Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2026 sul diritto d'autore e l'intelligenza artificiale generativa – Opportunità e sfide (2025/2058(INI))
Il Parlamento europeo,
– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 4, 16, 26, 114, 118 e 179,
– visto l'articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta),
– visto l'articolo 27 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 (risoluzione 217 A), che sancisce sia il diritto di partecipare liberamente alla vita culturale della comunità, il diritto di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico e ai suoi benefici e il diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica,
– viste la convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, come modificata il 28 settembre 1979, e la convenzione di Roma relativa alla protezione degli artisti, interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione del 26 ottobre 1961,
– visto l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) del 15 aprile 1994,
– vista la direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati(1) (direttiva sulle banche di dati),
– vista la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione(2) (direttiva InfoSoc),
– vista la direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale(3),
– visto l'articolo 1 del protocollo n. 1 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (STE n. 009), che garantisce il diritto al pacifico godimento dei beni ed è stata interpretata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo come comprensiva dei diritti di proprietà intellettuale, anche nella causa Anheuser-Busch Inc. contro Portogallo (11 gennaio 2007),
– vista la direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore(4),
– visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)(5),
– vista la direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti(6),
– visto il regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea(7),
– vista la direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE(8) (direttiva sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale),
– vista la direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico(9),
– visto il regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online(10),
– visto il Libro bianco della Commissione, del 19 febbraio 2020, dal titolo "Intelligenza artificiale – Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia" (COM(2020)0065),
– visti il trattato dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale sul diritto d'autore e il suo documento di sintesi rivisto sulle politiche in materia di proprietà intellettuale e intelligenza artificiale (WIPO/IP/AI/2/GE/20/1 REV) del 29 maggio 2020,
– vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2020 sui diritti di proprietà intellettuale per lo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale(11),
– visto il regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (regolamento sulla governance dei dati)(12),
– vista la dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 23 gennaio 2023(13),
– visto il regolamento (UE) 2023/2854 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sui dati)(14),
– visto il regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale)(15),
– vista la relazione di Mario Draghi del 9 settembre 2024 dal titolo "The future of European competitiveness" (Il futuro della competitività europea),
– vista la comunicazione della Commissione del 29 gennaio 2025 dal titolo "Bussola per la competitività dell'UE" (COM(2025)0030),
– vista la relazione del 12 maggio 2025 dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale dal titolo "The Development of Generative Artificial Intelligence from a Copyright Perspective" (Sviluppo dell'intelligenza artificiale generativa dal punto di vista del diritto d'autore),
– vista la comunicazione della Commissione del 16 giugno 2025, dal titolo "Stato del decennio digitale 2025: continuare a costruire la sovranità e il futuro digitale dell'UE", (COM(2025)0290),
– visto il codice di buone pratiche sull'IA per finalità generali, e in particolare il suo capitolo sul diritto d'autore, pubblicato dalla Commissione europea il 10 luglio 2025 e in vigore dal 2 agosto 2025,
– visti la nota esplicativa e il modello per la sintesi pubblica dei contenuti per l'addestramento dei modelli di IA per finalità generali, pubblicati dalla Commissione europea il 24 luglio 2025 e in vigore dal 2 agosto 2025,
– visto lo studio dal titolo "Generative AI and Copyright – Training, Creation, Regulation" (IA generativa e diritto d'autore – Addestramento, creazione e regolamentazione), commissionato dal dipartimento tematico Giustizia, libertà civili e affari istituzionali del Parlamento europeo su richiesta della commissione giuridica(16),
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A10-0019/2026),
A. considerando che il diritto di proprietà, compresa la proprietà intellettuale, è un diritto fondamentale sancito dall'articolo 17 della Carta ed è chiaramente definito dalla giurisprudenza; che il rispetto di tale diritto deve essere garantito in tutte le fasi della trasformazione digitale e dello sviluppo dell'intelligenza artificiale generativa (GenAI);
B. considerando che il ritardo dell'UE rispetto agli sviluppi internazionali nel settore dell'intelligenza artificiale (IA) rappresenta una sfida strategica; che al Vertice per l'azione sull'IA, tenutosi a Parigi nel febbraio 2025, la Commissione ha annunciato il piano d'azione per il continente dell'IA che si prefigge l'obiettivo di rendere l'Europa un leader mondiale nel settore dell'IA; che è pertanto essenziale promuovere, anziché ostacolare, il progresso delle tecnologie e dei servizi di IA generativa nell'interesse pubblico all'interno dell'UE al fine di salvaguardare la sovranità tecnologica, la competitività, la cultura plurilinguistica e la capacità di innovazione dell'Europa pur restando fedele ai suoi valori e garantendo che lo sviluppo tecnologico sostenga una crescita economica, una competitività e un'innovazione sostenibili, facilitando contemporaneamente un ampio accesso alle tecnologie dell'IA in tutta l'UE; che restare competitivi nella corsa al miglioramento dell'IA generativa implica altresì l'accesso a contenuti di alta qualità, il che evidenzia l'importanza di un settore creativo equamente retribuito quale fonte di dati di alta qualità per l'addestramento dei sistemi di IA;
