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 Indice 
Testi approvati
Mercoledì 15 dicembre 1999 - Strasburgo
Adeguamento dell'accordo CE/Repubblica di Ungheria *** (procedura senza relazione)
 Adeguamento dell'accordo CE/Repubblica ceca *** (procedura senza relazione)
 Adeguamento dell'accordo CE/Repubblica slovacca *** (procedura senza relazione)
 Adeguamento dell'accordo CE/Repubblica di Polonia *** (procedura senza relazione)
 Adeguamento dell'accordo CE/Repubblica di Bulgaria *** (procedura senza relazione)
 Adeguamento dell'accordo CE/Romania *** (procedura senza relazione)
 CCR * (procedura senza relazione)
 Convenzione sull'aiuto alimentare 1995 (luglio 1998/giugno 1999) * (procedura senza relazione)
  Medicinali orfani ***II (procedura senza discussione)
 "Sviluppo e cooperazione” ***I (procedura senza discussione)
 Unità di misura ***I (procedura senza discussione)
 Programma "Socrate” ***III
 Verifica dei poteri dei deputati eletti nel giugno 1999
 Stato di previsione suppletivo
 Responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli ***II
 Sostanze che riducono lo strato di ozono ***II
 Circolazione di automezzi pesanti in Svizzera ***I
 Regolamenti tecnici applicabili ai veicoli a motore ***
 Cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale *
 NSI, Mongolia: riforma e rilancio dell'economia (TACIS) *
 Millennium Round dell'OMC
 Etichettatura di prodotti alimentari geneticamente modificati
 Situazione in Cecenia
 Vertice dell'OSCE a Istanbul
 Cambiamento climatico

Adeguamento dell'accordo CE/Repubblica di Ungheria *** (procedura senza relazione)
Proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea (9725/1999 - C5-0190/1999 - 1997/0272(AVC) )

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento esprime parere conforme.


Adeguamento dell'accordo CE/Repubblica ceca *** (procedura senza relazione)
Proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica Ceca, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea (9726/1999 - C5-0191/1999 - 1997/0273(AVC) )

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento esprime parere conforme.


Adeguamento dell'accordo CE/Repubblica slovacca *** (procedura senza relazione)
Proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e il loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica Slovacca, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea (9727/1999 - C5-0192/1999 - 1997/0274(AVC) )

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento esprime parere conforme.


Adeguamento dell'accordo CE/Repubblica di Polonia *** (procedura senza relazione)
Proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea (9728/1999 - C5-0193/1999 - 1997/0275(AVC) )

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento esprime parere conforme.


Adeguamento dell'accordo CE/Repubblica di Bulgaria *** (procedura senza relazione)
Proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea (9729/1999 - C5-0194/1999 - 1997/0276(AVC) )

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento esprime parere conforme.


Adeguamento dell'accordo CE/Romania *** (procedura senza relazione)
Proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea (9730/1999 - C5-0195/1999 - 1997/0277(AVC) )

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento esprime parere conforme.


CCR * (procedura senza relazione)
Proposta di decisione del Consiglio che adotta un programma di ricerca supplementare che sarà attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica (COM(1999) 578 - C5-0286/1999 - 1999/0232(CNS) )

(Procedura di consultazione)

La proposta è approvata con la seguente modifica:

Testo della Commissione   Modifica del Parlamento
(Emendamento 1)
Articolo 4
La Commissione presenta ogni anno, prima del 15 aprile, al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'attuazione della presente decisione.
La Commissione presenta ogni anno, prima del 15 aprile, al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'attuazione della presente decisione. La relazione dell'aprile 2000 precisa anche le procedure decisionali associate al programma. L'ulteriore rinnovo del programma è subordinato al rispetto di detti requisiti e la proposta di rinnovo è presentata alle istituzioni di cui al presente articolo almeno tre mesi prima della scadenza del programma nel 2003.

Convenzione sull'aiuto alimentare 1995 (luglio 1998/giugno 1999) * (procedura senza relazione)
Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla ripartizione del quantitativo di cereali previsto nel quadro della convenzione sull'aiuto alimentare del 1995 per il periodo dal 1 luglio 1998 al 30 giugno 1999 (COM(1999) 384 - C5-0258/1999 - 1999/0162(CNS) )

(Procedura di consultazione)

La proposta è approvata.


Medicinali orfani ***II (procedura senza discussione)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i medicinali orfani (9616/1/1999 - C5-0182/1999 - 1998/0240(COD) )
P5_TA(1999)0148A5-0080/1999

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

-  vista la posizione comune del Consiglio (9616/1/1999 - C5-0182/1999 ) (1) ,

-  vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(1998) 450 )(3) ,

-  vista la proposta modificata della Commissione (COM(1999) 298 ),

-  visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

-  visto l'articolo 78 del suo regolamento,

-  vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0080/1999 ),

1.  approva la posizione comune;

2.  constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune;

3.  incarica la sua Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;

4.  incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;

5.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 317 del 4.11.1999, pag. 34.
(2) GU C 175 del 21.6.1999, pag. 61.
(3) GU C 276 del 4.9.1998, pag. 7.


"Sviluppo e cooperazione” ***I (procedura senza discussione)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sui procedimenti legislativi in corso nell'ambito dello sviluppo e della cooperazione (Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Conseguenze dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam) (SEC(1999) 581 - C4-0219/1999 )
P5_TA(1999)0149A5-0088/1999

(Procedura di codecisione: conferma di prima lettura)

Il Parlamento europeo,

-  visto l'elenco di proposte della Commissione in corso al 1º maggio 1999 per le quali l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam comporta una modifica di base giuridica e/o di procedura (SEC(1999) 581 - C4-0219/1999 ),

-  vista la propria risoluzione del 4 maggio 1999(1) sulle implicazioni dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam (estratto delle proposte legislative pendenti al Consiglio alla data del 1º maggio 1999 con indicazione della nuova base giuridica e un'eventuale modifica della procedura legislativa, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam) (C4-0134/1999 - SEC(1999) 581 - C4-0219/1999 ),

-  visto l'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE,

-  vista la relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A5-0088/1999 ),

1.  conferma come prima lettura nel quadro della procedura di codecisione, il testo votato il 28 ottobre 1994(2) sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla creazione di posti di lavoro e al sostegno alle piccole e alle microimprese nei paesi del Maghreb (COM(1994) 289 - C4-0090/1994 - 1994/0167(COD) - ex 1994/0167(SYN) )

2.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione legislativa al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 279 dell'1.10.1999, pag. 51.
(2) GU C 323 del 21.11.1994, pag. 492.


Unità di misura ***I (procedura senza discussione)
Testo
Risoluzione
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 80/181/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura (COM(1999) 40 - C4-0076/1999 - 1999/0014(COD) )
P5_TA(1999)0150A5-0091/1999

La proposta è approvata.

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 80/181/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura (COM(1999) 40 - C4-0076/1999 - 1999/0014(COD) )
P5_TA(1999)0150A5-0091/1999

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

-  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(1999) 40 )(1) ,

-  visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è presentata dalla Commissione (C4-0076/1999 - 1999/0014(COD) ),

-  visto l'articolo 67 del suo regolamento,

-  vista la relazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0091/1999 ),

1.  approva la proposta della Commissione;

2.  chiede che la proposta gli venga di nuovo presentata qualora la Commissione intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 89 del 30.3.1999, pag. 8.


Programma "Socrate” ***III
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitario in materia di istruzione "Socrates” (C5-0267/1999 - 1998/0195(COD) )
P5_TA(1999)0151A5-0097/1999

(Procedura di codecisione: terza lettura)

Il Parlamento europeo,

-  visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione (C5-0267/1999 ),

-  vista la sua posizione in prima lettura(1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(1998) 329 )(2) ,

-  vista la proposta modificata della Commissione (COM(1998) 719 - C4-0672/1998 )3(3) ,

-  vista la sua posizione in seconda lettura sulla posizione comune del Consiglio4(4) ,

-  visto il parere formulato dalla Commissione sugli emendamenti del Parlamento alla posizione comune (COM(1999) 293 - C5-0063/1999 ),

-  visto l'articolo 251, paragrafo 5, del trattato CE,

-  visto l'articolo 83 del suo regolamento,

-  vista la relazione della sua delegazione al comitato di conciliazione (A5-0097/1999 ),

1.  approva il progetto comune;

2.  incarica la sua Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;

3.  incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;

4.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione legislativa al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 359 del 23.11.1998, pag. 60.
(2) GU C 314 del 13.10.1998, pag. 5.
(3)3 GU C 34 del 9.2.1999, pag. 7.
(4)4 GU C 153 del 1.6.1999, pag. 24.


Verifica dei poteri dei deputati eletti nel giugno 1999
Decisione
Allegato
Decisione del Parlamento europeo sulla verifica dei poteri a seguito della quinta elezione a suffragio universale diretto del Parlamento europeo del 10-13 giugno 1999
P5_TA(1999)0152A5-0084/1999

Il Parlamento europeo,

-  visto l'Atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto,

-  visti gli articoli 7, 8 e 9 nonché l'allegato I del suo regolamento,

-  incaricato di verificare i poteri dei deputati eletti nel corso delle elezioni del 10-13 giugno 1999,

-  viste le notifiche ufficiali delle competenti autorità nazionali concernenti le elezioni del Parlamento europeo,

-  vista la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0084/1999 ),

A.  considerando che l'articolo 6, paragrafo 1 dell'Atto del 20 settembre 1976 fissa univocamente le funzioni incompatibili con la qualità di deputato al Parlamento europeo e che i deputati sono tenuti a dichiarare tali funzioni,

B.  considerando che, ai sensi dell'articolo 9 e dell'allegato I del suo regolamento, i deputati sono tenuti a dichiarare con precisione “le attività professionali da loro svolte e qualsiasi altra funzione o attività retribuita”, nonché i “sostegni tanto finanziari, quanto in personale e in materiale, che si aggiungono ai mezzi forniti dal Parlamento e che sono conferiti ai deputati nell'ambito delle loro attività politiche da parte di terzi, con indicazione dell'identità di questi ultimi”,

C.  deplorando il fatto che, contrariamente alle disposizioni del trattato di Roma e alle risoluzioni da esso approvate nonché al progetto d'atto contenente principi comuni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo approvato da quest'ultimo il 15 luglio 1998(1) , per l'elezione al Parlamento européo non sia stata ancora adottata una procedura elettorale uniforme, ragion per cui continuano ad essere applicate procedure nazionali che divergono fortemente l'una dall'altra,

D.  considerando che esso ha soltanto facoltà di decidere in merito alle contestazioni aventi per oggetto le violazioni dell'Atto del 20 settembre 1976, dato che quelle inerenti alle leggi nazionali rientrano nelle competenze degli organi degli Stati membri,

E.  constatando che tutti gli Stati membri hanno comunicato al Parlamento europeo i nomi dei candidati eletti, ma che alcuni non hanno ancora comunicato le liste degli eventuali sostituti nonché la graduatoria, così come risulta dal voto, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 del suo regolamento (dette liste possono essere consultate presso i servizi competenti del segretariato generale del Parlamento europeo),

1.  dichiara valido, fatte salve eventuali decisioni delle autorità competenti degli Stati membri in cui sono stati contestati i risultati elettorali, il mandato dei deputati al Parlamento europeo, la cui elezione sia stata comunicata dalle autorità nazionali competenti e che abbiano sottoscritto una dichiarazione sulle cariche incompatibili con il mandato di deputato al Parlamento europeo indicate dall'articolo 6, paragrafo 1 dell'Atto del 20 settembre 1976 nonché la dichiarazione prevista dall'allegato I del suo regolamento (i nomi dei deputati il cui mandato è dichiarato valido figurano nell'allegato della presente decisione);

2.  ribadisce la richiesta rivolta alle autorità competenti degli Stati membri, che hanno il compito di comunicare al Parlamento europeo non solo i nomi dei candidati eletti, ma anche i nomi dei loro eventuali sostituti con la graduatoria che risulta dal voto;

3.  invita le autorità competenti degli Stati membri a concludere rapidamente l'esame delle contestazioni che sono state loro presentate;

4.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione alle competenti autorità nazionali e ai parlamenti degli Stati membri.

ALLEGATO
P5_TA(1999)0152A5-0084/1999

Elenco dei deputati la cui elezione è stata comunicata ufficialmente al Parlamento europeo dalle autorità nazionali competenti e che soddisfano i requisiti contemplati dall'articolo 6 dell'Atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto e dall'articolo 9 del regolamento del Parlamento europeo ((2) 1)

DEPUTATI AL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO
P5_TA(1999)0152A5-0084/1999

(SITUAZIONE AL 20 LUGLIO 1999)

BELGIO

(25 deputati)

BEYSEN Eduard

BOSSU Peter

BUSQUIN Philippe (1)

DE CLERCQ Willy C.E.H.

DEPREZ Gérard M.J.

DESAMA Claude J.-M.J.

DILLEN Karel C.C.

DUCARME Daniel

FRASSONI Monica

GROSCH Mathieu J.H.

HANSENNE Michel

JONCKHEER Pierre

LANNOYE Paul A.A.J.G.

MAES Nelly

RIES Frédérique

SMET Miet

SÖRENSEN Patsy

STAES Bart

STERCKX Dirk

THIELEMANS Freddy

THYSSEN Marianne L.P.

VANDER TAELEN Luckas

VANHECKE Frank

VAN HECKE Johan

VAN LANCKER Anne E.M.

