2021/2115 è limitata, l’applicazione del sistema di condizionalità a tali piccoli agricoltori, che gestiscono la maggior parte delle aziende agricole nell’Unione, produce benefici insufficienti rispetto ai costi elevati e impone un onere amministrativo notevole a tali agricoltori e alle amministrazioni nazionali. Per ridurre tali costi e alleggerire i relativi oneri amministrativi, è opportuno esentare i piccoli agricoltori dall’applicazione del sistema di condizionalità.
(9)  Il sistema di condizionalità che comprende i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) mira a contribuire allo sviluppo di un’agricoltura sostenibile attraverso una maggiore consapevolezza da parte dei beneficiari della necessità di rispettare tali norme e criteri. Mira inoltre ad aumentare la coerenza della PAC con gli obiettivi in materia di ambiente, salute pubblica e delle piante e benessere degli animali perseguiti dalla normativa dell’Unione. Tuttavia, considerando che la superficie agricola gestita dai piccoli agricoltori che beneficiano di pagamenti nell’ambito degli interventi di cui all’articolo 28 del regolamento (UE) 2021/2115 è limitata, l’applicazione del sistema di condizionalità a tali piccoli agricoltori, che gestiscono i due terzi delle aziende agricole nell’Unione e le cui aziende non superano i 10 ettari, produce benefici insufficienti rispetto ai costi elevati e impone un onere amministrativo notevole a tali agricoltori e alle amministrazioni nazionali. Per ridurre tali costi e alleggerire i relativi oneri amministrativi, è opportuno esentare i piccoli agricoltori dall’applicazione del sistema di condizionalità.
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 11
(11)  La norma BCAA 1, elencata nell’allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, mira al mantenimento dei prati permanenti per preservare lo stock di carbonio. L’allegato II, punti 1.7.3 e 1.9.1.1, del regolamento (UE) 2018/848 sottolineano l’importanza di massimizzare l’uso dei pascoli, il che impedisce la conversione dei prati permanenti in altri usi del suolo e, in linea con l’obiettivo principale della norma BCAA 1, preserva lo stock di carbonio nei prati permanenti. Le norme BCAA 3, 5 e 6, elencate nell’allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, mirano rispettivamente a mantenere i livelli di sostanza organica del suolo, limitare l’erosione e proteggere i suoli nei periodi sensibili. Tali obiettivi sono già conseguiti attraverso le pratiche di lavorazione del terreno e di coltivazione applicate nella produzione biologica vegetale, in particolare quelle di cui all’allegato II, punto 1.9., del regolamento (UE) 2018/848. La norma BCAA 4, elencata nell’allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, mira alla protezione dell’acqua dall’inquinamento. Analogamente, l’allegato II, punti 1.5, 1.7, 1.9 e 1.10, del regolamento (UE) 2018/848 mira a ridurre il rischio di inquinamento delle acque limitando l’uso di medicinali veterinari, limitando l’uso di concimi e pesticidi e la densità di allevamento. L’esperienza ha dimostrato che l’agricoltura biologica ha un impatto positivo per quanto riguarda la lisciviazione e il dilavamento dei nutrienti, rendendo meno probabile che un agricoltore biologico comprometta la qualità dell’acqua e conseguendo così l’obiettivo principale della norma BCAA 4. Pertanto, tenuto conto dei principi e delle norme di cui al regolamento (UE) 2018/848 e le pratiche esistenti nell’ambito dei sistemi di agricoltura biologica, gli agricoltori biologici la cui intera azienda è certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 dovrebbero essere considerati conformi alle norme BCAA 1, 3, 4, 5 e 6, come già avviene per la norma BCAA 7.
(11)  La norma BCAA 1, elencata nell’allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, mira al mantenimento dei prati permanenti per preservare lo stock di carbonio. L’allegato II, punti 1.7.3 e 1.9.1.1, del regolamento (UE) 2018/848 sottolineano l’importanza di massimizzare l’uso dei pascoli, il che impedisce la conversione dei prati permanenti in altri usi del suolo e, in linea con l’obiettivo principale della norma BCAA 1, preserva lo stock di carbonio nei prati permanenti. Le norme BCAA 3, 5 e 6, elencate nell’allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, mirano rispettivamente a mantenere i livelli di sostanza organica del suolo, limitare l’erosione e proteggere i suoli nei periodi sensibili. Tali obiettivi sono già conseguiti attraverso le pratiche di lavorazione del terreno e di coltivazione applicate nella produzione biologica vegetale, in particolare quelle di cui all’allegato II, punto 1.9., del regolamento (UE) 2018/848. La norma BCAA 4, elencata nell’allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, mira alla protezione dell’acqua dall’inquinamento. Analogamente, l’allegato II, punti 1.5, 1.7, 1.9 e 1.10, del regolamento (UE) 2018/848 mira a ridurre il rischio di inquinamento delle acque limitando l’uso di medicinali veterinari, limitando l’uso di concimi e pesticidi e la densità di allevamento. L’esperienza ha dimostrato che l’agricoltura biologica ha un impatto positivo per quanto riguarda la lisciviazione e il dilavamento dei nutrienti, rendendo meno probabile che un agricoltore biologico comprometta la qualità dell’acqua e conseguendo così l’obiettivo principale della norma BCAA 4. Pertanto, tenuto conto dei principi e delle norme di cui al regolamento (UE) 2018/848 e le pratiche esistenti nell’ambito dei sistemi di agricoltura biologica, nonché delle pratiche applicate nel quadro della difesa fitosanitaria integrata, gli agricoltori biologici la cui intera azienda è certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 o gli agricoltori che partecipano ad altri metodi di produzione sostenibili, come l’agricoltura integrata, e coloro che dimostrano di applicare la difesa integrata dovrebbero essere considerati conformi alle norme BCAA 1, 3, 4, 5 e 6, come già avviene per la norma BCAA 7.
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 13
(13)  In considerazione del carattere eccezionale del pagamento che l’agricoltore potrebbe ricevere in una situazione di crisi, avendo subito notevoli perdite di produzione a causa di calamità naturali, avversità atmosferiche o altri eventi catastrofici, e al fine di garantire la coerenza con i pagamenti di cui all’articolo 78 bis del regolamento (UE) 2021/2115, il sistema di condizionalità di cui all’articolo 14 di tale regolamento non dovrebbe applicarsi ai pagamenti complementari agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici nell’ambito dei pagamenti diretti di cui all’articolo 41 bis del medesimo regolamento.
soppresso
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 14
(14)  Le calamità naturali, le avversità atmosferiche e gli eventi catastrofici stanno aumentando in termini di frequenza, intensità e durata, con un notevole impatto sul settore agricolo dell’Unione. Il regolamento (UE) 2021/2115 prevede già una serie di strumenti per gli agricoltori al fine di rafforzare la resilienza e rispondere alla crisi. La portata degli eventi e la loro natura improvvisa e straordinaria richiedono tuttavia un ampliamento degli strumenti a disposizione degli Stati membri. È pertanto opportuno prevedere pagamenti complementari in caso di crisi a favore degli agricoltori e includerli come nuovo tipo di intervento sotto forma di pagamenti diretti all’articolo 16 di tale regolamento.
soppresso
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 15
(15)  A norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2021/2115 uno Stato membro può trattenere fino al 3 % dei pagamenti diretti da corrispondere a un agricoltore a sostegno del contributo dell’agricoltore a uno strumento di gestione del rischio. Uno Stato membro che decide di utilizzare tale opzione la applica a tutti i beneficiari di pagamenti diretti in un determinato anno. L’esperienza dimostra che solo pochissimi Stati membri si avvalgono di questa opzione. Le discussioni con gli Stati membri hanno dimostrato che un ostacolo all’attuazione di questa disposizione è rappresentato dalla mancanza di strumenti di gestione del rischio, istituiti dagli Stati membri o forniti mediante assicurazione privata, disponibili per tutti gli agricoltori che ricevono pagamenti diretti. Al fine di aumentare la diffusione e l’uso della possibilità di cui all’articolo 19 di tale regolamento, è necessario renderne l’attuazione più flessibile e adattarla agli strumenti di gestione esistenti negli Stati membri. A seguito di tale modifica, gli Stati membri dovrebbero poter trattenere fino al 3 % dei pagamenti diretti da versare soltanto agli agricoltori per cui esistono regimi di gestione del rischio in un determinato anno. Gli Stati membri in cui esistono regimi di gestione del rischio per tutti i beneficiari di pagamenti diretti dovrebbero poter continuare a trattenere fino al 3 % dei pagamenti diretti di tutti i beneficiari.
(15)  A norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2021/2115 uno Stato membro può trattenere fino al 3 % dei pagamenti diretti da corrispondere a un agricoltore a sostegno del contributo dell’agricoltore a uno strumento di gestione del rischio. Uno Stato membro che decide di utilizzare tale opzione la applica a tutti i beneficiari di pagamenti diretti in un determinato anno. L’esperienza dimostra che solo pochissimi Stati membri si avvalgono di questa opzione. Le discussioni con gli Stati membri hanno dimostrato che un ostacolo all’attuazione di questa disposizione è rappresentato dalla mancanza di strumenti di gestione del rischio, istituiti dagli Stati membri o forniti mediante assicurazione privata, disponibili per tutti gli agricoltori che ricevono pagamenti diretti. Al fine di aumentare la diffusione e l’uso della possibilità di cui all’articolo 19 di tale regolamento, è necessario renderne l’attuazione più flessibile e adattarla agli strumenti di gestione esistenti negli Stati membri. A seguito di tale modifica, gli Stati membri dovrebbero inoltre poter trattenere fino al 3 % dei pagamenti diretti da versare soltanto agli agricoltori per cui esistono regimi di gestione del rischio in un determinato anno.
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 21
(21)  Nei primi anni di attuazione dei piani strategici della PAC, le calamità naturali, le avversità atmosferiche o altri eventi catastrofici hanno inciso sulla produzione di molti agricoltori in tutta l’Unione. Tale tendenza dovrebbe continuare in futuro. Gli Stati membri dovrebbero pertanto poter offrire pagamenti in caso di crisi sotto forma di aumento del sostegno diretto al reddito per consentire agli agricoltori più colpiti di essere compensati rapidamente. Per continuare a incentivare gli agricoltori ad assicurare la loro produzione, gli Stati membri dovrebbero fissare un’aliquota di compensazione più elevata per gli agricoltori che sono coperti da un regime assicurativo o da un altro strumento di gestione del rischio. Per aumentare i fondi da mobilitare a sostegno degli agricoltori, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a cofinanziare tali pagamenti in caso di crisi con finanziamenti nazionali integrativi fino al 200 %. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia garantire che la compensazione totale ricevuta dall’agricoltore cumulata con altre forme di sostegno finanziato dall’Unione o a livello nazionale (compresi i finanziamenti nazionali integrativi), assicurazioni private o altri regimi di gestione del rischio non comporti sovracompensazioni o doppi finanziamenti.