C. considerando che il settore creativo e culturale svolge un ruolo fondamentale nella tutela dei valori europei e della diversità culturale e rappresenta circa il 4 % del valore aggiunto dell'UE e il 6,9 % del suo prodotto interno lordo; che il settore dà lavoro a circa 8 milioni di persone, sostenendo la diversità culturale, la coesione sociale, i valori e il dialogo democratico in Europa;
D. considerando che la dichiarazione sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale ha stabilito l'obiettivo di garantire un ambiente digitale giusto, sicuro e protetto, in cui tutti, comprese le piccole e medie imprese, abbiano la possibilità di competere in modo equo e innovativo; che tale obiettivo comporta misure volte a promuovere la tracciabilità, la sicurezza e la conformità dei prodotti e dei servizi offerti nel mercato unico digitale; che i firmatari si impegnano a promuovere sistemi di IA antropocentrici, affidabili ed etici, così come un utilizzo di tali sistemi trasparente e in linea con i valori dell'UE; che la dichiarazione insiste sul fatto che la trasformazione digitale dovrebbe contribuire a una società e a un'economia eque e inclusive, alla promozione della diversità culturale e linguistica e a tecnologie e norme aperte, come modo per rafforzare ulteriormente la fiducia nella tecnologia e la capacità dei consumatori di compiere scelte autonome e informate;
E. considerando che, a quanto sembra, gli obiettivi del decennio digitale dell'UE non potranno essere conseguiti senza un cambiamento radicale nel panorama degli investimenti;
F. considerando che la bussola per la competitività dell'UE intende stimolare l'innovazione, in particolare creando un ambiente favorevole all'avvio e all'espansione delle giovani imprese in Europa, tramite una strategia specifica dell'UE per le start-up e le scale-up avviata il 28 maggio 2025; che tale sviluppo dovrebbe essere accompagnato da un'iniziativa per l'IA applicata rivolta alle imprese di tutte le dimensioni al fine di accelerare l'integrazione delle tecnologie di IA in tutti i settori strategici e rafforzare la sovranità tecnologica dell'UE; che i settori culturali e creativi creano nuovi posti di lavoro qualificati e contribuiscono alla crescita economica, al potere diplomatico e alla nascita di talenti in Europa; che le PMI rappresentano la stragrande maggioranza delle imprese del settore creativo;
G. considerando che il diritto d'autore e i diritti connessi hanno effetto automaticamente senza obblighi di registrazione; che conferiscono pertanto ampi diritti esclusivi a una varietà di titolari (autori, artisti o interpreti, produttori, editori ed emittenti), compresi il diritto alla riproduzione di opere e altri materiali e il diritto al loro adattamento, alla loro distribuzione e alla loro comunicazione al pubblico;
H. considerando che esiste una grande diversità nelle industrie culturali e creative europee, le cui pratiche contrattuali, catene del valore e tipi di contenuti tutelati dal diritto d'autore e dai diritti connessi differiscono notevolmente; che in alcuni settori i titolari dei diritti si organizzano collettivamente per difendere i loro interessi; che le opere prodotte da questa gamma eterogenea di soggetti sono egualmente diverse e possono pertanto avere valori diversi;
I. considerando che il diritto d'autore deve stare al passo con lo sviluppo di nuove tecnologie, sia dal punto di vista giuridico che tecnico; che un'armonizzazione dei regimi nazionali in materia di diritto d'autore sarebbe fondamentale in un mondo digitale;
J. considerando che l'IA generativa è un tipo di IA che, a differenza di altri sistemi di IA progettati principalmente per classificare o prevedere, genera nuovi contenuti, quali testi, immagini, musica, video e codici, sulla base di un addestramento che utilizza serie di dati molto grandi da cui apprende modelli e strutture; che gli output dell'IA generativa sono creati mediante previsioni basate su modelli statistici, spesso imitano la creatività umana e si basano su contenuti preesistenti, che possono includere materiali protetti dal diritto d'autore; che tale utilizzo digitale dei contenuti protetti dal diritto d'autore rende necessario adeguare la protezione dei contenuti protetti dal diritto d'autore in formato digitale;
K. considerando che lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzo dell'IA devono essere pienamente conformi al quadro giuridico esistente; che è inaccettabile che tali sviluppi tecnologici violino gli attuali diritti acquisiti; che gli attuali sistemi di riserva di diritti ("clausola di non partecipazione") sui contenuti protetti dal diritto d'autore sono spesso poco pratici, potrebbero non disciplinare tutte le azioni pertinenti connesse all'estrazione di testo e di dati e mancano della trasparenza necessaria per un'attuazione e un'applicazione efficaci; che lo sviluppo di nuove tecnologie quali l'IA e il mantenimento dei diritti acquisiti, compresi quelli sanciti dalla normativa sul diritto d'autore, non dovrebbero escludersi a vicenda, bensì essere promossi congiuntamente;
L. considerando che vi sono prove di una violazione diffusa delle norme in materia di diritto d'autore da parte dei fornitori di IA generativa, tra cui la raccolta non autorizzata di opere da internet, il mancato rispetto dei diritti riservati dei titolari dei diritti sul testo e sull'estrazione di dati, l'uso di fonti usurpative per ottenere opere e la mancata richiesta delle licenze; che tale modello, che costituisce una chiara violazione dei diritti fondamentali dei creatori e un'appropriazione indebita di valore a scapito del settore culturale e dell'informazione dell'UE, dimostra la necessità di misure forti per garantire che l'ecosistema dell'IA nell'UE sia equo ed etico;
