Proposta di regolamento (Euratom, CE) del Consiglio relativo alla prestazione di assistenza per la riforma e il rilancio dell'economia nei nuovi Stati indipendenti e in Mongolia (COM(1998) 753
- C5-0038/1999
- 1998/0368(CNS)
)
considerando che tale assistenza sarà pienamente efficace soltanto se si compiranno progressi nella creazione di società democratiche libere, aperte e rispettose dei diritti umani e di sistemi economici orientati al mercato;
considerando che tale assistenza sarà pienamente efficace soltanto se si compiranno progressi nella creazione di società democratiche libere, aperte e rispettose dei diritti umani, dei diritti delle minoranze e dei diritti delle popolazioni indigene, nonché
di sistemi economici orientati al mercato; che tali progressi sono un elemento essenziale per il mantenimento di tale assistenza;
(Emendamento 2)
Quinto considerando
considerando che è necessaria un'assistenza supplementare per promuovere la sicurezza nucleare nei nuovi Stati indipendenti;
considerando che è necessaria un'assistenza supplementare per promuovere la sicurezza nucleare e le fonti di energia alternative
nei nuovi Stati indipendenti;
(Emendamento 3)
Sesto considerando
considerando che attraverso la prestazione costante di assistenza sarà possibile raggiungere obiettivi comuni, segnatamente nel quadro degli accordi di partenariato e cooperazione e degli accordi di cooperazione economica
conclusi con i nuovi Stati indipendenti e la Mongolia;
considerando che attraverso la prestazione costante di assistenza sarà possibile raggiungere obiettivi comuni, segnatamente nel quadro degli accordi di partenariato e cooperazione conclusi con i nuovi Stati indipendenti e la Mongolia;
(Emendamento 4)
Ottavo considerando
considerando che l'assistenza deve tener conto delle diverse esigenze e priorità delle principali regioni interessate dal presente regolamento;
considerando che l'assistenza deve tener conto delle diverse esigenze e priorità delle principali regioni interessate dal presente regolamento e che sarà necessario definire gli strumenti più appropriati per l'intervento nelle diverse regioni
;
(Emendamento 5)
Nono considerando
considerando che l'esperienza ha dimostrato che l'assistenza della Comunità sarà tanto più efficace quanto più si concentrerà su un numero ristretto di settori in ciascuno dei paesi partner;
considerando che l'esperienza ha dimostrato che l'assistenza della Comunità sarà tanto più efficace quanto più si concentrerà su un numero ristretto di settori in ciascuno dei paesi partner e sarà finalizzata allo sviluppo e al potenziamento della coesione economica e sociale dei paesi partner
;
(Emendamento 6)
Undicesimo considerando
considerando che si dovrebbe incoraggiare la cooperazione, particolarmente in relazione alla dimensione settentrionale e alla regione del Mar Nero.
considerando che si dovrebbe incoraggiare la cooperazione regionale
, particolarmente in relazione alla dimensione settentrionale e alla regione del Mar Nero; che le risorse assegnate sulla base del presente regolamento dovrebbero poter essere utilizzate per finanziare la quota del progetto a carico dei paesi beneficiari nell'ambito dell'iniziativa Interreg.