DANIMARCA
P5_TA(1999)0152A5-0084/1999

(16 deputati)

ANDREASEN Ole

BLAK Freddy

BONDE Jens-Peter

BUSK Niels

CAMRE Mogens

DYBKJÆR Lone

FRAHM Pernille

HAARDER Bertel

JENSEN Anne Elisabet

KRARUP Ole

LUND Torben

OKKING Jens Dyhr

RIIS-JØRGENSEN Karin

ROVSING Christian Foldberg

SANDBÆK Ulla Margrethe

THORNING-SCHMIDT Helle

GERMANIA
P5_TA(1999)0152A5-0084/1999

(99 deputati)

BEREND Rolf
BÖGE Reimer
Von BOETTICHER Christian Ulrik
BREYER Hiltrud
BRIE Andre
BROK Elmar
BULLMANN Hans Udo
CEYHUN Ozan
FERBER Markus
FIEBIGER Christel
FLORENZ Karl-Heinz
FRIEDRICH Ingo
GAHLER Michael
GEBHARDT Evelyne
GLANTE Norbert
GLASE Anne-Karin
GOEPEL Lutz
GÖRLACH Willi
GOMOLKA Alfred
GRAEFE zu BARINGDORF Friedrich-Wilhelm
GRÖNER Lissy
HÄNSCH Klaus
HAUG Jutta D.
HIERONYMI Ruth
HOFF Magdalene
JARZEMBOWSKI Georg
JEGGLE Elisabeth
JÖNS Karin
JUNKER Karin
KAUFMANN Sylvia-Yvonne
KEPPELHOFF-WIECHERT Hedwig
KESSLER Margot
KINDERMANN Heinz
KLAMT Eva
KLASS Christa
KNOLLE Karsten
KOCH Dieter-Lebrecht
KONRAD Christoph Werner
KREHL Constanze Angela
KREISSL-DÖRFLER Wolfgang
KUCKELKORN Wilfried
KUHNE Helmut
LANGE Bernd
LANGEN Werner
LANGENHAGEN Brigitte
LASCHET Armin
LECHNER Kurt
LEHNE Klaus-Heiner
LEINEN Jo

LIESE Peter
LINKOHR Rolf
LÜTTGE Günter
MANN Erika
MANN Thomas
MARKOV Helmuth
MAYER Hans-Peter
MAYER Xaver
MENRAD Winfried
MODROW Hans
MOMBAUR Peter Michael
MÜLLER Emilia Franziska
MÜLLER Rosemarie
NASSAUER Hartmut
NIEBLER Angelika
PACK Doris
PIECYK Wilhelm Ernst
POETTERING Hans-Gert
POSSELT Bernd
QUISTHOUDT-ROWOHL Godelieve
RADWAN Alexander
RANDZIO-PLATH Christa
RAPKAY Bernhard
ROTH-BEHRENDT Dagmar
ROTHE Mechtild
ROTHLEY Willi
RÜHLE Heide
SAKELLARIOU Jannis
SCHLEICHER Ursula
SCHMID Gerhard
SCHMITT Ingo
SCHNELLHARDT Horst
SCHRÖDER Ilka
SCHRÖDER Jürgen
SCHROEDTER Elisabeth
SCHULZ Martin
SCHWAIGER Konrad K.
SOMMER Renate
STAUNER Gabriele
STOCKMANN Ulrich
THEATO Diemut R.
TILLICH Stanislaw (1)
UCA Feleknas
WALTER Ralf
WEILER Barbara
WIELAND Rainer
Von WOGAU Karl
WUERMELING Joachim
ZIMMERLING Jürgen
ZISSENER Sabine

GRECIA

(25 deputati)
P5_TA(1999)0152A5-0084/1999

ALAVANOS Alexandros

ALYSSANDRAKIS Konstantinos

AVEROFF Ioannis

BAKOPOULOS Emmanouil

BALTAS Alexandros

DIMITRAKOPOULOS Giorgos

EFTHYMIOU Petros

FOLIAS Christos

GIANNAKOU-KOUTSIKOU Marietta

HATZIDAKIS Konstantinos

KARAMANOU Anna

KATIFORIS Giorgios

KORAKAS Efstratios

KOUKIADIS Ioannis

KOULOURIANOS Dimitrios

KRATSA-TSAGAROPOULOU Rodi

MALLIORI Minerva Melpomeni

MARINOS Ioannis

MASTORAKIS Emmanouil

PAPAYANNAKIS Mihail

SOULADAKIS Ioannis

THEONAS Ioannis

TRAKATELLIS Antonios

TSATSOS Dimitris

ZACHARAKIS Christos

SPAGNA
P5_TA(1999)0152A5-0084/1999

(64 deputati)

AGAG LONGO Alejandro
APARICIO SÁNCHEZ Pedro
AVILES PEREA María Antonia
AYUSO GONZÁLEZ María del Pilar
BARÓN CRESPO Enrique
BAUTISTA OJEDA Carlos
BERENGUER FUSTER Luis
CARNERO GONZÁLEZ Carlos
CERCAS Alejandro
CERDEIRA MORTERERO Carmen
COLOM I NAVAL Joan
DE PALACIO VALLELERSUNDI Loyola (1)
DÍEZ GONZÁLEZ Rosa M.
DÜHRKOP DÜHRKOP Bárbara
ESTEVE Pere
FABRA VALLÉS Juan Manuel
FERNÁNDEZ MARTÍN Fernando
FERRER Concepció
FRAGA ESTÉVEZ Carmen
GALEOTE QUECEDO Gerardo
GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL José Manuel
GARCÍA ORCOYEN TORMO Cristina
GARRIGA POLLEDO Salvador
GASÒLIBA I BÖHM Carles-Alfred
GIL-ROBLES GIL-DELGADO José María
GONZÁLEZ ÁLVAREZ Laura
GOROSTIAGA ATXALANDABASO Koldo
GUTIÉRREZ-CORTINES Cristina
HERNANDEZ MOLLAR Jorge Salvador
IZQUIERDO COLLADO Juan de Dios
IZQUIERDO ROJO María
JOVÉ PERES Salvador
KNÖRR BORRÀS Gorka

MARSET CAMPOS Pedro
MARTÍNEZ MARTÍNEZ Miguel Angel
MEDINA ORTEGA Manuel
MÉNDEZ DE VIGO Iñigo
MENDILUCE PEREIRO José María
MENÉNDEZ del VALLE Emilio
MIGUÉLEZ RAMOS Rosa
NOGUEIRA ROMÁN Camilo
OBIOLS i GERMA Raimon
OJEDA SANZ Juan
ORTUONDO LARREA Josu
PALACIO VALLELERSUNDI Ana
PÉREZ ÁLVAREZ Manuel
PÉREZ ROYO Fernando
POMÉS RUIZ José Javier
PUERTA Alonso José
REDONDO JIMÉNEZ Encarnación
RIDRUEJO Mónica
RIPOLL Y MARTÍNEZ DE BEDOYA Carlos
RODRÍGUEZ RAMOS María
SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA José Ignacio
SÁNCHEZ GARCÍA Isidoro
SAUQUILLO PÉREZ DEL ARCO Francisca
SORNOSA MARTÍNEZ María
TERRÓN i CUSÍ Anna
VALDIVIELSO DE CUÉ Jaime
VALENCIANO MARTÍNEZ-OROZCO María Elena
VARELA SUANZES-CARPEGNA Daniel
VIDAL-QUADRAS ROCA Alejo
WESTENDORP Y CABEZA Carlos
ZABELL Theresa

FRANCIA

(87 deputati)
P5_TA(1999)0152A5-0084/1999

ABITBOL William
AINARDI Sylviane H.
AUROI Danielle
BAYROU François
BERÈS Pervenche
BERNIÉ Jean-Louis
BERTHU Georges
BORDES Armonia
BOUDJENAH Yasmine
BOUMEDIENE-THIERY Alima
BOURLANGES Jean-Louis
BUTEL Yves
CARLOTTI Marie-Arlette
CAUDRON Gérard
CAULLERY Isabelle
CAUQUIL Chantal
COHN-BENDIT Daniel Marc
CORNILLET Thierry
COÛTEAUX Paul
DARRAS Danielle
DARY Michel J.M.
DAUL Joseph
DECOURRIÈRE Francis
DE SARNEZ Marielle
DÉSIR Harlem
DE VEYRAC Christine
DUHAMEL Olivier
ESCLOPÉ Alain
FLAUTRE Hélène
FONTAINE Nicole
FOURTOU Janelly
FRAISSE Geneviève
FRUTEAU Jean-Claude
GARAUD Marie-Françoise
GAROT Georges
de GAULLE Charles
GILLIG Marie-Hélène
GOLLNISCH Bruno
GROSSETÊTE Françoise
GUY-QUINT Catherine
HAZAN Adeline
HERMANGE Marie-Thérèse
HOLLANDE François
HUE Robert

ISLER BÉGUIN Marie Anne
JEAN-PIERRE Thierry B.
KAROUTCHI Roger
KRIVINE Alain
KUNTZ Florence
LAGUILLER Arlette
LALUMIÈRE Catherine
LAMASSOURE Alain
LANG Carl
LA PERRIERE Thierry Brac de
LE PEN Jean-Marie
LIENEMANN Marie-Noëlle
LIPIETZ Alain
MADELIN Alain
MARCHIANI Jean-Charles
MARTIN Hugues
MARTINEZ Jean-Claude
MATHIEU Véronique
MONTFORT Elizabeth
MORILLON Philippe
NAIR Sami
NOVELLI Hervé
ONESTA Gérard
PASQUA Charles
PATRIE Béatrice
PIÉTRASANTA Yves
POIGNANT Bernard
RAYMOND Michel
ROCARD Michel
ROD Didier
ROURE Martine
SAÏFI Tokia
SAINT-JOSSE Jean
SARKOZY Nicolas (1)
SAVARY Gilles
SOUCHET Dominique F.C.
SUDRE Margie
SYLLA Fodé
THOMAS-MAURO Nicole
VACHETTA Roseline
de VILLIERS Philippe
WURTZ Francis
ZIMERAY François

IRLANDA

(15 deputati)
P5_TA(1999)0152A5-0084/1999

AHERN Nuala

ANDREWS Niall

BANOTTI Mary Elizabeth

COLLINS Gerard

COX Patrick

CROWLEY Brian

CUSHNAHAN John Walls

DE ROSSA Proinsias

DOYLE Avril

FITZSIMONS James (Jim)

GALLAGHER Pat the Cope

HYLAND Liam

McCARTIN John Joseph

McKENNA Patricia

SCALLON Dana Rosemary

ITALIA
P5_TA(1999)0152A5-0084/1999

(87 deputati)

ANGELILLI Roberta
BERLATO Sergio
BERLUSCONI Silvio
BERTINOTTI Fausto
BIGLIARDO Roberto Felice
BODRATO Guido
BONINO Emma
BOSELLI Enrico
BOSSI Umberto
BRUNETTA Renato
BUTTIGLIONE Rocco
CACCIARI Massimo
CAPPATO Marco
CARRARO Massimo
CASINI Pier Ferdinando
CELLI Giorgio
CESARO Luigi
COCILOVO Luigi
COSSUTTA Armando
COSTA Paolo
COSTA Raffaele
DELL'ALBA Gianfranco
DELLA VEDOVA Benedetto
DELL'UTRI Marcello
DE MITA Luigi Ciriaco
DI LELLO FINUOLI Giuseppe
DI PIETRO Antonio
DUPUIS Olivier
EBNER Michl
FATUZZO Carlo
FAVA Giovanni Claudio
FERRI Enrico
FINI Gianfranco
FIORI Francesco
FITTO Raffaele
FORMENTINI Marco
GARGANI Giuseppe
GAWRONSKI Jas
GEMELLI Vitaliano
GHILARDOTTI Fiorella
GOBBO Gian Paolo
IMBENI Renzo
LAVARRA Vincenzo

LISI Giorgio
LOMBARDO Raffaele
MANISCO Lucio
MANTOVANI Mario
MARINI Franco
MARTELLI Claudio
MASTELLA Clemente
MAURO Mario
MENNEA Pietro-Paolo
MESSNER Reinhold
MORGANTINI Luisa
MUSCARDINI Cristiana
MUSOTTO Francesco
MUSUMECI Sebastiano (Nello)
NAPOLETANO Pasqualina
NAPOLITANO Giorgio
NISTICO' Giuseppe
NOBILIA Mauro
PACIOTTI Elena Ornella
PANNELLA Marco
PISICCHIO Giuseppe
PITTELLA Giovanni
PODESTÀ Guido
POLI BORTONE Adriana
PROCACCI Giovanni
RUFFOLO Giorgio
RUTELLI Francesco
SACCONI Guido
SARTORI Amalia
SBARBATI Luciana
SCAPAGNINI Umberto
SEGNI Mariotto
SGARBI Vittorio
SPERONI Francesco Enrico
TAJANI Antonio
TRENTIN Bruno
TURCHI Francesco
TURCO Maurizio
VATTIMO Gianni
VELTRONI Valter
VICECONTE Guido
VINCI Luigi
VOLCIC Demetrio
ZAPPALA' Stefano

LUSSEMBURGO

(6 deputati)
P5_TA(1999)0152A5-0084/1999

GOEBBELS Robert

GOERENS Charles (*) (1)

POOS Jacques F.

SANTER Jacques

TURMES Claude

(**)

(*) Dal momento che il mandato dell'on. Goerens è cessato il 6 agosto 1999 per incompatibilità con la sua funzione di membro del governo lussemburghese, l'on. Goerens non ha trasmesso le dichiarazioni previste dal regolamento.

(**) All'apertura della seduta costitutiva della V legislatura, il 20 luglio 1999, il Lussemburgo aveva notificato soltanto l'elezione di 5 dei suoi rappresentanti. La notifica del sesto, la on. Viviane REDING (PPE/LU) , ha avuto luogo successivamente con effetto dal 7 agosto 1999.Nel frattempo il mandato è cessato con la sua nomina a Commissario e il relativo mandato formerà oggetto di una relazione di verifica distinta.

PAESI BASSI
P5_TA(1999)0152A5-0084/1999

(31 deputati)

BELDER Bastiaan

van den BERG Margrietus J.

BLOKLAND Johannes (Hans)

van den BOS Bob

BOUWMAN Theodorus J.J.

BUITENWEG Kathalijne Maria

van den BURG Ieke

CORBEY Dorette

van DAM Rijk

DOORN Bert

van HULTEN Michiel

van der LAAN Lousewies

LAGENDIJK Jan Joost

MAAT Albert Jan

MAATEN Jules

MAIJ-WEGGEN Hanja

MANDERS Toine

MARTENS Maria

MEIJER Erik

MULDER Jan

OOMEN-RUIJTEN Ria G.H.C.

OOSTLANDER Arie M.

PEIJS Karla M.H.

PLOOIJ-VAN GORSEL Elly

PRONK Bartho

de ROO Alexander

SANDERS-TEN HOLTE Maria Johanna (Marieke)

SWIEBEL Joke

van VELZEN W.G.

WIEBENGA Jan-Kees

WIERSMA Jan Marinus

AUSTRIA
P5_TA(1999)0152A5-0084/1999

(21 deputati)

BERGER Maria

BÖSCH Herbert

ECHERER Raina A. Mercedes

ETTL Harald

FLEMMING Marialiese

HAGER Gerhard

ILGENFRITZ Wolfgang

KARAS Othmar

KRONBERGER Hans

MARTIN Hans-Peter

PIRKER Hubert

PRETS Christa

RACK Reinhard

RASCHHOFER Daniela

RÜBIG Paul

SCHEELE Karin

SCHIERHUBER Agnes

SICHROVSKY Peter

STENZEL Ursula

SWOBODA Johannes (Hannes)

VOGGENHUBER Johannes

PORTOGALLO
P5_TA(1999)0152A5-0084/1999

(25 deputati)

ALMEIDA GARRETT Teresa

CAMPOS António

CANDAL Carlos

CARRILHO Maria

CASACA Paulo

COELHO Carlos

COSTA NEVES Carlos

CUNHA Arlindo

DAMIÃO Elisa Maria

FIGUEIREDO Ilda

GRAÇA MOURA Vasco

LAGE Carlos

MARINHO Luís

MARQUES Sérgio

MIRANDA Joaquim

MOREIRA DA SILVA Jorge

PACHECO PEREIRA José

PORTAS Paulo (1)

QUEIRÓ Luís

REIS Fernando

SEGURO António José

SOARES Mário

SOUSA PINTO Sérgio

TORRES MARQUES Helena

VAIRINHOS Joaquim

FINLANDIA
P5_TA(1999)0152A5-0084/1999

(16 deputati)

HAUTALA Heidi Anneli

IIVARI Ulpu

KAUPPI Piia-Noora

KORHOLA Eija-Riitta Anneli

MATIKAINEN-KALLSTRÖM Marjo

MYLLER Riitta

PAASILINNA Reino

PESÄLÄ Mikko

POHJAMO Samuli

SEPPÄNEN Esko Olavi

SUOMINEN Ilkka

THORS Astrid

VÄYRYNEN Paavo

VATANEN Ari

VIRRANKOSKI Kyösti Tapio

WUORI Matti

SVEZIA
P5_TA(1999)0152A5-0084/1999

(22 deputati)

ANDERSSON Jan

ARVIDSSON Per-Arne

BURENSTAM LINDER Staffan

CARLSSON Gunilla

CEDERSCHIÖLD Charlotte

ERIKSSON Marianne

FÄRM Göran

GAHRTON Per

HEDKVIST PETERSEN Ewa

HULTHÉN Anneli

MALMSTRÖM Cecilia

OLSSON Karl Erik

PAULSEN Marit

SACRÉDEUS Lennart

SCHMID Herman

SCHMIDT Olle

SCHÖRLING Inger

SCHORI Pierre

SJÖSTEDT Jonas

STENMARCK Per

THEORIN Maj Britt

WIJKMAN Anders

REGNO UNITO
P5_TA(1999)0152A5-0084/1999

(87 deputati)

