Torna al portale Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Indice 
 Precedente 
 Seguente 
 Testo integrale 
Procedura : 1998/0228(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A5-0077/1999

Testi presentati :

A5-0077/1999

Discussioni :

Votazioni :

Testi approvati :

P5_TA(1999)0155

Testi approvati
Mercoledì 15 dicembre 1999 - Strasburgo
Sostanze che riducono lo strato di ozono ***II
P5_TA(1999)0155A5-0077/1999

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (5748/3/1999 - C5-0034/1999 - 1998/0228(COD) )

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

-  vista la posizione comune del Consiglio (5748/3/1999 - C5-0034/1999 )(1) ,

-  vista la sua posizione in prima lettura(2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(1998) 398 )(3) ,

-  vista la proposta modificata della Commissione (COM(1999) 67 )(4) ,

-  visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

-  visto l'articolo 80 del suo regolamento,

-  vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0077/1999 ),

1.  modifica come segue la posizione comune;

2.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione comune del Consiglio   Emendamenti del Parlamento
(Emendamento 1)
Considerando 16 bis (nuovo)
(16 bis) considerando che la conversione a nuove tecnologie o prodotti alternativi, a seguito della prevista sospensione della produzione e dell'utilizzazione di sostanze controllate, potrebbe comportare problemi specie per le piccole e medie imprese (PMI); che pertanto gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione l'opportunità di sostenere la necessaria conversione con adeguate misure di assistenza a favore soprattutto delle PMI;
(Emendamento 9)
Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma
La Commissione, a richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro e conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, può autorizzare una deroga temporanea al fine di consentire l'uso di clorofluorocarburi per usi militari fino al 31 dicembre 2008, qualora sia dimostrato che, per un particolare uso, non sono disponibili o applicabili sostanze o tecnologie alternative, sotto il profilo tecnico ed economico.
La Commissione, a richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro e conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, può autorizzare una deroga temporanea al fine di consentire l'uso di clorofluorocarburi nei dispositivi ermeticamente sigillati destinati ad essere impiantati nel corpo umano per rilasciare dosaggi specifici di sostanze medicinali sino al 31 dicembre 2004, e per usi militari esistenti fino al 31 dicembre 2008, qualora sia dimostrato che, per un particolare uso, non sono disponibili o applicabili sostanze o tecnologie alternative, sotto il profilo tecnico ed economico.
(Emendamento 14)
Articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto iv)
   iv) dal 1º gennaio 2001, in tutte le altre apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria fabbricate dopo il 31 dicembre 2000, ad eccezione delle apparecchiature di condizionamento fisse con capacità di raffreddamento inferiore a 100kW, per le quali l'uso di idroclorofluorocarburi è vietato dal 1º gennaio 2003 nelle apparecchiature prodotte dopo il 31 dicembre 2002, e dei sistemi reversibili di condizionamento d'aria/pompe di calore, per i quali l'uso di idroclorofluorocarburi è vietato dal 1º gennaio 2004 in tutte le apparecchiature fabbricate dopo il 31 dicembre 2003;
   iv) dal 1º gennaio 2001, in tutte le altre apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria fabbricate dopo il 31 dicembre 2000, ad eccezione dei sistemi reversibili di condizionamento d'aria/pompe di calore, per i quali l'uso di idroclorofluorocarburi è vietato dal 1º gennaio 2004 in tutte le apparecchiature fabbricate dopo il 31 dicembre 2003;
(Emendamento 15)
Articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto v)
   v) dal 1º gennaio 2010 , l'uso di idroclorofluorocarburi vergini è vietato nella manutenzione e assistenza delle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria esistenti a tale data;
   v) dal 1º gennaio 2005 , l'uso di idroclorofluorocarburi vergini è vietato nella manutenzione e assistenza delle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria esistenti a tale data; a decorrere dal 1º gennaio 2007, tutti gli idroclorofluorocarburi sono vietati;
(Emendamento 21)
Articolo 5, paragrafo 6