(Emendamento 7)
Quattordicesimo considerando
considerando che per garantire la sostenibilità a lungo termine delle riforme occorre attribuire la dovuta importanza agli aspetti sociali e
allo sviluppo della società civile;
considerando che per garantire la sostenibilità a lungo termine delle riforme occorre attribuire la dovuta importanza agli aspetti sociali,
allo sviluppo della società civile e al ravvicinamento dei cittadini; che occorrerà attribuire una particolare attenzione ai progetti volti a migliorare in maniera duratura le condizioni di vita dei fanciulli e degli adolescenti
;
(Emendamento 8)
Considerando quindicesimo bis (nuovo)
considerando che i progetti dovrebbero favorire uno sviluppo regionale equilibrato tenendo conto delle richieste delle regioni
;
(Emendamento 9)
Diciassettesimo considerando
considerando che la qualità dell'assistenza migliorerà se si provvederà a selezionare una parte dei progetti su base competitiva;
considerando che la qualità dell'assistenza migliorerà se si provvederà a selezionare una parte dei progetti su base competitiva ed in funzione del loro contributo allo sviluppo economico e sociale
;
(Emendamento 10)
Diciottesimo considerando
considerando che, per soddisfare adeguatamente le esigenze più immediate dei nuovi Stati indipendenti e della Mongolia nell'attuale fase della loro trasformazione economica, occorre consentire l'impiego di una modesta parte
della dotazione finanziaria per investimenti e finanziamenti economicamente redditizi, segnatamente nel settore della cooperazione transfrontaliera, della promozione delle PMI, delle infrastrutture ambientali e delle reti di importanza strategica per la Comunità;
considerando che, per soddisfare adeguatamente le esigenze più immediate dei nuovi Stati indipendenti e della Mongolia nell'attuale fase della loro trasformazione economica, occorre consentire l'impiego della dotazione finanziaria per investimenti e finanziamenti economicamente redditizi, segnatamente nel settore della cooperazione transfrontaliera, della promozione delle PMI, delle infrastrutture ambientali e delle reti di importanza strategica per la Comunità;
(Emendamento 11)
Considerando diciannovesimo bis (nuovo)
considerando che, in molti casi, tale assistenza può essere vantaggiosamente fornita attraverso le organizzazioni non governative;
(Emendamento 12)
Considerando ventiduesimo bis (nuovo)
considerando che la Commissione dovrebbe sviluppare una specifica strategia di comunicazione per migliorare in modo tangibile la visibilità e lo scambio di esperienze relative ai programmi,
(Emendamento 13)
Ventitreesimo considerando
considerando che il vertice di Roma del Consiglio europeo ha sottolineato altresì l'importanza di un efficace coordinamento a cura della Commissione degli
sforzi compiuti dalla Comunità e dai singoli Stati membri nell'ex Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche;
considerando che, oltre a coordinare gli sforzi compiuti dalla Comunità e dai singoli Stati membri, nei nuovi Stati indipendenti, occorre altresì migliorare il coordinamento fra gli interventi effettuati nell'ambito della politica comunitaria di cooperazione (primo pilastro) e quelli contestuali alla politica estera e di sicurezza comune (PESC) (secondo pilastro);
(Emendamento 14)
Articolo 1
A decorrere dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2006 la Comunità attua un programma di assistenza per la riforma e il rilancio dell'economia negli Stati partner elencati nell'allegato I (in appresso denominati "Stati partner”), secondo i criteri previsti dal presente regolamento.
A decorrere dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2006 la Comunità attua un programma di assistenza per la riforma e il rilancio dell'economia negli Stati partner elencati nell'allegato I (in appresso denominati "Stati partner”), nonché per lo sviluppo dello Stato di diritto e della società civile,
secondo i criteri previsti dal presente regolamento.
(Emendamento 15)
Articolo 2, paragrafo 1
1.
Il programma fornisce sostegno alle riforme in corso negli Stati partner attraverso misure volte a favorire il passaggio all'economia di mercato e a consolidare la democrazia e lo Stato di diritto.
1.
Il programma fornisce sostegno alle riforme in corso negli Stati partner attraverso misure volte a favorire il passaggio all'economia sociale
di mercato e a consolidare la democrazia e lo Stato di diritto.
(Emendamento 16)
Articolo 2, paragrafo 3
3.
Il programma mira ad ottenere il massimo impatto concentrandosi su un numero limitato di iniziative di ampio respiro.
A tale scopo i programmi indicativi e di azione di cui sopra riguarderanno non più di tre dei settori di cooperazione ammissibili elencati nell'allegato 2. Qualora sia possibile si presterà assistenza anche nel settore della sicurezza nucleare, oltre a quella relativa ai tre settori anzidetti. Conformemente a quanto specificato dal paragrafo 2
, la concentrazione degli interventi deve tener conto delle diverse esigenze e priorità per gli Stati partner.
3.
Il programma mira ad ottenere il massimo impatto concentrandosi su un numero limitato di iniziative di ampio respiro e con un elevato grado di visibilità, limitando al minimo il finanziamento di studi preparatori, che devono essere compiuti unicamente in presenza delle condizioni ottimali per il lancio dell'azione in causa
. A tale scopo i programmi indicativi e di azione di cui sopra riguarderanno non più di tre dei settori di cooperazione ammissibili elencati nell'allegato 2. Qualora sia possibile si presterà assistenza anche nel settore della sicurezza nucleare, oltre a quella relativa ai tre settori anzidetti. Conformemente a quanto specificato dal paragrafo 4
, la concentrazione degli interventi deve tener conto delle diverse esigenze e priorità per gli Stati partner.