ATKINS Sir Robert
ATTWOOLL Elspeth
BALFE Richard A.
BEAZLEY Christopher J.P.
Lord BETHELL
BOWE David Robert
BOWIS John
BRADBOURN Philip Charles
BUSHILL-MATTHEWS Philip Rodway
CALLANAN Martin
CASHMAN Michael
CHICHESTER Giles Bryan
CLEGG Nicholas
CORBETT Richard Graham
CORRIE John Alexander
DAVIES Chris
DEVA Nirj
DONNELLY Alan John
DOVER Den
DUFF Andrew Nicholas
ELLES James E.M.
EVANS Jillian
EVANS Jonathan
EVANS Robert J.E.
FARAGE Nigel Paul
FORD Glyn
FOSTER Jacqueline
GILL Neena
GOODWILL Robert
GREEN Pauline
HANNAN Daniel J.
HARBOUR Malcolm
HEATON-HARRIS Christopher
HELMER Roger
HOLMES Michael John
HOWITT Richard
HUDGHTON Ian Stewart
HUGHES Stephen
HUHNE Christopher
HUME John
Lord INGLEWOOD
JACKSON Caroline F.
KHANBHAI Bashir
KINNOCK Glenys
KIRKHOPE Timothy

LAMBERT Jean
LUCAS Caroline
LUDFORD Baroness Sarah
LYNNE Elizabeth
McAVAN Linda
McCARTHY Arlene
MacCORMICK Neil
McMILLAN-SCOTT Edward H.C.
McNALLY Eryl Margaret
MARTIN David W.
MILLER Bill
MORAES Claude
MORGAN Eluned
MURPHY Simon Francis
NEWTON DUNN William Francis
NICHOLSON James
Baroness NICHOLSON OF WINTERBOURNE
O'TOOLE Barbara
PAISLEY Ian R.K.
PARISH Neil
PERRY Roy
PROVAN James L.C.
PURVIS John
READ Imelda Mary
SIMPSON Brian
SKINNER Peter William
STEVENSON Struan
Earl of STOCKTON
STURDY Robert William
SUMBERG David
TANNOCK Charles
TAYLOR Catherine
TITFORD Jeffrey William
TITLEY Gary
VAN ORDEN Geoffrey
VILLIERS Theresa
WALLIS Diana
WATSON Graham R.
WATTS Mark Francis
WHITEHEAD Phillip
WYN Eurig
WYNN Terence

(1) GU C 292 del 21.9.1998, pag. 68.
(2)(1) Qualora un deputato eletto dovesse dimettersi prima dell'approvazione in plenaria della decisione sulla verifica dei poteri, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento e delle relative disposizioni dell'Atto del 20 settembre 1976, il seggio resosi così vacante e la sua nuova attribuzione saranno oggetto di una verifica diversa che non rientra nel quadro della presente decisione, dato che essa si riferisce unicamente ai mandati conferiti a seguito della quinta elezione a suffragio universale diretto del Parlamento europeo.


Stato di previsione suppletivo
Risoluzione del Parlamento europeo sullo stato di previsione suppletivo allo stato di previsione del Parlamento per l'esercizio finanziario 2000
P5_TA(1999)0153A5-0100/1999

Il Parlamento europeo,

-  visto l'articolo 272 del trattato CE,

-  visto l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio(1) ,

-  vista la sua risoluzione del 23 marzo 1999 sugli orientamenti per la procedura di bilancio 2000: Sezione I - Parlamento europeo, Allegato: Mediatore; Sezione II - Consiglio; Sezione IV - Corte di giustizia; Sezione V - Corte dei conti; Sezione VI - Comitato economico e sociale, Comitato delle regioni e Struttura organizzativa comune(2) ,

-  vista la sua risoluzione del 5 maggio 1999 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo e sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Mediatore per l'esercizio finanziario 2000(3) ,

-  visto il progetto preliminare di bilancio per l'esercizio finanziario 2000 (COM(1999) 200 ),

-  visto il progetto di bilancio generale per l'esercizio finanziario 2000 (C5-0300/1999 ),

-  visti l'articolo 199 del trattato CE, l'articolo 25 del trattato CECA e l'articolo 112 del trattato CEEA,

-  visti l'articolo 183 e l'allegato VI, punto II, del suo regolamento,

-  visto il progetto preliminare di stato di previsione suppletivo per l'esercizio finanziario 2000 stabilito dal suo Ufficio di presidenza il 2 dicembre 1999,

-  vista la relazione della commissione per i bilanci (A5-0100/1999 ),

1.  approva, senza modifiche, lo stato di previsione suppletivo;

2.  sottolinea tuttavia che, qualora la decisione finale del Tribunale di primo grado nella causa T-222/99 annulli l'ordinanza del Tribunale del 25 novembre 1999, i posti in questione diverranno e resteranno vacanti e la rivalutazione sarà annullata;

3.  incarica la sua Presidente di trasmettere lo stato di previsione suppletivo alla Commissione e al Consiglio.

(1) GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.
(2) GU C 177 del 22.6.1999, pag. 44.
(3) GU C 279 dell'1.10.1999, pag. 227.


Responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli ***II
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli) (14247/1/1999 - C5-0027/1999 - 1997/0264(COD) )
P5_TA(1999)0154A5-0086/1999

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

-  vista la posizione comune del Consiglio (14247/1/1999 - C5-0027/1999 )1(1) ,

-  vista la sua posizione in prima lettura2(2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(1997) 510 )3(3) ,

-  vista la proposta modificata della Commissione (COM(1999) 147 )4(4) ,

-  visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

-  visto l'articolo 80 del suo regolamento,

-  vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0086/1999 ),

1.  modifica come segue la posizione comune;

2.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione comune del Consiglio   Modifiche del Parlamento
(Emendamento 1)
Considerando 8
   (8) considerando che è effettivamente opportuno completare il regime istituito dalle direttive 72/166/CEE , 84/5/CEE e 90/232/CEE per garantire che le persone lese da incidenti automobilistici ricevano un trattamento equivalente indipendentemente dal luogo della Comunità ove l'incidente è avvenuto; che in caso di incidenti avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza delle parti lese, vi sono delle lacune per quanto riguarda la liquidazione dei sinistri;
   (8) considerando che è effettivamente opportuno completare il regime istituito dalle direttive 72/166/CEE , 84/5/CEE e 90/232/CEE per garantire che le persone lese da incidenti automobilistici ricevano un trattamento equivalente indipendentemente dal luogo della Comunità ove l'incidente è avvenuto; che, in caso di incidenti avvenuti in uno Stato diverso da quello di residenza delle parti lese, vi sono delle lacune per quanto riguarda la liquidazione dei sinistri;
(Emendamento 2)
Considerando 10
   (10) considerando che una soluzione soddisfacente potrebbe consistere nel prevedere che colui che è persona lesa in un incidente automobilistico in uno Stato membro diverso dal suo paese di residenza possa richiedere nel proprio Stato membro di residenza un risarcimento al mandatario per la liquidazione dei sinistri designato per tale paese dall'impresa di assicurazione della controparte responsabile;
   (10) considerando che una soluzione soddisfacente potrebbe consistere nel prevedere che colui che è persona lesa in un incidente automobilistico in uno Stato diverso dal suo paese di residenza possa richiedere nel proprio Stato membro di residenza un risarcimento al mandatario per la liquidazione dei sinistri designato per tale paese dall'impresa di assicurazione della controparte responsabile;
(Emendamento 3)
Considerando 14
   (14) considerando che, per colmare le suddette lacune, è opportuno prevedere che lo Stato membro nel quale l'impresa di assicurazione è autorizzata esiga che l'impresa designi dei mandatari per la liquidazione di sinistri, residenti o stabiliti negli altri Stati membri, incaricati di raccogliere tutte le informazioni necessarie in relazione alle richieste d'indennizzo risultanti da tali incidenti e di adottare le misure appropriate per la liquidazione del sinistro a nome e per conto dell'impresa di assicurazione, compreso il pagamento degli indennizzi; che il mandatario per la liquidazione dei sinistri dovrebbe essere dotato di poteri sufficienti per rappresentare l'impresa di assicurazione nei confronti delle persone che hanno subito un danno in seguito a tali incidenti e per rappresentarla dinanzi alle autorità nazionali e, se necessario, dinanzi ai tribunali, compatibilmente con le norme di diritto internazionale privato in materia di attribuzione delle competenze giurisdizionali;
   (14) considerando che, per colmare le suddette lacune, è opportuno prevedere che lo Stato membro nel quale l'impresa di assicurazione è autorizzata esiga che l'impresa designi dei mandatari per la liquidazione di sinistri, residenti o stabiliti negli altri Stati membri, incaricati di raccogliere tutte le informazioni necessarie in relazione alle richieste d'indennizzo risultanti da tali incidenti e di adottare le misure appropriate per la liquidazione del sinistro a nome e per conto dell'impresa di assicurazione, compreso il pagamento degli indennizzi; che il mandatario per la liquidazione dei sinistri dovrebbe essere dotato di poteri sufficienti per rappresentare l'impresa di assicurazione nei confronti delle persone che hanno subito un danno in seguito a tali incidenti e per rappresentarla dinanzi alle autorità nazionali;
(Emendamento 4)
Considerando 26
(26) considerando che le persone giuridiche surrogate per legge nelle pretese della persona lesa nei confronti del responsabile del sinistro o della impresa di assicurazione (come per esempio altre imprese di assicurazione o enti previdenziali) non dovrebbero avere facoltà di presentare le proprie richieste all'organismo di indennizzo;
Soppresso
(Emendamento 5)
Considerando 27
(27) considerando che l'organismo di indennizzo dovrebbe avere un diritto di surrogazione qualora esso abbia indennizzato la persona lesa; che, per facilitare l'azione dell'organismo di indennizzo nei confronti dell'impresa di assicurazione, qualora questa abbia omesso di designare un mandatario o abbia un comportamento manifestamente dilatorio, l'organismo d'indennizzo nel paese della persona lesa gode di un diritto di automatico rimborso da parte dell'organismo omologo del paese in cui l'impresa di assicurazione è stabilita, con diritto, per quest'ultima, di surrogazione nei diritti della persona lesa; che detto organismo omologo è in posizione migliore per avviare un'azione di regresso contro l'impresa di assicurazione;
Soppresso
(Emendamento 6)
Considerando 28
(28) considerando che, benché gli Stati membri possano conferire carattere sussidiario alla richiesta nei confronti dell'organismo d'indennizzo, la persona lesa non può essere obbligata a presentare la propria richiesta di indennizzo alla persona responsabile dell'incidente prima di presentarla all'organismo d'indennizzo; che in questo caso la posizione della persona lesa dovrebbe essere almeno uguale a quella del caso di una richiesta di indennizzo nei confronti del fondo di garanzia a norma dell'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 84/5/CEE ;
Soppresso
(Emendamento 7)
Considerando 29
(29) considerando che il sistema può essere attuato attraverso un accordo tra gli organismi d'indennizzo istituiti o approvati dagli Stati membri per quanto riguarda le loro funzioni, i loro obblighi e le modalità di rimborso;
Soppresso
(Emendamento 8)
Articolo 1, primo comma
La presente direttiva stabilisce disposizioni specifiche relative a persone lese aventi diritto a risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona lesa provocati dall'uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.
La presente direttiva stabilisce disposizioni specifiche relative a persone lese aventi diritto a risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in uno Stato diverso da quello di residenza della persona lesa provocati dall'uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.
(Emendamento 9)
Articolo 3
Ogni Stato membro provvede a che la persona lesa in un sinistro avvenuto in uno Stato membro diverso da quello della sua residenza disponga di un dirito di azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione che copre la responsabilità civile della persona responsabile.
Ogni Stato membro provvede a che la persona lesa in un sinistro avvenuto in uno Stato diverso da quello della sua residenza disponga di un dirito di azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione che copre la responsabilità civile della persona responsabile.
(Emendamento 10)
Articolo 4, paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. La scelta del mandatario per la liquidazione dei sinistri è a discrezione dell'impresa di assicurazione.
Gli Stati membri non possono limitare tale possibilità di scelta.
(Emendamento 11)
Articolo 4, paragrafo 1 ter (nuovo)
1 ter. Il mandatario per la liquidazione dei sinistri può operare per conto di una o più imprese di assicurazione.
(Emendamento 12)
Articolo 4, paragrafo 3
   3. Il mandatario per la liquidazione dei sinistri è dotato di poteri e possiede conoscenze linguistiche sufficienti a rappresentare l'impresa di assicurazione nei confronti delle persone lese nei casi di cui all'articolo 1, e a soddisfare interamente le loro richieste di indennizzo.
   3. Il mandatario per la liquidazione dei sinistri è dotato di poteri sufficienti a rappresentare l'impresa di assicurazione nei confronti delle persone lese nei casi di cui all'articolo 1, e a soddisfare interamente le loro richieste di indennizzo. Egli deve essere in grado di esaminare il caso nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di residenza della persona lesa.
(Emendamento 13)
Articolo 5, paragrafo 3, parte introduttiva
   3. Gli Stati membri provvedono a che la persona lesa abbia diritto, per sette anni dall'incidente, di chiedere al centro di informazione dello Stato membro in cui risiede o dello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente o è avvenuto l'incidente le seguenti informazioni:
   3. Gli Stati membri provvedono a che la persona lesa abbia diritto, per sette anni dall'incidente, di ottenere senza indugio dal centro di informazione dello Stato membro in cui risiede o dello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente o è avvenuto l'incidente le seguenti informazioni:
   a) nome e indirizzo dell'impresa di assicurazione;
   a) nome e indirizzo dell'impresa di assicurazione;
   b) numero della polizza d'assicurazione, e
   b) numero della polizza d'assicurazione, e
   c) nome e indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri dell'impresa di assicurazione nel paese di residenza della persona lesa.
   c) nome e indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri dell'impresa di assicurazione nel paese di residenza della persona lesa.
I centri di informazione cooperano tra loro.
I centri di informazione cooperano tra loro.
(Emendamento 14)
Articolo 6, paragrafo 1, quarto comma
L'organismo di indennizzo interviene entro due mesi dalla data alla quale la persona lesa notifica ad esso la sua richiesta d'indennizzo ma pone fine al suo intervento in caso di successiva risposta motivata dell'impresa di assicurazione, o il mandatario per la liquidazione dei sinistri, alla richiesta.
L'organismo di indennizzo interviene entro due mesi dalla data alla quale la persona lesa notifica ad esso la sua richiesta d'indennizzo.
(Emendamento 15)
Articolo 6, paragrafo 1, quinto comma
L'organismo di indennizzo informa immediatamente:
L'organismo di indennizzo informa immediatamente:
   a) l'impresa di assicurazione del veicolo che ha causato il sinistro o il mandatario per la liquidazione dei sinistri,
   a) l'impresa di assicurazione del veicolo che ha causato il sinistro o il mandatario per la liquidazione dei sinistri,
   b) l'organismo di indennizzo nello Stato membro dello stabilimento dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto;
   b) l'organismo di indennizzo nello Stato membro dello stabilimento dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto;
   c) la persona che ha causato il sinistro, se nota,
   c) la persona che ha causato il sinistro, se nota,
del fatto che ha ricevuto una richiesta d'indennizzo dalla persona lesa e che interverrà entro due mesi a decorrere dalla presentazione di detta domanda .
del fatto che ha ricevuto una richiesta d'indennizzo dalla persona lesa.
(Emendamento 16)
Articolo 6, paragrafo 1, sesto comma
Questa disposizione non osta al diritto degli Stati membri di considerare l'indennizzo ad opera di tale organismo come sussidiario o meno, e al loro diritto di disciplinare la soluzione di controversie tra detto organismo e la persona o le persone che hanno causato il sinistro e altre imprese di assicurazione o organismi previdenziali tenuti a risarcire la vittima per lo stesso sinistro. Tuttavia gli Stati membri non possono consentire che l'organismo subordini il pagamento dell'indennizzo alla condizione che la vittima dimostri in qualsiasi modo che il responsabile del sinistro è insolvente o rifiuta di pagare.
Soppresso
(Emendamento 17)
Articolo 6, paragrafo 3, primo comma
   3. Il presente articolo è efficace:
Soppresso
   a) dopo che sia stato concluso un accordo fra gli organismi di indennizzo, istituiti o approvati dagli Stati membri, per quanto riguarda le loro funzioni, i loro obblighi e le modalità di rimborso,
   b) a decorrere dalla data fissata dalla Commissione al momento in cui accerta, in stretta cooperazione con gli Stati membri, che il suddetto accordo è stato concluso,
e si applica per la durata di detto accordo.
(Emendamento 18)
Articolo 10, paragrafo 3
   3. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri istituiscono o riconoscono l'organismo di indennizzo, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, anteriormente al ... (*) . Se gli organismi di indennizzo non hanno concluso un accordo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 anteriormente al...... (**) la Commissione propone misure atte ad assicurare che le disposizioni degli articoli 6 e 7 possano spiegare la propria efficacia anteriormente al ...... (***) .
   3. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri istituiscono o riconoscono l'organismo di indennizzo, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, anteriormente al ... (*) .
(*) 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
(*) 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
(**) 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva .
(***) 30 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva .
(Emendamento 19)
Articolo 10, paragrafo 4
4. Gli Stati membri possono, conformemente al trattato, mantenere o mettere in vigore disposizioni più favorevoli alla persona lesa di quelle necessarie a conformarsi alla presente direttiva.
Soppresso

(1)1 GU C 232 del 13.8.1999, pag. 8.
(2)2 GU C 292 del 21.09.1998, pag. 123.
(3)3 GU C 343 del 13.11.1997, pag. 11.
(4)4 GU C 171 del 18.06.1999, pag. 4.


