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 Indice 
Testi approvati
Martedì 18 gennaio 2000 - Strasburgo
Accesso all'attività degli enti creditizi ***I (procedura senza relazione)
  Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari ***I (procedura senza relazione)
  Sistema delle risorse proprie delle Comunità * (procedura senza relazione)
  Accordo di pesca CE/Repubblica di São Tomé e Principe * (procedura senza discussione)
 Consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose ***II
 Trasporto di merci pericolose su strada ***I
 Coordinamento Fondi strutturali/Fondo di coesione
 Situazione, sviluppo sociale ed economico delle regioni dell'Unione
 Modernizzazione delle norme per l'applicazione degli ex articoli 85 e 86 del trattato CE
  Politica di concorrenza (relazione 1998)
  Aiuti di Stato nell'Unione europea nel settore manifatturiero (relazione 1995-1997)
  Aiuti alla siderurgia (relazione 1998)

Accesso all'attività degli enti creditizi ***I (procedura senza relazione)
Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (versione codificata) [COM(1999) 109 - C5-0067/1999 - 1997/0357(COD) [

(Procedura di codecisione: prima lettura)

La proposta è approvata.


Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari ***I (procedura senza relazione)
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (versione codificata) [COM(1999) 113 - C4-0212/1999 - 1999/0090(COD) [

(Procedura di codecisione: prima lettura)

La proposta è approvata


Sistema delle risorse proprie delle Comunità * (procedura senza relazione)
Proposta di regolamento (CE, Euratom) del Consiglio relativo all'applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (versione codificata) [COM(1997) 652 - C4-0018/1998 - 1997/0352(CNS) [

(Procedura di consultazione)

La proposta è approvata


Accordo di pesca CE/Repubblica di São Tomé e Principe * (procedura senza discussione)
Testo
Risoluzione
Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria prevista nell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Principe sulla pesca al largo di São Tomé e Principe, per il periodo dal 1º giugno 1999 al 31 maggio 2002 (COM(1999) 550 - C5-0305/1999 - 1999/0228(CNS) )
P5_TA(2000)0004A5-0106/1999

La proposta è approvata.

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente la conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria prevista nell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Principe sulla pesca al largo di São Tomé e Principe, per il periodo dal 1º giugno 1999 al 31 maggio 2002 (COM(1999) 550 - C5-0305/1999 - 1999/0228(CNS) )
P5_TA(2000)0004A5-0106/1999

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

-  vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(1999) 550 ),

-  consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 37 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma del trattato CE (C5-0305/1999 ),

-  visto l'articolo 67 del suo regolamento,

-  visti la relazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A5-0106/1999 ),

1.  approva la proposta della Commissione;

2.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.  chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


Consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose ***II
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle prescrizioni minime applicabili all'esame di consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile di merci pericolose (5563/1/1999 - C5-0208/1999 - 1998/0106(COD) )
P5_TA(2000)0005A5-0105/1999

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

-  vista la posizione comune del Consiglio (5563/1/1999 - C5-0208/1999 ),

-  vista la sua posizione in prima lettura(1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(1998) 174 )(2) ,

-  vista la proposta modificata della Commissione (COM(1998) 803 )(3) ,

-  visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

-  visto l'articolo 80 del suo regolamento,

-  vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5-0105/1999 ),

1.  modifica come segue la posizione comune;

2.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione comune del Consiglio   Emendamenti del Parlamento
(Emendamento 1)
Articolo 6, paragrafo 1, primo comma
   1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1999 . Essi ne informano immediatamente la Commissione.
   1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di quest'ultima . Essi ne informano immediatamente la Commissione.

(1) GU C 341 del 9.11.1998, pag. 29.
(2) GU C 148 del 14.5.1998, pag. 21.
(3) GU C 52 del 23.2.1999, pag. 16.


Trasporto di merci pericolose su strada ***I
Testo
Risoluzione
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/55/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (COM(1999) 158 - C5-0004/1999 - 1999/0083(COD) )
P5_TA(2000)0006A5-0104/1999

La proposta è modificata nel modo seguente:

Testo della Commissione (1)   Emendamenti del Parlamento
(Emendamento 1)
Considerando 7 bis (nuovo)
(7 bis) considerando che il Consiglio ha adottato, il 28 giugno 1999, la decisione 1999/468/CE recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione della Commissione 1;
_______________________
1 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(Emendamento 2)
ARTICOLO 1, PUNTO 2, LETTERA b) bis (nuova)
Articolo 5, paragrafo 3, lettera b bis) (nuova) (direttiva 94/55/CE)
   b bis) Al paragrafo 3, è inserita una nuova lettera b bis):
"b bis) uno Stato membro in cui la temperatura ambiente è regolarmente inferiore a -20ºC può imporre norme più rigorose per quanto concerne la temperatura di funzionamento del materiale per le cisterne e le loro attrezzature nonché per gli imballaggi di plastica destinati ad essere utilizzati nel trasporto nazionale di merci pericolose su strada nell'ambito del suo territorio.”
(Emendamento 3)
ARTICOLO 1, PUNTO 3, LETTERA -a) (nuova)
Articolo 6, paragrafo 3 (direttiva 94/55/CE)
   - a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Gli Stati membri possono autorizzare l'impiego, nel loro territorio, di veicoli costruiti anteriormente al 1º gennaio 1997 che non siano conformi alle disposizioni della presente direttiva, ma che siano stati costruiti secondo i requisiti nazionali applicabili al 31 dicembre 1996, sempreché i veicoli in questione siano mantenuti in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza richiesti. Le cisterne e i veicoli costruiti a partire dal 1º gennaio 1997 che non sono conformi alle disposizioni dell'Allegato B, ma la cui costruzione è in linea con i requisiti della presente direttiva vigenti alla data della loro costruzione, possono tuttavia continuare ad essere utilizzati per il trasporto nazionale sino a una data fissata secondo la procedura di cui all'articolo 9.”
(Emendamento 4)
ARTICOLO 1, PUNTO 4 bis (nuovo)
Articolo 9 (direttiva 94/55/CE)
4 bis. L'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"Articolo 9
La Commissione è assistita da un comitato di regolamentazione. Le disposizioni dell'articolo 5 della decisione del Consiglio 1999/468/CE sono applicabili fatto salvo l'articolo 8 della stessa.
Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6 di detta decisione è fissato a 3 mesi.
Il Parlamento europeo è periodicamente informato dalla Commissione dei lavori del comitato a norma delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3 di detta decisione. Al comitato si applicano i principi e le condizioni relativi all'accesso del pubblico ai documenti che si applicano alla Commissione.”
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/55/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (COM(1999) 158 - C5-0004/1999 - 1999/0083(COD) )
P5_TA(2000)0006A5-0104/1999

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

-  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(1999)158 )(2) ,

-  visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 71, paragrafo 1, lettera c), del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0004/1999 ),

-  visto l'articolo 67 del suo regolamento,

-  vista la relazione della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5-0104/1999 ),

1.  approva la proposta della Commissione così emendata;

2.  chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1)GU C 171 del 18.6.1999, pag. 17.
(2) GU C 171 del 18.6.1999, pag. 17.


Coordinamento Fondi strutturali/Fondo di coesione
Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione relativa ai Fondi strutturali e al coordinamento con il Fondo di coesione - Linee direttrici per i programmi del periodo 2000-2006 (COM(1999) 344 - C5-0122/1999 - 1999/2127 (COS) )
P5_TA(2000)0007A5-0108/1999

Il Parlamento europeo,

-  vista la comunicazione della Commissione (COM(1999) 344 - C5-0122/1999 ),

-  visti il trattato UE, in particolare l'articolo 2, e il trattato CE, in particolare gli articoli 158 e segg. e 299, paragrafo 2,

-  visto il regolamento (CE) 1260/1999 del Consiglio(1) recante disposizioni generali per i Fondi strutturali, in particolare gli articoli 10, paragrafo 3, e 11, paragrafo 3, lettera b),

-  visto il regolamento (CE) 1257/1999 del Consiglio(2) sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), con specifico riferimento all'articolo 1,

-  vista la prima relazione triennale della Commissione sulla coesione economica e sociale (COM(1996) 542 - C4-0016/1997 ),

-  vista la sesta relazione periodica sulla situazione socio-economica e sullo sviluppo delle regioni dell'Unione europea (SEC(1999) 66 - C5-0120/1999 ),

-  viste le proposte illustrate nel documento della Commissione “Agenda 2000: per un'Unione più forte e più ampia” (COM(1997)2000 ) tese a potenziare la coesione economica e sociale nonché la sua risoluzione del 18 giugno 1998(3) sull'Agenda 2000 - Per un'Unione più forte e più ampia, parte 1 - Capitolo II - “Coesione economica e sociale”,

-  viste le linee direttrici della Commissione concernenti le priorità per l'adeguamento dei programmi dei Fondi strutturali entro la fine del 1999 (C4-0640/1997 ),

-  viste la sua risoluzione del 19 novembre 1998(4) su una proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione e la sua risoluzione del 6 maggio 1999(5) sul progetto di regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sui Fondi strutturali,