(Emendamento 17)
Articolo 2, paragrafo 4
4.
Il programma tiene conto delle diverse esigenze e priorità delle principali regioni cui si applica il regolamento e in particolare dell'obiettivo di promuovere la democrazia e lo Stato di diritto. Nei NSI occidentali e nella regione caucasica si mirerà in particolare ad instaurare un clima favorevole agli investimenti, favorendo la cooperazione regionale e ampliando l'ambito di cooperazione europea. In Russia si presterà particolare attenzione al consolidamento dello Stato di diritto, al rafforzamento del contesto economico e finanziario e alla promozione della cooperazione e del partenariato industriale. In Asia centrale e in Mongolia l'obiettivo consisterà nel consolidare la democrazia e il buon governo, sostenere lo sviluppo di reti e promuovere una riforma economica globale e durevole.
4.
Il programma tiene conto delle diverse esigenze e priorità delle principali regioni cui si applica il regolamento e in particolare dell'obiettivo di promuovere la democrazia e lo Stato di diritto e di rafforzare il quadro legislativo e il funzionamento della società civile. Tali regioni sono definite dalla Commissione in consultazione con i paesi partner nonché, se possibile, tenendo conto delle priorità comuni tra i paesi di ciascuna regione
. Nei NSI occidentali e nella regione caucasica si mirerà in particolare ad instaurare un clima favorevole agli investimenti, favorendo la cooperazione regionale e ampliando l'ambito di cooperazione europea. In Russia si presterà particolare attenzione al consolidamento dello Stato di diritto, al rafforzamento del contesto economico e finanziario e alla promozione della cooperazione e del partenariato industriale. In Asia centrale e in Mongolia l'obiettivo consisterà nel consolidare la democrazia e il buon governo, sostenere lo sviluppo di reti e promuovere una riforma economica globale e durevole.
(Emendamento 18)
Articolo 2, paragrafo 5
5.
Il programma mira a promuovere la cooperazione interstatale, interregionale e transfrontaliera tra gli stessi Stati partner, tra gli Stati partner e l'Unione e tra gli Stati partner e l'Europa centrorientale. La cooperazione interstatale e interregionale intende in particolare assistere gli Stati membri nella definizione e nello svolgimento delle azioni che è più opportuno svolgere su una base plurinazionale piuttosto che semplicemente nazionale, segnatamente lo sviluppo di reti, la cooperazione ambientale e attività nel settore della giustizia e degli affari interni.
5.
Il programma mira a promuovere la cooperazione interstatale, interregionale e transfrontaliera tra gli stessi Stati partner, tra gli Stati partner e l'Unione e tra gli Stati partner e l'Europa centrorientale. La cooperazione interstatale e interregionale intende in particolare assistere gli Stati membri nella definizione e nello svolgimento delle azioni che è più opportuno svolgere su una base plurinazionale piuttosto che semplicemente nazionale, segnatamente lo sviluppo di reti, di reti di energia,
la cooperazione e consapevolezza
ambientale e attività nel settore della giustizia e degli affari interni.
Gli obiettivi principali della cooperazione transfrontaliera sono i seguenti: i) aiutare le regioni di confine a superare i problemi di sviluppo specifici derivanti dal loro relativo isolamento; ii) incoraggiare il collegamento di reti sui due versanti del confine mediante, ad esempio, passaggi di frontiera; iii) accelerare il processo di trasformazione negli Stati partner attraverso la loro collaborazione con le regioni di confine dell'Unione o dell'Europa centrorientale; iv) ridurre i rischi ambientali e l'inquinamento transfrontalieri.