   6. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, alla luce dell'esperienza acquisita con l'applicazione del presente regolamento e del progresso tecnico, può modificare l'elenco e le date di cui al paragrafo 1.
   6. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, alla luce dell'esperienza acquisita con l'applicazione del presente regolamento e del progresso tecnico, può modificare l'elenco e le date di cui al paragrafo 1, essendo inteso che i predetti termini non potranno in alcun caso essere prorogati.
(Emendamento 22)
Articolo 5, paragrafo 7
   7. La Commissione, a richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro e conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, può autorizzare una deroga temporanea al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 4, paragrafo 3 per consentire l'uso e l'immissione sul mercato di idroclorofluorocarburi, qualora sia dimostrato che, per un particolare uso, non sono disponibili o applicabili sostanze o tecnologie alternative, sotto il profilo tecnico ed economico.
   7. La Commissione, a richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro e conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, può autorizzare una deroga temporanea al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 4, paragrafo 3 per consentire l'uso e l'immissione sul mercato di idroclorofluorocarburi, qualora sia dimostrato che, per un particolare uso, non sono disponibili o applicabili sostanze o tecnologie alternative, sotto il profilo tecnico ed economico. La Commissione informa senza indugio gli Stati membri sulle deroghe accordate.
(Emendamento 24)
Articolo 14 bis (nuovo)
Articolo 14 bis
Informazione degli Stati membri
La Commissione informa senza indugio gli Stati membri su tutti i provvedimenti da essa adottati a norma degli articoli 6, 7, 9, 12, 13 e 14 del presente regolamento.
(Emendamento 25)
Articolo 15, paragrafo 5
   5. Gli Stati membri promuovono, se del caso, la creazione di impianti di distruzione, riciclaggio e rigenerazione . Gli Stati membri definiscono i requisiti professionali minimi del personale utilizzato. Entro il 31 dicembre 2001 gli Stati membri comunicano alla Commissione i programmi relativi ai suddetti requisiti professionali. La Commissione valuta le misure adottate dagli Stati membri. Alla luce di tale valutazione e di informazioni tecniche o di pertinenti informazioni di altro tipo, la Commissione, se del caso, propone misure concernenti detti requisiti professionali minimi.
   5. Gli Stati membri instaurano sistemi volti a promuovere il recupero, il riciclaggio, la rigenerazione e la distruzione delle sostanze controllate e conferiscono agli utenti, ai tecnici della refrigerazione o ad altri organismi appropriati la responsabilità di assicurare la conformità con le disposizioni del paragrafo 1. Gli Stati membri definiscono i requisiti professionali minimi del personale utilizzato. Entro il 31 dicembre 2001 gli Stati membri comunicano alla Commissione i programmi relativi ai suddetti requisiti professionali. La Commissione valuta le misure adottate dagli Stati membri. Alla luce di tale valutazione e di informazioni tecniche o di pertinenti informazioni di altro tipo, la Commissione, se del caso, propone misure concernenti detti requisiti professionali minimi.
(Emendamento 26)
Articolo 19, paragrafo 3
   3. Le autorità competenti degli Stati membri svolgono le indagini che la Commissione ritiene necessarie in forza del presente regolamento.
   3. Le autorità competenti degli Stati membri svolgono le indagini che la Commissione ritiene necessarie in forza del presente regolamento. Gli Stati membri effettuano inoltre controlli a campione sulle importazioni di sostanze controllate e comunicano alla Commissione il calendario e i risultati di tali controlli.
(Emendamento 29)
Allegato VII, terzo trattino
   - per l'inertizzazione di spazi occupati in cui potrebbe verificarsi la fuoruscita di liquidi e/o gas infiammabili, nel settore militare e petrolchimico e nelle navi mercantili
   - per l'inertizzazione di spazi occupati in cui potrebbe verificarsi la fuoruscita di liquidi e/o gas infiammabili, nel settore militare, petrolifero, del gas e petrolchimico e nelle navi mercantili esistenti

(1) GU C 123 del 4.5.1999, pag. 28.
(2) GU C 98 del 9.4.1999, pag. 260.
(3) GU C 286 del 15.9.1998, pag. 6.
(4) GU C 83 del 25.3.1999, pag. 4.

Note legali - Informativa sulla privacy