- viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione in Kosovo e l'ex Iugoslavia,
- viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Colonia del 3 e 4 giugno 1999,
- visti la risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza dell'ONU, il completo ritiro di tutte le forze di sicurezza serbe e la conclusione della campagna aerea della NATO, nonché lo sviluppo della forza di sicurezza internazionale (KFOR) e l'istituzione dell'UNMIK (Missione di amministrazione temporanea delle Nazioni Unite in Kosovo),
- visto l'Accordo tecnico militare tra la KFOR, i governi della Repubblica federale di Iugoslavia e della Repubblica di Serbia concluso il 9 giugno 1999,
- visto il Patto di stabilità per l'Europa sudorientale firmato dal Consiglio il 10 giugno 1999,
- visto il capitolo relativo ai Balcani occidentali delle conclusioni del Consiglio Affari generali dell'UE tenutosi a Lussemburgo il 21-22 giugno 1999,
- viste la relazione della Inter-Agency Needs Assessment Mission delle Nazioni Unite (16-27 maggio 1999) e le relazioni del FMI/Banca Mondiale sulle conseguenze economiche della crisi nel Kosovo,
- vista l'intenzione annunciata dalla Commissione di istituire un'Agenzia europea per la ricostruzione nel Kosovo,
A. prendendo atto con profonda soddisfazione che la stretta cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, gli Stati Uniti e la Federazione russa ha reso possibile il raggiungimento di un accordo, che ha posto fine al conflitto nel Kosovo,
B. consapevole delle immense sofferenze provocate da tale conflitto, in particolare dalla brutalità del processo di pulizia etnica ai danni della popolazione del Kosovo, che ha causato la brutale distruzione di vite umane e di beni materiali e ha costretto centinaia di migliaia di persone ad abbandonare le proprie case,
C. viste le sue risoluzioni del 14 aprile 1999 sui risultati del Consiglio europeo straordinario di Berlino (1)
e del 6 maggio 1999 sulle prospettive finanziarie (2)
; considerando che la Commissione presenterà, in conformità della dichiarazione sul titolo 4 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999, un progetto di programma con le proposte necessarie nel quadro di bilancio congiuntamente ad una proposta per la revisione delle prospettive finanziarie, sulla base dei requisiti stimati per i Balcani e specialmente per il Kosovo;
1. ritiene che la ricostruzione del Kosovo e l'elaborazione di una politica dell'Unione di ampia portata, associati ad un Patto di stabilità ampliato per l'Europa sudorientale, renderebbero questa regione parte della "pace europea nella regione dei Balcani" e dovrebbero pertanto essere considerate una priorità assoluta per l'Unione,
2. esorta tutte le parti a cooperare pienamente con la KFOR all'attuazione della risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza dell'ONU e a porre pertanto fine a ogni tipo di violenza etnica, di qualsiasi origine essa sia;
3. esorta l'UCK a rispettare gli impegni assunti dinanzi alla NATO e a soddisfare le richieste della comunità internazionale di lavorare insieme con tutti gli abitanti del Kosovo per il futuro di questa regione e la creazione di un Kosovo democratico e multietnico;
4. sollecita il Consiglio ad esercitare le necessarie pressioni affinché la KFOR eserciti appieno il suo mandato per ottenere il disarmo di tutti i gruppi militari e paramilitari, in particolare l'UCK, e per costituire gradualmente unità di polizia congiunte;
5. invita la Commissione e il Consiglio ad avanzare le necessarie proposte relative alla fornitura di sostanziali aiuti finanziari e di altra natura per contribuire al ritorno di tutti i profughi e gli sfollati alle proprie case in Kosovo in condizioni di sicurezza;