Sostanze che riducono lo strato di ozono ***II
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (5748/3/1999 - C5-0034/1999 - 1998/0228(COD) )
P5_TA(1999)0155A5-0077/1999

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

-  vista la posizione comune del Consiglio (5748/3/1999 - C5-0034/1999 )(1) ,

-  vista la sua posizione in prima lettura(2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(1998) 398 )(3) ,

-  vista la proposta modificata della Commissione (COM(1999) 67 )(4) ,

-  visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

-  visto l'articolo 80 del suo regolamento,

-  vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0077/1999 ),

1.  modifica come segue la posizione comune;

2.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione comune del Consiglio   Emendamenti del Parlamento
(Emendamento 1)
Considerando 16 bis (nuovo)
(16 bis) considerando che la conversione a nuove tecnologie o prodotti alternativi, a seguito della prevista sospensione della produzione e dell'utilizzazione di sostanze controllate, potrebbe comportare problemi specie per le piccole e medie imprese (PMI); che pertanto gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione l'opportunità di sostenere la necessaria conversione con adeguate misure di assistenza a favore soprattutto delle PMI;
(Emendamento 9)
Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma
La Commissione, a richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro e conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, può autorizzare una deroga temporanea al fine di consentire l'uso di clorofluorocarburi per usi militari fino al 31 dicembre 2008, qualora sia dimostrato che, per un particolare uso, non sono disponibili o applicabili sostanze o tecnologie alternative, sotto il profilo tecnico ed economico.
La Commissione, a richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro e conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, può autorizzare una deroga temporanea al fine di consentire l'uso di clorofluorocarburi nei dispositivi ermeticamente sigillati destinati ad essere impiantati nel corpo umano per rilasciare dosaggi specifici di sostanze medicinali sino al 31 dicembre 2004, e per usi militari esistenti fino al 31 dicembre 2008, qualora sia dimostrato che, per un particolare uso, non sono disponibili o applicabili sostanze o tecnologie alternative, sotto il profilo tecnico ed economico.
(Emendamento 14)
Articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto iv)
   iv) dal 1º gennaio 2001, in tutte le altre apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria fabbricate dopo il 31 dicembre 2000, ad eccezione delle apparecchiature di condizionamento fisse con capacità di raffreddamento inferiore a 100kW, per le quali l'uso di idroclorofluorocarburi è vietato dal 1º gennaio 2003 nelle apparecchiature prodotte dopo il 31 dicembre 2002, e dei sistemi reversibili di condizionamento d'aria/pompe di calore, per i quali l'uso di idroclorofluorocarburi è vietato dal 1º gennaio 2004 in tutte le apparecchiature fabbricate dopo il 31 dicembre 2003;
   iv) dal 1º gennaio 2001, in tutte le altre apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria fabbricate dopo il 31 dicembre 2000, ad eccezione dei sistemi reversibili di condizionamento d'aria/pompe di calore, per i quali l'uso di idroclorofluorocarburi è vietato dal 1º gennaio 2004 in tutte le apparecchiature fabbricate dopo il 31 dicembre 2003;
(Emendamento 15)
Articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto v)
   v) dal 1º gennaio 2010 , l'uso di idroclorofluorocarburi vergini è vietato nella manutenzione e assistenza delle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria esistenti a tale data;
   v) dal 1º gennaio 2005 , l'uso di idroclorofluorocarburi vergini è vietato nella manutenzione e assistenza delle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria esistenti a tale data; a decorrere dal 1º gennaio 2007, tutti gli idroclorofluorocarburi sono vietati;
(Emendamento 21)
Articolo 5, paragrafo 6
   6. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, alla luce dell'esperienza acquisita con l'applicazione del presente regolamento e del progresso tecnico, può modificare l'elenco e le date di cui al paragrafo 1.
   6. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, alla luce dell'esperienza acquisita con l'applicazione del presente regolamento e del progresso tecnico, può modificare l'elenco e le date di cui al paragrafo 1, essendo inteso che i predetti termini non potranno in alcun caso essere prorogati.
(Emendamento 22)
Articolo 5, paragrafo 7
   7. La Commissione, a richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro e conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, può autorizzare una deroga temporanea al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 4, paragrafo 3 per consentire l'uso e l'immissione sul mercato di idroclorofluorocarburi, qualora sia dimostrato che, per un particolare uso, non sono disponibili o applicabili sostanze o tecnologie alternative, sotto il profilo tecnico ed economico.
   7. La Commissione, a richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro e conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, può autorizzare una deroga temporanea al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 4, paragrafo 3 per consentire l'uso e l'immissione sul mercato di idroclorofluorocarburi, qualora sia dimostrato che, per un particolare uso, non sono disponibili o applicabili sostanze o tecnologie alternative, sotto il profilo tecnico ed economico. La Commissione informa senza indugio gli Stati membri sulle deroghe accordate.
(Emendamento 24)
Articolo 14 bis (nuovo)
Articolo 14 bis
Informazione degli Stati membri
La Commissione informa senza indugio gli Stati membri su tutti i provvedimenti da essa adottati a norma degli articoli 6, 7, 9, 12, 13 e 14 del presente regolamento.
(Emendamento 25)
Articolo 15, paragrafo 5
   5. Gli Stati membri promuovono, se del caso, la creazione di impianti di distruzione, riciclaggio e rigenerazione . Gli Stati membri definiscono i requisiti professionali minimi del personale utilizzato. Entro il 31 dicembre 2001 gli Stati membri comunicano alla Commissione i programmi relativi ai suddetti requisiti professionali. La Commissione valuta le misure adottate dagli Stati membri. Alla luce di tale valutazione e di informazioni tecniche o di pertinenti informazioni di altro tipo, la Commissione, se del caso, propone misure concernenti detti requisiti professionali minimi.
   5. Gli Stati membri instaurano sistemi volti a promuovere il recupero, il riciclaggio, la rigenerazione e la distruzione delle sostanze controllate e conferiscono agli utenti, ai tecnici della refrigerazione o ad altri organismi appropriati la responsabilità di assicurare la conformità con le disposizioni del paragrafo 1. Gli Stati membri definiscono i requisiti professionali minimi del personale utilizzato. Entro il 31 dicembre 2001 gli Stati membri comunicano alla Commissione i programmi relativi ai suddetti requisiti professionali. La Commissione valuta le misure adottate dagli Stati membri. Alla luce di tale valutazione e di informazioni tecniche o di pertinenti informazioni di altro tipo, la Commissione, se del caso, propone misure concernenti detti requisiti professionali minimi.
(Emendamento 26)
Articolo 19, paragrafo 3
   3. Le autorità competenti degli Stati membri svolgono le indagini che la Commissione ritiene necessarie in forza del presente regolamento.
   3. Le autorità competenti degli Stati membri svolgono le indagini che la Commissione ritiene necessarie in forza del presente regolamento. Gli Stati membri effettuano inoltre controlli a campione sulle importazioni di sostanze controllate e comunicano alla Commissione il calendario e i risultati di tali controlli.
(Emendamento 29)
Allegato VII, terzo trattino
   - per l'inertizzazione di spazi occupati in cui potrebbe verificarsi la fuoruscita di liquidi e/o gas infiammabili, nel settore militare e petrolchimico e nelle navi mercantili
   - per l'inertizzazione di spazi occupati in cui potrebbe verificarsi la fuoruscita di liquidi e/o gas infiammabili, nel settore militare, petrolifero, del gas e petrolchimico e nelle navi mercantili esistenti

(1) GU C 123 del 4.5.1999, pag. 28.
(2) GU C 98 del 9.4.1999, pag. 260.
(3) GU C 286 del 15.9.1998, pag. 6.
(4) GU C 83 del 25.3.1999, pag. 4.


Circolazione di automezzi pesanti in Svizzera ***I
Testo
Risoluzione
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla ripartizione delle autorizzazioni per la circolazione degli automezzi pesanti in Svizzera (COM(1999) 35 - C5-0054/1999 - 1999/0022(COD) )
P5_TA(1999)0156A5-0075/1999

La proposta è modificata nel modo seguente:

Testo della Commissione (1)   Emendamenti del Parlamento
(Emendamento 2)
Considerando 8
   (8) considerando che il criterio della ripartizione delle autorizzazioni deve basarsi sugli attuali flussi di trasporto attraverso l'arco alpino;
   (8) considerando che il criterio della ripartizione delle autorizzazioni deve tenere pienamente conto degli attuali flussi di trasporto delle merci e delle effettive esigenze del traffico attraverso l'arco alpino;
(Emendamento 3)
Considerando 9 bis
(9 bis) considerando che le misure di esecuzione devono essere adottate in conformità della decisione del Consiglio 1999/468/CE del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione 1 ;
1 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(Emendamento 4)
Articolo 3, paragrafo 4
   4. Le autorizzazioni relative a ciascun anno sono assegnate entro il 15 novembre dell'anno precedente.
   4. Le autorizzazioni relative a ciascun anno sono assegnate entro il 15 agosto dell'anno precedente.
(Emendamento 5)
Articolo 5
Entro il 15 novembre di ogni anno gli Stati membri restituiscono alla Commissione le autorizzazioni relative a quell'anno non attribuite alle imprese. La Commissione le riassegna a uno o più Stati membri secondo la procedura di cui all'articolo 7 in modo da ottimizzarne l'uso.
Entro il 15 settembre di ogni anno gli Stati membri restituiscono alla Commissione le autorizzazioni relative a quell'anno non attribuite alle imprese. La Commissione le riassegna a uno o più Stati membri secondo la procedura di cui all'articolo 7 in modo da ottimizzarne l'uso.
(Emendamento 6)
Articolo 7
La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione (in prosieguo: "il comitato”) .
La Commissione è assistita da un comitato di regolamentazione. Le disposizioni dell'articolo 5 della decisione 1999/468/CE sono applicabili fatto salvo l'articolo 8 della stessa .
Quando si fa riferimento alla procedura prevista dal presente articolo, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.
Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6 di detta decisione è fissato a 3 mesi.
Il Parlamento europeo è periodicamente informato dalla Commissione dei lavori del comitato a norma dell'articolo 7, paragrafo 3 di detta decisione. Al comitato si applicano i principi e le condizioni relativi all'accesso del pubblico ai documenti che si applicano alla Commissione.
La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.
Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla ripartizione delle autorizzazioni per la circolazione degli automezzi pesanti in Svizzera (COM(1999) 35 - C5-0054/1999 - 1999/0022(COD) )
P5_TA(1999)0156A5-0075/1999

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

-  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(1999) 35 )(2) ,

-  visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 71 del trattato CE (C5-0054/1999 ),

-  visto l'articolo 67 del suo regolamento,

-  vista la relazione della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo e il parere della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0075/1999 ),

1.  approva la proposta della Commissione così emendata;

2.  chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1)GU C 114, del 27.4.1999, pag. 4.
(2) GU C 114 del 27.4.1999, pag. 4.


Regolamenti tecnici applicabili ai veicoli a motore ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo concernente la proposta di decisione del Consiglio relativa all'approvazione a nome della Comunità europea dell'Accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore (“Accordo parallelo”) (10167/1999 - COM(1999) 27 - C5-0073/1999 - 1999/0011(AVC) )
P5_TA(1999)0157A5-0079/1999

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento europeo,

-  vista la proposta di decisione del Consiglio (10167/1999 - COM(1999) 27 ),

-  visto l'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore (“Accordo parallelo”),

-  vista la domanda di parere conforme presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma, in combinato disposto con l'articolo 133 del trattato CE (C5-0073/1999 ),

-  visti gli articoli 86 e 97, paragrafo 7, del suo regolamento,

-  vista la raccomandazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0079/1999 ),

1.  esprime il suo parere conforme sulla conclusione dell'accordo;

2.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


Cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale *
Testo
Risoluzione
Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce alcune misure di controllo applicabili nella zona della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (COM(1999) 345 - C5-0201/1999 - 1999/0138(CNS) )
P5_TA(1999)0158A5-0092/1999

La proposta è approvata.