M. considerando che le principali questioni giuridiche relative all'interazione tra l'IA generativa e il diritto d'autore e i diritti connessi valutano se l'utilizzo di opere e altri materiali protetti dal diritto d'autore nelle serie di dati usate per l'addestramento sia lecito conformemente al diritto dell'UE e al diritto nazionale degli Stati membri, quale dovrebbe essere lo status giuridico dei contenuti generati dall'IA e come garantire trasparenza, consenso e l'equa remunerazione dei creatori e dei titolari dei diritti quando le loro opere protette e altri materiali sono utilizzati nella generazione, diffusione e distribuzione degli output di IA;
N. considerando che l'IA generativa, che crea in modo massiccio ed economico contenuti che imitano quelli prodotti dalla creatività umana, compete direttamente con il lavoro dei creatori, in particolare dei contenuti culturali e mediatici; che tale concorrenza può causare un calo della qualità dei contenuti online a causa della demotivazione dei creatori e dunque un declino generale della produzione culturale e creativa umana;
O. considerando che il rischio di una graduale scomparsa della dimensione umana dell'opera creativa a favore di contenuti generati dall'IA, oltre a compromettere la vitalità economica del settore creativo, mette a rischio l'esistenza stessa della società e della democrazia europee, in quanto offusca i confini tra verità e falsità e la percezione del discorso e dei suoi autori e altera le facoltà cognitive e il pensiero critico; che il regolamento sull'intelligenza artificiale (regolamento sull'IA) tiene conto di tali rischi, ma non può essere completo senza una solida protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi;
P. considerando che, per garantire la corretta applicazione della legislazione e condizioni di parità in tutta l'UE e tra i fornitori di IA, è necessario che le norme dell'UE e degli Stati membri in materia di diritto d'autore e diritti connessi si applichino in modo uniforme a tutti i fornitori di IA che sviluppano prodotti o offrono servizi all'interno dell'Unione europea, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento, dalla giurisdizione in cui sono eseguite le azioni pertinenti al diritto d'autore alla base dell'addestramento di tali modelli di IA e del luogo in cui l'output prodotto dal sistema di IA è utilizzato nell'UE; che lo stesso requisito dovrebbe applicarsi mutatis mutandis a qualsiasi utilizzo successivo di contenuti a fini di inferenza, generazione aumentata dal recupero o perfezionamento non solo da parte dei fornitori di modelli di IA, come attualmente stabilito dall'articolo 53 del regolamento sull'intelligenza artificiale, ma anche da parte dei fornitori o dei deployer di sistemi di IA; che la stipula di nuovi accordi di licenza non deve essere interpretata erroneamente come avente l'effetto di regolarizzare a posteriori usi non autorizzati di contenuti protetti dal diritto d'autore;
Q. considerando che qualsiasi fornitore di IA che immetta un modello di IA per finalità generali sul mercato dell'Unione ha la responsabilità di verificare che le misure incluse nella sua politica in materia di diritto d'autore, come indicato nel codice di buone pratiche dell'IA per finalità generali, siano conformi all'attuazione, da parte degli Stati membri, della normativa dell'UE in materia di diritto d'autore e diritti connessi, prima di compiere qualsiasi azione pertinente al diritto d'autore nel territorio dello Stato membro interessato, in quanto il mancato rispetto di tale disposizione può far sorgere la responsabilità a norma del diritto dell'UE in materia di diritto d'autore e diritti connessi;
R. considerando che il codice di buone pratiche ha carattere esclusivamente volontario e che non tutti i fornitori di IA lo hanno firmato, in particolare il suo capitolo sul diritto d'autore;
S. considerando che la natura globale e il tasso esponenziale di addestramento dell'IA, della relativa diffusione e delle offerte ad essa legate, da un lato, e l'applicazione territoriale delle norme relative al diritto d'autore e ai diritti connessi, dall'altro, creano ostacoli all'ottenimento di licenze sui diritti pertinenti e alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione di prodotti e servizi di IA conformi a tali norme e diritti, in modo analogo ma drasticamente maggiore rispetto all'era digitale non basata sull'IA;
T. considerando che sebbene la giurisprudenza sul tema della violazione dell'uso di contenuti protetti da diritto d'autore per l'addestramento di modelli di IA sia ancora scarsa, si prevedono nel prossimo futuro numerose decisioni giudiziarie, a seguito dell'avvio, da parte di vari titolari dei diritti nell'UE e in altri parti del mondo, di azioni giudiziarie nei confronti di taluni fornitori di IA;
U. considerando che l'addestramento della GenAI, una forma di utilizzo specifica, impone un chiarimento circa le condizioni giuridiche in base alle quali tale addestramento può essere effettuato;
V. considerando che serie di dati di addestramento di alta qualità, basate su risorse umane (non sintetiche) e complete sono essenziali sia per la ricerca sia per lo sviluppo commerciale efficace dei sistemi di GenAI e per garantire che i loro output siano affidabili e di alta qualità; che consentire la creazione e l'uso legittimi di tali serie di dati all'interno dell'UE, escludendo materiale usurpativo, non autorizzato o comunque illecito, è pertanto fondamentale per promuovere l'innovazione, garantire la sovranità tecnologica e culturale, mantenere la competitività dell'Unione nel panorama globale dell'IA in rapida evoluzione e proteggere le industrie culturali e creative europee;
W. considerando che l'istituzione del Centro di conoscenze sul diritto d'autore dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) rappresenterebbe un'iniziativa tempestiva e lodevole volta a fornire informazioni utili e affidabili sul diritto d'autore e a rafforzare l'interfaccia tra i titolari dei diritti d'autore e diritti connessi, i loro rappresentanti e le parti interessate che operano nel campo delle tecnologie emergenti, in particolare la GenAI;
X. considerando che i titolari dei diritti dovrebbero avere la possibilità di utilizzare strumenti che consentano loro di escludere efficacemente l'uso delle loro opere nell'addestramento dell'IA in un numero limitato di formati standardizzati leggibili meccanicamente, potenzialmente gestiti e catalogati dall'EUIPO, consentendo in tal modo l'effettiva esclusione delle opere registrate dall'acquisizione automatizzata dei dati e fornendo certezza giuridica sia ai titolari dei diritti che ai fornitori di IA;