6. riconosce l'urgente necessità di condurre dinanzi alla giustizia quanti abbiano perpetrato atrocità, pulizia etnica e genocidio al fine di ripristinare nella regione il senso comune dello stato di diritto, il rispetto dei diritti umani, l'ordine e la giustizia per le vittime, in modo da creare le basi per una riconciliazione interetnica;
7. invita il Consiglio e gli Stati membri a cooperare alle indagini che sta svolgendo il Tribunale penale internazionale per la ex Iugoslavia e a fare inoltre ricorso a tutti gli strumenti adeguati per tradurre i principali criminali, incluso Slobodan Milošević, dinanzi al Tribunale dell'Aia secondo il mandato di arresto emesso il 24 maggio 1999;
8. invita tutte le parti interessate nella regione a costituire una commissione speciale d'inchiesta incaricata di indagare per identificare i corpi ritrovati in dozzine di fosse comuni, per contribuire ad alleviare il dolore dei familiari e rendere omaggio alle vittime;
9. plaude alla proposta della Commissione e del Consiglio di avviare il processo di ricostruzione economica e sociale in Kosovo e li esorta vivamente a presentargli quanto prima le necessarie proposte per giungere a una rapida decisione; invita pertanto l'UE e gli altri donatori a fornire i fondi necessari per la ricostruzione del Kosovo, cercando di evitare in tale contesto di limitarsi ad attingere a risorse originariamente destinate ad altri beneficiari dell'aiuto all'estero;
10. chiede al Consiglio e agli Stati membri di svolgere il proprio ruolo nell'attuare, quanto prima possibile, tutte le misure previste dalla composizione politica fissata nel Piano di pace per il Kosovo e di rendere disponibili le risorse finanziarie necessarie, conferendo massima priorità alla ricostruzione del Kosovo e al rientro di coloro che avevano abbandonato la Provincia e dei prigionieri kosovari trasferiti in Serbia;
11. sottolinea l'importanza dell'impegno assunto dall'Unione europea nella ricostruzione del Kosovo; esprime preoccupazione per il moltiplicarsi delle agenzie internazionali che partecipano a questa impegnativa impresa; chiede che venga organizzata un'audizione, all'inizio dell'autunno prossimo, congiuntamente con le commissioni affari esteri e bilanci per individuare le migliori modalità d'impiego dei fondi destinati alla ricostruzione del Kosovo;
12. rivolge un pressante invito alla Commissione e al Consiglio affinché cerchino, in cooperazione con gli altri donatori, uno stretto coordinamento di tutti gli sforzi di sostegno a favore del Kosovo e degli altri paesi nella regione, per rendere il più possibile efficace ed efficiente il sostegno comune destinato alla regione; respinge, pertanto, la decisione del Consiglio di collocare a Salonicco (Grecia) la sede dell'Agenzia per la ricostruzione nel Kosovo;
13. esprime il suo pieno sostegno all'insediamento dell'Agenzia europea per la ricostruzione (EAFR) in Kosovo, ma ritiene, tenendo presente ciò che è accaduto in Bosnia-Erzegovina, che la sua struttura debba essere decentrata e flessibile per migliorare l'efficacia, promuovere il coinvolgimento delle imprese locali ed agevolare la crescita di un'economia autosostenibile e autonoma; sottolinea in tale contesto l'esigenza che tutte le procedure siano trasparenti e che siano applicate misure adeguate per evitare una cattiva gestione delle risorse finanziarie;
14. sottolinea l'urgente necessità di istituire, in associazione con gli abitanti del Kosovo, strutture di amministrazione temporanea nelle città e nei villaggi, e di creare una forza internazionale di polizia e un'organizzazione giudiziaria per il Kosovo;
15. si compiace della decisione del Segretario generale delle Nazioni Unite di nominare un cittadino dell'Unione europea quale amministratore civile per il Kosovo e invita le istituzioni europee a collaborare strettamente con Bernard Kouchner nell'adempimento dei suoi compiti;