soppresso
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 33
(33)  Al fine di sostenere in modo efficiente gli agricoltori la cui produzione è stata danneggiata da calamità naturali, avversità atmosferiche o altri eventi catastrofici, gli Stati membri dovrebbero poter pianificare i pagamenti in caso di crisi non solo attraverso interventi diretti di sostegno al reddito, ma anche attraverso interventi di sviluppo rurale. Tali tipi di sostegno dovrebbero offrire agli Stati membri sufficiente flessibilità nella pianificazione degli interventi. Tuttavia gli Stati membri dovrebbero garantire la coerenza tra tali interventi. Di conseguenza le disposizioni relative all’orientamento del sostegno e all’effetto di incentivazione dovrebbero essere le stesse. Al fine di garantire una solida gestione finanziaria dei fondi dell’Unione, gli Stati membri dovrebbero garantire che la compensazione totale ricevuta dall’agricoltore cumulata con altre forme di sostegno finanziato dall’Unione o a livello nazionale (compresi i finanziamenti nazionali integrativi), assicurazioni private o altri regimi di gestione del rischio non comporti sovracompensazioni o doppi finanziamenti.
(33)  Al fine di sostenere in modo efficiente gli agricoltori la cui produzione è stata danneggiata da calamità naturali, avversità atmosferiche o altri eventi catastrofici, gli Stati membri dovrebbero poter pianificare i pagamenti in caso di crisi attraverso interventi di sviluppo rurale. Tali tipi di sostegno dovrebbero offrire agli Stati membri sufficiente flessibilità nella pianificazione degli interventi. Al fine di garantire una solida gestione finanziaria dei fondi dell’Unione, gli Stati membri dovrebbero garantire che la compensazione totale ricevuta dall’agricoltore cumulata con altre forme di sostegno finanziato dall’Unione o a livello nazionale (compresi i finanziamenti nazionali integrativi), assicurazioni private o altri regimi di gestione del rischio non comporti sovracompensazioni o doppi finanziamenti.
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 40
(40)  L’articolo 86, paragrafi 2, e 3, del regolamento (UE) 2021/2115 stabilisce norme sull’ammissibilità delle spese derivanti dalle modifiche dei piani strategici della PAC al contributo rispettivamente del FEAGA e del FEASR. Al fine di semplificare le norme sull’ammissibilità delle spese, migliorare le sinergie tra il FEAGA e il FEASR e aumentare la flessibilità per gli Stati membri nel determinare le date di decorrenza degli effetti delle modifiche dei piani strategici della PAC relative al FEAGA, è opportuno consentire l’ammissibilità delle spese derivanti da una modifica strategica approvata di un piano strategico della PAC al contributo del FEAGA dalla data di decorrenza degli effetti della modifica fissata dallo Stato membro interessato a norma dell’articolo 119, paragrafo 8, di tale regolamento, ma non prima della data di presentazione della domanda di modifica alla Commissione. Per altre modifiche dei piani strategici della PAC relative al FEAGA, le spese dovrebbero essere ammissibili al contributo del FEAGA dalla data di notifica alla Commissione della modifica, come stabilito all’articolo 119, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2021/2115, modificato dal presente regolamento. Per garantire la coerenza tra le norme sull’ammissibilità al contributo del FEAGA e del FEASR in caso di misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici o avversità atmosferiche, dovrebbe essere possibile stabilire nei piani strategici della PAC che l’ammissibilità delle spese finanziate dal FEAGA relative alle modifiche di tali piani concernenti pagamenti complementari in caso di crisi a favore degli agricoltori nell’ambito dei pagamenti diretti di cui all’articolo 41 bis di tale regolamento possa decorrere dalla data in cui si è verificato l’evento.
(40)  L’articolo 86, paragrafi 2, e 3, del regolamento (UE) 2021/2115 stabilisce norme sull’ammissibilità delle spese derivanti dalle modifiche dei piani strategici della PAC al contributo rispettivamente del FEAGA e del FEASR. Al fine di semplificare le norme sull’ammissibilità delle spese, migliorare le sinergie tra il FEAGA e il FEASR e aumentare la flessibilità per gli Stati membri nel determinare le date di decorrenza degli effetti delle modifiche dei piani strategici della PAC relative al FEAGA, è opportuno consentire l’ammissibilità delle spese derivanti da una modifica strategica approvata di un piano strategico della PAC al contributo del FEAGA dalla data di decorrenza degli effetti della modifica fissata dallo Stato membro interessato a norma dell’articolo 119, paragrafo 8, di tale regolamento, ma non prima della data di presentazione della domanda di modifica alla Commissione. Per altre modifiche dei piani strategici della PAC relative al FEAGA, le spese dovrebbero essere ammissibili al contributo del FEAGA dalla data di notifica alla Commissione della modifica, come stabilito all’articolo 119, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2021/2115, modificato dal presente regolamento.
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 41
(41)  Al fine di garantire finanziamenti adeguati per i nuovi tipi di intervento per i pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici di cui agli articoli 41 bis e 78 bis del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri dovrebbero poter riservare a tali tipi di intervento una determinata quota sia dei pagamenti diretti che dei finanziamenti del FEASR. Tuttavia, al fine di garantire la disponibilità di finanziamenti sufficienti per realizzare le altre priorità della PAC, tale quota dovrebbe essere limitata a un importo annuo massimo disponibile per Stato membro pari al 3 % del totale dei pagamenti diretti e dei finanziamenti del FEASR all’anno. Al fine di incoraggiare gli Stati membri a privilegiare l’uso dello strumento di cui all’articolo 41 bis del suddetto regolamento, finanziato mediante pagamenti diretti, l’importo annuo massimo che uno Stato membro può riservare a questo tipo di intervento dovrebbe esser pari al 4 % del totale dei pagamenti diretti e dei finanziamenti del FEASR all’anno, se lo Stato membro decide di non fornire sostegno per i pagamenti in caso di crisi a norma dell’articolo 78 bis di tale regolamento.
(41)  Al fine di garantire finanziamenti adeguati per il nuovo tipo di intervento per i pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici di cui all’articolo 78 bis del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri dovrebbero poter riservare a tale tipo di intervento una determinata quota dei finanziamenti del FEASR. Tuttavia, al fine di garantire la disponibilità di finanziamenti sufficienti per realizzare le altre priorità della PAC, tale quota dovrebbe essere limitata a un importo annuo massimo disponibile per Stato membro pari al 3 % del totale dei finanziamenti del FEASR all’anno.
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 42
(42)  Data la loro natura particolare, i nuovi tipi di intervento per i pagamenti in caso di crisi agli agricoltori nell’ambito dei pagamenti diretti di cui all’articolo 41 bis del regolamento (UE) 2021/2115 e nell’ambito dello sviluppo rurale di cui all’articolo 78 bis di tale regolamento dovrebbero essere esentati dall’obbligo di contribuire agli indicatori di risultato elencati nell’allegato I di tale regolamento.
(42)  Data la loro natura particolare, i nuovi tipi di intervento per i pagamenti in caso di crisi agli agricoltori nell’ambito dello sviluppo rurale di cui all’articolo 78 bis del regolamento (UE) 2021/2115, dovrebbero essere esentati dall’obbligo di contribuire agli indicatori di risultato elencati nell’allegato I di tale regolamento.
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 43
(43)  I finanziamenti nazionali integrativi per i pagamenti complementari in caso di crisi erogati agli agricoltori a norma dell’articolo 41 bis del regolamento (UE) 2021/2115 dovrebbero essere inclusi nell’allegato V del piano strategico della PAC dello Stato membro.
soppresso
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 44
(44)  L’articolo 119, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115 prevede che la Commissione approvi le domande di modifica dei piani strategici della PAC presentate dagli Stati membri. L’articolo 119, paragrafo 9, di tale regolamento consente agli Stati membri di apportare e applicare modifiche ai piani strategici della PAC relative agli interventi di cui al titolo III, capo IV, di tale regolamento, che sono approvate dalla Commissione unitamente alla successiva domanda di modifica. L’esperienza ha dimostrato che le modifiche dei piani strategici della PAC contengono spesso numerosi elementi tecnici che le rendono complesse, onerose per gli Stati membri e comportano ritardi nelle procedure di approvazione, sebbene l’orientamento strategico dei piani rimanga invariato. Ciò interferisce con l’adattamento tempestivo ed efficace dei piani strategici della PAC all’evoluzione della realtà economica e alle esigenze degli agricoltori e degli altri beneficiari negli Stati membri e incide negativamente sulla loro attuazione. Per semplificare e migliorare l’efficienza delle procedure di modifica, in particolare per quanto riguarda gli elementi dei piani strategici della PAC che non sono di natura strategica, l’approvazione della Commissione dovrebbe essere chiesta solo per le modifiche strategiche dei piani strategici della PAC. A tal fine, le modifiche strategiche dovrebbero essere definite nel regolamento (UE) 2021/2115 come modifiche di elementi importanti dei piani strategici della PAC che incidono in modo decisivo sulla strategia e sulla logica di intervento di tali piani, compresi i trasferimenti delle dotazioni finanziarie tra il FEASR e il FEAGA, le dotazioni finanziarie massime e minime e le modifiche dei target finali e dei piani finanziari. È opportuno che gli Stati membri possano apportare e applicare tutte le altre modifiche ai propri piani strategici della PAC previa notifica alla Commissione, e che tali altre modifiche non siano soggette all’approvazione della Commissione.