-  visti lo Schema di sviluppo dello spazio comunitario (SDEC), adottato nel maggio 1999, la corrispondente risoluzione del 2 luglio 1998 sull'assetto territoriale e sullo schema di sviluppo dello spazio comunitario(6) , nonché il piano d'azione adottato dai ministri della politica regionale e dell'assetto territoriale riuniti a Tampere il 4 e 5 ottobre 1999,

-  visti il Quinto programma di azione ambientale e la corrispondente risoluzione del 22 aprile 1993(7) ,

-  visto il Quarto programma d'azione a medio termine della Comunità per la parità di opportunità tra le donne e gli uomini (1996-2000) (COM(1995) 381 ) e la sua corrispondente risoluzione del 17 novembre 1995(8) ,

-  vista la comunicazione della Commissione “Quadro d'azione per uno sviluppo sostenibile nell'Unione europea” (COM(1998) 605 ) e la sua corrispondente risoluzione del 4 maggio 1999(9) ,

-  viste la comunicazione della Commissione sul coordinamento delle attività a favore delle piccole e medie imprese (PMI) e dell'artigianato (COM(1997) 610 ) e la comunicazione della Commissione "Mercati europei dei capitali per le piccole e medie imprese: prospettive e ostacoli potenziali al progresso” (COM(1997) 187 ), nonché le sue corrispondenti risoluzioni del 5 novembre1998(10) e del 17 settembre 1998(11) ,

-  viste la comunicazione della Commissione “Una strategia europea per incoraggiare le iniziative locali di sviluppo e di occupazione” (COM(1995) 273 ) e la sua risoluzione del 6 settembre 1996(12) ,

-  viste la comunicazione della Commissione sull'ambiente e l'occupazione (COM(1997) 592 ) e la sua corrispondente risoluzione del 16 luglio 1998(13) ,

-  visti la proposta di direttiva del Consiglio, presentata dalla Commissione, sulla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente naturale (COM(1996) 511 ) e il suo parere del 20 ottobre 1998(14) ;

-  visti la relazione della commissione per la politica regionale, il trasporto e il turismo nonché i pareri della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e della commissione per la pesca (A5-0108/1999 ),

A.  considerando che il mercato interno concentra l'incremento delle attività economiche nei centri di gravitazione, a scapito delle regioni sfavorite e dell'ambiente naturale, non facendo beneficiare, tutti in pari misura, dei vantaggi dell'integrazione e che pertanto i Fondi strutturali e di coesione costituiscono lo strumento fondamentale per ridurre le disparità regionali e promuovere uno sviluppo armonioso della Comunità nel suo insieme;

B.  considerando che l'accento posto nelle linee direttrici sulla promozione dello sviluppo sostenibile e sul miglioramento della competitività ai fini dell'occupazione è da valutare positivamente,

C.  considerando che, all'articolo 158, primo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea, le isole meno favorite figurano tra le regioni il cui sviluppo deve rappresentare una priorità essenziale della politica di coesione dell'Unione, e invita pertanto la Commissione ad attribuire alle isole un'importanza adeguata nel quadro delle linee direttrici destinate agli Stati membri,

D.  considerando che sia la Commissione che gli Stati membri sono responsabili di una “Europa per i suoi cittadini”, che accordi a tutti analoghe opportunità, a prescindere dall'ubicazione regionale o dalla posizione sociale, senza, nel contempo, compromettere la capacità delle generazioni future di sopperire ai loro bisogni,

E.  considerando in particolare che l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, fissa non solo gli obiettivi geografici ma anche obiettivi di contenuto dei Fondi europei, che rendono necessario un approccio integrato alla programmazione e l'esecuzione delle politiche comunitarie orizzontali,

F.  considerando che la politica regionale dell'Unione europea costituisce il suo secondo bilancio di intervento mediante i Fondi strutturali e il Fondo di coesione e che le linee direttrici formulate dalla Commissione devono garantire la preminenza delle priorità comunitarie per l'ammissibilità delle azioni dei programmi determinati dagli Stati in concertazione con i partner locali e regionali,

G.  considerando che sia il contenuto che le conclusioni della Sesta relazione periodica sulle regioni elaborata dalla Commissione presentano un valore e un interesse enormi, soprattutto per quanto concerne la valutazione dei fattori che realmente determinano la competitività delle regioni d'Europa, ai fini della definizione delle priorità comunitarie su cui le azioni strutturali devono concentrarsi per essere efficaci e considerando che la Commissione ha dichiarato di voler tener pienamente conto di tali priorità in sede di elaborazione delle linee direttrici; considerando che i quattro fattori su cui si può fare sicuramente leva per realizzare lo sviluppo regionale e che richiedono una concentrazione degli investimenti strutturali sono i seguenti:

   -
base produttiva e struttura economica,
   -
livello della tecnologia e della ricerca,
   -
infrastrutture che garantiscano l'accessibilità e
   -
manodopera qualificata,

H.  considerando che gli obiettivi comunitari di riforma dei Fondi strutturali europei contestualmente all'Agenda 2000, sono finalizzati alla concentrazione, all'efficienza nonché alla semplificazione delle strutture amministrative e che la Commissione è tenuta a porre in atto detti obiettivi in sede di verifica dei programmi;

I.  considerando la comunicazione della Commissione destinata al Consiglio europeo "Una strategia per integrare l'ambiente nelle politiche dell'Unione europea” (COM(1998) 333 ), e in particolare la conclusione cui essa giunge, secondo cui l'integrazione ambientale non rappresenta un'opzione ma un obbligo,

J.  considerando la strategia comunitaria per la diversità biologica (COM(1998) 42 ), e in particolare il suo punto 25, richiama l'attenzione sull'obiettivo di incoraggiare uno sviluppo regionale sostenibile nel quadro dei programmi operativi dei Fondi strutturali,

K.  considerando che, ai sensi del terzo comma dell'articolo 10 del summenzionato regolamento (CE) n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, la Commissione ha il compito di pubblicare dopo l'entrata in vigore del regolamento e prima della valutazione intermedia di cui all'articolo 42 dello stesso, linee direttrici generali e indicative sulle politiche comunitarie rilevanti e concordate e che dette linee direttrici costituiranno un fattore di rilievo in sede di negoziato e di revisione dei programmi;

L.  considerando che il Parlamento non è stato tempestivamente consultato in ordine alle linee direttrici e si è pertanto trovato nell'impossibilità di valutare il loro contenuto prima che entrassero in vigore;

M.  considerando che i programmi del nuovo obiettivo 1 sono stati progettati già prima che le linee direttrici divenissero operative,

1.  sottolinea l'importanza delle linee direttrici necessarie per conseguire gli obiettivi comunitari di riforma ossia efficienza, concentrazione e semplificazione amministrativa, ed evidenzia la dimensione europea della politica strutturale e, in tale contesto, si compiace che esse siano state comunicate in tempo utile dalla Commissione;

2.  ritiene che le linee direttrici costituiscano uno strumento indicativo rilevante per gli Stati membri e le regioni in sede di elaborazione delle priorità in materia di programmazione, di conseguimento dell'obiettivo organico e coerente dello sviluppo sostenibile delle regioni sfavorite, o che lamentano difficoltà di sviluppo, nonché della promozione occupazionale attiva e preventiva; si augura che ne risultino le massime sinergie possibili fra tutti gli strumenti e le risorse finanziarie nonché un equilibrio fra i provvedimenti ambientali, economici e sociali;

3.  giudica un progresso il fatto che, nell'ambito della promozione strutturale, le linee direttrici siano classificate in base a settori tematici, perché soltanto così è possibile promuovere un approccio integrato nell'ambito dei nuovi piani e programmi, che dovranno basarsi su piani di sviluppo e di riconversione predisposti in sede decentrata;

4.  constata che non si fa alcun riferimento al modo in cui tali direttrici devono essere interpretate nei programmi transitori;

5.  sottolinea l'importanza delle linee direttrici quale strumento per promuovere un partenariato decentrato, efficiente e ampio basato sulle competenze e sull'impegno di tutti i soggetti degli enti regionali e locali la cui qualificazione deve essere sostenuta dall'assistenza tecnica e sollecita, a tale riguardo, l'ulteriore perfezionamento dello strumento indicativo, che a tutt'oggi non prevede alcun requisito minimo e orientamento per le procedure relative alla partecipazione dei partner;

6.  ritiene inoltre che la gestione delle risorse finanziarie a titolo dei Fondi strutturali dovrebbe essere, di conseguenza, decentrata, tenendo conto sia delle potenzialità del partenariato sia delle competenze delle autorità regionali e locali, con l'obbligo di un controllo più accurato dell'impiego dei Fondi e del rispetto degli obiettivi definiti dall'Unione;