16. sottolinea l'importanza della presenza di Ibrahim Rugova in Kosovo e invita i dirigenti di etnia albanese a porre fine alle deteriori divisioni tra loro al fine di riuscire ad instaurare una democrazia civile stabile in Kosovo in vista di una riconciliazione generale e di future nuove elezioni libere nella provincia;
17. ritiene che finché Slobodan Milošević resterà al potere non si debbano accordare aiuti per la ricostruzione alla Serbia, ad eccezione dell'aiuto umanitario, ma chiede che vengano individuate formule innovative per sostenere le forze politiche che cercano di fare entrare la Iugoslavia nella comunità delle nazioni democratiche;
18. sottolinea l'esigenza di lanciare azioni a favore della democratizzazione di tutti i paesi della regione, inclusa la RFI, in particolare a livello locale, mediante lo sviluppo di una cooperazione tra le autorità locali; desidera far presente ancora una volta al governo della Iugoslavia che il ritiro delle sanzioni UE è direttamente collegato al rispetto delle richieste ONU, ivi compresa la piena collaborazione con il Tribunale internazionale per i crimini di guerra;
19. invita il Consiglio a ribadire il suo sostegno al governo democratico del Montenegro e al suo Presidente Djukanović e sottolinea la posizione giuridica del Montenegro quale repubblica sovrana nell'ambito della Federazione iugoslava; chiede con fermezza che le autorità serbe e l'esercito della Repubblica federale di Iugoslavia rispettino l'autonomia del Montenegro;
20. invita Consiglio e Commissione a fornire compensazioni per i danni economici e finanziari subiti a causa della guerra del Kosovo dagli Stati confinanti - ex Repubblica federale iugoslava di Macedonia, Albania, Bulgaria, Romania e Bosnia-Erzegovina - e a tener conto delle speciali necessità del Montenegro;
21. raccomanda vivamente alla Commissione e al Consiglio di associare pienamente i paesi della regione a tutti gli aspetti connessi con la preparazione e l'attuazione del Patto di stabilità per l'Europa sudorientale; esorta la Commissione e il Consiglio a presentare rapidamente al Parlamento europeo una proposta relativa a una strategia comune nei confronti dell'Europa orientale, al fine di rafforzare le relazioni tra l'Unione europea e i paesi dell'Europa sudorientale e tra i paesi della regione;
22. ritiene che la recente crisi dimostri inoltre l'importanza di accelerare i preparativi per l'ampliamento dell'Unione;
23. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alle Nazioni Unite, all'Amministrazione civile provvisoria delle NU in Kosovo, al Presidente e al governo della Repubblica federale di Iugoslavia, al Consiglio provvisorio del Kosovo nonché ai governi di Albania, Montenegro, ex Repubblica federale iugoslava di Macedonia, Bulgaria, Romania, Bosnia-Erzegovina e Croazia.
- viste le sue precedenti risoluzioni sulla Turchia e la questione curda, in particolare quelle del 25 febbraio 1999 (1)
e del 6 maggio 1999 (2)
,
- vista la relazione all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa della commissione ad hoc volta a garantire la presenza dell'Assemblea al processo nei confronti di Abdullah Öcalan, il 21 giugno 1999,
- vista la dichiarazione della Presidenza dell'Unione europea del 29 giugno 1999,
A. considerando che il Tribunale di Ankara ha condannato Abdullah Öcalan alla pena di morte,
B. considerando che gli avvocati difensori di Öcalan hanno presentato ricorso e che, qualora il ricorso non venga accolto, l'Assemblea nazionale turca dovrà promulgare una legge per consentire l'esecuzione della sentenza,
C. considerando che la Turchia osserva dal 1984 una moratoria de facto
sulla pena capitale e che
i ministri del governo turco hanno dichiarato negli ultimi mesi che la Turchia dovrebbe abolire la pena di morte,
