Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli che modifica le direttive 73/239/CEE
e 88/357/CEE
(Quarta direttiva assicurazione autoveicoli) (14247/1/1999 - C5-0027/1999
- 1997/0264(COD)
)
(Procedura di codecisione: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
- vista la posizione comune del Consiglio (14247/1/1999 - C5-0027/1999
)1(1)
,
- vista la sua posizione in prima lettura2(2)
sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(1997) 510
)3(3)
,
- vista la proposta modificata della Commissione (COM(1999) 147
)4(4)
,
- visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
- visto l'articolo 80 del suo regolamento,
- vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0086/1999
),
1. modifica come segue la posizione comune;
2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione comune del Consiglio
Modifiche del Parlamento
(Emendamento 1)
Considerando 8
(8)
considerando che è effettivamente opportuno completare il regime istituito dalle direttive 72/166/CEE
, 84/5/CEE
e 90/232/CEE
per garantire che le persone lese da incidenti automobilistici ricevano un trattamento equivalente indipendentemente dal luogo della Comunità ove l'incidente è avvenuto; che in caso di incidenti avvenuti in uno Stato membro
diverso da quello di residenza delle parti lese, vi sono delle lacune per quanto riguarda la liquidazione dei sinistri;
(8)
considerando che è effettivamente opportuno completare il regime istituito dalle direttive 72/166/CEE
, 84/5/CEE
e 90/232/CEE
per garantire che le persone lese da incidenti automobilistici ricevano un trattamento equivalente indipendentemente dal luogo della Comunità ove l'incidente è avvenuto; che, in caso di incidenti avvenuti in uno Stato diverso da quello di residenza delle parti lese, vi sono delle lacune per quanto riguarda la liquidazione dei sinistri;
(Emendamento 2)
Considerando 10
(10)
considerando che una soluzione soddisfacente potrebbe consistere nel prevedere che colui che è persona lesa in un incidente automobilistico in uno Stato membro
diverso dal suo paese di residenza possa richiedere nel proprio Stato membro di residenza un risarcimento al mandatario per la liquidazione dei sinistri designato per tale paese dall'impresa di assicurazione della controparte responsabile;
(10)
considerando che una soluzione soddisfacente potrebbe consistere nel prevedere che colui che è persona lesa in un incidente automobilistico in uno Stato diverso dal suo paese di residenza possa richiedere nel proprio Stato membro di residenza un risarcimento al mandatario per la liquidazione dei sinistri designato per tale paese dall'impresa di assicurazione della controparte responsabile;
(Emendamento 3)
Considerando 14
(14)
considerando che, per colmare le suddette lacune, è opportuno prevedere che lo Stato membro nel quale l'impresa di assicurazione è autorizzata esiga che l'impresa designi dei mandatari per la liquidazione di sinistri, residenti o stabiliti negli altri Stati membri, incaricati di raccogliere tutte le informazioni necessarie in relazione alle richieste d'indennizzo risultanti da tali incidenti e di adottare le misure appropriate per la liquidazione del sinistro a nome e per conto dell'impresa di assicurazione, compreso il pagamento degli indennizzi; che il mandatario per la liquidazione dei sinistri dovrebbe essere dotato di poteri sufficienti per rappresentare l'impresa di assicurazione nei confronti delle persone che hanno subito un danno in seguito a tali incidenti e per rappresentarla dinanzi alle autorità nazionali e, se necessario, dinanzi ai tribunali, compatibilmente con le norme di diritto internazionale privato in materia di attribuzione delle competenze giurisdizionali;
(14)
considerando che, per colmare le suddette lacune, è opportuno prevedere che lo Stato membro nel quale l'impresa di assicurazione è autorizzata esiga che l'impresa designi dei mandatari per la liquidazione di sinistri, residenti o stabiliti negli altri Stati membri, incaricati di raccogliere tutte le informazioni necessarie in relazione alle richieste d'indennizzo risultanti da tali incidenti e di adottare le misure appropriate per la liquidazione del sinistro a nome e per conto dell'impresa di assicurazione, compreso il pagamento degli indennizzi; che il mandatario per la liquidazione dei sinistri dovrebbe essere dotato di poteri sufficienti per rappresentare l'impresa di assicurazione nei confronti delle persone che hanno subito un danno in seguito a tali incidenti e per rappresentarla dinanzi alle autorità nazionali;
(Emendamento 4)
Considerando 26