7.  deplora che il documento della Commissione non contenga alcuna raccomandazione per gli Stati membri intesa a semplificare le procedure e le normative nazionali in materia di presentazione e d'istruzione dei progetti da parte delle autorità nazionali, nonché in materia di finanziamento, attuazione e controllo; ritiene che i vincoli normativi e amministrativi imposti da taluni Stati membri rappresentino talvolta grossi ostacoli per l'accesso degli operatori ai Fondi strutturali, in particolare PMI, microimprese e artigiani;

8.  invita la Commissione a concentrarsi, nel corso dei negoziati con gli Stati membri sui nuovi piani e programmi, sulla promozione di un ambiente favorevole alle PMI ad elevata intensità di lavoro, istituendo obiettivi chiari per le fonti alternative di finanziamento, ivi compresi i programmi in materia di capitali a rischio e di finanziamento privato, i servizi di sostegno alle imprese nonché le nuove tecnologie dell'informazione e gli investimenti in settori innovativi;

9.  ritiene necessario che, sulla base delle linee direttrici definite, la Commissione pubblichi un documento di valutazione e di analisi dei progetti innovativi (migliori pratiche) e ne curi un'ampia diffusione presso i responsabili della politica strutturale; chiede pertanto alla Commissione di favorire lo scambio di esperienze tra Stati membri e regioni onde porre in evidenza le migliori pratiche negli approcci innovativi e amministrativi e di valutare la possibilità di stabilire una base dati dimostrativa di tali progetti;

10.  reputa necessario che, nella fase attuale, si proceda ad un riesame non solo dei contenuti bensì anche dell'idoneità delle linee direttrici quale strumento di valutazione per la Commissione in sede di negoziato dei programmi; insiste, a tale riguardo, sul rispetto delle politiche comunitarie orizzontali e sottolinea la necessità di autorizzare i programmi all'insegna dell'efficienza e della tempestività, tenendo in debito conto la partecipazione di associazioni locali del settore privato al processo di pianificazione e di attuazione e garantendo che siano forniti orientamenti riguardo a strategie di uscita alla fine del periodo di programmazione;

11.  rileva che le linee direttrici possono avere un valore orientativo, ancorché minimo, soltanto se risulta possibile misurare i progressi compiuti in funzione di obiettivi verificabili e in sintonia con le strategie delle politiche comunitarie; deplora che il documento all'esame non si soffermi maggiormente su questo aspetto e rileva la pressante necessità di porvi rimedio;

12.  deplora il fatto che le linee direttrici non contengano disposizioni specifiche o chiarimenti in merito alle implicazioni dell'ampliamento, sia per le autorità regionali e nazionali impegnate in programmi finanziati a titolo dei Fondi strutturali, che per i paesi candidati, e invita la Commissione ad affrontare tale aspetto nell'ambito della revisione intermedia del programma;

13.  sottolinea che il coordinamento delle risorse stanziate potrà risultare proficuo soltanto se, anche in seno alla Commissione, le varie divisioni coopereranno fra di loro e se saranno rispettate le politiche comunitarie orizzontali non soltanto a livello settoriale; insiste, a tale riguardo, sull'elemento della sostenibilità nello sviluppo delle aree urbane e rurali;

14.  raccomanda, nel quadro delle raccomandazioni della Commissione in materia di sviluppo sostenibile, che sia garantita la coerenza delle politiche di integrazione degli Stati membri, sulla base delle linee direttrici definite nello schema di sviluppo dello spazio comunitario;

15.  critica il fatto che alla questione urbana sia stata dedicata solo un'attenzione marginale nell'ambito delle linee direttrici; invita la Commissione a garantire che il finanziamento per i progetti urbani sia offerto in tutti i programmi e aree obiettivo regionali degli Stati membri, tenendo conto degli orientamenti del Quadro d'azione per lo sviluppo urbano sostenibile e assicurando risorse finanziarie adeguate mediante sovvenzioni globali;

16.  critica l'incapacità di tenere conto, tramite lo strumento delle linee direttrici, della duplice funzione dello sviluppo rurale quale contributo sia alla riforma del modello agricolo europeo sia alla coesione economica e sociale e invita la Commissione ad avvalersi maggiormente, in sede di sviluppo delle aree rurali e delle regioni dipendenti dalla pesca, dello strumento decentrato di incentivazione, avendo cura di non limitare la promozione delle regioni modello soltanto all'iniziativa comunitaria LEADER;

17.  invita la Commissione a tener conto, d'intesa con gli Stati membri, della necessità di accordare maggiore attenzione a strategie integrate per il rilancio delle relazioni città-campagna e ribadisce la fondamentale importanza dello schema di sviluppo dello spazio comunitario SDEC;