D. considerando che è attualmente all'esame della commissione giuridica della Grande Assemblea nazionale turca un progetto di legge volto a riformare il codice penale e ad abolire la pena capitale in tempo di pace,
E. considerando che la commissione ad hoc dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha osservato che la presenza di un giudice militare presso il Tribunale per la sicurezza dello Stato comportava una violazione del diritto a un processo equo e che una condanna a morte sarebbe stata materia di seria preoccupazione per l'Assemblea parlamentare,
F. considerando che tutti gli Stati candidati all'adesione all'UE devono soddisfare i criteri di Copenaghen, che comportano il raggiungimento di una stabilità istituzionale atta a garantire "la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti dell'uomo e il rispetto e la promozione delle minoranze" e che la Turchia è membro del Consiglio d'Europa e firmataria della Convezione europea sui diritti dell'uomo e della Convenzione internazionale contro la tortura,
G. considerando che i diritti fondamentali della minoranza curda in Turchia non vengono rispettati,
H. considerando che anche il PKK ha fatto ricorso alla violenza e al terrorismo quali strumenti di azione politica,
I. considerando che il presidente dell'Associazione per i diritti dell'uomo Akin Birdal e l'editore Muzaffer Ilhan Erdost sono stati imprigionati in virtù dell'articolo 8 della legge antiterrorismo,
1. condanna la sentenza pronunciata contro Abdullah Öcalan e ribadisce la sua ferma opposizione al ricorso alla pena di morte;
2. esorta le autorità turche a non eseguire la condanna;
3. si attende che la Corte d'appello riformi la sentenza nei confronti di Öcalan in quanto viola gli impegni giuridici internazionali della Turchia ai sensi della Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo;
4. esorta la Grande Assemblea nazionale turca a commutare l'attuale moratoria de facto
sulle esecuzioni capitali in un'abolizione formale della pena di morte in Turchia;
5. ribadisce la sua esortazione nei confronti delle autorità turche a fornire garanzie per un equo trattamento di Öcalan;
6. dubita dell'equità del processo contro Öcalan a causa della procedura applicata dal Tribunale per la sicurezza di Stato e sottolinea il fatto che il processo ad Öcalan ha visto la presenza di un giudice militare per la maggior parte della sua durata e che molti cittadini turchi, curdi e di altre nazionalità, sono detenuti a seguito di processi cui hanno partecipato giudici militari;
7. si compiace delle iniziative che sono state adottate per allineare il funzionamento delle istituzioni turche alla normale prassi europea, come ad esempio la recente revisione della Costituzione turca per quanto riguarda la composizione dei Tribunali per la sicurezza di Stato turchi;
8. chiede alla Turchia di rispettare l'eventuale decisione della Corte europea per i diritti dell'uomo sulla sentenza nel caso Öcalan;
9. ritiene che l'esecuzione di Öcalan avrebbe serie implicazioni per la sicurezza e la stabilità in Europa e sarebbe nociva al processo di integrazione della Turchia nell'Unione europea;
10. chiede al governo turco di affrontare le cause del conflitto in Turchia individuando una soluzione che riconosca i diritti politici, sociali e culturali della popolazione curda e ritiene che, in tale contesto, dovranno essere realizzate le riforme democratiche indispensabili;
11. esorta anche il PKK a porre termine alla violenza e al terrorismo e a cooperare alla ricerca della pace in Turchia;
12. rinnova pertanto la richiesta rivolta al Consiglio e agli Stati membri affinché prendano tutte le misure del caso per contribuire a promuovere una soluzione politica della questione curda in Turchia;
13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al governo turco, alla Grande Assemblea nazionale turca, all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e alle Nazioni Unite.