Gli obiettivi principali della cooperazione transfrontaliera sono i seguenti: i) aiutare le regioni di confine a superare i problemi di sviluppo specifici derivanti dal loro relativo isolamento; ii) incoraggiare il collegamento di reti sui due versanti del confine mediante, ad esempio, passaggi di frontiera; iii) accelerare il processo di trasformazione negli Stati partner attraverso la loro collaborazione con le regioni di confine dell'Unione o dell'Europa centrorientale; iv) ridurre i rischi ambientali e l'inquinamento transfrontalieri e promuovere la consapevolezza ambientale
.
(Emendamento 19)
Articolo 2, paragrafo 6
6.
Nel settore della sicurezza nucleare, il programma si concentra su tre azioni prioritarie: (i) sostegno al rafforzamento della cultura della sicurezza nucleare e all'applicazione di efficaci misure di protezione, in particolare attraverso il sostegno alle autorità di regolamentazione; (ii) appoggio alle iniziative internazionali, come quelle messe in rilievo nel contesto del G7; (iii) sostegno al trattamento dei combustibili esauriti e delle scorie nucleari, segnatamente nella Russia nordoccidentale. In base alle necessità, si potrà fornire nel breve periodo assistenza in loco presso gli impianti nucleari; tale assistenza contribuirà a diffondere la cultura della sicurezza e il know how nei vari impianti.
6.
Nel settore della sicurezza nucleare, il programma si concentra su tre azioni prioritarie: (i) sostegno al rafforzamento della cultura della sicurezza nucleare e all'applicazione di efficaci misure di protezione, in particolare attraverso il sostegno alle autorità di regolamentazione e di gestione delle centrali nucleari
; (ii) appoggio alle iniziative internazionali, come quelle messe in rilievo nel contesto del G7; (iii) sostegno al trattamento dei combustibili esauriti e delle scorie nucleari, nonché al ritrattamento,
segnatamente nella Russia nordoccidentale. In base alle necessità, si potrà fornire nel breve periodo assistenza in loco presso gli impianti nucleari; tale assistenza contribuirà a diffondere la cultura della sicurezza e il know how nei vari impianti.
(Emendamento 20)
Articolo 2, paragrafo 7
7.
Si applicheranno misure volte a promuovere la stabilità, attraverso il sostegno a uno sviluppo economico,
ambientale e sociale sostenibile e tenendo conto delle diverse esigenze degli Stati partner, della loro capacità di assorbimento e dei progressi compiuti verso la completa attuazione della riforma democratica e l'apertura dell'economia al mercato.
7.
Si applicheranno misure volte a promuovere la stabilità, attraverso il sostegno a uno sviluppo economico sostenibile nonché a uno sviluppo
ambientale e sociale e tenendo conto delle diverse esigenze degli Stati partner, della loro capacità di assorbimento e dei progressi compiuti verso la completa attuazione della riforma democratica e l'apertura dell'economia al mercato.
(Emendamento 21)
Articolo 3, paragrafo 4
4.
I programmi d'azione basati sui programmi indicativi menzionati nel precedente paragrafo sono adottati su base annuale o biennale, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 10. Tali programmi d'azione comprendono un elenco dei progetti da finanziare nei settori di cooperazione indicati nell'allegato II. Il contenuto dei programmi è specificato in dettaglio, per consentire al comitato di cui all'articolo 10 di esprimere il proprio parere.
4.
I programmi d'azione basati sui programmi indicativi menzionati nel precedente paragrafo sono adottati su base annuale o biennale, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 10. Tali programmi d'azione comprendono, a titolo indicativo,
un elenco dei progetti da finanziare nei settori di cooperazione indicati nell'allegato II. Il contenuto dei programmi è specificato in dettaglio, per consentire al comitato di cui all'articolo 10 di esprimere il proprio parere.
(Emendamento 22)
Articolo 3, paragrafo 5
5.
Le misure definite nei programmi d'azione nazionali si traducono in protocolli finanziari che la Commissione conclude con i vari Stati partner. Essi si basano su un dialogo che tiene conto degli interessi comuni della Comunità e degli Stati partner, in particolare nel contesto degli accordi di partenariato e cooperazione.
5.
Le misure definite nei programmi d'azione nazionali si traducono in protocolli finanziari che la Commissione conclude con i vari Stati partner. Essi si basano su un dialogo che tiene conto degli interessi comuni della Comunità e degli Stati partner, in particolare nel contesto degli accordi di partenariato e cooperazione, e specificano le disposizioni giuridiche, in particolare in materia fiscale e doganale, nonché in materia di pagamenti, applicabili nel quadro dell'esecuzione dei progetti
.
