Risoluzione del Parlamento europeo sui risultati delle elezioni legislative in Austria e la proposta di formare un governo di coalizione tra l'ÖVP (Partito popolare austriaco) e l'FPÖ (Partito austriaco della Libertà)
Il Parlamento europeo,
- visto l'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, che ricorda i principi di libertà, democrazia e rispetto dei diritti dell'uomo quali fondamenti di un'Europa moderna, democratica, aperta e tollerante,
- visto l'articolo 7 del trattato sull'Unione europea, in base al quale uno Stato membro dell'Unione può essere sospeso in caso di violazione grave e persistente dei principi di cui all'articolo 6,
- visti i principi riconosciuti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo,
- visti i risultati delle elezioni legislative tenutesi in Austria il 3 ottobre 1999 e la proposta del 1º febbraio 2000 di costituire un governo di coalizione tra l'ÖVP e l'FPÖ,
- vista la dichiarazione della Presidenza portoghese a nome dei quattordici Capi di Stato e di governo del 31 gennaio 2000,
- vista la dichiarazione della Commissione del 1º febbraio 2000,
A. considerando che gli obiettivi della pace e della riconciliazione hanno portato, dopo la seconda guerra mondiale, all'emergere e al realizzarsi del progetto politico dell'Unione europea,
B. considerando le condizioni molto rigorose imposte ai paesi candidati, quali definite nelle conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen del giugno 1993, in base alle quali i paesi candidati devono soddisfare criteri politici relativi all'esistenza di istituzioni stabili che garantiscano la democrazia, il primato dello Stato di diritto, i diritti umani e il rispetto e la tutela delle minoranze,
C. considerando che l'Unione europea non può imporre ai paesi candidati norme che non siano applicate con pari rigore ai suoi Stati membri,
D. insistendo sulla promozione e la difesa dei valori democratici europei da parte dell'Unione europea e delle sue istituzioni e riconoscendo l'integrità dei diritti democratici e delle prerogative costituzionali del popolo e dello Stato austriaci,
1. condanna tutte le dichiarazioni offensive, xenofobe e razziste rilasciate dal leader del Partito austriaco della Libertà, Jörg Haider, nel corso di molti anni;
2. ritiene che l'ammissione del FPÖ in una coalizione di governo legittimi l'estrema destra in Europa;
3. ritiene che tali sentimenti non debbano influire sull'evoluzione delle relazioni politiche tra l'Austria e l'Unione europea e, in particolare, ricorda al sig. Schüssel, quale leader dell'ÖVP, la sua gravosa responsabilità politica di assicurare che qualunque governo egli guidi rispetti lo spirito e la lettera dei principi fondamentali del trattato;
4. accoglie favorevolmente il tempestivo intento politico della dichiarazione della Presidenza portoghese in quanto ribadisce la preoccupazione comune degli Stati membri di difendere i valori comuni europei quale un atto di necessaria vigilanza rafforzata;
5. esprime fiducia nella stragrande maggioranza della popolazione austriaca, che non ha votato per l'FPÖ, e invita il Consiglio e la Commissione a sostenere pienamente le attività organizzate in Austria per opporsi a posizioni razziste, xenofobe e contrarie all'immigrazione;
6. accoglie favorevolmente il tempestivo intento politico della dichiarazione della Commissione in quanto ribadisce la preoccupazione comune degli Stati membri di difendere i valori comuni europei quale un atto di necessaria vigilanza rafforzata;
7. invita la Commissione e il Consiglio a seguire, assieme al Parlamento, gli sviluppi della situazione, in particolare per quanto riguarda il razzismo e la xenofobia in Austria e in tutta l'Europa;
8. invita il Consiglio e la Commissione ad essere pronti, in caso di violazione grave e persistente da parte di qualunque Stato membro dei principi di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea, ad avviare un'azione ai sensi dell'articolo 7 del trattato nonché, previo parere conforme del Parlamento, a sospendere i diritti derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione del trattato;
9. incarica la sua Presidente di trasmettere la presidente risoluzione al Presidente e al governo dell'Austria, al Consiglio e alla Commissione.