- visto il codice di norme cui attenersi nella vita pubblica annunciato dalla Commissione il 17 luglio 1999,
- visto l'impegno solenne assunto da Martin Bangemann al momento del suo insediamento in qualità di Commissario responsabile per l'industria, l'informazione e le tecnologie delle telecomunicazioni, ai sensi del quale egli avrebbe rispettato, per la durata delle sue funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla sua carica, ed in particolare i doveri di onestà e discrezione per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi,
- viste le dichiarazioni rese dalla Commissione e dal Consiglio dinanzi al Parlamento il 21 luglio 1999,
- viste le osservazioni sulla mancanza di responsabilità personale contenute nella prima relazione del Comitato di esperti indipendenti,
A. considerando che, il 1º luglio 1999, il commissario Martin Bangemann ha annunciato la propria intenzione di rassegnare le dimissioni in modo da poter assumere immediatamente un incarico nel settore delle telecomunicazioni, segnatamente in seno al Consiglio di amministrazione della società spagnola Telefonica, e deplorando tale comportamento soprattutto se inquadrato nel contesto della crisi istituzionale che l'Unione ha appena vissuto,
B. considerando che il commissario Bangemann ha avuto contatti ufficiali ampi e ripetuti con società del settore delle telecomunicazioni nell'esercizio del suo mandato,
C. considerando che vi è grande inquietudine nell'opinione pubblica sul mancato rispetto da parte della Commissione Santer delle regole cui attenersi nella vita pubblica e grande preoccupazione riguardo ai detentori di cariche pubbliche che, cessate le proprie funzioni, assumono incarichi presso società con le quali hanno avuto contatti ufficiali, considerando altresì che occorre tutelare l'interesse pubblico,
D. considerando che la Commissione dovrebbe essere in prima linea nel sostenere e rispettare un codice di buona prassi nella vita pubblica,
1. condanna il comportamento del commissario Bangemann, che ha accettare una carica in ambito del settore privato, per il quale ha avuto la responsabilità primaria della politica della Commissione, senza rispettare l'esigenza di un "periodo di raffreddamento" dopo la cessazione delle sue funzioni; invita Martin Bangemann a revocare la sua decisione di accettare un incarico presso la società Telefonica;
2. invita tutti gli altri membri uscenti della Commissione Santer a rispettare volontariamente il nuovo codice di condotta;
3. chiede alla Commissione Prodi di fare in modo che le disposizioni del codice di condotta da essa annunciato il 17 luglio 1999, in particolare in relazione alla dichiarazione degli interessi finanziari, al divieto di accettare pagamenti da terzi, alle disposizioni concernenti l'accettazione di incarichi nel settore privato dopo la cessazione dalle funzioni e all'istituzione di un nuovo Comitato sul codice di comportamento nella vita pubblica, siano rispettate strettamente e con il massimo rigore;
4. invita la Commissione e il Consiglio a garantire pienamente nel caso Bangemann l'applicazione e il rispetto dell'articolo 213 del trattato CE; appoggia integralmente, a questo proposito, la decisione del Consiglio di adire la Corte di giustizia europea riguardo al caso del commissario Bangemann, che avrebbe dovuto essere indotto dal dovere discrezione che discende dalle sue responsabilità a rifiutare le funzioni che ha accettato di esercitare in seno alla società Telefonica e, con tutta evidenza, non avrebbe dovuto candidarsi a una funzione il cui campo d'applicazione rientrava nel suo portafoglio di commissario, e in particolare riguardo alla questione della sospensione dei diritti pensionistici del commissario Bangemann durante il periodo in cui eserciterà funzioni presso la società Telefonica;
5. insiste affinché Martin Bangemann sia privato dei suoi diritti a pensione e di tutti gli altri benefici derivanti dalla sua funzione di commissario;
6. invita la prossima Conferenza intergovernativa a esaminare l'opportunità di rivedere l'articolo 213 per fare in modo che le disposizioni relative all'assunzione di incarichi da parte di Commissari successivamente alla cessazione delle loro funzioni siano rese più chiare e precise e corrispondano a un codice di comportamento nella vita pubblica il elevato più possibile;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e ai governi degli Stati membri.