(Emendamento 23)
Articolo 3, paragrafo 7
7.
Qualora in uno degli Stati partner si prefigurasse o si verificasse una grave crisi politica o economica, potrà essere adottato uno speciale programma di sostegno, conformemente alla procedura di cui all'articolo 10
.
7.
Qualora in uno degli Stati partner si prefigurasse o si verificasse una grave crisi politica o economica, uno speciale programma di sostegno potrà essere adottato dal Consiglio a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo
.
(Emendamento 24)
Articolo 5, paragrafo 1, secondo trattino
-
Gemellaggi e cooperazione industriale basati su partenariati tra organizzazioni pubbliche e private dell'Unione europea e di paesi partner.
-
Gemellaggi e cooperazione industriale basati su partenariati tra organizzazioni pubbliche e private dell'Unione europea e di paesi partner. Il gemellaggio permette in particolare azioni di formazione volte allo sviluppo della società civile nei paesi beneficiari.
(Emendamento 25)
Articolo 5, paragrafo 3
3.
L'assistenza copre anche i costi correlati alla preparazione, all'attuazione, al monitoraggio, alla verifica e alla valutazione del programma, nonché i costi relativi all'informazione.
3.
L'assistenza copre anche, nei limiti fissati dall'autorità di bilancio nell'ambito della procedura annuale di bilancio
, i costi correlati alla preparazione, all'attuazione, al monitoraggio, alla verifica e alla valutazione del programma, nonché i costi relativi all'informazione.
(Emendamento 26)
Articolo 5, paragrafo 4
4.
Le misure sono
attuate possibilmente
a livello decentrato. I beneficiari finali dell'assistenza comunitaria sono attivamente coinvolti nella preparazione e nell'esecuzione dei progetti. Ove ciò sia possibile, l'individuazione e la preparazione dei progetti avviene direttamente a livello regionale e locale.
4.
Le misure dovrebbero, se possibile, essere
attuate a livello decentrato, garantendo nel contempo il necessario livello di controllo dell'esecuzione da parte della Commissione
. I beneficiari finali dell'assistenza comunitaria sono attivamente coinvolti nella preparazione e nell'esecuzione dei progetti. Ove ciò sia possibile, l'individuazione e la preparazione dei progetti avviene direttamente a livello regionale e locale. A tal fine, la Commissione prevede un adeguato livello di rappresentanza locale.
(Emendamento 27)
Articolo 5, paragrafo 5
5.
Se ritenuto opportuno, i progetti si possono attuare in diverse fasi. Il finanziamento delle fasi successive è subordinato alla riuscita delle fasi precedenti.
5.
Se ritenuto opportuno, i progetti si possono attuare in diverse fasi. Il finanziamento delle fasi successive è subordinato alla riuscita delle fasi precedenti. In tale contesto, si dovrà vegliare a che le attività di controllo non ostacolino la continuità dei programmi
.
(Emendamento 28)
Articolo 5, paragrafo 6
6.
Si incoraggia la partecipazione di esperti locali all'attuazione di progetti.
6.
In sede di definizione e selezione dei progetti facenti parte del programma d'azione, la Commissione conferisce priorità a quelli che prevedono una significativa partecipazione di agenti locali (consulenti, esperti o ONG) e delle autorità locali alla loro attuazione, purché il progetto non risulti snaturato e non venga meno la dimensione europea del programma.
(Emendamento 29)
Articolo 6, paragrafo 1
1.
Gli stanziamenti annuali sono autorizzati
dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie
.
1.
Gli stanziamenti annuali sono fissati
dall'autorità di bilancio alla luce dello stato di attuazione del programma e in linea con i principi di sana gestione finanziaria
.
(Emendamento 30)
Articolo 6, paragrafo 2
2. Una percentuale massima del 25% del bilancio annuale può essere destinata alle attività correlate agli investimenti, descritte nell'allegato III. Una percentuale massima del 25% del bilancio annuale è destinata al “sistema incentivante” di cui all'articolo 4.
Soppresso
(Emendamento 31)
Articolo 9, paragrafo 3
3.