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce alcune misure di controllo applicabili nella zona della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (COM(1999) 345 - C5-0201/1999 - 1999/0138(CNS) )
P5_TA(1999)0158A5-0092/1999

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

-  vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(1999) 345 ),

-  consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 37 del trattato CE (C5-0201/1999 ),

-  visto l'articolo 67 del suo regolamento,

-  vista la relazione della commissione per la pesca (A5-0092/1999 ),

1.  approva la proposta della Commissione;

2.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.  chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


NSI, Mongolia: riforma e rilancio dell'economia (TACIS) *
Testo
Risoluzione
Proposta di regolamento (Euratom, CE) del Consiglio relativo alla prestazione di assistenza per la riforma e il rilancio dell'economia nei nuovi Stati indipendenti e in Mongolia (COM(1998) 753 - C5-0038/1999 - 1998/0368(CNS) )
P5_TA(1999)0159A5-0081/1999

La proposta è modificata nel modo seguente:

Testo della Commissione((1) )   Emendamenti del Parlamento
(Emendamento 1)
Quarto considerando
considerando che tale assistenza sarà pienamente efficace soltanto se si compiranno progressi nella creazione di società democratiche libere, aperte e rispettose dei diritti umani e di sistemi economici orientati al mercato;
considerando che tale assistenza sarà pienamente efficace soltanto se si compiranno progressi nella creazione di società democratiche libere, aperte e rispettose dei diritti umani, dei diritti delle minoranze e dei diritti delle popolazioni indigene, nonché di sistemi economici orientati al mercato; che tali progressi sono un elemento essenziale per il mantenimento di tale assistenza;
(Emendamento 2)
Quinto considerando
considerando che è necessaria un'assistenza supplementare per promuovere la sicurezza nucleare nei nuovi Stati indipendenti;
considerando che è necessaria un'assistenza supplementare per promuovere la sicurezza nucleare e le fonti di energia alternative nei nuovi Stati indipendenti;
(Emendamento 3)
Sesto considerando
considerando che attraverso la prestazione costante di assistenza sarà possibile raggiungere obiettivi comuni, segnatamente nel quadro degli accordi di partenariato e cooperazione e degli accordi di cooperazione economica conclusi con i nuovi Stati indipendenti e la Mongolia;
considerando che attraverso la prestazione costante di assistenza sarà possibile raggiungere obiettivi comuni, segnatamente nel quadro degli accordi di partenariato e cooperazione conclusi con i nuovi Stati indipendenti e la Mongolia;
(Emendamento 4)
Ottavo considerando
considerando che l'assistenza deve tener conto delle diverse esigenze e priorità delle principali regioni interessate dal presente regolamento;
considerando che l'assistenza deve tener conto delle diverse esigenze e priorità delle principali regioni interessate dal presente regolamento e che sarà necessario definire gli strumenti più appropriati per l'intervento nelle diverse regioni ;
(Emendamento 5)
Nono considerando
considerando che l'esperienza ha dimostrato che l'assistenza della Comunità sarà tanto più efficace quanto più si concentrerà su un numero ristretto di settori in ciascuno dei paesi partner;
considerando che l'esperienza ha dimostrato che l'assistenza della Comunità sarà tanto più efficace quanto più si concentrerà su un numero ristretto di settori in ciascuno dei paesi partner e sarà finalizzata allo sviluppo e al potenziamento della coesione economica e sociale dei paesi partner ;
(Emendamento 6)
Undicesimo considerando
considerando che si dovrebbe incoraggiare la cooperazione, particolarmente in relazione alla dimensione settentrionale e alla regione del Mar Nero.
considerando che si dovrebbe incoraggiare la cooperazione regionale , particolarmente in relazione alla dimensione settentrionale e alla regione del Mar Nero; che le risorse assegnate sulla base del presente regolamento dovrebbero poter essere utilizzate per finanziare la quota del progetto a carico dei paesi beneficiari nell'ambito dell'iniziativa Interreg.
(Emendamento 7)
Quattordicesimo considerando
considerando che per garantire la sostenibilità a lungo termine delle riforme occorre attribuire la dovuta importanza agli aspetti sociali e allo sviluppo della società civile;
considerando che per garantire la sostenibilità a lungo termine delle riforme occorre attribuire la dovuta importanza agli aspetti sociali, allo sviluppo della società civile e al ravvicinamento dei cittadini; che occorrerà attribuire una particolare attenzione ai progetti volti a migliorare in maniera duratura le condizioni di vita dei fanciulli e degli adolescenti ;
(Emendamento 8)
Considerando quindicesimo bis (nuovo)
considerando che i progetti dovrebbero favorire uno sviluppo regionale equilibrato tenendo conto delle richieste delle regioni ;
(Emendamento 9)
Diciassettesimo considerando
considerando che la qualità dell'assistenza migliorerà se si provvederà a selezionare una parte dei progetti su base competitiva;
considerando che la qualità dell'assistenza migliorerà se si provvederà a selezionare una parte dei progetti su base competitiva ed in funzione del loro contributo allo sviluppo economico e sociale ;
(Emendamento 10)
Diciottesimo considerando
considerando che, per soddisfare adeguatamente le esigenze più immediate dei nuovi Stati indipendenti e della Mongolia nell'attuale fase della loro trasformazione economica, occorre consentire l'impiego di una modesta parte della dotazione finanziaria per investimenti e finanziamenti economicamente redditizi, segnatamente nel settore della cooperazione transfrontaliera, della promozione delle PMI, delle infrastrutture ambientali e delle reti di importanza strategica per la Comunità;
considerando che, per soddisfare adeguatamente le esigenze più immediate dei nuovi Stati indipendenti e della Mongolia nell'attuale fase della loro trasformazione economica, occorre consentire l'impiego della dotazione finanziaria per investimenti e finanziamenti economicamente redditizi, segnatamente nel settore della cooperazione transfrontaliera, della promozione delle PMI, delle infrastrutture ambientali e delle reti di importanza strategica per la Comunità;
(Emendamento 11)
Considerando diciannovesimo bis (nuovo)
considerando che, in molti casi, tale assistenza può essere vantaggiosamente fornita attraverso le organizzazioni non governative;
(Emendamento 12)
Considerando ventiduesimo bis (nuovo)
considerando che la Commissione dovrebbe sviluppare una specifica strategia di comunicazione per migliorare in modo tangibile la visibilità e lo scambio di esperienze relative ai programmi,
(Emendamento 13)
Ventitreesimo considerando
considerando che il vertice di Roma del Consiglio europeo ha sottolineato altresì l'importanza di un efficace coordinamento a cura della Commissione degli sforzi compiuti dalla Comunità e dai singoli Stati membri nell'ex Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche;
considerando che, oltre a coordinare gli sforzi compiuti dalla Comunità e dai singoli Stati membri, nei nuovi Stati indipendenti, occorre altresì migliorare il coordinamento fra gli interventi effettuati nell'ambito della politica comunitaria di cooperazione (primo pilastro) e quelli contestuali alla politica estera e di sicurezza comune (PESC) (secondo pilastro);
(Emendamento 14)
Articolo 1
A decorrere dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2006 la Comunità attua un programma di assistenza per la riforma e il rilancio dell'economia negli Stati partner elencati nell'allegato I (in appresso denominati "Stati partner”), secondo i criteri previsti dal presente regolamento.
A decorrere dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2006 la Comunità attua un programma di assistenza per la riforma e il rilancio dell'economia negli Stati partner elencati nell'allegato I (in appresso denominati "Stati partner”), nonché per lo sviluppo dello Stato di diritto e della società civile, secondo i criteri previsti dal presente regolamento.
(Emendamento 15)
Articolo 2, paragrafo 1
   1. Il programma fornisce sostegno alle riforme in corso negli Stati partner attraverso misure volte a favorire il passaggio all'economia di mercato e a consolidare la democrazia e lo Stato di diritto.
   1. Il programma fornisce sostegno alle riforme in corso negli Stati partner attraverso misure volte a favorire il passaggio all'economia sociale di mercato e a consolidare la democrazia e lo Stato di diritto.
(Emendamento 16)
Articolo 2, paragrafo 3
   3. Il programma mira ad ottenere il massimo impatto concentrandosi su un numero limitato di iniziative di ampio respiro. A tale scopo i programmi indicativi e di azione di cui sopra riguarderanno non più di tre dei settori di cooperazione ammissibili elencati nell'allegato 2. Qualora sia possibile si presterà assistenza anche nel settore della sicurezza nucleare, oltre a quella relativa ai tre settori anzidetti. Conformemente a quanto specificato dal paragrafo 2 , la concentrazione degli interventi deve tener conto delle diverse esigenze e priorità per gli Stati partner.
   3. Il programma mira ad ottenere il massimo impatto concentrandosi su un numero limitato di iniziative di ampio respiro e con un elevato grado di visibilità, limitando al minimo il finanziamento di studi preparatori, che devono essere compiuti unicamente in presenza delle condizioni ottimali per il lancio dell'azione in causa . A tale scopo i programmi indicativi e di azione di cui sopra riguarderanno non più di tre dei settori di cooperazione ammissibili elencati nell'allegato 2. Qualora sia possibile si presterà assistenza anche nel settore della sicurezza nucleare, oltre a quella relativa ai tre settori anzidetti. Conformemente a quanto specificato dal paragrafo 4 , la concentrazione degli interventi deve tener conto delle diverse esigenze e priorità per gli Stati partner.
(Emendamento 17)
Articolo 2, paragrafo 4
   4. Il programma tiene conto delle diverse esigenze e priorità delle principali regioni cui si applica il regolamento e in particolare dell'obiettivo di promuovere la democrazia e lo Stato di diritto. Nei NSI occidentali e nella regione caucasica si mirerà in particolare ad instaurare un clima favorevole agli investimenti, favorendo la cooperazione regionale e ampliando l'ambito di cooperazione europea. In Russia si presterà particolare attenzione al consolidamento dello Stato di diritto, al rafforzamento del contesto economico e finanziario e alla promozione della cooperazione e del partenariato industriale. In Asia centrale e in Mongolia l'obiettivo consisterà nel consolidare la democrazia e il buon governo, sostenere lo sviluppo di reti e promuovere una riforma economica globale e durevole.
   4. Il programma tiene conto delle diverse esigenze e priorità delle principali regioni cui si applica il regolamento e in particolare dell'obiettivo di promuovere la democrazia e lo Stato di diritto e di rafforzare il quadro legislativo e il funzionamento della società civile. Tali regioni sono definite dalla Commissione in consultazione con i paesi partner nonché, se possibile, tenendo conto delle priorità comuni tra i paesi di ciascuna regione . Nei NSI occidentali e nella regione caucasica si mirerà in particolare ad instaurare un clima favorevole agli investimenti, favorendo la cooperazione regionale e ampliando l'ambito di cooperazione europea. In Russia si presterà particolare attenzione al consolidamento dello Stato di diritto, al rafforzamento del contesto economico e finanziario e alla promozione della cooperazione e del partenariato industriale. In Asia centrale e in Mongolia l'obiettivo consisterà nel consolidare la democrazia e il buon governo, sostenere lo sviluppo di reti e promuovere una riforma economica globale e durevole.
(Emendamento 18)
Articolo 2, paragrafo 5
   5. Il programma mira a promuovere la cooperazione interstatale, interregionale e transfrontaliera tra gli stessi Stati partner, tra gli Stati partner e l'Unione e tra gli Stati partner e l'Europa centrorientale. La cooperazione interstatale e interregionale intende in particolare assistere gli Stati membri nella definizione e nello svolgimento delle azioni che è più opportuno svolgere su una base plurinazionale piuttosto che semplicemente nazionale, segnatamente lo sviluppo di reti, la cooperazione ambientale e attività nel settore della giustizia e degli affari interni.
   5. Il programma mira a promuovere la cooperazione interstatale, interregionale e transfrontaliera tra gli stessi Stati partner, tra gli Stati partner e l'Unione e tra gli Stati partner e l'Europa centrorientale. La cooperazione interstatale e interregionale intende in particolare assistere gli Stati membri nella definizione e nello svolgimento delle azioni che è più opportuno svolgere su una base plurinazionale piuttosto che semplicemente nazionale, segnatamente lo sviluppo di reti, di reti di energia, la cooperazione e consapevolezza ambientale e attività nel settore della giustizia e degli affari interni.
Gli obiettivi principali della cooperazione transfrontaliera sono i seguenti: i) aiutare le regioni di confine a superare i problemi di sviluppo specifici derivanti dal loro relativo isolamento; ii) incoraggiare il collegamento di reti sui due versanti del confine mediante, ad esempio, passaggi di frontiera; iii) accelerare il processo di trasformazione negli Stati partner attraverso la loro collaborazione con le regioni di confine dell'Unione o dell'Europa centrorientale; iv) ridurre i rischi ambientali e l'inquinamento transfrontalieri.
Gli obiettivi principali della cooperazione transfrontaliera sono i seguenti: i) aiutare le regioni di confine a superare i problemi di sviluppo specifici derivanti dal loro relativo isolamento; ii) incoraggiare il collegamento di reti sui due versanti del confine mediante, ad esempio, passaggi di frontiera; iii) accelerare il processo di trasformazione negli Stati partner attraverso la loro collaborazione con le regioni di confine dell'Unione o dell'Europa centrorientale; iv) ridurre i rischi ambientali e l'inquinamento transfrontalieri e promuovere la consapevolezza ambientale .
(Emendamento 19)
Articolo 2, paragrafo 6
   6. Nel settore della sicurezza nucleare, il programma si concentra su tre azioni prioritarie: (i) sostegno al rafforzamento della cultura della sicurezza nucleare e all'applicazione di efficaci misure di protezione, in particolare attraverso il sostegno alle autorità di regolamentazione; (ii) appoggio alle iniziative internazionali, come quelle messe in rilievo nel contesto del G7; (iii) sostegno al trattamento dei combustibili esauriti e delle scorie nucleari, segnatamente nella Russia nordoccidentale. In base alle necessità, si potrà fornire nel breve periodo assistenza in loco presso gli impianti nucleari; tale assistenza contribuirà a diffondere la cultura della sicurezza e il know how nei vari impianti.
   6. Nel settore della sicurezza nucleare, il programma si concentra su tre azioni prioritarie: (i) sostegno al rafforzamento della cultura della sicurezza nucleare e all'applicazione di efficaci misure di protezione, in particolare attraverso il sostegno alle autorità di regolamentazione e di gestione delle centrali nucleari ; (ii) appoggio alle iniziative internazionali, come quelle messe in rilievo nel contesto del G7; (iii) sostegno al trattamento dei combustibili esauriti e delle scorie nucleari, nonché al ritrattamento, segnatamente nella Russia nordoccidentale. In base alle necessità, si potrà fornire nel breve periodo assistenza in loco presso gli impianti nucleari; tale assistenza contribuirà a diffondere la cultura della sicurezza e il know how nei vari impianti.
(Emendamento 20)
Articolo 2, paragrafo 7
   7. Si applicheranno misure volte a promuovere la stabilità, attraverso il sostegno a uno sviluppo economico, ambientale e sociale sostenibile e tenendo conto delle diverse esigenze degli Stati partner, della loro capacità di assorbimento e dei progressi compiuti verso la completa attuazione della riforma democratica e l'apertura dell'economia al mercato.
   7. Si applicheranno misure volte a promuovere la stabilità, attraverso il sostegno a uno sviluppo economico sostenibile nonché a uno sviluppo ambientale e sociale e tenendo conto delle diverse esigenze degli Stati partner, della loro capacità di assorbimento e dei progressi compiuti verso la completa attuazione della riforma democratica e l'apertura dell'economia al mercato.
(Emendamento 21)
Articolo 3, paragrafo 4
   4. I programmi d'azione basati sui programmi indicativi menzionati nel precedente paragrafo sono adottati su base annuale o biennale, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 10. Tali programmi d'azione comprendono un elenco dei progetti da finanziare nei settori di cooperazione indicati nell'allegato II. Il contenuto dei programmi è specificato in dettaglio, per consentire al comitato di cui all'articolo 10 di esprimere il proprio parere.
   4. I programmi d'azione basati sui programmi indicativi menzionati nel precedente paragrafo sono adottati su base annuale o biennale, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 10. Tali programmi d'azione comprendono, a titolo indicativo, un elenco dei progetti da finanziare nei settori di cooperazione indicati nell'allegato II. Il contenuto dei programmi è specificato in dettaglio, per consentire al comitato di cui all'articolo 10 di esprimere il proprio parere.
(Emendamento 22)
Articolo 3, paragrafo 5
   5. Le misure definite nei programmi d'azione nazionali si traducono in protocolli finanziari che la Commissione conclude con i vari Stati partner. Essi si basano su un dialogo che tiene conto degli interessi comuni della Comunità e degli Stati partner, in particolare nel contesto degli accordi di partenariato e cooperazione.
   5. Le misure definite nei programmi d'azione nazionali si traducono in protocolli finanziari che la Commissione conclude con i vari Stati partner. Essi si basano su un dialogo che tiene conto degli interessi comuni della Comunità e degli Stati partner, in particolare nel contesto degli accordi di partenariato e cooperazione, e specificano le disposizioni giuridiche, in particolare in materia fiscale e doganale, nonché in materia di pagamenti, applicabili nel quadro dell'esecuzione dei progetti .
(Emendamento 23)
Articolo 3, paragrafo 7
   7. Qualora in uno degli Stati partner si prefigurasse o si verificasse una grave crisi politica o economica, potrà essere adottato uno speciale programma di sostegno, conformemente alla procedura di cui all'articolo 10 .
   7. Qualora in uno degli Stati partner si prefigurasse o si verificasse una grave crisi politica o economica, uno speciale programma di sostegno potrà essere adottato dal Consiglio a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo .
(Emendamento 24)
Articolo 5, paragrafo 1, secondo trattino
   - Gemellaggi e cooperazione industriale basati su partenariati tra organizzazioni pubbliche e private dell'Unione europea e di paesi partner.
   - Gemellaggi e cooperazione industriale basati su partenariati tra organizzazioni pubbliche e private dell'Unione europea e di paesi partner. Il gemellaggio permette in particolare azioni di formazione volte allo sviluppo della società civile nei paesi beneficiari.
(Emendamento 25)
Articolo 5, paragrafo 3
   3. L'assistenza copre anche i costi correlati alla preparazione, all'attuazione, al monitoraggio, alla verifica e alla valutazione del programma, nonché i costi relativi all'informazione.
   3. L'assistenza copre anche, nei limiti fissati dall'autorità di bilancio nell'ambito della procedura annuale di bilancio , i costi correlati alla preparazione, all'attuazione, al monitoraggio, alla verifica e alla valutazione del programma, nonché i costi relativi all'informazione.
(Emendamento 26)
Articolo 5, paragrafo 4
   4. Le misure sono attuate possibilmente a livello decentrato. I beneficiari finali dell'assistenza comunitaria sono attivamente coinvolti nella preparazione e nell'esecuzione dei progetti. Ove ciò sia possibile, l'individuazione e la preparazione dei progetti avviene direttamente a livello regionale e locale.
   4. Le misure dovrebbero, se possibile, essere attuate a livello decentrato, garantendo nel contempo il necessario livello di controllo dell'esecuzione da parte della Commissione . I beneficiari finali dell'assistenza comunitaria sono attivamente coinvolti nella preparazione e nell'esecuzione dei progetti. Ove ciò sia possibile, l'individuazione e la preparazione dei progetti avviene direttamente a livello regionale e locale. A tal fine, la Commissione prevede un adeguato livello di rappresentanza locale.
(Emendamento 27)
Articolo 5, paragrafo 5
   5. Se ritenuto opportuno, i progetti si possono attuare in diverse fasi. Il finanziamento delle fasi successive è subordinato alla riuscita delle fasi precedenti.
   5. Se ritenuto opportuno, i progetti si possono attuare in diverse fasi. Il finanziamento delle fasi successive è subordinato alla riuscita delle fasi precedenti. In tale contesto, si dovrà vegliare a che le attività di controllo non ostacolino la continuità dei programmi .
(Emendamento 28)
Articolo 5, paragrafo 6
   6. Si incoraggia la partecipazione di esperti locali all'attuazione di progetti.
   6. In sede di definizione e selezione dei progetti facenti parte del programma d'azione, la Commissione conferisce priorità a quelli che prevedono una significativa partecipazione di agenti locali (consulenti, esperti o ONG) e delle autorità locali alla loro attuazione, purché il progetto non risulti snaturato e non venga meno la dimensione europea del programma.
(Emendamento 29)
Articolo 6, paragrafo 1
   1. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie .
   1. Gli stanziamenti annuali sono fissati dall'autorità di bilancio alla luce dello stato di attuazione del programma e in linea con i principi di sana gestione finanziaria .
(Emendamento 30)
Articolo 6, paragrafo 2
2. Una percentuale massima del 25% del bilancio annuale può essere destinata alle attività correlate agli investimenti, descritte nell'allegato III. Una percentuale massima del 25% del bilancio annuale è destinata al “sistema incentivante” di cui all'articolo 4.
Soppresso
(Emendamento 31)
Articolo 9, paragrafo 3
   3. L a Comunità non finanzia tasse, dazi né acquisti di proprietà immobiliari.
   3. I protocolli finanziari conclusi sulla base dell'articolo 3, paragrafo 5 del presente regolamento devono specificare che la Comunità non finanzia tasse, dazi né acquisti di proprietà immobiliari e che le forniture importate nel paese partner in esecuzione di un progetto finanziato dalla Comunità non sono soggette a diritti doganali .
(Emendamento 32)
Articolo 10, paragrafi da 1 a 6
   1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Tale comitato, noto come "comitato di cooperazione con i nuovi Stati indipendenti e la Mongolia”, è in appresso denominato il "comitato”.
   1. La Commissione, sulla base della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione( 1 ) , e in particolare dei suoi articoli 2 e 4, è assistita da un comitato di gestione composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Tale comitato, noto come "comitato di cooperazione con i nuovi Stati indipendenti e la Mongolia”, è in appresso denominato il "comitato”.
_______________
( 1 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato CE. Il presidente non partecipa alla votazione.
3. La Commissione può adottare misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso, la Commissione può differire l'applicazione delle misure da essa decise per un periodo di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione.
4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.
5. Il comitato stabilisce le proprie regole procedurali deliberando a maggioranza qualificata.
6. La Commissione provvede a informare regolarmente il comitato e gli fornisce informazioni specifiche e dettagliate sui contratti aggiudicati per l'attuazione dei progetti e dei programmi.
(Emendamento 33)
Articolo 10, paragrafo 7
   7. Il Parlamento europeo viene informato regolarmente in merito all'attuazione dei programmi.
   7. Il Parlamento europeo viene informato regolarmente in merito all'attuazione dei programmi, in particolare per quanto concerne i fondi utilizzati per i progetti a favore dei fanciulli e degli adolescenti .
(Emendamento 34)
Articolo 10 bis (nuovo)
Articolo 10 bis
A scadenza trimestrale la Commissione informa l'autorità di bilancio sullo stato di attuazione finanziaria del programma indicando, per paese e per settore, gli impegni e i pagamenti effettuati nonché gli eventuali divari riscontrati nei vari paesi tra la programmazione e l'esecuzione finanziarie.
La Commissione informa il comitato e il Parlamento europeo, al più tardi entro un mese dalla sua decisione, delle azioni e dei progetti approvati, indicando importi, natura e partner.
(Emendamento 35)
Articolo 11, primo comma
La Commissione provvede - con l'aiuto degli Stati membri e sulla base di un reciproco e regolare scambio di informazioni, compreso lo scambio di informazioni in loco - a coordinare efficacemente l'assistenza prestata dalla Comunità e dagli Stati membri, al fine di aumentare la coerenza e la complementarità dei loro programmi di cooperazione.
La Commissione provvede - sulla base di un reciproco e regolare scambio di informazioni, compreso lo scambio di informazioni in loco - a coordinare efficacemente l'assistenza prestata dalla Comunità e dagli Stati membri, al fine di aumentare la coerenza e la complementarità dei loro programmi di cooperazione.
(Emendamento 36)
Articolo 12
Ogni anno, la Commissione presenta una relazione sui progressi compiuti nell'attuazione del programma di assistenza . Tale relazione comprende una valutazione dell'assistenza già fornita. La relazione viene trasmessa agli Stati membri, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni.
Ogni anno, prima del 1º settembre, la Commissione presenta una relazione sui progressi compiuti nell'attuazione del programma . Tale relazione comprende una valutazione dell'assistenza già fornita nonché delle azioni di coordinamento in seno alla Commissione e fra il Consiglio e la Commissione in sede di attuazione dei vari strumenti di intervento dell'Unione nei paesi beneficiari di detto programma. La relazione viene trasmessa agli Stati membri, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni.
(Emendamento 37)
Articolo 13, primo comma
In assenza di un elemento fondamentale per il proseguimento della cooperazione attraverso l'assistenza, in particolare nei casi di violazione dei principi democratici e dei diritti umani, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decidere l'adozione di pertinenti misure riguardanti l'assistenza a uno Stato partner.
In assenza di un elemento fondamentale per il proseguimento della cooperazione attraverso l'assistenza, in particolare nei casi di violazione dei principi democratici e dei diritti umani, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento, decidere di sospendere l'assistenza a uno Stato partner.
(Emendamento 38)
Articolo 14 bis (nuovo)
Articolo 14 bis
In attesa dell'adozione del regolamento finalizzato all'armonizzazione delle procedure di gestione dei programmi comunitari relativi alla cooperazione con i paesi terzi, si applicano le norme procedurali e i principi di gestione adottati nel corso del precedente programma, nel rispetto delle disposizioni del regolamento finanziario.
In deroga a quanto precede gli stanziamenti d'impegno iscritti ogni anno in bilancio possono essere autorizzati (impegnati) con l'adozione di ciascun contratto.
(Emendamento 51)
Articolo 14 ter (nuovo)
Articolo 14 ter
Conformemente alla risoluzione del Parlamento europeo del 18 novembre 1999 sulla situazione in Cecenia, la conclusione dei nuovi contratti relativi ad azioni a favore della Russia da finanziare nel quadro del bilancio per l'esercizio finanziario 2000 è sospesa (tranne la linea TACIS per la democrazia e lo sviluppo sociale) finché non si sarà trovata una soluzione soddisfacente in Cecenia, in linea con le raccomandazioni dell'Unione europea e sulla base della procedura di cui all'articolo 13.
(Emendamento 40)
Allegato II, punto 1, settimo trattino
   - sostegno all'attuazione degli impegni internazionali
   - sostegno tecnico all'attuazione degli impegni internazionali
(Emendamento 41)
Allegato II, punto 3, primo trattino
   - riforma dei sistemi sanitario, pensionistico, di protezione sociale e assicurativo
   - riforma o eventualmente istituzione dei sistemi sanitario, pensionistico, di protezione sociale e assicurativo
(Emendamento 42)
Allegato II, punto 3, terzo trattino
   - assistenza alla ristrutturazione sociale
   - eventualmente, assistenza all'istituzione di un sistema di sicurezza sociale
(Emendamento 43)
Allegato II, punto 5, trattini
   - sviluppo di politiche e pratiche ambientali sostenibili
   - promozione dell'armonizzazione degli standard ambientali con quelli dell'UE
   - promozione dell'utilizzazione e della gestione sostenibile delle risorse naturali, incluso l'impiego efficiente dell'energia e il miglioramento delle infrastrutture ambientali
   - sviluppo di politiche e pratiche ambientali sostenibili, inclusa la promozione della consapevolezza ambientale a livello decisionale
   - promozione dell'armonizzazione degli standard ambientali con quelli dell'UE
   - promozione dell'utilizzazione e della gestione sostenibile delle risorse naturali, incluso l'impiego efficiente dell'energia, ad esempio l'uso di PCCE e di controlli della temperatura negli edifici , e il miglioramento delle infrastrutture ambientali
(Emendamento 44)
Allegato II, punto 6, terzo trattino
   - miglioramento della distribuzione e accesso ai mercati
   - miglioramento dell'infrastruttura di trasformazione, della distribuzione e dell' accesso ai mercati
(Emendamento 45)
Allegato III, ultima frase
Tra i settori prioritari degli investimenti, occorre citare la cooperazione transfrontaliera, le infrastrutture di confine, la promozione delle PMI, le infrastrutture ambientali e lo sviluppo di reti.
Tra i settori prioritari degli investimenti, occorre citare la cooperazione transfrontaliera, le infrastrutture di confine, la promozione delle PMI, soprattutto nelle regioni strutturalmente deboli, le infrastrutture ambientali e lo sviluppo di reti.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento (Euratom, CE) del Consiglio relativo alla prestazione di assistenza per la riforma e il rilancio dell'economia nei nuovi Stati indipendenti e in Mongolia (COM(1998) 753 - C5-0038/1999 - 1998/0368(CNS) )
P5_TA(1999)0159A5-0081/1999