18.  sottolinea l'esigenza di garantire una migliore coerenza e coordinamento tra i programmi di sviluppo regionali, il Fondo di coesione e le iniziative comunitarie per quanto riguarda gli obiettivi programmatici, il coordinamento finanziario e l'esecuzione del partenariato;

19.  chiede che si privilegi una ripartizione più bilanciata delle risorse dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione per quanto riguarda l'equilibrio tra le modalità di trasporto; sottolinea l'importanza particolare per tale settore dei criteri della sostenibilità, della sicurezza dei trasporti e dell'integrazione delle modalità di trasporto e invita la Commissione a prestare particolare attenzione a tali criteri in sede di approvazione dei fondi di sostegno;

20.  invita la Commissione a riferire al Parlamento, prima della conclusione dei negoziati con gli Stati membri in ordine ai documenti di programmazione, in merito alle ricadute delle linee direttrici sui programmi, con specifico riferimento alle politiche comunitarie orizzontali e/o alle eventuali difficoltà incontrate con questo nuovo strumento;

21.  invita la Commissione ad accogliere nell'ambito della revisione intermedia le proposte del Parlamento per la revisione finale delle linee direttrici e ricorda alla Commissione il codice di condotta e gli obblighi che da esso derivano;

22.  chiede che la valutazione intermedia, l'assegnazione della riserva di rendimento e la valutazione finale si basino su criteri oggettivi e pragmatici, che consentano di misurare la completa interazione delle azioni e dei programmi strutturali che per definizione sono multifattoriali, di modo che non soltanto si tenga conto degli indicatori quantitativi, ma si analizzino anche con uguale attenzione gli aspetti qualitativi, compreso l'indice di sviluppo umano definito dalle Nazioni Unite, nonché una verifica comparativa dell'impatto sull'occupazione;

23.  ricorda alla Commissione che il Parlamento dovrebbe essere consultato già allo stadio progettuale in ordine a tutte le bozze di linee direttrici da essa predisposte;

Occupazione e affari sociali

24.  deplora che al momento della definizione del nuovo periodo di programmazione 2000-2006 l'obiettivo 3 non abbia svolto il suo ruolo di quadro di riferimento in materia di azioni per l'occupazione nella politica strutturale, in quanto non sono stati ancora completati i relativi piani; chiede che il coordinamento e la coerenza strategica tra gli obiettivi 1, 2 e 3 siano garantiti in fase di attuazione dei nuovi piani e programmi;

25.  chiede alla Commissione e agli Stati membri, in merito ai patti territoriali, di utilizzare i patti a livello locale e regionale come quadri per la concertazione e il coordinamento degli interventi strutturali tra gli operatori interessati, in quanto l'estensione sistematica del modello del patto territoriale garantirà la corretta applicazione del principio del partenariato;

26.  auspica che gli incentivi alla riqualificazione delle risorse umane siano calibrati sulle esigenze e sui mercati emergenti futuri; sollecita pertanto maggiori sforzi per individuare il fabbisogno futuro di servizi che esigono competenze specifiche e per sostenere il trasferimento di tecnologie alle PMI;

27.  sottolinea l'importanza di promuovere programmi che prevedano misure specifiche destinate ad incoraggiare il reinserimento professionale dei disoccupati di più di 40 anni, che rappresentano una categoria che incontra difficoltà ad adeguarsi alle nuove tecnologie e agli attuali requisiti delle imprese;

Industria

28.  reputa importante che siano potenziate le infrastrutture di ricerca, innanzitutto nei paesi che beneficiano del Fondo di coesione, ubicando università ed altri istituti, in modo da favorire, meglio che in passato, gli abitanti delle aree meno sviluppate nonché la permanenza delle persone istruite nelle loro zone di origine;

29.  chiede alla Commissione e agli Stati membri di orientarsi maggiormente verso i programmi a basso consumo di energia e di investire in fonti di energia rinnovabili, per raggiungere uno sviluppo regionale sostenibile;

Politica di concorrenza

30.  ribadisce che è fondamentale che i programmi promossi da autorità nazionali o regionali siano pienamente conformi alla politica e alle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza, in particolare per quanto riguarda l'applicazione di quelle relative al settore degli aiuti di Stato;

o
o   o

31.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.
(2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.
(3) GU C 210 del 6.7.1998, pag. 189.
(4) GU C 379 del 7.12.1998, pag. 164.
(5) GU C 279, dell'1.10.1999, pag. 292.
(6) GU C 226 del 20.7.1998, pag. 42.
(7) GU C 150 del 31.5.1993, pag. 292.
(8) GU C 323 del 4.12.1995, pag. 167.
(9) GU C 279 dell'1.10.1999, pag. 44.
(10) GU C 359, del 23.11.1998, pag. 98.
(11) GU C 313, del 12.10.1998, pag. 195.
(12) GU C 277 del 23.9.1996, pag. 45.
(13) GU C 292 del 21.9.1998, pag. 149.
(14) GU C 341 del 9.11.1998, pag. 18.