L
a Comunità non finanzia tasse, dazi né acquisti di proprietà immobiliari.
3.
I protocolli finanziari conclusi sulla base dell'articolo 3, paragrafo 5 del presente regolamento devono specificare che
la Comunità non finanzia tasse, dazi né acquisti di proprietà immobiliari e che le forniture importate nel paese partner in esecuzione di un progetto finanziato dalla Comunità non sono soggette a diritti doganali
.
(Emendamento 32)
Articolo 10, paragrafi da 1 a 6
1.
La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Tale comitato, noto come "comitato di cooperazione con i nuovi Stati indipendenti e la Mongolia”, è in appresso denominato il "comitato”.
1.
La Commissione, sulla base della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(1) , e in particolare dei suoi articoli 2 e 4,
è assistita da un comitato di gestione
composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Tale comitato, noto come "comitato di cooperazione con i nuovi Stati indipendenti e la Mongolia”, è in appresso denominato il "comitato”.
_______________ (1) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato CE. Il presidente non partecipa alla votazione.
3. La Commissione può adottare misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso, la Commissione può differire l'applicazione delle misure da essa decise per un periodo di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione.
4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.
5. Il comitato stabilisce le proprie regole procedurali deliberando a maggioranza qualificata.
6. La Commissione provvede a informare regolarmente il comitato e gli fornisce informazioni specifiche e dettagliate sui contratti aggiudicati per l'attuazione dei progetti e dei programmi.
(Emendamento 33)
Articolo 10, paragrafo 7
7.
Il Parlamento europeo viene informato regolarmente in merito all'attuazione dei programmi.
7.
Il Parlamento europeo viene informato regolarmente in merito all'attuazione dei programmi, in particolare per quanto concerne i fondi utilizzati per i progetti a favore dei fanciulli e degli adolescenti
.
(Emendamento 34)
Articolo 10 bis (nuovo)
Articolo 10 bis A scadenza trimestrale la Commissione informa l'autorità di bilancio sullo stato di attuazione finanziaria del programma indicando, per paese e per settore, gli impegni e i pagamenti effettuati nonché gli eventuali divari riscontrati nei vari paesi tra la programmazione e l'esecuzione finanziarie.
La Commissione informa il comitato e il Parlamento europeo, al più tardi entro un mese dalla sua decisione, delle azioni e dei progetti approvati, indicando importi, natura e partner.
(Emendamento 35)
Articolo 11, primo comma
La Commissione provvede - con l'aiuto degli Stati membri e
sulla base di un reciproco e regolare scambio di informazioni, compreso lo scambio di informazioni in loco - a coordinare efficacemente l'assistenza prestata dalla Comunità e dagli Stati membri, al fine di aumentare la coerenza e la complementarità dei loro programmi di cooperazione.
La Commissione provvede - sulla base di un reciproco e regolare scambio di informazioni, compreso lo scambio di informazioni in loco - a coordinare efficacemente l'assistenza prestata dalla Comunità e dagli Stati membri, al fine di aumentare la coerenza e la complementarità dei loro programmi di cooperazione.
(Emendamento 36)
Articolo 12
Ogni anno, la Commissione presenta una relazione sui progressi compiuti nell'attuazione del programma di assistenza
. Tale relazione comprende una valutazione dell'assistenza già fornita. La relazione viene trasmessa agli Stati membri, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni.
Ogni anno, prima del 1º settembre,
la Commissione presenta una relazione sui progressi compiuti nell'attuazione del programma
. Tale relazione comprende una valutazione dell'assistenza già fornita nonché delle azioni di coordinamento in seno alla Commissione e fra il Consiglio e la Commissione in sede di attuazione dei vari strumenti di intervento dell'Unione nei paesi beneficiari di detto programma.
La relazione viene trasmessa agli Stati membri, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni.
(Emendamento 37)
Articolo 13, primo comma
In assenza di un elemento fondamentale per il proseguimento della cooperazione attraverso l'assistenza, in particolare nei casi di violazione dei principi democratici e dei diritti umani, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decidere l'adozione di pertinenti misure riguardanti
l'assistenza a uno Stato partner.
