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Procedura : 1999/2616(RSP)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : B5-0313/1999

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B5-0313/1999

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P5_TA(1999)0161

Testi approvati
Mercoledì 15 dicembre 1999 - Strasburgo
Etichettatura di prodotti alimentari geneticamente modificati
P5_TA(1999)0161B5-0313/1999

Risoluzione del Parlamento europeo sul seguito da dare al parere del Parlamento europeo concernente l'etichettatura dei prodotti alimentari geneticamente modificati

Il Parlamento europeo,

-  vista la direttiva 79/112/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari,

-  vista la direttiva 90/220/CEE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati,

-  visto il suo parere del 14 maggio 1998(1) sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente l' obbligo di indicare nell'etichettatura di alcuni prodotti alimentari derivati da organismi geneticamente modificati caratteristiche diverse da quelle di cui alla direttiva 79/112/CEE (COM(1998) 99 - C4-0227/1998 - 1998/0811(CNS) ),

-  visto il regolamento (CE) 1139/98 concernente l'obbligo di indicare nell'etichettatura di alcuni prodotti alimentari derivati da organismi geneticamente modificati caratteristiche diverse da quelle di cui alla direttiva 79/112/CEE ,

-  visto il regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari,

-  vista la proposta di regolamento della Commissione (PMC 1899) che modifica il regolamento del Consiglio (CE) n. 1139/98 e la proposta di regolamento della Commissione (PMC 1900) sull'etichettatura dei prodotti alimentari e degli ingredienti alimentari contenenti additivi e aromi geneticamente modificati,

-  vista la decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ,

-  visti gli articoli 70, paragrafo 3 e 88, paragrafo 2 del suo regolamento,

A.  considerando che la base giuridica delle due proposte di regolamento della Commissione rientra, secondo i trattati, nell'ambito della codecisione,

B.  considerando che gli effetti degli OGM sull'ambiente e sulla salute umana sono lungi dall'essere chiariti,

C.  considerando che, per quanto riguarda l'istituzione di una soglia minima per la presenza fortuita di DNA o di proteine derivanti da modificazioni genetiche, come previsto nel regolamento (CE) 1139/98, la Commissione ha proposto un livello di tolleranza massimo dell'1% per ogni ingrediente e per gli alimenti composti da un solo ingrediente, ma non ha giustificato questa cifra,

D.  considerando che la proposta di regolamento (PMC 1899) che istituisce tale soglia è soltanto applicabile ai prodotti di due linee specificate di varietà di soia e di mais geneticamente modificate, sia utilizzata separatamente, sia in combinazione con altri nuovi alimenti o nuovi ingredienti alimentari ma non è applicabile ad altri nuovi alimenti o ad altri nuovi ingredienti in quanto tali;

E.  considerando che i criteri di etichettatura stabiliti nel regolamento (CE) 1139/98 facendo riferimento alla presenza di DNA o di proteine modificate non sono ancora legalmente applicabili a tutti i nuovi alimenti o ai nuovi ingredienti alimentari;

F.  considerando che, in mancanza di legislazione sui mangimi geneticamente modificati, le attuali modalità di utilizzazione dei due prodotti specificati rimangono in gran parte non regolamentate e non etichettate;

G.  considerando che la Commissione intende presentare una proposta concernente le norme sull'etichettatura dei prodotti esenti da OMG e considerando che tali norme devono essere coerenti con la presente legislazione;

H.  considerando che i consumatori esigono un'impostazione coerente, compatibile e globale nei confronti dell'etichettatura degli alimenti genetici per assicurare la fiducia negli acquisti di prodotti alimentari;

I.  considerando che il Centro comune di ricerca, in consultazione con altri istituti di ricerca, dovrebbe adesso continuare i suoi lavori sulla convalida dei test metodologici di rilevazione per un livello inferiore all"1%;

J.  considerando che la proposta di regolamento (PMC 1900) sull'etichettatura dei prodotti alimentari e degli aromi geneticamente modificati non prevede alcuna procedura specifica di valutazione dei rischi equivalente a quella stabilita nella direttiva 90/220/CEE o nel regolamento sui nuovi prodotti alimentari,

K.  considerando che l'obbligo di dimostrare che non siano utilizzati OGM come fonte deve essere corroborato da dati che consentano di rintracciare gli OGM e che ciò aiuterebbe inoltre la Commissione e gli Stati membri ad affrontare l'attuale problema dell'immissione illegale di prodotti OGM non autorizzati,

1.  ritiene che l'attuale impostazione nei confronti della legislazione in questo settore sia frammentaria, incoerente quanto al campo di applicazione e carente di prospettive; invita pertanto la Commissione a riflettere nuovamente sulla sua strategia e a ripresentare le sue proposte, comprese quelle concernenti i nuovi mangimi e l'etichettatura per i prodotti alimentari esenti da OMG, in modo da assicurare una maggiore coerenza e fornire ai consumatori la certezza della scelta da un lato e affinché le industrie possano operare in un contesto giuridico sicuro dall'altro;

2.  invita la Commissione a incorporare nel regolamento una clausola di revisione rigorosamente limitata nel tempo, in modo che il livello massimo di tolleranza dell'1% possa essere eventualmente sottoposto a revisione entro 12 mesi, alla luce di pareri o studi tecnici e scientifici pertinenti; chiede inoltre che con tale revisione si proceda a esaminare e, ove necessario, a migliorare il campo di applicazione e il funzionamento di tutta la legislazione connessa sui prodotti alimentari e sui derivati OGM, tenendo altresì conto della compatibilità di tale regolamentazione con la regolamentazione europea sulle sementi;

3.  invita la Commissione a presentare una proposta concernente un elenco negativo dei prodotti e degli ingredienti in cui si ritiene che non siano più presenti DNA e proteine provenienti da organismi geneticamente modificati, come previsto nelle proposta di regolamento.

4.  invita con forza la Commissione affinché, in un settore tanto sensibile e controverso come quello della regolamentazione e dell'etichettatura degli alimenti geneticamente modificati, preveda l' applicazione della procedura di codecisione alle misure da adottare;

5.  invita la Commissione a presentare quanto prima proposte concernenti l'etichettatura degli OGM per i mangimi e i prodotti ottenuti da a animali allevati con mangimi contenenti OGM;

6.  invita la Commissione a illustrare la definizione di "fortuita” utilizzata nel presente regolamento;

7.  invita la Commissione a illustrare in che modo il presente regolamento sarà applicabile ai prodotti preimballati contenenti OGM importati nell'Unione europea;

8.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

(1) GU C 167 dell'1.6.1998, pag. 187.

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