(26) considerando che le persone giuridiche surrogate per legge nelle pretese della persona lesa nei confronti del responsabile del sinistro o della impresa di assicurazione (come per esempio altre imprese di assicurazione o enti previdenziali) non dovrebbero avere facoltà di presentare le proprie richieste all'organismo di indennizzo;
Soppresso
(Emendamento 5)
Considerando 27
(27) considerando che l'organismo di indennizzo dovrebbe avere un diritto di surrogazione qualora esso abbia indennizzato la persona lesa; che, per facilitare l'azione dell'organismo di indennizzo nei confronti dell'impresa di assicurazione, qualora questa abbia omesso di designare un mandatario o abbia un comportamento manifestamente dilatorio, l'organismo d'indennizzo nel paese della persona lesa gode di un diritto di automatico rimborso da parte dell'organismo omologo del paese in cui l'impresa di assicurazione è stabilita, con diritto, per quest'ultima, di surrogazione nei diritti della persona lesa; che detto organismo omologo è in posizione migliore per avviare un'azione di regresso contro l'impresa di assicurazione;
Soppresso
(Emendamento 6)
Considerando 28
(28) considerando che, benché gli Stati membri possano conferire carattere sussidiario alla richiesta nei confronti dell'organismo d'indennizzo, la persona lesa non può essere obbligata a presentare la propria richiesta di indennizzo alla persona responsabile dell'incidente prima di presentarla all'organismo d'indennizzo; che in questo caso la posizione della persona lesa dovrebbe essere almeno uguale a quella del caso di una richiesta di indennizzo nei confronti del fondo di garanzia a norma dell'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 84/5/CEE
;
Soppresso
(Emendamento 7)
Considerando 29
(29) considerando che il sistema può essere attuato attraverso un accordo tra gli organismi d'indennizzo istituiti o approvati dagli Stati membri per quanto riguarda le loro funzioni, i loro obblighi e le modalità di rimborso;
Soppresso
(Emendamento 8)
Articolo 1, primo comma
La presente direttiva stabilisce disposizioni specifiche relative a persone lese aventi diritto a risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in uno Stato membro
diverso da quello di residenza della persona lesa provocati dall'uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.
La presente direttiva stabilisce disposizioni specifiche relative a persone lese aventi diritto a risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in uno Stato diverso da quello di residenza della persona lesa provocati dall'uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.
(Emendamento 9)
Articolo 3
Ogni Stato membro provvede a che la persona lesa in un sinistro avvenuto in uno Stato membro
diverso da quello della sua residenza disponga di un dirito di azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione che copre la responsabilità civile della persona responsabile.
Ogni Stato membro provvede a che la persona lesa in un sinistro avvenuto in uno Stato diverso da quello della sua residenza disponga di un dirito di azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione che copre la responsabilità civile della persona responsabile.
(Emendamento 10)
Articolo 4, paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. La scelta del mandatario per la liquidazione dei sinistri è a discrezione dell'impresa di assicurazione.
Gli Stati membri non possono limitare tale possibilità di scelta.
(Emendamento 11)
Articolo 4, paragrafo 1 ter (nuovo)
1 ter. Il mandatario per la liquidazione dei sinistri può operare per conto di una o più imprese di assicurazione.
(Emendamento 12)
Articolo 4, paragrafo 3
3.
Il mandatario per la liquidazione dei sinistri è dotato di poteri e possiede conoscenze linguistiche
sufficienti a rappresentare l'impresa di assicurazione nei confronti delle persone lese nei casi di cui all'articolo 1, e a soddisfare interamente le loro richieste di indennizzo.
3.
Il mandatario per la liquidazione dei sinistri è dotato di poteri sufficienti a rappresentare l'impresa di assicurazione nei confronti delle persone lese nei casi di cui all'articolo 1, e a soddisfare interamente le loro richieste di indennizzo. Egli deve essere in grado di esaminare il caso nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di residenza della persona lesa.
(Emendamento 13)
Articolo 5, paragrafo 3, parte introduttiva
3.
Gli Stati membri provvedono a che la persona lesa abbia diritto, per sette anni dall'incidente, di chiedere al
centro di informazione dello Stato membro in cui risiede o dello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente o è avvenuto l'incidente le seguenti informazioni:
3.