(44)  L’articolo 119, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115 prevede che la Commissione approvi le domande di modifica dei piani strategici della PAC presentate dagli Stati membri. L’articolo 119, paragrafo 9, di tale regolamento consente agli Stati membri di apportare e applicare modifiche ai piani strategici della PAC relative agli interventi di cui al titolo III, capo IV, di tale regolamento, che sono approvate dalla Commissione unitamente alla successiva domanda di modifica. L’esperienza ha dimostrato che le modifiche dei piani strategici della PAC contengono spesso numerosi elementi tecnici che le rendono complesse, onerose per gli Stati membri e comportano ritardi nelle procedure di approvazione, sebbene l’orientamento strategico dei piani rimanga invariato. Ciò interferisce con l’adattamento tempestivo ed efficace dei piani strategici della PAC all’evoluzione della realtà economica e alle esigenze degli agricoltori e degli altri beneficiari negli Stati membri e incide negativamente sulla loro attuazione. Per semplificare e migliorare l’efficienza delle procedure di modifica, in particolare per quanto riguarda gli elementi dei piani strategici della PAC che non sono di natura strategica, l’approvazione della Commissione dovrebbe essere chiesta solo per le modifiche strategiche dei piani strategici della PAC. A tal fine, le modifiche strategiche dovrebbero essere definite nel regolamento (UE) 2021/2115 come modifiche di elementi importanti dei piani strategici della PAC che incidono in modo decisivo sulla strategia e sulla logica di intervento di tali piani, compresi i trasferimenti delle dotazioni finanziarie tra il FEASR e il FEAGA, le dotazioni finanziarie massime e minime e le modifiche dei target finali e dei piani finanziari. Gli Stati membri dovrebbero presentare alla Commissione le modifiche strategiche dei loro piani strategici della PAC a seguito di adeguate consultazioni con i portatori di interessi coinvolti. È opportuno che gli Stati membri possano apportare e applicare tutte le altre modifiche ai propri piani strategici della PAC previa notifica alla Commissione, e che tali altre modifiche non siano soggette all’approvazione della Commissione.
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 53
(53)  I finanziamenti nazionali integrativi per i pagamenti complementari in caso di crisi erogati agli agricoltori a norma dell’articolo 41 bis del regolamento (UE) 2021/2115 dovrebbero essere soggetti alle stesse norme dei finanziamenti nazionali integrativi nell’ambito dello sviluppo rurale.
soppresso
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 55
(55)  L’allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 stabilisce gli indicatori di impatto, risultato e output a norma dell’articolo 7 di tale regolamento. La tabella "Verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione – OUTPUT" di cui all’allegato I di tale regolamento dovrebbe essere sostituita per introdurre indicatori di output collegati ai nuovi tipi di intervento introdotti e ai tipi di intervento modificati e per tenere conto della soppressione, con il presente regolamento, della verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 54 del regolamento (UE) 2021/2116.
(55)  L’allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 stabilisce gli indicatori di impatto, risultato e output a norma dell’articolo 7 di tale regolamento. La tabella "Verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione – OUTPUT" di cui all’allegato I di tale regolamento dovrebbe essere sostituita per introdurre indicatori di output collegati al nuovo tipo di intervento introdotto e ai tipi di intervento modificati e per tenere conto della soppressione, con il presente regolamento, della verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 54 del regolamento (UE) 2021/2116.
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 56
(56)  L’allegato II del regolamento (UE) 2021/2115 elenca i paragrafi pertinenti dell’allegato 2 dell’accordo sull’agricoltura dell’OMC ("scatola verde") per ciascun tipo di intervento di tale regolamento. I nuovi tipi di intervento introdotti per i pagamenti in caso di crisi agli agricoltori nell’ambito dei pagamenti diretti di cui all’articolo 41 bis del regolamento (UE) 2021/2115 e nell’ambito dello sviluppo rurale di cui all’articolo 78 bis di tale regolamento dovrebbero essere pertanto inseriti in tale allegato.
(56)  L’allegato II del regolamento (UE) 2021/2115 elenca i paragrafi pertinenti dell’allegato 2 dell’accordo sull’agricoltura dell’OMC ("scatola verde") per ciascun tipo di intervento di tale regolamento. Il nuovo tipo di intervento introdotto per i pagamenti in caso di crisi agli agricoltori nell’ambito dello sviluppo rurale di cui all’articolo 78 bis del regolamento (UE) 2021/2115 dovrebbe essere pertanto inserito in tale allegato.
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 61
(61)  L’esperienza acquisita con l’attuazione della riserva agricola ne ha dimostrato l’importanza in caso di crisi per offrire sostegno agli agricoltori colpiti e contribuire al ripristino di un migliore equilibrio dei mercati. Tuttavia negli ultimi anni è stata utilizzata con maggiore frequenza per alleviare la situazione degli agricoltori che hanno subito perdite dirette a causa di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, sebbene il suo scopo originario, in quanto strumento di finanziamento del mercato, fosse quello di concentrarsi sulla compensazione e sull’attenuazione degli effetti delle turbative del mercato. In considerazione delle crescenti sfide cui deve far fronte il settore agricolo dell’Unione, tra cui le tensioni commerciali, l’incertezza geopolitica e un maggiore impatto indiretto delle questioni di salute animale sull’equilibrio del mercato, sembra giustificato riorientare la riserva verso lo scopo originario. Le compensazioni agli agricoltori per gli effetti diretti di calamità naturali, eventi climatici avversi o eventi catastrofici, come quelli che comportano perdite fisiche di piante, di animali e dei relativi prodotti, dovrebbero essere applicate dagli Stati membri, cui spetta elaborare solide strategie di gestione dei rischi e delle crisi con il sostegno finanziario dei piani strategici della PAC, compresi i nuovi strumenti istituiti dal presente regolamento. Le misure volte a bilanciare l’impatto negativo sugli agricoltori generato dalle turbative del mercato, come quelle che incidono sui prezzi, sui costi o sulle vendite, anche quando sono generate dagli effetti indiretti di calamità naturali, eventi climatici avversi o eventi catastrofici, dovrebbero continuare a essere finanziate dalla riserva agricola.
soppresso
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 80
(80)  Dato che sono già stati assegnati fondi dalla riserva agricola 2025 ai settori colpiti da avversità atmosferiche e calamità naturali conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2025/441 della Commissione19, l’articolo 2, punto (5), del presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dall’esercizio finanziario agricolo 2026, ossia solo dal 16 ottobre 2025.
soppresso
__________________
19 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/441 della Commissione, del 6 marzo 2025, che prevede un sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da condizioni climatiche avverse e calamità naturali in Spagna, Croazia, Cipro, Lettonia e Ungheria in conformità del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera c – comma 1
"prato permanente e pascolo permanente" (congiuntamente denominati "prato permanente"): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nella rotazione delle colture dell’azienda da cinque anni o più oppure, ove gli Stati membri decidano in tal senso, da sette anni o più e, ove gli Stati membri decidano in tal senso, non arato, non lavorato o non riseminato con specie differenti di erba o di altre piante erbacee da foraggio da cinque anni o più oppure da sette anni o più. Può comprendere altre specie, segnatamente arbustive o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, altre specie, segnatamente arbustive o arboree, che possono essere utilizzate per alimentazione animale, purché l’erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti.
"prato permanente e pascolo permanente" (congiuntamente denominati "prato permanente"): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate). Può comprendere altre specie, segnatamente arbustive o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, altre specie, segnatamente arbustive o arboree, che possono essere utilizzate per alimentazione animale, purché l’erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti.
Gli Stati membri possono anche decidere di considerare prato permanente:
a)  un terreno che non è stato incluso nella rotazione delle colture dell’azienda e che non è stato arato, lavorato o riseminato con specie differenti di erba o di altre piante erbacee da foraggio da sette anni o più; oppure
b)  un terreno non classificato come seminativo al 1° gennaio 2023, consentendo ai terreni che erano seminativi a tale data di mantenerli in modo permanente, anche se temporaneamente utilizzati per l’erba o altre piante erbacee da foraggio.
Qualora optino per l’approccio della data limite, gli Stati membri possono decidere che tale uso temporaneo non comporti la riclassificazione come prato permanente e che l’aratura o la risemina non siano necessarie per mantenere il suo status di seminativo.
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 12 – paragrafo 1 – parte introduttiva
1.  Gli Stati membri includono nei propri piani strategici della PAC un sistema di condizionalità, in virtù del quale è applicata una sanzione amministrativa agli agricoltori e ad altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II, ad eccezione dei pagamenti di cui all’articolo 41 bis, o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 se non sono conformi ai criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell’Unione e alle norme BCAA stabilite nel piano strategico della PAC, figuranti nell’allegato III, relativamente ai seguenti settori specifici:
1.  Gli Stati membri includono nei propri piani strategici della PAC un sistema di condizionalità, in virtù del quale è applicata una sanzione amministrativa agli agricoltori e ad altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 se non sono conformi ai criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell’Unione e alle norme BCAA stabilite nel piano strategico della PAC, figuranti nell’allegato III, relativamente ai seguenti settori specifici:
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 3
Gli agricoltori la cui intera azienda è certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio* sono considerati conformi alle norme BCAA 1, 3, 4, 5, 6 e 7 elencate nell’allegato III del presente regolamento.
Gli agricoltori la cui intera azienda o parte di essa è certificata o in conversione per l’agricoltura biologica ai sensi del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio* sono considerati conformi alle norme BCAA 1, 3, 4, 5, 6 e 7 elencate nell’allegato III del presente regolamento per la parte certificata o in conversione della loro azienda.
Gli agricoltori la cui azienda è situata in siti designati come zone speciali di conservazione o zone di protezione speciale ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sono considerati conformi alle norme BCAA da 1 a 7 elencate nell’allegato III del presente regolamento per la parte della loro azienda situata in tali siti.
Gli Stati membri che dispongono di BCAA supplementari stabilite dal rispettivo diritto nazionale possono decidere di estendere il suddetto elenco di conformità alle loro BCAA specifiche. Tali decisioni sono notificate alla Commissione.