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

-  vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(1998) 753 ) (2) ,

-  consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 308 del trattato CE e dell'articolo 203 del trattato Euratom (C5-0038/1999 ),

-  visto l'articolo 67 del suo regolamento,

-  visti la relazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa e della commissione per i bilanci (A5-0081/1999 ),

1.  approva la proposta della Commissione così emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE e dell'articolo 119, secondo comma, del trattato Euratom;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5.  chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

6.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1)GU C 37 dell' 11.2.1999, pag. 8.
(2)GU C 37 dell'11.2.1999, pag. 8.


Millennium Round dell'OMC
Risoluzione del Parlamento europeo sulla terza conferenza dei ministri dell'OMC a Seattle
P5_TA(1999)0160RC-B5-0317/1999

Il Parlamento europeo,

-  vista la propria risoluzione del 18 novembre 1999(1) ,

-  visto l'esito della terza conferenza dei ministri dell'OMC svoltasi dal 30 novembre al 3 dicembre 1999 a Seattle,

1.  si rammarica che gli Stati membri dell'OMC non siano riusciti a raggiungere un accordo su un'agenda per un nuovo esauriente round di colloqui sugli scambi, dimostrando così ancora una volta quanto sia difficile trovare soluzioni all'esigenza imperativa di affrontare il processo di globalizzazione; spera che in un futuro non troppo lontano possa essere avviato un nuovo ciclo di ampi colloqui in seno all'OMC;

2.  si rammarica che i colloqui dell'OMC siano stati in larga misura offuscati da discussioni politiche interne di taluni dei suoi membri principali;

3.  rileva che i colloqui multilaterali sugli scambi sono importanti per tutti i paesi e tutte le popolazioni, quale strumento al servizio dello sviluppo sostenibile e, soprattutto, per il benessere, la prosperità, la crescita, l'occupazione e l'eradicazione della povertà nel mondo; ritiene pertanto che nel corso di eventuali futuri negoziati commerciali ci si debba occupare degli aspetti sociali, dell'ambiente e dell'approvvigionamento alimentare, tenendo conto anche, se necessario, di sufficienti risorse di sviluppo;

4.  capisce i timori che il processo di globalizzazione solleva nel pubblico; sostiene pertanto la risoluzione, basata su una proposta presentata dalla sua delegazione e adottata dai parlamentari degli Stati membri dell'OMC presenti a Seattle, che chiede un organo permanente parlamentare che garantisca la trasparenza e la responsabilità democratica colmando le distanze tra i cittadini e le istituzioni nelle future deliberazioni dell'OMC;

5.  chiede al Consiglio e alla Commissione di approfondire e di ampliare le relazioni commerciali bilaterali con quei paesi o blocchi che, in materia di scambi, condividono la stessa strategia dell'Unione europea, senza comunque indebolire il sistema multilaterale; ribadisce a tale riguardo il proprio impegno di lotta contro la povertà e, in tale ottica, attribuisce particolare importanza alla conclusione dell'accordo con i paesi ACP;

6.  chiede alla Commissione di prestare un'attenzione particolare ai collegamenti tra commercio e sviluppo; sottolinea che dev'essere intrapreso uno sforzo speciale, in particolare l'apertura dei mercati per i prodotti dei paesi in via di sviluppo, per facilitare il coinvolgimento attivo di detti paesi nei futuri negoziati commerciali;

7.  esprime la propria soddisfazione e il proprio apprezzamento per la collaborazione che la Commissione ha offerto alla delegazione del Parlamento europeo a Seattle, e ritiene necessario che le Istituzioni adottino un approccio e una strategia negoziale comune;

8.  invita il Segretario generale dell'OMC a suggerire nuove modalità di organizzazione dei negoziati commerciali nei 135 Stati membri, al fine di evitare che mancanze procedurali ed organizzative ostacolino il dibattito politico;

9.  insiste presso la Commissione perché essa sottoponga al parere conforme del Parlamento la conclusione di qualsiasi convenzione multilaterale definitiva e di qualsiasi accordo di adesione di un membro importante all'OMC;

10.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al Segretario generale dell'OMC.