Situazione, sviluppo sociale ed economico delle regioni dell'Unione
Risoluzione del Parlamento europeo sulla Sesta relazione periodica sulla situazione socioeconomica e sullo sviluppo delle regioni dell'Unione europea (SEC(1999) 66 - C5-0120/1999 - 1999/2123(COS) )
P5_TA(2000)0008A5-0107/1999

Il Parlamento europeo,

-  vista la Sesta relazione periodica (SEC(1999) 66 - C5-0120/1999 ),

-  visto l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2083/93 del 20 luglio 1993 sulla riforma del FESR(1) ,

-  visto il regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 4253/88 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro(2) ,

-  visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui fondi strutturali a partire dal 2000(3) ,

-  visto che ai sensi degli articoli 2 e 3, paragrafo 2 del trattato CE, la Comunità ha il compito di promuovere la parità tra uomini e donne nonché di eliminare le ineguaglianze e visto il quarto programma d'azione comunitaria a medio termine per la parità di opportunità tra le donne e gli uomini (1996-2000) (COM(1995) 381 ) e la sua risoluzione in materia del 17 novembre 1995(4) ,

-  vista la prima relazione della Commissione sulla coesione economica e sociale (COM(1996) 542 - C4-0016/1997 ) e la sua risoluzione in materia del 19 novembre 1997(5) ,

-  visto lo schema di sviluppo dello spazio comunitario (SSSC) e vista la sua risoluzione del 2 luglio 1998 sull'assetto territoriale e sullo schema di sviluppo dello spazio comunitario(6) ,

-  visto l'articolo 160 del suo regolamento,

-  visti la relazione della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo e il parere della commissione per la pesca (A5-0107/1999 ),

A.  considerando che il rafforzamento della coesione economica e sociale ai sensi degli articoli 2 e 158 del trattato CE costituisce un obiettivo primario dell'Unione europea, che viene rafforzato dalla creazione del mercato interno e dall'istituzione di un'Unione economica e monetaria,

B.  considerando la riforma della politica strutturale attuata in base ai presupposti della concentrazione, della semplificazione e dell'efficienza, e la rafforzata responsabilità degli Stati membri e delle regioni,

C.  considerando il carattere a lungo termine della politica regionale e strutturale comunitaria nonché il quadro finanziario esistente per tale settore politico,

D.  considerando che, ai sensi dell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE, gli aiuti allo sviluppo sostenibile delle regioni ultraperiferiche, il sostegno al sorgere di settori innovativi e competitivi in tali regioni, la rettifica dei loro ritardi di sviluppo e la compensazione degli svantaggi di cui soffrono, costituiscono un obbligo rinnovato per l'Unione nei confronti dell'obiettivo di coesione economica e sociale,

1.  prende atto con soddisfazione della presentazione della Sesta relazione periodica, che unitamente alla Quinta relazione periodica e alla prima relazione sulla coesione del 1996, offre una descrizione ampia e dettagliata della situazione economica e sociale nelle regioni dell'Unione e delle loro tendenze in materia di sviluppo e rappresenta una solida base per la formulazione di priorità di politica strutturale a livello dell'Unione;

2.  si compiace di vedere migliorate, di anno in anno, dette relazioni in ordine alla qualità dei fattori di sviluppo descritti ed analizzati, con specifico riferimento all'analisi di fattori vaghi difficilmente quantificabili; plaude all'estensione del periodo considerato che consente di recepire le fluttuazioni congiunturali;

3.  constata che in vari punti la relazione rileva le incertezze insite nei parametri statistici e ribadisce la necessità di proseguire con maggiore intensità, soprattutto a livello regionale e per i paesi dell'Europa centro-orientale, gli sforzi finalizzati alla definizione, alla raccolta ed all'analisi di indicatori rappresentativi; deplora la mancata analisi delle interazioni fra i singoli fattori e propone di tener maggiormente conto in futuro dei complessi rapporti causa/effetto;

4.  plaude al raggiungimento di una soglia qualitativa nell'analisi dei dati regionali, ma constata nondimeno i progressi ancora necessari in termini di conoscenza; deplora, invece, la mancanza di qualsiasi analisi specifica concernente le isole e le regioni ultraperiferiche che, in misura diversa, presentano situazioni specifiche. In tal senso, reputa importante attuare il PSTE (Piano di sviluppo del territorio europeo) per realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato, in particolare nel caso delle isole e delle regioni periferiche dell'Unione europea;