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 4 bis (nuovo)
Gli agricoltori la cui intera azienda è inferiore ai 50 ettari sono considerati conformi alla regola delle tre colture in base alla norma BCAA 7 di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2018/848. La regola delle due colture deve essere rimossa completamente.
Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 2021/2115
Articolo 14 – paragrafo 1
(6)  all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Stati membri indicano nei propri piani strategici della PAC che, al più tardi dal 1o gennaio 2025, una sanzione amministrativa è applicata agli agricoltori e agli altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II, ad eccezione dei pagamenti di cui all'articolo 41 bis, o i pagamenti annuali di cui agli articoli 70, 71 e 72 se non rispettano i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego applicabili o agli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici di cui all'allegato IV.";
soppresso
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 14 – paragrafo 4 bis (nuovo)
6 bis)   all’articolo 14 è aggiunto il paragrafo seguente:
"4 bis. Entro il 31 dicembre 2026, la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione della condizionalità sociale da parte degli Stati membri. La relazione ne valuterà l’efficacia e l’impatto."
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 16
(7)  l’articolo 16 è così modificato:
soppresso
a)   il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. I tipi di intervento di cui al presente capo possono assumere la forma di pagamenti diretti disaccoppiati e accoppiati, e di pagamenti complementari in caso di crisi.";
b)  è aggiunto il paragrafo seguente:
"4. I pagamenti complementari in caso di crisi sono pagamenti diretti agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici.";
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 16 – paragrafo 3 bis (nuovo)
7 bis)   all’articolo 16 è aggiunto il paragrafo seguente:
"3 bis. I pagamenti diretti non sono soggetti a imposte o oneri fiscali imposti dagli Stati membri."
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 28 – comma 3
Il pagamento annuale per ciascun agricoltore di cui al primo comma non è superiore a 2 500 EUR.
Il pagamento annuale per ciascun agricoltore di cui al primo comma non è superiore a 5 000 EUR.
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 30 – paragrafo 3 – comma 3 bis (nuovo)
9 bis)   all’articolo 30, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:
"Nel caso di una persona giuridica o di un’associazione di persone fisiche o giuridiche, come un’associazione di agricoltori, un’organizzazione di produttori o una cooperativa, il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori può essere concesso per un ulteriore periodo massimo di cinque anni nel caso in cui un giovane agricoltore diventi un nuovo membro di tali persone giuridiche o associazioni, a decorrere dal primo anno di presentazione della domanda di pagamento per i giovani agricoltori a seguito dell’ammissione di tale nuovo giovane agricoltore. Tale sostegno complementare sarà concesso esclusivamente ai giovani agricoltori quali definiti in base ai criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 6, alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei piani strategici della PAC."
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10 – lettera -a (nuova)
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 31 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)
-a)   al paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:
"In deroga al primo comma, gli Stati membri possono decidere di esentare dagli impegni del presente articolo gli agricoltori che presentano domanda per pratiche agricole benefiche per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali e per la lotta alla resistenza antimicrobica ai sensi del presente articolo e la cui superficie agricola non supera i 10 ettari e/o non supera un numero di unità di bestiame adulto definito dagli Stati membri."
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 31 – paragrafo 5 – comma 3
"In deroga al primo comma, gli Stati membri possono decidere di escludere dal requisito di cui al primo comma, lettera a), la norma BCAA 2 di cui al capo I, sezione 2, del presente titolo.
In deroga al primo comma, gli Stati membri escludono dal requisito di cui al primo comma, lettera a), la norma BCAA 2 di cui al capo I, sezione 2, del presente titolo.
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10 – lettera c – punto i bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 31 – paragrafo 7 – comma 2 bis (nuovo)
i bis)  dopo il secondo comma è inserito il comma seguente:
"Gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui al secondo comma e introducono un pagamento annuale per le unità di bestiame adulto garantiscono che la misura relativa alla razza rara rimanga una misura a sé stante e sia esentata dai calcoli del doppio finanziamento in ragione della diversità e dell’eccezionalità degli obiettivi che essa persegue."
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10 – lettera c bis (nuova)
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 31 – paragrafo 9 bis (nuovo)
c bis)  è aggiunto il paragrafo seguente:
"9 bis. Gli Stati membri possono modificare i propri Piani strategici della PAC prevedendo che, in luogo di uno o più obblighi di cui all’allegato III siano previsti, nell’ambito dei regimi ecologici di cui al paragrafo 1 del presente articolo o nell’ambito delle misure di cui all’articolo 70, misure di carattere equivalente per le quali è fornito un sostegno. Gli impegni relativi all’allegato III cessano di essere vincolanti per i beneficiari, ma non danno luogo a riduzioni dei pagamenti a decorrere dall’anno civile in cui sono attivate le misure di carattere equivalente previste dallo Stato membro."
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 41 bis – titolo
Pagamenti complementari in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici nell’ambito dei pagamenti diretti
soppresso
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 41 bis – paragrafo 1
1.  Gli Stati membri possono erogare pagamenti complementari in caso di crisi per compensare i beneficiari dei pagamenti diretti di cui alle sezioni 2 e 3 del presente capo colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici. Tali pagamenti intendono garantire la continuità dell’attività agricola dei beneficiari e sono soggetti alle condizioni stabilite nel presente articolo e a quanto ulteriormente specificato dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC.
soppresso
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 41 bis – paragrafo 2
2.  Il sostegno a norma del presente articolo è subordinato al riconoscimento formale, da parte dell’autorità competente dello Stato membro, del fatto che si siano verificati una calamità naturale, un’avversità atmosferica o un evento catastrofico, quali definiti dallo Stato membro, e che tali eventi, o le misure adottate a norma del regolamento (UE) 2016/2031 per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un organismo nocivo per le piante, o le misure adottate per prevenire o eradicare le malattie animali elencate nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione o le misure adottate in relazione a una malattia emergente di cui all’articolo 6, paragrafo 3, e all’articolo 259 del regolamento (UE) 2016/429, hanno causato direttamente un danno che comporta la distruzione di almeno il 30 % della produzione media annua dell’agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo il valore più elevato e quello più basso. Le perdite sono calcolate a livello di azienda, a livello dell’attività dell’azienda nel settore interessato o in relazione alla zona specifica interessata.
soppresso
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (UE) n. 2021/2115
Articolo 41 bis – paragrafo 3
3.  Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di cui al presente articolo sia destinato agli agricoltori maggiormente colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, determinando le condizioni di ammissibilità sulla base degli elementi di prova disponibili.
soppresso
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (UE) n. 2021/2115
Articolo 41 bis – paragrafo 4
4.  Gli Stati membri stabiliscono le aliquote di sostegno applicabili per compensare la perdita di produzione. Tali aliquote sono più elevate per gli agricoltori che sono coperti da un regime assicurativo o da un altro strumento di gestione del rischio. Per calcolare la perdita di produzione possono essere utilizzati indici.
soppresso
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (UE) n. 2021/2115
Articolo 41 bis – paragrafo 5
5.  Gli Stati membri possono decidere di cofinanziare i pagamenti con finanziamenti nazionali integrativi fino al 200 % a norma dell’articolo 115, paragrafo 5, e dell’articolo 146.
soppresso
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (UE) n. 2021/2115
Articolo 41 bis – paragrafo 6
6.  Nel concedere il sostegno a norma del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché gli interventi a norma del presente articolo siano coerenti con quelli basati sull’articolo 78 bis e affinché sia evitata la sovracompensazione dovuta alla combinazione di un intervento di cui al presente articolo con altri strumenti di sostegno nazionali o dell’Unione o regimi assicurativi privati.
soppresso
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (UE) n. 2021/2115
Articolo 41 bis – paragrafo 7
7.  In deroga all’articolo 111, primo comma, le lettere h) e i) di tale comma non si applicano al sostegno nell’ambito di questo tipo di intervento.
soppresso
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 2021/2115
Articolo 49 – comma 1
12 bis)   all’articolo 49, il primo comma è così modificato:
Nel settore dei prodotti ortofrutticoli di cui all’articolo 42, lettera a), gli Stati membri perseguono uno o più degli obiettivi di cui all’articolo 46. Gli obiettivi di cui all’articolo 46, lettere g), h), i) e k), coprono i prodotti freschi o trasformati, mentre gli obiettivi enumerati nelle altre lettere dello stesso articolo riguardano esclusivamente i prodotti freschi.
"Nel settore dei prodotti ortofrutticoli di cui all’articolo 42, lettera a), gli Stati membri perseguono uno o più degli obiettivi di cui all’articolo 46. Gli obiettivi di cui all’articolo 46, lettere d), e), f), g), h), i) e k), coprono i prodotti freschi o trasformati, mentre gli obiettivi enumerati nelle altre lettere dello stesso articolo riguardano esclusivamente i prodotti freschi."
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15 – lettera b – punto ii
Regolamento (UE) n. 2021/2115
Articolo 70 – paragrafo 3 – comma 3
In deroga al primo comma, gli Stati membri possono decidere di escludere dal requisito di cui al primo comma, lettera a), la norma BCAA 2 di cui al capo I, sezione 2, del presente titolo.
In deroga al primo comma, gli Stati membri escludono dal requisito di cui al primo comma, lettera a), la norma BCAA 2 di cui al capo I, sezione 2, del presente titolo.