Y. considerando che qualsiasi fornitore o deployer di modelli e sistemi di GenAI dovrebbe garantire trasparenza per quanto riguarda tutti i contenuti protetti dal diritto d'autore utilizzati per addestrare tali modelli e sistemi, indipendentemente dalla giurisdizione in cui sono state eseguite le azioni pertinenti al diritto d'autore alla base dell'addestramento dei relativi modelli di GenAI; che tale trasparenza consiste in un elenco dettagliato, che identifichi ciascun contenuto protetto dal diritto d'autore utilizzato per l'addestramento; che lo stesso requisito dovrebbe applicarsi mutatis mutandis a qualsiasi utilizzo successivo di tali contenuti per altre finalità, incluso a fini di inferenza, generazione aumentata dal recupero o perfezionamento non solo da parte dei fornitori di modelli di IA, come attualmente stabilito dall'articolo 53 del regolamento sull'intelligenza artificiale, ma anche da parte dei fornitori o dei deployer di sistemi di IA; che usi quali l'inferenza e la generazione aumentata dal recupero avvengono essenzialmente in modo continuo e in tempo reale; che, in tali casi, la trasparenza dovrebbe includere l'atto stesso dell'acquisizione di dati, in base al quale, da un lato, i crawler sono tenuti a identificarsi presso gli operatori web e, dall'altro, i fornitori o i deployer di IA sono tenuti a conservare registrazioni dettagliate delle loro attività di acquisizione automatizzata di dati; che dovrebbe applicarsi la presunzione che i contenuti siano stati sottoposti ad attività di acquisizione automatizzata di dati, anche a fini di inferenza e generazione aumentata dal recupero, qualora i sistemi di IA gestiscano le richieste degli utenti; che la mera informazione relativa ai contenuti di terzi utilizzati dai fornitori e dai deployer di IA e GenAI non costituisce un segreto commerciale a norma del diritto dell'UE;
Z. considerando che tale trasparenza potrebbe essere agevolata da un intermediario di fiducia, come l'EUIPO, che sarebbe responsabile di notificare ai titolari dei diritti che i loro contenuti sono stati utilizzati e consentirebbe quindi loro di far valere rivendicazioni riguardo all'utilizzo dei loro contenuti a fini di addestramento; che tale intermediario dovrebbe essere dotato delle risorse e dei poteri necessari per valutare se i fornitori e i deployer rispettano pienamente i loro obblighi di trasparenza;
AA. considerando che la trasparenza potrebbe essere conseguita anche consentendo ai titolari dei diritti di filigranare le loro opere e altri materiali protetti e imponendo ai fornitori di IA di mantenere inalterate tali filigrane e di mettere a disposizione strumenti di ricerca che consentano il rilevamento di tali filigrane nei materiali utilizzati per l'addestramento dell'IA;
AB. considerando che, oltre all'obbligo di trasparenza per quanto riguarda le opere protette dal diritto d'autore e altri materiali protetti, è necessario istituire un meccanismo in base al quale, a determinate condizioni, la mancata garanzia di una trasparenza completa da parte dei fornitori o dei deployer di modelli e sistemi IA dovrebbe dar luogo a una presunzione relativa che qualsiasi opera o altro materiale protetto da diritto d'autore pertinente sia stato utilizzato a fini di addestramento, inferenza o generazione aumentata dal recupero, innescando in tal modo tutte le conseguenze giuridiche applicabili ai sensi del diritto dell'Unione e nazionale per la violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi; che, qualora un giudice si pronunci a favore di un titolare dei diritti o delle società che lo rappresentano sulla base di tale presunzione o delle prove presentate, tutte le spese legali ragionevoli e proporzionate e le altre spese sostenute dovrebbero essere a carico del fornitore di IA;
AC. considerando che la stampa svolge un ruolo fondamentale nella salvaguardia della democrazia e delle strutture democratiche all'interno dell'UE; che è essenziale garantire che i modelli e i sistemi di GenAI non effettuino un trattamento selettivo che favorisca determinate pubblicazioni rispetto ad altre, preservando in tal modo la pluralità e l'imparzialità delle informazioni; che i modelli e i sistemi di GenAI devono essere concepiti in modo da integrare e prendere in considerazione l'intero spettro delle pubblicazioni di carattere giornalistico al fine di difendere i valori democratici fondamentali della diversità e dell'equità nel dibattito pubblico; che è necessario stabilire norme di qualità chiare per i modelli e i sistemi di GenAI;
AD. considerando che la trasparenza in relazione all'output generato dai sistemi di IA è essenziale per consentire un'adeguata classificazione dei contenuti in contenuti "generati dall'IA" o "creati dall'uomo", a seconda che l'output soddisfi i criteri stabiliti per la tutela del diritto d'autore; che tale classificazione comporta conseguenze giuridiche significative, anche per quanto riguarda l'applicabilità della tutela del diritto d'autore e la determinazione dei diritti e delle responsabilità; che la fiducia dei cittadini nell'IA può essere costruita solo in un quadro normativo, che garantisca che qualsiasi sistema di IA messo in funzione rispetti pienamente i trattati, la Carta e il diritto derivato dell'UE;
AE. considerando che, in termini di trattamento giuridico degli output di GenAI, la legislazione dell'UE in materia di diritto d'autore rimane fondata sui principi della paternità umana; che, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea, il concetto di "opera" comporta due condizioni cumulative: in primo luogo, deve trattarsi di un oggetto originale che rifletta la creazione intellettuale dell'autore e, in secondo luogo, tale creazione deve essere espressa in modo da renderla identificabile con sufficiente precisione e obiettività;