(1) "Testi approvati” in tale data, punto 3.


Etichettatura di prodotti alimentari geneticamente modificati
Risoluzione del Parlamento europeo sul seguito da dare al parere del Parlamento europeo concernente l'etichettatura dei prodotti alimentari geneticamente modificati
P5_TA(1999)0161B5-0313/1999

Il Parlamento europeo,

-  vista la direttiva 79/112/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari,

-  vista la direttiva 90/220/CEE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati,

-  visto il suo parere del 14 maggio 1998(1) sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente l' obbligo di indicare nell'etichettatura di alcuni prodotti alimentari derivati da organismi geneticamente modificati caratteristiche diverse da quelle di cui alla direttiva 79/112/CEE (COM(1998) 99 - C4-0227/1998 - 1998/0811(CNS) ),

-  visto il regolamento (CE) 1139/98 concernente l'obbligo di indicare nell'etichettatura di alcuni prodotti alimentari derivati da organismi geneticamente modificati caratteristiche diverse da quelle di cui alla direttiva 79/112/CEE ,

-  visto il regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari,

-  vista la proposta di regolamento della Commissione (PMC 1899) che modifica il regolamento del Consiglio (CE) n. 1139/98 e la proposta di regolamento della Commissione (PMC 1900) sull'etichettatura dei prodotti alimentari e degli ingredienti alimentari contenenti additivi e aromi geneticamente modificati,

-  vista la decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ,

-  visti gli articoli 70, paragrafo 3 e 88, paragrafo 2 del suo regolamento,

A.  considerando che la base giuridica delle due proposte di regolamento della Commissione rientra, secondo i trattati, nell'ambito della codecisione,

B.  considerando che gli effetti degli OGM sull'ambiente e sulla salute umana sono lungi dall'essere chiariti,

C.  considerando che, per quanto riguarda l'istituzione di una soglia minima per la presenza fortuita di DNA o di proteine derivanti da modificazioni genetiche, come previsto nel regolamento (CE) 1139/98, la Commissione ha proposto un livello di tolleranza massimo dell'1% per ogni ingrediente e per gli alimenti composti da un solo ingrediente, ma non ha giustificato questa cifra,

D.  considerando che la proposta di regolamento (PMC 1899) che istituisce tale soglia è soltanto applicabile ai prodotti di due linee specificate di varietà di soia e di mais geneticamente modificate, sia utilizzata separatamente, sia in combinazione con altri nuovi alimenti o nuovi ingredienti alimentari ma non è applicabile ad altri nuovi alimenti o ad altri nuovi ingredienti in quanto tali;

E.  considerando che i criteri di etichettatura stabiliti nel regolamento (CE) 1139/98 facendo riferimento alla presenza di DNA o di proteine modificate non sono ancora legalmente applicabili a tutti i nuovi alimenti o ai nuovi ingredienti alimentari;

F.  considerando che, in mancanza di legislazione sui mangimi geneticamente modificati, le attuali modalità di utilizzazione dei due prodotti specificati rimangono in gran parte non regolamentate e non etichettate;

G.  considerando che la Commissione intende presentare una proposta concernente le norme sull'etichettatura dei prodotti esenti da OMG e considerando che tali norme devono essere coerenti con la presente legislazione;

H.  considerando che i consumatori esigono un'impostazione coerente, compatibile e globale nei confronti dell'etichettatura degli alimenti genetici per assicurare la fiducia negli acquisti di prodotti alimentari;

I.  considerando che il Centro comune di ricerca, in consultazione con altri istituti di ricerca, dovrebbe adesso continuare i suoi lavori sulla convalida dei test metodologici di rilevazione per un livello inferiore all"1%;

J.  considerando che la proposta di regolamento (PMC 1900) sull'etichettatura dei prodotti alimentari e degli aromi geneticamente modificati non prevede alcuna procedura specifica di valutazione dei rischi equivalente a quella stabilita nella direttiva 90/220/CEE o nel regolamento sui nuovi prodotti alimentari,

K.  considerando che l'obbligo di dimostrare che non siano utilizzati OGM come fonte deve essere corroborato da dati che consentano di rintracciare gli OGM e che ciò aiuterebbe inoltre la Commissione e gli Stati membri ad affrontare l'attuale problema dell'immissione illegale di prodotti OGM non autorizzati,

1.  ritiene che l'attuale impostazione nei confronti della legislazione in questo settore sia frammentaria, incoerente quanto al campo di applicazione e carente di prospettive; invita pertanto la Commissione a riflettere nuovamente sulla sua strategia e a ripresentare le sue proposte, comprese quelle concernenti i nuovi mangimi e l'etichettatura per i prodotti alimentari esenti da OMG, in modo da assicurare una maggiore coerenza e fornire ai consumatori la certezza della scelta da un lato e affinché le industrie possano operare in un contesto giuridico sicuro dall'altro;

2.  invita la Commissione a incorporare nel regolamento una clausola di revisione rigorosamente limitata nel tempo, in modo che il livello massimo di tolleranza dell'1% possa essere eventualmente sottoposto a revisione entro 12 mesi, alla luce di pareri o studi tecnici e scientifici pertinenti; chiede inoltre che con tale revisione si proceda a esaminare e, ove necessario, a migliorare il campo di applicazione e il funzionamento di tutta la legislazione connessa sui prodotti alimentari e sui derivati OGM, tenendo altresì conto della compatibilità di tale regolamentazione con la regolamentazione europea sulle sementi;

3.  invita la Commissione a presentare una proposta concernente un elenco negativo dei prodotti e degli ingredienti in cui si ritiene che non siano più presenti DNA e proteine provenienti da organismi geneticamente modificati, come previsto nelle proposta di regolamento.

4.  invita con forza la Commissione affinché, in un settore tanto sensibile e controverso come quello della regolamentazione e dell'etichettatura degli alimenti geneticamente modificati, preveda l' applicazione della procedura di codecisione alle misure da adottare;

5.  invita la Commissione a presentare quanto prima proposte concernenti l'etichettatura degli OGM per i mangimi e i prodotti ottenuti da a animali allevati con mangimi contenenti OGM;

6.  invita la Commissione a illustrare la definizione di "fortuita” utilizzata nel presente regolamento;

7.  invita la Commissione a illustrare in che modo il presente regolamento sarà applicabile ai prodotti preimballati contenenti OGM importati nell'Unione europea;

8.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

(1) GU C 167 dell'1.6.1998, pag. 187.


Situazione in Cecenia
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione in Cecenia
P5_TA(1999)0162RC-B5-0326/1999

Il Parlamento europeo,

-  viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione in Cecenia e in particolare quella del 18 novembre 19991(1) ,

-  visti il suo parere conforme del 30 novembre 1995 sulla conclusione di un accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra2(2) , il suo parere conforme dell'11 giugno 1997 sulla conclusione di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee, i loro Stati membri e la Federazione russa3(3) , nonché la strategia comune dell'Unione europea nei confronti della Russia, adottata dal Consiglio nel giugno 1999,

-  vista la missione di informazione della Presidenza del Consiglio dell'UE in Inguscezia del 30 ottobre 1999,

-  vista la dichiarazione del Consiglio europeo di Helsinki del 10 dicembre 1999,

-  vista la dichiarazione del Vertice OSCE di Istanbul,

-  visto la propria decisione di rinviare l'elaborazione del parere sull'accordo con la Russia in materia di cooperazione nei settori della scienza e della tecnologia, alla luce degli eventi in Cecenia,

A.  profondamente preoccupato in relazione all'ulteriore inasprirsi del conflitto armato in Cecenia, e in particolare al numero crescente di vittime tra la popolazione civile, nonché al continuo aggravarsi della situazione dei civili che si trovano ancora sul posto,

B.  indignato dinanzi agli intensi bombardamenti di città e villaggi ceceni e all'inaccettabile ultimatum lanciato dai comandi militari russi a tutti i civili rimasti a Grozny, principalmente bambini, disabili e anziani che non hanno né i mezzi né la forza di lasciare la città,

C.  considerando l'importante ruolo della Federazione russa ai fini della stabilità e della sicurezza geostrategiche ben al di là della regione in questione,

D.  sottolineando l'integrità territoriale della Federazione russa e il suo diritto di combattere il terrorismo; ricordando nel contempo che la Federazione russa si è impegnata, non solo nel quadro dell'accordo di partenariato e di cooperazione, ma anche in qualità di membro del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, del Consiglio d'Europa e dell'OSCE, a rispettare i valori democratici e i diritti dell'uomo,

E.  preoccupato in relazione al fatto che le agenzie internazionali di soccorso continuano a non poter accedere in condizioni di sicurezza alla regione, sebbene la Russia si sia impegnata ad agevolare tale accesso durante il vertice OSCE,

F.  considerando che la guerra in Cecenia mette gravemente in pericolo la democrazia e lo Stato di diritto nella Federazione russa, in quanto sta già pesantemente influenzando la campagna elettorale per il rinnovo della Duma

1.  condanna fermamente l'azione militare russa attualmente diretta contro la popolazione civile in Cecenia, e segnatamente l'ultimatum lanciato alle migliaia di ceceni che ancora rimangono a Grozny e che vengono trattati come ostaggi;

2.  si aspetta che la Russia tenga fede agli impegni che ha assunto nel quadro del diritto internazionale, che dichiari immediatamente il cessate il fuoco, cessi immediatamente ogni ulteriore azione militare e ritiri l'ultimatum, che agevoli l'arrivo, in condizioni di sicurezza, degli aiuti umanitari nella regione e ricerchi una soluzione politica negoziata al conflitto, avviando nel contempo un dialogo con i rappresentanti della Cecenia; sottolinea d'altro canto che la Russia deve rispettare il diritto internazionale e i valori democratici se desidera essere riconosciuta come un membro pienamente rispettabile della comunità internazionale;

3.  invita le autorità cecene ad osservare le regole e i principi del diritto umanitario, condannare il terrorismo, a prevenire tutte le attività terroristiche e a contribuire alla liberazione di tutti i rimanenti ostaggi e al raggiungimento di una soluzione pacifica negoziata al conflitto;

4.  è fermamente convinto che l'attuale campagna e le inaccettabili minacce nei confronti della popolazione di Grozny possano soltanto perpetuare, e non spezzare, la catena di violenza nella regione del Caucaso;

5.  accoglie favorevolmente la proposta del Consiglio di trasferire alcuni fondi dal programma Tacis all'assistenza umanitaria e invita il Consiglio e la Commissione a presentare la necessaria proposta finanziaria e ad accertare la fattibilità dell'iniziativa e la capacità di assorbimento delle regioni vicine e della Georgia;

6.  plaude alla sospensione di alcune disposizioni dell'accordo di partenariato e di cooperazione;

7.  sollecita la Commissione e il Consiglio a proseguire il dialogo politico con la Federazione russa e si compiace del previsto incontro tra l'Alto rappresentante dell'UE, Solana, e il Ministro degli esteri russo, Ivanov;

8.  invita altre organizzazioni internazionali, ed in particolare l'FMI, a far ricorso agli strumenti di cui dispongono per contribuire al raggiungimento di una soluzione pacifica della crisi; invita in particolare l'OSCE e il Consiglio d'Europa a sollecitare la Russia a tener fede agli obblighi che le derivano dal suo status di membro di tali organizzazioni o a prendere in considerazione una revisione di tale status;

9.  ribadisce la sua proposta di organizzare, congiuntamente all'OSCE, una Conferenza sulla stabilità del Caucaso aperta a tutte le parti interessate, onde contribuire alla creazione di un forum per la prevenzione dei conflitti nella prospettiva di risolvere i problemi della regione;

10.  invita la sua delegazione ad hoc incaricata di osservare le elezioni alla Duma del 19 dicembre 1999 a cogliere l'occasione per esercitare la propria influenza sulle autorità russe, e in particolare sui membri della Duma, allo scopo di contribuire al raggiungimento, in tempi brevi, di una soluzione politica del conflitto; la invita inoltre a farsi portatrice del messaggio secondo cui l'attuale modo di procedere della Russia rispetto al problema ceceno è inaccettabile per qualsiasi paese democratico;

11.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al Consiglio d'Europa nonché all'OSCE, al Segretario generale delle Nazioni Unite, alla Duma e al Consiglio della Federazione russi, come pure alle autorità della Cecenia, del Daghestan e dell'Inguscezia.

(1)1 Testi approvati in tale data, punto 15.
(2)2 GU C 339 del 18.12.1995, pag. 45.
(3)3 GU C 200 del 30.6.1997, pag. 66.


Vertice dell'OSCE a Istanbul
Risoluzione del Parlamento europeo sull'OSCE
P5_TA(1999)0163RC-B5-0315/1999

Il Parlamento europeo,

-  vista la dichiarazione finale dell'OSCE al Vertice di Istanbul del 19 novembre 1999,

-  vista l'approvazione della Carta per la Sicurezza in Europa del 19 novembre 1999,

-  viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione in Kosovo e nell'Asia centrale,

-  viste le sue precedenti risoluzioni sull'OSCE, la prevenzione dei conflitti da parte dell'UE e il Corpo di pace civile europeo,

-  viste le due relazioni OSCE sulla situazione dei diritti dell'uomo in Kosovo pubblicate a Vienna e Pristina il 6 dicembre 1999,

A.  riconoscendo l'importanza del ruolo dell'OSCE ai fini del conseguimento di uno sviluppo democratico e pacifico in Europa,

B.  sottolineando l'importanza dell'adozione della Carta per la Sicurezza in Europa ai fini del potenziamento della sicurezza e della stabilità in Europa,

C.  compiacendosi della decisione di istituire una task force per potenziare le squadre di esperti per l'assistenza e la cooperazione rapida (REACT) in modo da consentire all'OSCE di reagire rapidamente alle richieste di assistenza civile e auspicando che la taskforce renda noti al più presto ulteriori dettagli in merito al suo funzionamento, in particolare per quanto riguarda i costi, il personale e gli impegni degli Stati che partecipano all'OSCE,

D.  preoccupato della continua instabilità nel Kosovo, in particolare per quanto riguarda le minoranze,

E.  preoccupato della mancanza di democrazia nella Repubblica federale di Iugoslavia e delle difficoltà incontrate nell'applicazione dell'Accordo quadro generale per la pace in Bosnia Erzegovina,

F.  riconoscendo l'importante ruolo svolto dai paesi limitrofi, quali fattori stabilizzanti nei Balcani,

G.  preoccupato dell'aumento del terrorismo internazionale, della violenza estremista, del crimine organizzato e del traffico di droga e di armi nell'Asia centrale che hanno ripercussioni estremamente negative nel Caucaso

H.  condividendo le preoccupazioni dell'OSCE per l'individuazione di una soluzione pacifica al problema della Transdnestria e di altre crisi,

I.  sottolineando la necessità per l'OSCE di cooperare con altre organizzazioni ed istituzioni coordinando l'impostazione delle iniziative per evitarne la duplicazione;

1.  esprime compiacimento per i risultati del Vertice di Istanbul e per l'impegno dell'OSCE volto a prevenire e risolvere pacificamente i conflitti; sottolinea il suo pieno sostegno all'OSCE, le cui iniziative per la pace e la democrazia non possono essere sottovalutate;