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 16 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 73 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d – punto iv bis (nuovo)
16 bis)  all’articolo 73, paragrafo 3, primo comma, lettera d), è aggiunto il punto seguente:
"iv bis) l'acquisto di materiale genetico di alta qualità o di animali da riproduzione di alta qualità nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70;";
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 18 – lettera d
Regolamento (UE) n. 2021/2115
Articolo 75 – paragrafo 4 – lettera b
b)  a un importo massimo di aiuto pari a 50 000 EUR per le attività di cui al paragrafo 2, lettera d).
b)  a un importo massimo di aiuto pari a 75 000 EUR per le attività di cui al paragrafo 2, lettera d).
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 19
Regolamento (UE) n. 2021/2115
Articolo 76 – paragrafo 5 – comma 1
Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno sia concesso unicamente a copertura di perdite superiori a una soglia minima del 20 % della produzione o del reddito medi annui dell’agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l’anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato. Gli strumenti di gestione del rischio per la produzione settoriale calcolano le perdite a livello di azienda o a livello di attività dell’azienda nel settore interessato o in relazione alla superficie specifica assicurata.
Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno sia concesso unicamente a copertura di perdite superiori a una soglia minima del 15 % della produzione o del reddito medi annui dell’agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l’anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato. Gli strumenti di gestione del rischio per la produzione settoriale calcolano le perdite a livello di azienda o a livello di attività dell’azienda nel settore interessato o in relazione alla superficie specifica o al bestiame specifico assicurati.
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 19
Regolamento (UE) n. 2021/2115
Articolo 76 – paragrafo 5 – comma 2
Per le colture permanenti e in altri casi giustificati per i quali i metodi di calcolo di cui al primo comma non sono adeguati, gli Stati membri possono valutare le perdite sulla base della produzione o del reddito medi annui dell’agricoltore su un periodo non superiore a otto anni, escludendo l’anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata.
Qualora i metodi di calcolo di cui al primo comma non siano adeguati, gli Stati membri possono valutare le perdite sulla base della produzione o del reddito medi annui dell’agricoltore su un periodo non superiore a otto anni, escludendo l’anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata.
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 19 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 2021/2115
Articolo 77 – paragrafo 8 – lettera b
19 bis)  all’articolo 77, paragrafo 8, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b)  la creazione di gruppi di produttori, organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali al 10 % della produzione annuale commercializzata del gruppo o dell'organizzazione, con un massimo di 100 000 EUR all'anno; tale sostegno è decrescente e limitato ai primi cinque anni successivi al riconoscimento.
“b) la creazione di gruppi di produttori, organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali al 10 % della produzione annuale commercializzata del gruppo o dell'organizzazione, con un massimo di 500 000 EUR nell'arco di cinque anni; tale sostegno è decrescente e limitato ai primi cinque anni successivi al riconoscimento”.
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20
Regolamento (UE) n. 2021/2115
Articolo 78 bis – paragrafo 1
1.  Gli Stati membri possono erogare pagamenti in caso di crisi agli agricoltori in attività colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici. Tali pagamenti intendono garantire la continuità dell'attività agricola degli agricoltori e sono soggetti alle condizioni stabilite nel presente articolo e alle ulteriori specificazioni degli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC.
1.  Gli Stati membri erogano pagamenti in caso di crisi agli agricoltori in attività colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche, epizoozie o eventi catastrofici. Tali pagamenti intendono garantire la continuità dell'attività agricola degli agricoltori e sono soggetti alle condizioni stabilite nel presente articolo e alle ulteriori specificazioni degli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC.
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20
Regolamento (UE) n. 2021/2115
Articolo 78 bis – paragrafo 2
2.  Il sostegno a norma del presente articolo è subordinato al riconoscimento formale, da parte dell’autorità competente dello Stato membro, del fatto che si siano verificati una calamità naturale, un’avversità atmosferica o un evento catastrofico, quali definiti dallo Stato membro, e che tali eventi, o le misure adottate a norma del regolamento (UE) 2016/2031 per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un organismo nocivo per le piante, o le misure adottate per prevenire o eradicare le malattie animali elencate nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione o le misure adottate in relazione a una malattia emergente di cui all’articolo 6, paragrafo 3, e all’articolo 259 del regolamento (UE) 2016/429, hanno causato direttamente un danno che comporta la distruzione di almeno il 30 % della produzione media annua dell’agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo il valore più elevato e quello più basso. Le perdite sono calcolate a livello di azienda, a livello dell’attività dell’azienda nel settore interessato o in relazione alla zona specifica interessata.
2.  Il sostegno a norma del presente articolo è subordinato al riconoscimento formale, da parte dell’autorità competente dello Stato membro, del fatto che si siano verificati una calamità naturale, un’avversità atmosferica, un’epizoozia o un evento catastrofico, quali definiti dallo Stato membro, e che tali eventi, o le misure adottate a norma del regolamento (UE) 2016/2031 per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un organismo nocivo per le piante, o le misure adottate per prevenire o eradicare le malattie animali elencate nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione o le misure adottate in relazione a una malattia emergente di cui all’articolo 6, paragrafo 3, e all’articolo 259 del regolamento (UE) 2016/429, hanno causato direttamente un danno che comporta la distruzione di almeno il 30 % della superficie o del bestiame interessati o della produzione media annua o della redditività media dell’agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo il valore più elevato e quello più basso. Le perdite sono calcolate a livello di azienda, a livello dell’attività dell’azienda nel settore interessato o in relazione alla zona specifica o al bestiame specifico interessati.
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20
Regolamento (UE) n. 2021/2115
Articolo 78 bis – paragrafo 3
3.  Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di cui al presente articolo sia destinato agli agricoltori maggiormente colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, determinando le condizioni di ammissibilità sulla base degli elementi di prova disponibili.
3.  Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di cui al presente articolo sia destinato agli agricoltori maggiormente colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche, epizoozie o eventi catastrofici, determinando le condizioni di ammissibilità sulla base degli elementi di prova disponibili.
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20
Regolamento (UE) n. 2021/2115
Articolo 78 bis – paragrafo 6 bis (nuovo)
6 bis.  Gli Stati membri includono nelle loro relazioni annuali sull’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 134 il sostegno concesso a norma del presente articolo, compresi i settori interessati, gli importi assegnati e la giustificazione per l’assegnazione di tale sostegno, come previsto al paragrafo 2 del presente articolo. Gli Stati membri provvedono affinché le relazioni di cui al presente paragrafo non comportino oneri amministrativi per i beneficiari.
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 25
Regolamento (UE) n. 2021/2115
Articolo 86 – paragrafo 2 – comma 2
In deroga al primo comma del presente paragrafo, il piano strategico della PAC può disporre che, in caso di misure di emergenza dovute a calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, l’ammissibilità delle spese finanziate dal FEAGA relative a modifiche del piano strategico della PAC connesse agli interventi di cui all’articolo 41 bis possa decorrere dalla data in cui si è verificato l’evento.
soppresso
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 26
Regolamento (UE) n. 2021/2115
Articolo 96 bis – paragrafo 1 – comma 1
Per ciascuno Stato membro l’importo massimo che può essere riservato ai pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici di cui agli articoli 41 bis e 78 bis è limitato agli importi annui che figurano nella tabella 1 dell’allegato XV.
Per ciascuno Stato membro l’importo massimo che può essere riservato ai pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche, epizoozie o eventi catastrofici di cui all’articolo 78 bis è limitato agli importi annui che figurano nell’allegato XV.
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 26
Regolamento (UE) n. 2021/2115
Articolo 96 bis – paragrafo 1 – comma 2
Per gli anni civili 2025 e 2026 la spesa annua totale per i pagamenti complementari in caso di crisi di cui all’articolo 41 bis non supera la dotazione finanziaria indicativa per questo tipo di intervento per l’anno civile pertinente, stabilita dagli Stati membri nei rispettivi piani finanziari a norma dell’articolo 112, paragrafo 2, lettera a), e approvata dalla Commissione a norma dell’articolo 119. Tale massimale finanziario costituisce un massimale finanziario fissato dal diritto dell’Unione.
soppresso
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 26
Regolamento (UE) n. 2021/2115
Articolo 96 bis – paragrafo 2 – comma 1
In deroga al paragrafo 1, se uno Stato membro decide di non fornire sostegno per i pagamenti in caso di crisi di cui all’articolo 78 bis, l’importo annuo massimo che può essere riservato da tale Stato membro ai pagamenti complementari in caso di crisi di cui all’articolo 41 bis è limitato agli importi annui di cui all’allegato XV, tabella 2.
soppresso
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 26
Regolamento (UE) n. 2021/2115
Articolo 96 bis – paragrafo 2 – comma 2
Per gli anni civili 2025 e 2026 la spesa annua totale per i pagamenti complementari in caso di crisi di cui all’articolo 41 bis non supera la dotazione finanziaria indicativa per questo tipo di intervento per l’anno civile pertinente, stabilita dagli Stati membri nei rispettivi piani finanziari a norma dell’articolo 112, paragrafo 2, lettera a), e approvata dalla Commissione a norma dell’articolo 119. Tale massimale finanziario costituisce un massimale finanziario fissato dal diritto dell’Unione.