AF. considerando che la GenAI è sempre più utilizzata come strumento per contribuire all'applicazione del diritto d'autore e dei diritti connessi; che la Commissione dovrebbe garantire che l'uso della GenAI per far valere le rivendicazioni del diritto d'autore sia soggetto a garanzie efficaci, comprese garanzie contro gli abusi, assicurando il pieno rispetto dei diritti fondamentali, in particolare la libertà di espressione e la libertà di stampa;
AG. considerando che norme internazionali incoerenti in materia di ammissibilità dei contenuti generati dall'IA alla protezione del diritto d'autore rappresentano un rischio per la coerenza globale del diritto di proprietà intellettuale e possono dar luogo ad arbitraggio normativo o compromettere la competitività dei settori creativi e dell'IA dell'Unione; che la convergenza internazionale e l'istituzione di un quadro normativo globale fornirebbero un'alternativa più efficace e coerente all'attuale frammentazione degli approcci giuridici; che la regolamentazione dell'UE in materia di IA e diritto d'autore non dovrebbe essere influenzata da pressioni politiche esterne; che, in tale contesto, l'UE deve offrire una risposta forte e unitaria per garantire il funzionamento del proprio mercato interno, proteggere la propria forza lavoro e competitività, rafforzare la propria autonomia tecnologica e stabilire norme globali nel settore della proprietà intellettuale;
AH. considerando che, al fine di garantire la corretta attuazione del diritto dell'UE in relazione a tutti i servizi di IA generativa e di impedire ai fornitori con sede al di fuori dell'UE di ottenere un vantaggio competitivo sleale attraverso la non conformità, è essenziale che le norme che tutelano e fanno valere i diritti d'autore a livello nazionale e dell'UE si applichino efficacemente a tutti i servizi che operano sul mercato dell'UE; che la concentrazione del potere nelle mani di poche grandi imprese non europee aumenta la dipendenza strategica dell'UE e indebolisce la capacità dei creatori europei e della stampa europea di esercitare e far valere i loro diritti; che, nella misura consentita dal diritto dell'UE e internazionale, il principio di territorialità della protezione del diritto d'autore deve essere adattato all'addestramento dei sistemi di IA generativa in modo da garantire che l'utilizzo dei contenuti europei sia soggetto al diritto dell'UE anche quando tale addestramento ha luogo al di fuori dell'UE, il che è fondamentale per garantire un'equa remunerazione dei creatori e dei titolari di diritti europei e per salvaguardare la vitalità culturale e creativa dell'UE, nonché per garantire una concorrenza leale tra i fornitori europei e non europei di sistemi di IA generativa; che i sistemi di GenAI che non soddisfano tali requisiti dovrebbero essere vietati all'interno dell'UE e che tali principi dovrebbero essere applicati con fermezza;
AI. considerando che il rapido progresso della GenAI ha notevolmente aumentato le possibilità di creare e diffondere immagini digitali, contenuti audio o video realistici manipolati, comprese le opere e le esibizioni degli artisti, che assomigliano o imitano persone reali, i cosiddetti "deep fake", che appaiono falsamente autentici o veritieri; che l'uso improprio di tali contenuti rappresenta un rischio per l'identità e la personalità di tali individui, il che include il loro corpo, i loro tratti del viso e la loro voce;
1. prende atto delle ambiguità finora riscontrate nell'applicazione della direttiva sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale nel contesto dell'addestramento della GenAI e raccomanda di chiarirne rapidamente l'applicazione e l'attuazione;
2. ritiene che l'attuale legislazione in materia di diritto d'autore non sia sufficiente per affrontare la sfida della concessione in licenza di materiale protetto dal diritto d'autore per la GenAI; chiede un quadro giuridico supplementare per chiarire le norme in materia di concessione di licenze per la GenAI e per affrontare le potenziali violazioni dell'attuale legislazione in materia di diritto d'autore; insiste sul fatto che tale quadro dovrebbe includere disposizioni che garantiscano l'efficace cooperazione dei fornitori di GenAI con i creatori e altri titolari di diritti, compreso un mercato delle licenze funzionante che ripristini il potere contrattuale dei titolari di diritti e soluzioni di protezione praticabili;
3. rammenta che qualsiasi eccezione ai diritti attuali nell'ambito dell'acquis in materia di diritto d'autore, compresa l'intelligenza artificiale, deve essere in linea con il test in tre fasi di cui all'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva InfoSoc, nonché con la convenzione di Berna; osserva che il concetto di "accesso legittimo" esclude le copie di opere usurpative e contraffatte;
4. invita la Commissione a garantire che le attività svolte a fini di ricerca scientifica o di istruzione, in particolare da organismi di ricerca e istituti di tutela del patrimonio culturale, o nel quadro dell'innovazione non commerciale, non siano soggette a restrizioni, in linea con il principio di cui all'articolo 13 della Carta; esorta la Commissione a garantire che lo sfruttamento commerciale dei risultati della ricerca derivanti da tali attività non sia limitato, a condizione che siano state ottenute adeguate autorizzazioni dai titolari dei diritti;
5. ribadisce che i titolari dei diritti, in particolare quelli del settore della stampa e dei mezzi di informazione, e in particolare gli editori di stampa, i giornalisti e i redattori, devono avere il pieno controllo sull'uso digitale dei loro contenuti da parte dei sistemi e dei modelli di IA a fini di formazione; sottolinea che tale controllo dovrebbe basarsi su una possibilità solida e funzionante di escludere tale uso da parte di sistemi e modelli di IA, sostenuta dalla piena trasparenza e dalla documentazione di origine sull'uso di contenuti di terzi;
