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 Testo integrale 
Procedura : 1999/0022(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A5-0075/1999

Testi presentati :

A5-0075/1999

Discussioni :

Votazioni :

Testi approvati :

P5_TA(1999)0156

Testi approvati
Mercoledì 15 dicembre 1999 - Strasburgo
Circolazione di automezzi pesanti in Svizzera ***I
P5_TA(1999)0156A5-0075/1999
Testo
 Risoluzione

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla ripartizione delle autorizzazioni per la circolazione degli automezzi pesanti in Svizzera (COM(1999) 35 - C5-0054/1999 - 1999/0022(COD) )

La proposta è modificata nel modo seguente:

Testo della Commissione (1)   Emendamenti del Parlamento
(Emendamento 2)
Considerando 8
   (8) considerando che il criterio della ripartizione delle autorizzazioni deve basarsi sugli attuali flussi di trasporto attraverso l'arco alpino;
   (8) considerando che il criterio della ripartizione delle autorizzazioni deve tenere pienamente conto degli attuali flussi di trasporto delle merci e delle effettive esigenze del traffico attraverso l'arco alpino;
(Emendamento 3)
Considerando 9 bis
(9 bis) considerando che le misure di esecuzione devono essere adottate in conformità della decisione del Consiglio 1999/468/CE del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione 1 ;
1 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(Emendamento 4)
Articolo 3, paragrafo 4
   4. Le autorizzazioni relative a ciascun anno sono assegnate entro il 15 novembre dell'anno precedente.
   4. Le autorizzazioni relative a ciascun anno sono assegnate entro il 15 agosto dell'anno precedente.
(Emendamento 5)
Articolo 5
Entro il 15 novembre di ogni anno gli Stati membri restituiscono alla Commissione le autorizzazioni relative a quell'anno non attribuite alle imprese. La Commissione le riassegna a uno o più Stati membri secondo la procedura di cui all'articolo 7 in modo da ottimizzarne l'uso.
Entro il 15 settembre di ogni anno gli Stati membri restituiscono alla Commissione le autorizzazioni relative a quell'anno non attribuite alle imprese. La Commissione le riassegna a uno o più Stati membri secondo la procedura di cui all'articolo 7 in modo da ottimizzarne l'uso.
(Emendamento 6)
Articolo 7
La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione (in prosieguo: "il comitato”) .
La Commissione è assistita da un comitato di regolamentazione. Le disposizioni dell'articolo 5 della decisione 1999/468/CE sono applicabili fatto salvo l'articolo 8 della stessa .
Quando si fa riferimento alla procedura prevista dal presente articolo, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.
Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6 di detta decisione è fissato a 3 mesi.
Il Parlamento europeo è periodicamente informato dalla Commissione dei lavori del comitato a norma dell'articolo 7, paragrafo 3 di detta decisione. Al comitato si applicano i principi e le condizioni relativi all'accesso del pubblico ai documenti che si applicano alla Commissione.
La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.
Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

(1)GU C 114, del 27.4.1999, pag. 4.


Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla ripartizione delle autorizzazioni per la circolazione degli automezzi pesanti in Svizzera (COM(1999) 35 - C5-0054/1999 - 1999/0022(COD) )

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

-  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(1999) 35 )(1) ,

-  visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 71 del trattato CE (C5-0054/1999 ),

-  visto l'articolo 67 del suo regolamento,

-  vista la relazione della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo e il parere della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0075/1999 ),

1.  approva la proposta della Commissione così emendata;

2.  chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 114 del 27.4.1999, pag. 4.

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