soppresso
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 26 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 2021/2115
Articolo 103 – paragrafo 5 bis (nuovo)
26 bis)  all’articolo 103 è aggiunto il paragrafo seguente:
"5 bis. I programmi POSEI istituiti a norma del regolamento (UE) n. 228/2013 sono ammissibili ai trasferimenti tra il FEASR e il POSEI a norma del presente articolo. Gli Stati membri con regioni ultraperiferiche possono inoltre, entro i limiti delle rispettive dotazioni nazionali a titolo della PAC, trasferire importi dal FEAGA per rafforzare le corrispondenti dotazioni POSEI, fatti salvi gli obiettivi e i limiti del presente regolamento."
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 27
Regolamento (UE) n. 2021/2115
Articolo 111 – comma 2
La lettera e) del primo comma non si applica agli interventi che rientrano nel tipo di intervento per i pagamenti complementari in caso di crisi agli agricoltori nell’ambito dei pagamenti diretti di cui all’articolo 41 bis, nel tipo di intervento nel settore dell’apicoltura di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettere a), e da c) a g), agli interventi che rientrano nei tipi di intervento nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettere da h) a k), né alle azioni di informazione e di promozione dei regimi di qualità che rientrano nei tipi di intervento per la cooperazione di cui all’articolo 77 né agli interventi per i tipi di intervento per i pagamenti in caso di crisi agli agricoltori nell’ambito dello sviluppo rurale di cui all’articolo 78 bis.
La lettera e) del primo comma non si applica al tipo di intervento nel settore dell’apicoltura di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettere a), e da c) a g), agli interventi che rientrano nei tipi di intervento nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettere da h) a k), né alle azioni di informazione e di promozione dei regimi di qualità che rientrano nei tipi di intervento per la cooperazione di cui all’articolo 77 né agli interventi per i tipi di intervento per i pagamenti in caso di crisi agli agricoltori nell’ambito dello sviluppo rurale di cui all’articolo 78 bis.
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 28
Regolamento (UE) n. 2021/2115
Articolo 115 – paragrafo 5 – lettera a
28)  all’articolo 115, paragrafo 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
soppresso
"a) una breve descrizione dei finanziamenti nazionali integrativi per gli interventi nello sviluppo rurale stabiliti al titolo III, capo IV, e per gli interventi per i pagamenti complementari in caso di crisi agli agricoltori di cui all’articolo 41 bis, forniti nell’ambito del piano strategico della PAC, che indichi tra l’altro gli importi per intervento e la conformità ai requisiti del presente regolamento;";
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 29
Regolamento (UE) n. 2021/2115
Articolo 119 – paragrafo 5
5.  La Commissione formula osservazioni entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di modifica strategica di cui al paragrafo 2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie.
5.  La Commissione formula osservazioni entro 30 giorni di calendario dalla presentazione della domanda di modifica strategica di cui al paragrafo 2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie.
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 29
Regolamento (UE) n. 2021/2115
Articolo 119 – paragrafo 6
6.  L’approvazione della domanda di modifica strategica di un piano strategico della PAC avviene entro tre mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro.
6.  L’approvazione della domanda di modifica strategica di un piano strategico della PAC avviene entro due mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro.
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 29
Regolamento (UE) n. 2021/2115
Articolo 119 – paragrafo 9 – comma 3
Se la Commissione non si oppone alle modifiche notificate entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della notifica, le modifiche hanno effetti giuridici a decorrere dalla data della notifica. La Commissione si oppone a una modifica notificata se ritiene che essa non sia compatibile con il presente regolamento e il regolamento (UE) 2021/2116, e con gli atti delegati e di esecuzione adottati a norma degli stessi.
Se la Commissione non si oppone alle modifiche notificate entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della notifica, le modifiche hanno effetti giuridici a decorrere dalla data della notifica. La Commissione si oppone a una modifica notificata se ritiene, entro tale termine, che essa non sia compatibile con il presente regolamento e il regolamento (UE) 2021/2116, e con gli atti delegati e di esecuzione adottati a norma degli stessi.
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 33 – lettera b
Regolamento (UE) n. 2021/2115
Articolo 134 – paragrafo 5 – lettera d bis (nuova)
d bis)   il sostegno destinato ai beneficiari a norma dell’articolo 78 bis, compresi i settori interessati, gli importi assegnati e la giustificazione per l’assegnazione di tale sostegno.
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (UE) n. 2021/2116
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)
-1)  all’articolo 3 è aggiunto il paragrafo seguente:
"2 bis. In deroga all’articolo 119, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri possono decidere, per l’anno di domanda 2026, che le modifiche dei piani strategici della PAC connesse ai cambiamenti dovuti alla modifica del presente regolamento abbiano effetti giuridici prima della loro approvazione da parte della Commissione."
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4
Regolamento (UE) n. 2021/2116
Articolo 13 bis – paragrafo 1
1.  Ciascuno Stato membro designa un’unica autorità responsabile dell’adozione o del coordinamento delle azioni volte a conseguire e mantenere l’interoperabilità nazionale e transfrontaliera tra i sistemi di informazione utilizzati per l’attuazione, l’amministrazione, il monitoraggio e la valutazione della PAC a beneficio degli agricoltori e degli altri beneficiari della PAC. Ai fini del presente articolo per interoperabilità si intende la capacità dei sistemi di informazione di interagire tra loro condividendo dati mediante comunicazioni elettroniche.
1.  Ciascuno Stato membro designa un’unica autorità responsabile dell’adozione o del coordinamento delle azioni volte a conseguire e mantenere l’interoperabilità nazionale e transfrontaliera tra i sistemi di informazione utilizzati per l’attuazione, l’amministrazione, il monitoraggio e la valutazione della PAC a beneficio degli agricoltori e degli altri beneficiari della PAC. Tale autorità agisce sulla base delle strutture amministrative esistenti e garantisce un coordinamento efficace con gli organismi pagatori. Ai fini del presente articolo per interoperabilità si intende la capacità dei sistemi di informazione di interagire tra loro condividendo dati mediante comunicazioni elettroniche.
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4
Regolamento (UE) n. 2021/2116
Articolo 13 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.  Se uno Stato membro impone agli agricoltori di utilizzare sistemi di informazione digitali interoperabili, esso provvede, con il sostegno della Commissione, affinché:
a)  siano accessibili a prezzi contenuti per tutti gli agricoltori gli strumenti digitali necessari per conformarsi a tali sistemi;
b)  sia disponibile per gli agricoltori un’adeguata assistenza tecnica, anche attraverso servizi di consulenza o linee telefoniche di assistenza;
c)  siano offerte agli agricoltori opportunità di formazione, con particolare attenzione agli agricoltori con competenze digitali limitate;
d)  siano predisposte modalità di protezione dei dati individuali, compresa la loro aggregazione e anonimizzazione.
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4
Regolamento (UE) n. 2021/2116
Articolo 13 bis – paragrafo 3 – comma 2
Nella misura del possibile, gli Stati membri basano la propria valutazione delle esigenze e la progettazione delle misure sul principio secondo cui i dati sono raccolti una sola volta e riutilizzati.
Gli Stati membri provvedono affinché, in sede di attuazione del presente regolamento, i dati forniti dagli agricoltori e da altri beneficiari della PAC siano raccolti una sola volta e riutilizzati nei diversi sistemi di informazione.
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4
Regolamento (UE) n. 2021/2116
Articolo 13 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis.  I dati condivisi attraverso sistemi di informazione interoperabili a norma del presente regolamento sono anonimizzati e utilizzati esclusivamente per finalità connesse all’attuazione, al monitoraggio e alla valutazione della PAC o a fini statistici.
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5
Regolamento (UE) n. 2021/2116
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 3
La riserva non può essere utilizzata per misure di sostegno agli agricoltori colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici. Tuttavia la riserva può essere utilizzata per le misure volte a rispondere alle turbative del mercato causate da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, comprese le misure adottate a norma degli articoli 219 e 220 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
La decisione della Commissione di attivare la riserva è debitamente giustificata. La Commissione comunica tale decisione al Parlamento europeo e al Consiglio senza indebito ritardo.
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 8 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 2021/2116
Articolo 34 – paragrafo 1
8 bis)   all’articolo 34, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. La Commissione disimpegna automaticamente qualsiasi quota di un impegno di bilancio per interventi a favore dello sviluppo rurale in un piano strategico della PAC che non sia stata utilizzata ai fini del prefinanziamento o per effettuare pagamenti anticipati o per la quale non abbia ricevuto alcuna dichiarazione di spesa subordinatamente alle condizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 6, lettere a) e c), in relazione alle spese effettuate entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello dell’impegno di bilancio."
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 24 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 2021/2116
Articolo 97 bis (nuovo)
24 bis)  è inserito l’articolo seguente:
"Articolo 97 bis
Relazione annuale sui pagamenti in caso di crisi
Entro il 30 settembre di ogni anno successivo a quello di esercizio, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’uso del sostegno previsto in base all’articolo 78 bis del regolamento (UE) 2021/2115."
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1
Regolamento (UE) n. 2021/2115
Allegato I – tabella "Verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione – OUTPUT – Tipi di intervento e relativi indicatori di output"