In assenza di un elemento fondamentale per il proseguimento della cooperazione attraverso l'assistenza, in particolare nei casi di violazione dei principi democratici e dei diritti umani, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento,
decidere di sospendere
l'assistenza a uno Stato partner.
(Emendamento 38)
Articolo 14 bis (nuovo)
Articolo 14 bis In attesa dell'adozione del regolamento finalizzato all'armonizzazione delle procedure di gestione dei programmi comunitari relativi alla cooperazione con i paesi terzi, si applicano le norme procedurali e i principi di gestione adottati nel corso del precedente programma, nel rispetto delle disposizioni del regolamento finanziario.
In deroga a quanto precede gli stanziamenti d'impegno iscritti ogni anno in bilancio possono essere autorizzati (impegnati) con l'adozione di ciascun contratto.
(Emendamento 51)
Articolo 14 ter (nuovo)
Articolo 14 ter Conformemente alla risoluzione del Parlamento europeo del 18 novembre 1999 sulla situazione in Cecenia, la conclusione dei nuovi contratti relativi ad azioni a favore della Russia da finanziare nel quadro del bilancio per l'esercizio finanziario 2000 è sospesa (tranne la linea TACIS per la democrazia e lo sviluppo sociale) finché non si sarà trovata una soluzione soddisfacente in Cecenia, in linea con le raccomandazioni dell'Unione europea e sulla base della procedura di cui all'articolo 13.
(Emendamento 40)
Allegato II, punto 1, settimo trattino
-
sostegno all'attuazione degli impegni internazionali
-
sostegno tecnico
all'attuazione degli impegni internazionali
(Emendamento 41)
Allegato II, punto 3, primo trattino
-
riforma dei sistemi sanitario, pensionistico, di protezione sociale e assicurativo
-
riforma o eventualmente istituzione
dei sistemi sanitario, pensionistico, di protezione sociale e assicurativo
(Emendamento 42)
Allegato II, punto 3, terzo trattino
-
assistenza alla ristrutturazione
sociale
-
eventualmente,
assistenza all'istituzione di un sistema di sicurezza
sociale
(Emendamento 43)
Allegato II, punto 5, trattini
-
sviluppo di politiche e pratiche ambientali sostenibili
-
promozione dell'armonizzazione degli standard ambientali con quelli dell'UE
-
promozione dell'utilizzazione e della gestione sostenibile delle risorse naturali, incluso l'impiego efficiente dell'energia e il miglioramento delle infrastrutture ambientali
-
sviluppo di politiche e pratiche ambientali sostenibili, inclusa la promozione della consapevolezza ambientale a livello decisionale
-
promozione dell'armonizzazione degli standard ambientali con quelli dell'UE
-
promozione dell'utilizzazione e della gestione sostenibile delle risorse naturali, incluso l'impiego efficiente dell'energia, ad esempio l'uso di PCCE e di controlli della temperatura negli edifici
, e il miglioramento delle infrastrutture ambientali
(Emendamento 44)
Allegato II, punto 6, terzo trattino
-
miglioramento della distribuzione e accesso ai mercati
-
miglioramento dell'infrastruttura di trasformazione,
della distribuzione e dell'
accesso ai mercati
(Emendamento 45)
Allegato III, ultima frase
Tra i settori prioritari degli investimenti, occorre citare la cooperazione transfrontaliera, le infrastrutture di confine, la promozione delle PMI, le infrastrutture ambientali e lo sviluppo di reti.
Tra i settori prioritari degli investimenti, occorre citare la cooperazione transfrontaliera, le infrastrutture di confine, la promozione delle PMI, soprattutto nelle regioni strutturalmente deboli,
le infrastrutture ambientali e lo sviluppo di reti.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento (Euratom, CE) del Consiglio relativo alla prestazione di assistenza per la riforma e il rilancio dell'economia nei nuovi Stati indipendenti e in Mongolia (COM(1998) 753
- C5-0038/1999
- 1998/0368(CNS)
)
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(1998) 753
) (1)
,
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 308 del trattato CE e dell'articolo 203 del trattato Euratom (C5-0038/1999
),
- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa e della commissione per i bilanci (A5-0081/1999
),
1. approva la proposta della Commissione così emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE e dell'articolo 119, secondo comma, del trattato Euratom;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
6. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.