6. ritiene altresì che tali titolari dei diritti debbano avere il pieno controllo sull'utilizzo dei loro contenuti, per scopi che non si limitino all'addestramento dell'IA, quali l'inferenza e la generazione aumentata dal recupero da parte di sistemi e applicazioni, o per scopi che favoriscano la produzione di offerte concorrenti generate dall'IA nei mercati primari dei titolari dei diritti; ritiene che l'utilizzo di contenuti protetti a tali fini, al di là della formazione, possa avvenire solo con l'esplicito consenso dei titolari dei diritti; suggerisce alla Commissione di esaminare in che modo i diritti accessori per gli editori di stampa, i giornalisti e i redattori e altri diritti connessi, anche per i produttori di mezzi di informazione e le emittenti di notizie, potrebbero essere estesi a tali finalità; ritiene che tali diritti di remunerazione possano essere gestiti anche nell'ambito di un sistema di licenze collettivo volontario, in base al quale si potrebbe prevedere una presunzione di gestione collettiva dei diritti per conto dei titolari dei diritti in merito agli usi dei loro contenuti connessi all'IA, fatto salvo il diritto dei titolari dei diritti di optare per la licenza individuale;
7. esorta la Commissione a valutare la possibilità di salvaguardare il settore della stampa e dei mezzi di informazione, i cui servizi sono ripetutamente e pienamente sfruttati dai sistemi di IA, e a valutare e, se del caso, proporre meccanismi che garantiscano che i fornitori di modelli o sistemi di GenAI che deviano in modo dimostrabile il traffico e le entrate dalla stampa e dai mezzi di informazione compensino tali mezzi di informazione in modo equo, proporzionato e non discriminatorio, prestando particolare attenzione ai media locali e regionali, al fine di salvaguardare il pluralismo, la diversità e il dibattito democratico dei media nell'UE e nei suoi Stati membri;
8. prende atto del crescente utilizzo della GenAI per aggregare o presentare contenuti informativi e dei suoi effetti di vasta portata sull'accesso alle informazioni e sulla loro diversità; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire la piena applicazione del diritto dell'UE per affrontare tale fenomeno; sottolinea che tali sistemi dovrebbero sostenere e contribuire ai principi alla base del regolamento europeo sulla libertà dei media(17), in particolare il pluralismo dei media e la diversità delle informazioni; sottolinea la necessità di una corretta applicazione dell'articolo 34 del regolamento sui servizi digitali quando tali fornitori sono designati come piattaforme online o motori di ricerca di dimensioni molto grandi, garantendo che i rischi sistemici per la libertà e il pluralismo dei media siano adeguatamente affrontati; invita inoltre la Commissione ad affrontare tempestivamente eventuali violazioni della normativa sui mercati digitali per quanto riguarda le potenziali pratiche di autoagevolazione da parte dei gatekeeper che avvantaggiano i loro servizi di IA e danneggiano la concorrenza leale con gli utenti commerciali;
9. invita la Commissione ad agevolare, attraverso la consultazione con le società di gestione collettiva, l'istituzione di accordi volontari di licenza collettiva per settore, se del caso, come mezzo per istituire rapidamente un mercato delle licenze funzionante che fornisca un quadro equilibrato ed efficiente che garantisca l'equa remunerazione dei titolari dei diritti, consentendo nel contempo ai fornitori di IA di accedere a dati di addestramento di alta qualità; esorta la Commissione a garantire che tali contratti collettivi di licenza siano accessibili a tutte le parti interessate, compresi i singoli creatori e le PMI, promuovendo i negoziati in buona fede e la trasparenza; ricorda che il rifiuto dei titolari dei diritti di utilizzare i loro contenuti a fini di formazione deve essere rispettato;
10. invita la Commissione a fornire certezza giuridica sia ai titolari dei diritti che ai fornitori di IA e a valutare la necessità e la fattibilità di strumenti che consentano ai titolari dei diritti di escludere efficacemente l'uso delle loro opere dall'addestramento dell'IA in un numero limitato di formati standardizzati leggibili meccanicamente gestiti da un intermediario di fiducia; propone di fare dell'EUIPO l'intermediario di fiducia che gestisce ed elenca le esclusioni e può fare riferimento ad altri cataloghi di esclusioni già esistenti; sottolinea che la partecipazione a qualsiasi nuovo meccanismo dovrebbe essere semplice ed efficiente in termini di costi e non dovrebbe invalidare o annullare i rifiuti precedentemente espressi, fornendo nel contempo ai fornitori di IA uno strumento completo per garantire il rispetto del diritto d'autore; ritiene che la creazione di tali meccanismi dovrebbe essere progettata e valutata in consultazione con le parti interessate, in particolare i titolari dei diritti, i fornitori di IA e le rispettive organizzazioni rappresentative;
11. raccomanda che la Commissione attribuisca inoltre all'EUIPO la responsabilità di sostenere un processo di concessione di licenze su base settoriale e volontaria, in modo da razionalizzare le relazioni tra i fornitori di GenAI e i titolari dei diritti, istituendo un quadro praticabile e favorevole all'innovazione che sostenga la competitività dell'UE e non ostacoli indebitamente lo sviluppo delle tecnologie di IA, senza comportare oneri amministrativi sproporzionati o rappresentare un rischio per l'applicabilità dei diritti esclusivi;
12. invita la Commissione a proporre la trasparenza e la documentazione di partenza sull'uso dell'opera protetta dal diritto d'autore o di altro materiale protetto ai fornitori e ai deployer di modelli e sistemi di IA per finalità generali immessi sul mercato dell'UE, anche per la conformità alla clausola di non partecipazione a un intermediario di fiducia, come l'EUIPO; raccomanda alla Commissione di continuare a collaborare con i fornitori di IA e i portatori di interessi pertinenti per migliorare il modello per i dati di addestramento; ritiene che, per scopi quali l'inferenza e la generazione aumentata dal recupero, che richiedono un l'acquisizione di dati continua e in tempo reale, la trasparenza dovrebbe essere integrata dall'obbligo per i crawler di essere identificabili per l'operatore web e per le imprese di IA di tenere registri dettagliati di tutte le attività di crawling svolte, tenendo debitamente conto della necessità di proteggere i segreti commerciali e le informazioni commerciali riservate e garantendo un adeguato equilibrio tra tale protezione e l'efficace attuazione degli obblighi di trasparenza; sottolinea che la filigrana digitale, che comporta l'inserimento discreto di una firma, un codice o informazioni specifiche direttamente nei contenuti protetti (testo, immagine, video o audio), è uno strumento innovativo e solido per proteggere il diritto d'autore e i diritti connessi; evidenzia che la Commissione promuove pertanto la ricerca e lo sviluppo di norme per soluzioni tecnologiche innovative che migliorino la capacità di verificare le informazioni sulle serie di dati, come ad esempio le filigrane crittografiche; ritiene che l'adesione a qualsiasi nuovo meccanismo di non partecipazione non dovrebbe invalidare le clausole di non partecipazione precedentemente espresse;