Testo della Commissione

Tipi di intervento

Indicatori di output

Cooperazione (articolo 77)

O.1 Numero di progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l’innovazione (PEI)

Scambio di conoscenze e diffusione di informazioni (articolo 78)

O.2 Numero di azioni o unità di consulenza destinate a fornire sostegno all’innovazione per la preparazione o l’attuazione dei progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l’innovazione (PEI)

Indicatore orizzontale

O.3 Numero di beneficiari del sostegno della PAC

Sostegno di base al reddito (articolo 21)

O.4 Numero di ettari che beneficiano del sostegno di base al reddito

Pagamenti per i piccoli agricoltori (articolo 28)

O.5 Numero di beneficiari o ettari che beneficiano dei pagamenti per i piccoli agricoltori

Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori (articolo 30)

O.6 Numero di ettari che beneficiano del sostegno complementare al reddito per giovani agricoltori

Sostegno ridistributivo al reddito (articolo 29)

O.7 Numero di ettari che beneficiano del sostegno ridistributivo al reddito

Regimi ecologici (articolo 31)

O.8 Numero di ettari o unità di bestiame adulto che beneficiano dei regimi ecologici

Strumenti di gestione del rischio (articolo 76)

O.9 Numero di unità interessate da strumenti di gestione del rischio finanziati dalla PAC

Pagamenti complementari in caso di crisi agli agricoltori nell’ambito dei pagamenti diretti (articolo 41 bis)

O.9 bis Numero di agricoltori che beneficiano di pagamenti complementari in caso di crisi nell’ambito dei pagamenti diretti 

Pagamenti in caso di crisi agli agricoltori nell’ambito dello sviluppo rurale (articolo 78 bis)

O.9 ter Numero di agricoltori che beneficiano di pagamenti complementari in caso di crisi nell’ambito dello sviluppo rurale

Sostegno accoppiato al reddito (articolo 32)

O.10 Numero di ettari che beneficiano del sostegno accoppiato al reddito

O.11 Numero di capi che beneficiano del sostegno accoppiato al reddito

Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici (articolo 71)

O.12 Numero di ettari che beneficiano del sostegno per zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, compresa una riduzione per tipo di zona

Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori (articolo 72)

O.13 Numero di ettari che beneficiano di sostegno nell’ambito di Natura 2000 o della direttiva 2000/60/CE

Impegni in materia di ambiente e di clima, e altri impegni in materia di gestione (articolo 70)

O.14 Numero di ettari (esclusi i terreni forestali) o numero di altre unità interessati da impegni in campo climatico o ambientale che vanno oltre i requisiti obbligatori

O.15 Numero di ettari (terreni forestali) o numero di altre unità interessati da impegni in campo climatico o ambientale che vanno oltre i requisiti obbligatori

O.16 Numero di ettari o numero di altre unità oggetto di impegni di manutenzione per la forestazione e l’agroforestazione

O.17 Numero di ettari o numero di altre unità che beneficiano del sostegno all’agricoltura biologica

O.18 Numero delle unità di bestiame adulto (UBA) che beneficiano del sostegno al benessere e alla salute degli animali o al miglioramento delle misure di biosicurezza

O.19 Numero di operazioni o unità a sostegno delle risorse genetiche

Investimenti (articoli 73 e 74)

O.20 Numero di operazioni o di unità sovvenzionate per investimenti produttivi nell’azienda

O.21 Numero di operazioni o di unità sovvenzionate per investimenti non produttivi nell’azienda

O.22 Numero di operazioni o di unità sovvenzionate per investimenti in infrastrutture

O.23 Numero di operazioni o di unità sovvenzionate per investimenti non produttivi al di fuori dell’azienda

O.24 Numero di operazioni o di unità sovvenzionate per investimenti produttivi al di fuori dell’azienda

 

Insediamento di giovani agricoltori e di nuovi agricoltori, avvio di imprese rurali o sviluppo imprenditoriale delle piccole aziende agricole (articolo 75)

O.25 Numero di giovani agricoltori che ricevono sostegno per l’insediamento

O.26 Numero di nuovi agricoltori che ricevono sostegno per l’insediamento (diversi dai giovani agricoltori di cui al punto O.25)

O.27 Numero di imprese rurali che ricevono un sostegno all’avvio di nuove imprese

O.27 bis Numero di piccole aziende agricole che ricevono un sostegno per lo sviluppo imprenditoriale

Cooperazione (articolo 77)

O.28 Numero di gruppi e organizzazioni di produttori sovvenzionati

O.29 Numero di beneficiari che ricevono un sostegno per partecipare ai regimi di qualità ufficiali

O.30 Numero di operazioni o di unità sovvenzionate per il ricambio generazionale (escluso il sostegno per l’insediamento)

O.31 Numero di strategie di sviluppo locale (iniziativa LEADER) o di azioni preparatorie sovvenzionate

O.32 Numero di altre operazioni o unità di cooperazione sovvenzionate (escluso il PEI di cui al punto O.1)

