Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 70/524/CEE
relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (COM(1999) 388
- C5-0134/1999
- 1999/0168(CNS)
)
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37
.
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152
.
(Emendamento 2)
Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis) considerando che, se alla data del 1º aprile 1998 più di una persona era responsabile dell'immissione in circolazione di un additivo, durante la procedura di rivalutazione ognuna di esse deve disporre di un'autorizzazione temporanea al riguardo, purché abbia presentato una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 9 G, paragrafo 5;
Articolo -1 L'articolo 7 bis della direttiva 70/524/CEE
è redatto nel modo seguente:
"Articolo 7 bis 1. Qualora un additivo sia costituito da organismi geneticamente modificati ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, della direttiva 90/220/CEE
del Consiglio del 23 aprile 1990 sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati1 ovvero contenga detti organismi, tale additivo può essere autorizzato solo se risulta innocuo per la salute umana e l'ambiente.
2. Nel caso di additivi geneticamente modificati ai sensi del paragrafo 1 viene effettuata una verifica dell'impatto ambientale a norma della direttiva 90/220/CEE
.
3. Le procedure con cui si garantisce che la verifica dell'impatto ambientale e altri elementi attinenti rispondano a quanto previsto dalla direttiva 90/220/CEE
, vengono inserite, su proposta della Commissione, in un regolamento del Consiglio che si fonda sulla pertinente base giuridica del trattato. Fino all'entrata in vigore di un tale regolamento gli additivi geneticamente modificati possono venire autorizzati nell'alimentazione degli animali solo se la loro immissione in commercio è stata autorizzata a norma della direttiva 90/220/CEE
.
4. Gli articoli da 11 a 18 della direttiva 90/220/CEE
non si applicano più agli organismi geneticamente modificati autorizzati a norma del regolamento citato al paragrafo 3.
5. I dettagli tecnici e scientifici concernenti l'esecuzione della verifica dell'impatto ambientale vengono definiti secondo la procedura dell'articolo 23.
_______________ 1GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 15; da ultimo modificata dalla direttiva 97/35/CE (GU L 169 del 27.6.1997, pag. 72).
(Emendamento 3)
ARTICOLO 1
Articolo 9G, paragrafo 5, comma primo bis (nuovo) (direttiva 70/524/CEE
)
Nel caso delle persone responsabili, alla data del 1º aprile 1998, dell'immissione in circolazione di un additivo, diverse da quelle di cui al paragrafo 2, l'autorizzazione provvisoria di cui al paragrafo 1 sarà sostituita da un'autorizzazione provvisoria ai sensi del paragrafo 4 che resterà in vigore fino alla fine della valutazione del fascicolo presentato da tale persona ai sensi del presente paragrafo.
(Emendamento 5)
ARTICOLO 1 BIS (nuovo)
Articoli 14, 15 e 16 (direttiva 70/524/CEE
)
Articolo 1 bis L'articolo 14, l'articolo 15 e l'articolo 16 della direttiva 70/524/CEE
vengono completati dal seguente paragrafo:
"Gli additivi geneticamente modificati devono essere indicati chiaramente come tali su ogni tipo di etichetta e ogni documento di accompagnamento, amministrativo o di altro genere, che, a norma della presente direttiva, viene apposto al contenitore dell'additivo, della premiscela o del mangime, ovvero allegato a quest'ultimo.”