13. ritiene che non dovrebbe essere istituito alcun quadro giuridico che disciplini l'addestramento della GenAI sulle opere e altri oggetti protetti dal diritto d'autore e dai diritti connessi senza garantire la piena trasparenza per quanto riguarda l'utilizzo di tali dati e l'effettiva protezione e applicazione dei diritti dei creatori, il che ripristinerebbe il diritto assoluto dei creatori di garantire il loro pieno potere contrattuale al fine di ottenere una remunerazione adeguata e proporzionata;
14. sottolinea che il codice di buone pratiche sull'IA per finalità generali, gli orientamenti e i modelli dovrebbero essere rivisti e trattati come documenti in evoluzione, che richiedono aggiornamenti regolari per affrontare le sfide emergenti in materia di protezione del diritto d'autore e sviluppo dell'IA; osserva che il codice di buone pratiche costituisce uno strumento temporaneo per dimostrare la conformità al regolamento sull'IA fino all'elaborazione di norme armonizzate, come sottolineato negli orientamenti pubblicati dall'Ufficio per l'intelligenza artificiale il 18 luglio 2025; accoglie con favore la direzione intrapresa nel capitolo sul diritto d'autore del codice di buone pratiche sull'IA per finalità generali, compresi gli impegni in materia di documentazione delle serie di dati, clausola di non partecipazione e gestione dei reclami, pur rilevando le restanti carenze; invita l'Ufficio europeo per l'IA ad applicare con fermezza tali disposizioni e ad agevolare il lavoro volto a conseguire i più elevati standard dell'UE per un'efficiente conformità ai requisiti in questione ed esorta i firmatari ad adottare una politica pubblica in materia di diritto d'autore e a gestire un meccanismo di reclamo accessibile e limitato nel tempo che fornisca un ricorso efficace ai titolari dei diritti;
15. raccomanda alla Commissione, indipendentemente dal riesame previsto del quadro sul diritto d'autore e della direttiva sul diritto d'autore e il diritto d'autore e senza presupporre la necessità di una revisione legislativa, di effettuare con urgenza una valutazione approfondita per trovare una rapida soluzione al fine di stabilire se l'attuazione dell'attuale acquis dell'UE in materia di diritto d'autore affronti adeguatamente l'incertezza giuridica e gli effetti competitivi associati all'uso di opere e altri materiali protetti per l'addestramento dei sistemi di GenAI, le implicazioni per la territorialità, la sostenibilità di altre risorse accessibili al pubblico quali enciclopedie, biblioteche e archivi online, nonché la diffusione di contenuti generati dall'IA che possono sostituire l'espressione creata dall'uomo; sottolinea che tale valutazione dovrebbe adottare un approccio olistico che tenga conto delle esigenze di tutti i portatori di interessi, compresi i ricercatori, le università, le biblioteche, le organizzazioni culturali, gli sviluppatori europei di IA, comprese le start-up, gli organi di informazione e il settore creativo, in relazione all'utilizzo e allo sviluppo dell'IA;
16. afferma che, conformemente al diritto dell'UE e internazionale e al fine di garantire condizioni di parità tra i servizi di GenAI con sede nell'UE e quelli con sede al di fuori dell'UE, garantendo una protezione adeguata e un'equa remunerazione ai creatori per l'uso delle loro opere, migliorando la concessione di licenze per tali opere e, in ultima analisi, promuovendo la vitalità culturale dell'UE, il principio di territorialità dovrebbe essere interpretato in modo tale che, quando modelli e sistemi di IA generativa sono immessi o messi a disposizione sul mercato dell'UE, la legislazione dell'UE in materia di diritto d'autore, come ricordato al considerando 106 del regolamento sull'IA, si applichi indipendentemente dalla giurisdizione in cui hanno luogo le azioni pertinenti in materia di diritto d'autore alla base dell'addestramento di tali modelli e sistemi di GenAI, con la conseguenza che, qualora il diritto d'autore non sia rispettato, tali modelli e sistemi non possano essere immessi o messi a disposizione sul mercato dell'UE;
17. raccomanda inoltre che tale valutazione sia volta a sostenere un quadro in cui sia garantita la trasparenza per quanto riguarda l'uso di opere protette dal diritto d'autore o di altri materiali protetti e in cui meccanismi di remunerazione equi e proporzionati per tale uso consentano la generazione delle risorse necessarie affinché la produzione artistica e creativa europea prosperi nel contesto di una trasformazione globale basata sull'IA e ai fini della sostenibilità dell'ecosistema dell'informazione pubblica; sottolinea l'urgenza di garantire tali condizioni onde evitare il crescente rischio che la creatività umana scompaia gradualmente a favore dei contenuti generati dai sistemi di IA;
18. prende atto dell'uso di sistemi di GenAI che si basano in larga misura su contenuti protetti, riproducendoli senza l'autorizzazione dei titolari dei diritti interessati da tale uso o senza la loro compensazione, in particolare se integrati nei motori di ricerca o in altri servizi digitali che consentono la generazione, spesso in tempo reale e a costi marginali, di contenuti che violano le opere originali e altri materiali protetti sui quali i modelli sono stati addestrati o che sono stati estratti, anche in tempo reale, da tali modelli; è allarmato per il fatto che tali pratiche possano tradursi nella fornitura di prodotti e servizi che competono direttamente e ingiustamente con quelli dei titolari dei diritti, anche attraverso l'autoagevolazione illecita ad opera dei gatekeeper;