Gli Stati membri provvedono a che la persona lesa abbia diritto, per sette anni dall'incidente, di ottenere senza indugio dal
centro di informazione dello Stato membro in cui risiede o dello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente o è avvenuto l'incidente le seguenti informazioni:
a)
nome e indirizzo dell'impresa di assicurazione;
a)
nome e indirizzo dell'impresa di assicurazione;
b)
numero della polizza d'assicurazione, e
b)
numero della polizza d'assicurazione, e
c)
nome e indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri dell'impresa di assicurazione nel paese di residenza della persona lesa.
c)
nome e indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri dell'impresa di assicurazione nel paese di residenza della persona lesa.
I centri di informazione cooperano tra loro.
I centri di informazione cooperano tra loro.
(Emendamento 14)
Articolo 6, paragrafo 1, quarto comma
L'organismo di indennizzo interviene entro due mesi dalla data alla quale la persona lesa notifica ad esso la sua richiesta d'indennizzo ma pone fine al suo intervento in caso di successiva risposta motivata dell'impresa di assicurazione, o il mandatario per la liquidazione dei sinistri, alla richiesta.
L'organismo di indennizzo interviene entro due mesi dalla data alla quale la persona lesa notifica ad esso la sua richiesta d'indennizzo.
(Emendamento 15)
Articolo 6, paragrafo 1, quinto comma
L'organismo di indennizzo informa immediatamente:
L'organismo di indennizzo informa immediatamente:
a)
l'impresa di assicurazione del veicolo che ha causato il sinistro o il mandatario per la liquidazione dei sinistri,
a)
l'impresa di assicurazione del veicolo che ha causato il sinistro o il mandatario per la liquidazione dei sinistri,
b)
l'organismo di indennizzo nello Stato membro dello stabilimento dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto;
b)
l'organismo di indennizzo nello Stato membro dello stabilimento dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto;
c)
la persona che ha causato il sinistro, se nota,
c)
la persona che ha causato il sinistro, se nota,
del fatto che ha ricevuto una richiesta d'indennizzo dalla persona lesa e che interverrà entro due mesi a decorrere dalla presentazione di detta domanda
.
del fatto che ha ricevuto una richiesta d'indennizzo dalla persona lesa.
Questa disposizione non osta al diritto degli Stati membri di considerare l'indennizzo ad opera di tale organismo come sussidiario o meno, e al loro diritto di disciplinare la soluzione di controversie tra detto organismo e la persona o le persone che hanno causato il sinistro e altre imprese di assicurazione o organismi previdenziali tenuti a risarcire la vittima per lo stesso sinistro. Tuttavia gli Stati membri non possono consentire che l'organismo subordini il pagamento dell'indennizzo alla condizione che la vittima dimostri in qualsiasi modo che il responsabile del sinistro è insolvente o rifiuta di pagare.
Soppresso
(Emendamento 17)
Articolo 6, paragrafo 3, primo comma
3.
Il presente articolo è efficace:
Soppresso
a)
dopo che sia stato concluso un accordo fra gli organismi di indennizzo, istituiti o approvati dagli Stati membri, per quanto riguarda le loro funzioni, i loro obblighi e le modalità di rimborso,
b)
a decorrere dalla data fissata dalla Commissione al momento in cui accerta, in stretta cooperazione con gli Stati membri, che il suddetto accordo è stato concluso,
e si applica per la durata di detto accordo.
(Emendamento 18)
Articolo 10, paragrafo 3
3.
Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri istituiscono o riconoscono l'organismo di indennizzo, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, anteriormente al ... (*)
. Se gli organismi di indennizzo non hanno concluso un accordo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 anteriormente al......(**) la Commissione propone misure atte ad assicurare che le disposizioni degli articoli 6 e 7 possano spiegare la propria efficacia anteriormente al ...... (***).
3.
Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri istituiscono o riconoscono l'organismo di indennizzo, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, anteriormente al ... (*)
.
(*)
18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
(*)
18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
(**)24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
(***)30 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
(Emendamento 19)
Articolo 10, paragrafo 4
4. Gli Stati membri possono, conformemente al trattato, mantenere o mettere in vigore disposizioni più favorevoli alla persona lesa di quelle necessarie a conformarsi alla presente direttiva.