Scambio di conoscenze e diffusione di informazioni (articolo 78)

O.33 Numero di operazioni o di unità di formazione, consulenza e sensibilizzazione sovvenzionate

Indicatore orizzontale

O.34 Numero di ettari che rientrano nelle pratiche ambientali (indicatore sintetico sulla superficie fisica interessata da condizionalità, regimi ecologici, impegni in materia di gestione agro-silvo-climatico-ambientale)

Tipi di intervento in taluni settori (articolo 47)

O.35 Numero di programmi operativi sovvenzionati

Tipi di intervento in taluni settori (articolo 47)

O.36 Numero di programmi operativi sovvenzionati

Tipi di intervento nel settore vitivinicolo (articolo 58)

O.37 Numero di azioni o di unità sovvenzionate nel settore vitivinicolo

Tipi di intervento nel settore dell’apicoltura (articolo 55)

O.38 Numero di azioni o unità per il mantenimento o miglioramento dell’apicoltura

Emendamento

Tipi di intervento

Indicatori di output

Cooperazione (articolo 77)

O.1 Numero di progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l’innovazione (PEI)

Scambio di conoscenze e diffusione di informazioni (articolo 78)

O.2 Numero di azioni o unità di consulenza destinate a fornire sostegno all’innovazione per la preparazione o l’attuazione dei progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l’innovazione (PEI)

Indicatore orizzontale

O.3 Numero di beneficiari del sostegno della PAC

Sostegno di base al reddito (articolo 21)

O.4 Numero di ettari che beneficiano del sostegno di base al reddito

Pagamenti per i piccoli agricoltori (articolo 28)

O.5 Numero di beneficiari o ettari che beneficiano dei pagamenti per i piccoli agricoltori

Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori (articolo 30)

O.6 Numero di ettari che beneficiano del sostegno complementare al reddito per giovani agricoltori

Sostegno ridistributivo al reddito (articolo 29)

O.7 Numero di ettari che beneficiano del sostegno ridistributivo al reddito

Regimi ecologici (articolo 31)

O.8 Numero di ettari o unità di bestiame adulto che beneficiano dei regimi ecologici

Strumenti di gestione del rischio (articolo 76)

O.9 Numero di unità interessate da strumenti di gestione del rischio finanziati dalla PAC

Pagamenti in caso di crisi agli agricoltori nell’ambito dello sviluppo rurale (articolo 78 bis)

O.9 ter Numero di agricoltori che beneficiano di pagamenti complementari in caso di crisi nell’ambito dello sviluppo rurale

Sostegno accoppiato al reddito (articolo 32)

O.10

Numero di ettari che beneficiano del sostegno accoppiato al reddito

O.11 Numero di capi che beneficiano del sostegno accoppiato al reddito

Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici (articolo 71)

O.12 Numero di ettari che beneficiano del sostegno per zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, compresa una riduzione per tipo di zona

Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori (articolo 72)

O.13 Numero di ettari che beneficiano di sostegno nell’ambito di Natura 2000 o della direttiva 2000/60/CE

Impegni in materia di ambiente e di clima, e altri impegni in materia di gestione (articolo 70)

O.14 Numero di ettari (esclusi i terreni forestali) o numero di altre unità interessati da impegni in campo climatico o ambientale che vanno oltre i requisiti obbligatori

O.15 Numero di ettari (terreni forestali) o numero di altre unità interessati da impegni in campo climatico o ambientale che vanno oltre i requisiti obbligatori

O.16 Numero di ettari o numero di altre unità oggetto di impegni di manutenzione per la forestazione e l’agroforestazione

O.17 Numero di ettari o numero di altre unità che beneficiano del sostegno all’agricoltura biologica

O.18 Numero delle unità di bestiame adulto (UBA) che beneficiano del sostegno al benessere e alla salute degli animali o al miglioramento delle misure di biosicurezza

O.19 Numero di operazioni o unità a sostegno delle risorse genetiche

Investimenti (articoli 73 e 74)

O.20 Numero di operazioni o di unità sovvenzionate per investimenti produttivi nell’azienda

O.21 Numero di operazioni o di unità sovvenzionate per investimenti non produttivi nell’azienda

O.22 Numero di operazioni o di unità sovvenzionate per investimenti in infrastrutture

O.23 Numero di operazioni o di unità sovvenzionate per investimenti non produttivi al di fuori dell’azienda

O.24 Numero di operazioni o di unità sovvenzionate per investimenti produttivi al di fuori dell’azienda

 

Insediamento di giovani agricoltori e di nuovi agricoltori, avvio di imprese rurali o sviluppo imprenditoriale delle piccole aziende agricole (articolo 75)

O.25 Numero di giovani agricoltori che ricevono sostegno per l’insediamento

O.26 Numero di nuovi agricoltori che ricevono sostegno per l’insediamento (diversi dai giovani agricoltori di cui al punto O.25)

O.27 Numero di imprese rurali che ricevono un sostegno all’avvio di nuove imprese

O.27 bis Numero di piccole aziende agricole che ricevono un sostegno per lo sviluppo imprenditoriale

Cooperazione (articolo 77)

O.28 Numero di gruppi e organizzazioni di produttori sovvenzionati

O.29 Numero di beneficiari che ricevono un sostegno per partecipare ai regimi di qualità ufficiali

O.30 Numero di operazioni o di unità sovvenzionate per il ricambio generazionale (escluso il sostegno per l’insediamento)

O.31 Numero di strategie di sviluppo locale (iniziativa LEADER) o di azioni preparatorie sovvenzionate

O.32 Numero di altre operazioni o unità di cooperazione sovvenzionate (escluso il PEI di cui al punto O.1)

Scambio di conoscenze e diffusione di informazioni (articolo 78)

O.33 Numero di operazioni o di unità di formazione, consulenza e sensibilizzazione sovvenzionate

Indicatore orizzontale

O.34 Numero di ettari che rientrano nelle pratiche ambientali (indicatore sintetico sulla superficie fisica interessata da condizionalità, regimi ecologici, impegni in materia di gestione agro-silvo-climatico-ambientale)

Tipi di intervento in taluni settori (articolo 47)

O.35 Numero di programmi operativi sovvenzionati

Tipi di intervento in taluni settori (articolo 47)

O.36 Numero di programmi operativi sovvenzionati

Tipi di intervento nel settore vitivinicolo (articolo 58)

O.37 Numero di azioni o di unità sovvenzionate nel settore vitivinicolo

Tipi di intervento nel settore dell’apicoltura (articolo 55)

O.38 Numero di azioni o unità per il mantenimento o miglioramento dell’apicoltura

Emendamento 72
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2 – lettera a
Regolamento (UE) n. 2021/2115
Allegato II – tabella – riga 6

Testo della Commissione

"Pagamenti complementari in caso di crisi agli agricoltori nell’ambito dei pagamenti diretti 

Articolo 41 bis 

8" 

Emendamento

soppresso

Emendamento 73
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 2021/2115
Allegato III – tabella – voce BCAA 5
b bis)  la voce "BCAA 5" è soppressa.
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3 – lettera b ter (nuova)
Regolamento (UE) n. 2021/2115
Allegato III – tabella – voce BCAA 9
b ter)  la voce "BCAA 9" è soppressa.
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Allegato II
Regolamento (UE) n. 2021/2115
Allegato XV – tabella 2

Testo della Commissione

Tabella 2

IMPORTO MASSIMO PER STATO MEMBRO CHE PUÒ ESSERE RISERVATO PER I PAGAMENTI COMPLEMENTARI IN CASO DI CRISI AGLI AGRICOLTORI di cui all’ARTICOLO 96 BIS, PARAGRAFO 2

Stato membro

Anno civile 2025

Esercizio finanziario 2026

Anno civile 2026

Esercizio finanziario 2027

Belgio

23 109 073

23 109 073

Bulgaria

44 204 908

44 550 091

Cechia

44 163 800

44 163 800

Danimarca

37 532 053

37 532 053

Germania

240 322 208

240 322 208

Estonia

11 606 987

11 721 416

Irlanda

59 916 905

59 916 905

Grecia

97 944 546

97 944 546

Spagna

236 406 847

236 698 831

Francia

348 749 624

348 525 624

Croazia

26 883 106

26 883 106

Italia

198 898 021

198 898 021

Cipro

2 856 722

2 856 722

Lettonia

19 035 724

19 239 157

Lituania

31 986 340

32 328 319

Lussemburgo

1 802 339

1 802 339

Ungheria

66 402 173

66 402 173

Malta

983 141

983 141

Paesi Bassi

31 626 028

31 626 028

Austria

47 904 264

47 904 264

Polonia

178 991 434

180 238 787

Portogallo

46 862 409

47 213 771

Romania

118 763 481

119 865 804

Slovenia

9 668 010

9 668 010

Slovacchia

26 787 322

26 861 360

Finlandia

35 101 491

35 174 233

Svezia

35 939 120

35 948 246

Emendamento

soppresso

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 60, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A10-0164/2025).

Ultimo aggiornamento: 28 gennaio 2026Note legali - Informativa sulla privacy