2.  si compiace del fatto che tutti e 54 i membri dell'OSCE abbiano firmato la Carta per la sicurezza in Europa, formalizzando le norme esistenti in materia di cooperazione ai fini della sicurezza e di rispetto dei diritti dell'uomo e rafforzando la capacità dell'OSCE di inviare aiuti civili alle aree di crisi;

3.  sottolinea che la nuova Carta per la sicurezza, volta a prevenire l'insorgere di guerre, stabilisce che i conflitti aventi implicazioni regionali non possono più essere considerati affari interni di un singolo paese e che l'OSCE è particolarmente responsabile dell'osservanza di questo principio;

4.  si rallegra dell'invito rivolto al Presidente dell'OSCE a visitare la regione del Caucaso settentrionale il 14 e 15 dicembre 1999, e sollecita il governo russo a consentire che tale missione entri nella stessa Cecenia al fine di alleviare la sorte dei profughi e di contribuire ad una soluzione politica della crisi in corso;

5.  si rallegra della revisione del trattato sulle forze convenzionali in Europa (FCE), che aggiorna il patto originario del 1990 per il controllo degli armamenti e punta ad accrescere la trasparenza attraverso l'apertura a nuovi membri; sollecita pertanto tutti gli Stati che hanno sottoscritto l'FCE a ratificarlo prontamente nella sua versione modificata;

6.  sottolinea che questo patto stabilisce che uno Stato non può spiegare forze in un altro Stato senza il consenso di quest'ultimo;

7.  si congratula con la Missione OSCE in Kosovo per i suoi sforzi volti a promuovere e proteggere i diritti umani e ad imporre il rispetto dello Stato di diritto; ribadisce il proprio appello a tutte le parti interessate a contribuire alla pace e alla democrazia in Kosovo, compresi l'istituzione di un governo legittimo ed il rispetto del principio della legalità nonché dei diritti umani e dei diritti delle minoranze;

8.  invita tutte le parti interessate ad utilizzare appieno le possibilità offerte dal Patto di stabilità per l'Europa sudorientale e a concretizzare le basi promettenti fissate al Vertice di Colonia, nel rispetto dei singoli impegni finanziari, politici e morali; insiste sul fatto che alla popolazione della Repubblica federale iugoslava sia concesso di vivere nella democrazia e nel rispetto dei diritti umani;

9.  si rallegra del recente disgelo nelle relazioni fra l'Armenia e l'Azerbaigian riguardo al Nagorno-Karabakh, la contesa enclave armena all'interno dell'Azerbaigian, ed esorta l'OSCE a svolgere un ruolo più significativo nella ricerca di una soluzione; spera che un conflitto di interessi legati al petrolio non complichi ulteriormente la sicurezza;

10.  insiste che tutte le parti interessate devono effettuare ulteriori sforzi per conseguire una soluzione definitiva del conflitto nella Transdnestria, come il ritiro integrale delle truppe russe dalla Moldavia entro la fine del 2002 e la disponibilità della Repubblica moldava, assistita dall'OSCE, a favorire la soluzione del conflitto e a smantellare entro la metà del 2001 due delle sue quattro basi in Georgia;

11.  plaude al lavoro svolto dalla rappresentanza dell'OSCE in Bielorussia, volto a promuovere le istituzioni democratiche e il rispetto degli impegni assunti in sede OSCE, favorendo così una soluzione della controversia costituzionale in corso nel paese; sottolinea che in Bielorussia solo un vero dialogo politico può aprire la strada ad elezioni libere e democratiche, ed offre il proprio aiuto per incoraggiare tale dialogo, cui parteciperebbero gli oppositori politici ora in esilio;

12.  chiede all'OSCE di invitare l'Alto rappresentante UE per la PESC e il Commissario UE per le relazioni esterne alle pertinenti riunioni del Consiglio permanente OSCE al fine di favorire la convergenza e la coerenza delle operazioni OSCE e UE e agevolare lo sviluppo di progetti comuni;

13.  invita i membri dell'OSCE a riconciliare aspirazioni e risorse finanziarie;

14.  sostiene pienamente le attività del Commissario OSCE per le minoranze e valuta positivamente l'estensione del suo mandato;

15.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Segretario generale dell'OSCE e al Segretario generale delle Nazioni Unite.


Cambiamento climatico
Risoluzione del Parlamento europeo sul cambiamento climatico: seguito dato alla quinta Conferenza delle Parti dell'UNFCCC (Bonn, 25 ottobre - 5 novembre 1999)
P5_TA(1999)0164B5-0314/1999

Il Parlamento europeo,

-  visto il protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (UNFCCC) del dicembre 1997 1(1) ,

-  viste le sue precedenti risoluzioni sul cambiamento climatico di cui al preambolo della sua risoluzione del 17 settembre 1998 sul cambiamento climatico nella prospettiva della conferenza di Buenos Aires (novembre 1998)2(2) , nonché la sua risoluzione del 7 ottobre 1999 sul cambiamento climatico: preparazione per l'attuazione del protocollo di Kyoto 3(3) ,

-  viste le conclusioni dei Consigli Ambiente del 24 e 25 giugno 1999 e del 12 ottobre 1999,

-  vista la Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla “Preparazione dell'attuazione del protocollo di Kyoto” (COM(1999) 230 ),

-  vista la quinta Conferenza delle Parti (COP5) della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico tenutasi a Bonn dal 25 ottobre al 5 novembre 1999,

-  viste le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione al Parlamento europeo del 6 ottobre 1999 e del 15 dicembre 1999,

A.  considerando che i modelli climatici elaborati dal Comitato intergovernativo per il cambiamento climatico (IPCC) prevedono ulteriori aumenti della temperatura di circa 2º C entro il 2010 rispetto ai livelli del 1990; che se si intende limitare gli ulteriori aumenti di temperatura a 1,5º C entro il 2100 e a 0,1º C al decennio nonché impedire che il livello del mare aumenti di oltre 2 centimetri al decennio, i paesi industrializzati devono ridurre le emissioni di gas ad effetto serra di almeno il 35% tra il 1990 e il 20104(4) ,

B.  considerando che la dimensione umana della vulnerabilità al cambiamento climatico viene spesso tragicamente sottolineata, come dimostrato di recente dal devastante ciclone che ha colpito l'India e dalle inondazioni in parte della Francia nel novembre 1999; che i disastrosi cambiamenti rilevati in diverse parti del mondo corrispondono a molte delle ripercussioni previste del cambiamento climatico, tra cui persistenti alterazioni dei cicli meteorologici regionali, frequenti tempeste tropicali, una maggiore diffusione di malattie trasmesse dalle zanzare quali la malaria, desertificazione, diminuzione della produttività della pesca e dell'agricoltura, ampia erosione costiera e inondazione delle terre a basso livello sul mare, che potrebbero anche portare a migrazioni demografiche su vasta scala,

C.  considerando che, come dichiarato nella sua risoluzione del 9 febbraio 1999 sull'esito della quarta Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (UNFCCC), svoltasi dal 2 al 13 novembre 1998 a Buenos Aires1(5) , la terza Conferenza delle Parti (COP3) a Kyoto è stata considerata come una svolta decisiva, benché si trattasse soltanto di una prima tappa, nella discussione globale sul cambiamento climatico intesa a determinare la capacità del mondo di invertire il cambiamento climatico antropogenico nel corso del prossimo secolo,

D.  considerando tuttavia che i termini del protocollo sono insoddisfacenti per quanto riguarda una serie di questioni specifiche e contengono altresì numerose lacune ed ambiguità; che esiste un sentimento diffuso secondo il quale il protocollo di Kyoto, più che uno strumento specifico, costituisce un progetto in vista di futuri negoziati per l'adozione di norme concernenti un meccanismo volto a ridurre nel corso del tempo le emissioni mondiali fino a portarle ad un livello tale da non influire sul clima,

E.  considerando che la COP5 tenutasi a Bonn non era intesa a compiere un grande passo in avanti, ma a fornire la base tecnica di lancio dei negoziati “dell'ultimo momento” che si terranno nell'ambito della COP6; che tuttavia è stato elaborato un pacchetto di misure correlate in preparazione di tali negoziati, che include richieste del G77/Cina relative alla costruzione delle capacità, ai trasferimenti di tecnologia, al finanziamento di misure di adeguamento e di formazione, ecc.; che i negoziati che si svolgeranno da ora sino all'avvio della COP6 saranno fondamentali nel determinare la riuscita della stessa COP6,

1.  accoglie favorevolmente l'auspicio espresso dall'Unione europea che il protocollo entri in vigore entro il 2002 al più tardi; riconosce che a tal fine, e affinché il protocollo sia ratificabile, è indispensabile prendere decisioni su alcuni aspetti del protocollo stesso, in particolare, ma non solo, sui meccanismi di Kyoto e sul loro rispetto;

2.  sottolinea la necessità che tutte le Parti cooperino sin d'ora sino all'avvio della COP6, che si terrà a L'Aia nel novembre 2000, per porre in atto le parole e le buone intenzioni e invita gli Stati membri dell'UE e la Commissione a fare quanto possibile a tal fine;

3.  sottolinea tuttavia che sono passati oltre sette anni da quando le Parti dell'UNFCCC si sono impegnate alla Conferenza sulla terra di Rio a raggiungere l'obiettivo di stabilizzare le concentrazioni di gas ad effetto serra nell'atmosfera ai livelli del 1990 entro il 2000, ma che il livello di tali concentrazioni di gas sta ancora aumentando rapidamente sia nei paesi industrializzati che nei paesi in via di sviluppo;

4.  deplora che, malgrado gli sforzi dell'UE, la credibilità della sua posizione nell'ambito dei negoziati internazionali sia minata dal fatto che la maggior parte degli Stati membri non ha ancora preso disposizioni idonee a far fronte agli impegni assunti a Kyoto;

5.  sottolinea la necessità di conferire la priorità alle azioni interne nei paesi industrializzati e sottolinea che l'Unione europea deve mantenersi ferma in proposito nel corso degli imminenti negoziati;

6.  ribadisce che l'energia nucleare non rappresenta una fonte di energia sostenibile e che non dovrebbe pertanto rientrare fra i meccanismi flessibili di Kyoto quali il meccanismo per lo sviluppo pulito (CDM);

7.  deplora che la posizione degli Stati Uniti sui passi necessari per la ratifica del protocollo di Kyoto sia ancora incerta e, in contrasto con l'ostruzionismo del Congresso USA - il cui voto a favore è necessario per la ratifica, ma è improbabile con il protocollo nella sua forma attuale - richiama l'attenzione sulla forte pressione che il Parlamento sta esercitando sull'Unione europea al fine di compiere passi avanti; alla luce della posizione USA, chiede che l'UE rifletta seriamente sulla possibilità di ratificare il protocollo con il maggior numero possibile di altre Parti;

8.  ribadisce tutti i punti affermati nella sua succitata risoluzione del 7 ottobre 1999, che permangono validi;

9.  sottolinea che occorre prendere iniziative rapide ed efficaci nell'UE per conseguire una migliore efficienza energetica e facilitare l'introduzione di fonti energetiche rinnovabili nel sistema energetico europeo attraverso norme favorevoli per l'accesso alle reti dell'UE;

10.  sottolinea che lo sviluppo e l'impiego di tecnologie ecologiche volte a controllare il cambiamento climatico ha portato e continuerà a portare sostanziali benefici economici oltre che ambientali, e creato molti nuovi posti di lavoro;

11.  ritiene pertanto che la realizzazione di un grande programma di investimento comunitario a favore del trasporto combinato, dello sviluppo della via ferrata e dell'utilizzazione delle ferrovie per il trasporto di merci contribuirebbe efficacemente alla riduzione di tali emissioni;

12.  sottolinea che, alla luce di nuove ricerche che mostrano che il totale delle emissioni connesse al settore dei trasporti può superare il 40% delle emissioni di CO2 dell'Unione europea, occorre urgentemente prestare attenzione ad una riduzione delle emissioni di CO2 connesse al settore dei trasporti, incluso il settore dei trasporti aerei, nel quale le emissioni stanno aumentando rapidamente;

13.  sottolinea che la partecipazione dei paesi in via di sviluppo all'insieme del processo di Kyoto è essenziale ; in questo contesto, sottolinea che un meccanismo per lo sviluppo pulito (CDM) offre molte opportunità qualora gli investimenti in misure di efficienza energetica e energie rinnovabili abbiano la priorità e le regole siano chiare e trasparenti; evidenzia altresì che, per l'UE, il CDM non può sostituirsi alle azioni interne nei paesi industrializzati; rileva anche che i finanziamenti per il CDM non dovrebbero provenire dagli aiuti allo sviluppo ma da fondi supplementari; ritiene, al contempo, che il normale aiuto allo sviluppo proveniente dagli Stati industrializzati dovrebbe essere finalizzato alla protezione del clima e che gli effetti sul cambiamento climatico dovrebbero essere esaminati in tutti i programmi di sviluppo;

14.  sottolinea la sua forte opposizione a ogni taglio ai finanziamenti UE e nazionali destinati ai paesi in via di sviluppo; deplora e si oppone fermamente all'approccio di alcuni Stati membri che non hanno rispettato gli impegni assunti a Rio in materia di aiuto allo sviluppo; sottolinea che, a conseguenza di ciò, la posizione negoziale dei paesi industrializzati nei confronti dei paesi in via di sviluppo è resa molto più difficile;

15.  invita l'UE ad assumere nuovamente la posizione di guida che ha esercitato in passato e a presentare una strategia coordinata che comprenda, tra l'altro, le azioni seguenti:

-  una riduzione del 15% entro il 2010 delle emissioni interne di gas a effetto serra,

-  l'esecuzione di piani nazionali sulla riduzione delle emissioni, che comprendano obiettivi settoriali per i trasporti, l'energia, l'agricoltura, l'industria e l'economia domestica,

-  la rapida adozione di un'imposta sull'energia/CO2, facendo ricorso alla clausola di flessibilità del trattato di Amsterdam, come già previsto nella sua precedente risoluzione del 7 ottobre 1999,

-  la rapida ratifica del protocollo di Kyoto,

-  un dialogo continuo con il Giappone volto a raggiungere un rapido accordo su norme e livelli per gli strumenti economici volti a ridurre le emissioni,

-  un'intensificazione del dialogo con i paesi in via di sviluppo e con gli USA a tutti i livelli nei quali il Parlamento svolge un importante ruolo,

-  una campagna europea sul cambiamento climatico volta a informare i cittadini in modo chiaro, comprensibile ed accessibile su questo tema e sulle decisioni in proposito;

16.  sottolinea che è di fondamentale importanza tener conto di considerazioni relative al cambiamento climatico nel quadro dei negoziati OMC e che, in questo contesto, le iniziative volte a far fronte a tale cambiamento climatico non possano essere in nessun caso considerate quali ostacoli agli scambi;

17.  ribadisce che la ratifica del protocollo implicherà esattamente le condizioni di cui all'articolo 300, paragrafo 3 del trattato CE e torna pertanto ad invitare la Commissione a presentare lo strumento di ratifica a norma della procedura del parere conforme;

18.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi e parlamenti degli Stati membri, nonché al Segretariato della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, con la richiesta di trasmetterla a tutte le Parti contraenti che non sono membri dell'UE.

(1)1 FCCC/CP/1997/L.7/Add.1.
(2)2 GU C 313 del 12.10.1998, pag. 169.
(3)3 Testi approvati in tale data, punto 9.
(4)4 Relazione AEE: L'ambiente nell'Unione europea alla fine del secolo.
(5)1 GU C 150 del 28.5.1999, pag. 59.

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