19. ricorda che la concessione volontaria di licenze, individuali o collettive, sostiene il successo dei settori creativi garantendo la flessibilità di scegliere il modello più adatto per ciascun utilizzo, sottolineando nel contempo che i titolari dei diritti devono rimanere liberi di decidere se concedere in licenza le loro opere ai sistemi di IA generativa e di fissare la remunerazione corrispondente, in modo da salvaguardare la diversità settoriale e prevenire distorsioni del mercato che potrebbero compromettere la redditività delle industrie creative e della stampa europea;
20. chiede l'istituzione di un quadro di concessione delle licenze coerente e funzionante per quanto riguarda l'utilizzo di contenuti protetti dal diritto d'autore o da diritti connessi, al fine di consentire un'equa remunerazione dei creatori per lo sfruttamento dei loro contenuti protetti dal diritto d'autore da parte dei modelli di GenAI; incoraggia i fornitori di modelli di IA a chiedere licenze ai titolari dei diritti e sottolinea che una trasparenza efficace e completa per quanto riguarda le opere e i contenuti protetti dal diritto d'autore utilizzati per addestrare i modelli di IA è un prerequisito essenziale per lo sviluppo di tale mercato; raccomanda, a tale proposito, di rafforzare gli obblighi di applicazione e trasparenza per gli sviluppatori di IA che utilizzano tali contenuti;
21. invita la Commissione a valutare se esista una possibile soluzione per la remunerazione immediata, equa e proporzionata per gli utilizzi passati di opere protette dal diritto d'autore da parte dei fornitori di modelli e sistemi di IA per finalità generali per quanto riguarda l'utilizzo di contenuti protetti dal diritto d'autore o da diritti connessi laddove non sia ancora stato possibile istituire un mercato delle licenze, con l'applicazione di tale obbligo fino al rafforzamento delle riforme previste nella presente relazione; si oppone, a tale proposito, a qualsiasi proposta di quadro basata sull'ottenimento, da parte dei fornitori di IA, di una licenza globale per l'addestramento dei loro modelli di GenAI in cambio di un pagamento forfettario; ritiene che il valore dei contenuti protetti dal diritto d'autore o dai diritti connessi debba essere proporzionato e determinato sulla base di fattori pertinenti, attraverso negoziati in buona fede tra i titolari dei diritti o i loro rappresentanti e i fornitori di IA;
22. incoraggia la Commissione e l'EUIPO a coordinare gli sforzi volti a sensibilizzare gli sviluppatori e i fornitori di IA in merito al diritto d'autore, che possono includere elenchi di controllo della conformità, strumenti giuridici e tecnologici e guide tecniche, nonché a sensibilizzare i titolari dei diritti d'autore, fornendo informazioni utili e affidabili sul diritto d'autore;
23. apprezza l'istituzione di un Centro di conoscenze sul diritto d'autore dell'EUIPO, in quanto avrà un ruolo fondamentale nel guidare l'uso del diritto d'autore nell'era della GenAI svolgendo attività di sensibilizzazione, promuovendo la chiarezza giuridica e favorendo un quadro equilibrato che sostenga la creatività, l'innovazione, la salvaguardia del patrimonio culturale e la competitività europea;
24. invita la Commissione a proporre l'istituzione di una presunzione relativa secondo cui qualsiasi modello o sistema di IA generativa immesso sul mercato dell'UE abbia utilizzato opere e altro materiale protetto dal diritto d'autore o da diritti connessi a fini di addestramento, inferenza o generazione aumentata di recupero, qualora gli obblighi di trasparenza statutari di cui alla presente risoluzione non siano stati pienamente rispettati; raccomanda inoltre che, qualora un titolare dei diritti o l'organizzazione che lo rappresenta vinca un procedimento giudiziario sulla base di tale presunzione o grazie alle prove presentate, tutte le spese legali ragionevoli e proporzionate e le altre spese sostenute per l'esercizio di tali diritti siano a carico del fornitore del modello o del sistema di IA, a seconda dei casi;
25. ribadisce che i contenuti interamente generati dall'IA che non soddisfano i criteri stabiliti per la protezione del diritto d'autore dovrebbero rimanere inammissibili alla protezione del diritto d'autore e che lo status di pubblico dominio di tali output dovrebbe essere chiaramente determinato;
26. esorta la Commissione a valutare misure per contrastare la violazione dei diritti di riproduzione, di messa a disposizione del pubblico e di comunicazione al pubblico attraverso la produzione di output di GenAI, a condizione che tali misure non impediscano la produzione di output di GenAI che includono opere o altri contenuti che non violano il diritto d'autore e i diritti connessi, anche per utilizzi a scopi privati, di citazione, critica, recensione, caricatura, parodia e pastiche, nonché inclusione occasionale;
27. invita la Commissione a indagare sulle misure volte a tutelare le persone dalla diffusione di immagini, contenuti audio o video digitali manipolati e generati dall'IA, comprese le opere e le esibizioni degli artisti, che imitano le loro caratteristiche personali (i cosiddetti "deep fake"), senza consenso; sottolinea che i fornitori di servizi digitali devono avere il chiaro obbligo di agire contro tale uso illecito del diritto di un individuo al proprio corpo, alle proprie caratteristiche del volto e alla propria voce, nonché dei diritti di proprietà intellettuale;
28. sottolinea la necessità di etichettare chiaramente i contenuti generati interamente dall'IA, al fine di monitorare l'attuazione degli obblighi di trasparenza da parte delle piattaforme che offrono contenuti creativi al fine di rilevare e segnalare l'esistenza di contenuti generati dall'IA ai loro utenti; invita la Commissione a pubblicare senza indugio un codice di buone pratiche dell'UE sull'etichettatura dei contenuti da parte della Commissione;
29. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
Regolamento (UE) 2024/1083 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno e che modifica la direttiva 2010/13/UE (regolamento europeo sulla libertà dei media) (GU L, 2024/1083, 17.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1083/oj.