Diossina
Risoluzione sulla contaminazione da diossina di taluni prodotti alimentari in Belgio
- viste le decisioni 1999/363/CE e 1999/389/CE della Commissione, del 3 giugno 1999, sulle misure di protezione relative alla contaminazione con diossina di determinati prodotti animali destinati all'alimentazione umana o degli animali, e la decisione 1999/368/CE del 4 giugno 1999 sulle misure di protezione relative alla contaminazione con diossina di determinati prodotti derivati da bovini e suini e destinati all'alimentazione umana o degli animali,
- viste le decisioni della Commissione dell'11 giugno 1999 sulle misure di protezione relative alla contaminazione con diossina di determinati prodotti animali destinati all'alimentazione umana o degli animali e recante modifica delle decisioni 1999/363/CE e 1999/389/CE, e la decisione sulle misure protettive relative alla contaminazione con diossina di determinati prodotti destinati all'alimentazione umana derivati da bovini e suini e che abroga la decisione 1999/368/CE,
- vista la direttiva 89/662/CEE
del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, modificata dalla direttiva 92/118/CEE
,
- vista la direttiva 90/425/CEE
del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, modificata dalla direttiva 92/118/CEE
,
- vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 95/53/CE che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale (COM(98)0602
),
- viste le dichiarazioni rilasciate dai commissari competenti per l'agricoltura e l'ambiente in occasione delle audizioni organizzate dinanzi alle rispettive commissioni del Parlamento europeo il 16 e 17 giugno 1999,
- viste le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione del 22 luglio 1999,
A. considerando il recente caso di contaminazione con diossina di prodotti della pollicoltura in Belgio e, più in generale, i ripetuti e gravi scandali connessi con i prodotti alimentari che si verificano negli Stati membri della Comunità,
B. considerando che le diossine sono tra le sostanze più tossiche conosciute; che esse sono ben noti agenti cancerogeni per l'uomo e potenti disruttori endocrini, che persistono e si accumulano nella catena alimentare per la loro natura bioaccumulativa,
C. considerando che alla tutela preventiva della salute e dei consumatori deve essere data priorità assoluta in tutte le misure in materia di sicurezza degli alimenti, e che ciò non è stato fatto dalle autorità belghe all'epoca competenti, che hanno in tal modo privilegiato interessi commerciali ed economici,
D. considerando che l'Unione europea deve rispettare le disposizioni dell'articolo 152 del trattato nel settore della politica sanitaria e dell'articolo 153 nel settore della tutela dei consumatori, e che a tale proposito la Commissione ha reagito tempestivamente con l'adozione di misure di protezione relative alla contaminazione con diossina di determinati prodotti animali destinati all'alimentazione umana o degli animali,
E. considerando il diritto di tutti i cittadini a disporre di prodotti alimentari sani e non pericolosi per la salute,
F. considerando le crescenti preoccupazioni verso i prodotti alimentari presenti sul mercato nutrite dai consumatori, la cui fiducia è stata già scossa dalla crisi dell'ESB e dall'incertezza in merito agli eventuali danni alla salute che potrebbero essere provocati dai prodotti contenenti organismi geneticamente modificati, dall'eccessivo impiego di pesticidi nell'agricoltura e dai mangimi contenenti antibiotici o eccessivamente arricchiti,
G. considerando che il pericolo per gli uomini e gli animali è derivato dagli eccessivi valori di diossina nei prodotti alimentari provocati da mangimi contaminati, ma che la causa va ricondotta a una produzione sbagliata e a comportamenti criminali, e considerando che il numero e la quantità delle sostanze tossiche derivanti dalla produzione e dal trasporto aumentano costantemente e che esse entrano nella catena alimentare a più livelli senza essere individuate come tali,
H. considerando le conseguenze economiche e finanziarie che questo tipo di scandali genera indistintamente per i produttori, i commercianti e l'intero settore agricolo ed alimentare dell'Unione,
I. considerando che la bioaccumulazione e la concentrazione di talune tossine sono particolarmente elevate nelle carni e nei prodotti lattieri, che costituiscono una quota importante della dieta media europea; che la legislazione dell"Unione europea non dispone del quadro e dei mezzi necessari per ridurre tali tossine alla fonte,
J. considerando che i mangimi animali sono sospettati di essere tra le cause principali della diminuzione della sicurezza degli alimenti, dato che è dimostrato che il riciclaggio dei grassi animali, dei sottoprodotti della macellazione e di molti altri prodotti organici di scarto ha portato a varie forme di frodi e abusi e a un"accumulazione inaccettabile di tossine,
1. invita la Commissione ad elaborare senza indugio una legislazione sui prodotti alimentari per la tutela della salute dei consumatori europei, prendendo in esame le vigenti disposizioni giuridiche e il loro funzionamento e procedendo alle necessarie modifiche;
2. ritiene che lo scandalo della diossina costituisca un ulteriore esempio della necessità di un marchio di qualità UE volto a rassicurare i consumatori in merito alla qualità e alla sicurezza degli alimenti in vendita negli Stati membri, come richiesto nella sua risoluzione del 9 ottobre 1998 sulla politica di qualità per i prodotti agricoli e agroalimentari (1)
deplora che la Commissione non abbia dato seguito a questa iniziativa parlamentare presentando proposte legislative al riguardo;
3. invita la Commissione a fissare, di concerto con il comitato scientifico, norme qualitative di minima per i mangimi ed i prodotti destinati all'alimentazione animale e ad approntare una lista di sostanze vietate potenzialmente suscettibili di recare pregiudizio alla salute umana;
4. sottolinea che l"attuale sistema di controllo comunitario relativo ai mangimi è inadeguato; ritiene che le competenze della Commissione in materia di controlli debbano essere potenziate affinché siano effettuati i controlli appropriati quando e dove siano ritenuti necessari;
5. ribadisce la necessità per l'Unione europea di disporre in ogni Stato membro di un sistema comune di controllo e verifica dei prodotti alimentari;
6. invita la Commissione a rafforzare i controlli di routine sui mangimi e a presentare al Parlamento una relazione sul risultato dell'esame dei programmi di controllo nazionali che avrebbero dovuto essere presentati dagli Stati membri entro il 1º ottobre 1998, e chiede in particolare il miglioramento del sistema di controllo del flusso dei sottoprodotti nella produzione alimentare;
7. ribadisce il suo sostegno alla proposta presentata da tempo dalla Commissione per la modifica della direttiva 95/53/CE (COM(98)0602
), che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale, in modo da permettere agli ispettori dell'UE di effettuare controlli inopinati per verificare la contaminazione di mangimi per animali ogni volta che lo ritengano opportuno, e non solo in casi di emergenza come attualmente; invita pertanto il Consiglio ad adottare finalmente la legislazione necessaria;
8. chiede inoltre che, sulla base dell'articolo 22 della direttiva 95/53/CE modificato con norme di base per l'attuazione dei controlli ufficiali sui mangimi, vengano presentati senza indugio i programmi specifici di controllo a livello comunitario già annunciati;
9. invita la Commissione a presentare proposte per quanto riguarda la dichiarazione relativa ai mangimi;
10. chiede alla Commissione e al Consiglio di potenziare la ricerca e di istituire metodi affidabili di analisi per l"identificazione delle sostanze tossiche riscontrate nell"ambiente e nella catena alimentare;
11. ricorda agli Stati membri i loro obblighi in materia di ispezioni globali e controlli igienici; chiede loro di migliorare la trasparenza mettendo rapidamente a disposizione del pubblico le relazioni d'ispezione; si attende che gli Stati membri riesaminino le proprie capacità di controllo e incrementino se del caso il personale specializzato;
12. invita la Commissione a svolgere un'indagine sulle pratiche degli Stati membri che consentono la miscelazione di alimenti altamente inquinati con alimenti non inquinati per raggiungere un livello di inquinamento medio inferiore ai valori massimi consentiti di residui, e a porre fine a tali pratiche;
13. invita la Commissione a sostenere la produzione di alimenti naturali e biologici e di mangimi naturali;
14. deplora la mancanza di trasparenza e di diligenza dimostrata dal governo belga allora in carica in relazione alla crisi della contaminazione con diossina di determinati prodotti animali destinati all'alimentazione umana o degli animali, soprattutto ove si consideri che la precedente crisi dell'ESB avrebbe dovuto rappresentare una buona lezione;
15. è altresì preoccupato circa gli effetti a lungo termine sulle esportazioni di prodotti agricoli europei; prende atto del gran numero di paesi che hanno imposto divieti a titolo temporaneo sulle importazioni di prodotti a base di carne e prodotti lattiero-caseari provenienti dall"UE; rileva che tali misure non hanno colpito unicamente il Belgio, ma hanno avuto estese ripercussioni sull"insieme dell"Unione europea e sui suoi rapporti commerciali nel settore agricolo;
16. invita la Commissione ad esporre esattamente, in una relazione particolareggiata, quali condizioni ha imposto al Belgio e ad altri Stati membri per la tutela dei consumatori in relazione a problemi analoghi, e quali misure gli Stati membri in questione hanno adottato e attuato;
17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Consiglio economico e sociale, al Comitato delle regioni e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.