5.  plaude alla qualità d'insieme della seconda parte della relazione periodica sui fattori di competitività, che offre prospettive nuove e quanto mai interessanti al fine di un progetto effettivo di sviluppo equilibrato e policentrico del territorio europeo e riepiloga particolarmente bene gli aspetti centro-periferici in Europa, in termini di competitività;

6.  constata con soddisfazione che alcune raccomandazioni contenute nella sua risoluzione del 29 giugno 1995(7) sulla quinta relazione periodica sono state riportate dalla Commissione nella sua Sesta relazione periodica, ad esempio la raccomandazione relativa alla competitività e all'ampliamento; riconosce che nella prima relazione sulla coesione del 1996 sono contenute le analisi richieste degli effetti delle sovvenzioni statali e delle politiche nazionali e comunitarie;

7.  chiede che la fusione della relazione sulla coesione e della relazione periodica in una terza relazione annuale sulla coesione economica e sociale non dia luogo a perdite di contenuto; invita la Commissione ad estendere, nella sua prossima relazione, le analisi sulla competitività delle regioni anche ai paesi dell'Europa centrale e orientale; sollecita nuovamente la Commissione a rilevare l'esigenza di recupero e di emersione dell'economia sommersa quale fattore essenziale della situazione economica di una regione;

8.  si interroga sulle conseguenze dell'allargamento per quanto riguarda la ripartizione dei fondi strutturali e, in particolare, le sue ripercussioni sulle regioni ultraperiferiche; invita la Commissione a riservare nella sua prossima relazione sulla coesione economica e sociale un capitolo apposito all'esame dell'impatto delle misure adottate in applicazione dell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE sullo sviluppo economico e sociale delle regioni ultraperiferiche;

9.  constata con soddisfazione i progressi compiuti da buona parte delle regioni povere in Europa nel corso degli ultimi anni, consapevole del fatto che si tratta essenzialmente di regioni il cui livello era molto basso e che, nel corso del periodo statistico studiato, esse hanno beneficiato dell'integrazione europea; sottolinea tuttavia che la forte progressione del PIL pro capite registrata fra il 1991 e il 1996 (dal 45 al 59%) è riconducibile anche al recupero da parte dei Länder tedeschi ammissibili a titolo dell'obiettivo 1 e che, senza tener conto di questi ultimi, tale crescita risulta molto più contenuta (dal 56 al 61%);

10.  constata con soddisfazione che, a giudicare dal PIL pro capite, è in corso un processo di recupero delle regioni più povere; osserva con preoccupazione che tale evoluzione ha luogo a livello europeo principalmente grazie a un accrescimento della produttività e solo in esigua misura grazie a una crescita dell'occupazione; invita la Commissione e gli Stati membri, nella scelta di strategie di sviluppo, ad attribuire un'adeguata considerazione all'effetto occupazionale delle misure adottate;

11.  riconosce che a livello nazionale le tendenze a una convergenza nominale non vanno ancora di pari passo in tutti i settori con una convergenza reale a livello regionale; fa presente che i divari tra le regioni si vanno approfondendo e che i divari tra le regioni più povere e quelle più ricche restano molto ampi; osserva con preoccupazione che l'aumento della disoccupazione ha colpito le regioni con intensità molto diversa; sottolinea il fatto preoccupante che la disoccupazione nelle 25 regioni più colpite raggiunge in media il 23,7%, mentre si attesta ad appena il 4% nelle 25 regioni meno colpite, il che dimostra che esiste una correlazione fra disoccupazione e basso reddito pro capite, mentre si smentisce l'identificazione della disoccupazione con i processi di ristrutturazione nei paesi industrializzati; chiede che si tenga conto maggiormente delle situazioni di ciascuna regione , quali lunghe distanze, scarsa densità di popolazione e rigide condizioni climatiche, e in particolare delle cause della disoccupazione; chiede di inserire il tema della coesione territoriale statale, interregionale e transfrontaliera nelle future relazioni triennali sulla coesione economica e sociale;

12.  sottolinea che un'analisi territoriale dell'evoluzione dei PIL regionali evidenzia chiare disparità regionali molto più complesse nel quadro dei tre fenomeni essenziali che contribuirebbero al rafforzamento della coesione territoriale dell'Europa:

-  la continuazione di una crescita molto rapida nelle aree centrali dell'Europa e, pertanto, un rafforzamento delle zone europee più dinamiche, in proporzioni superiori rispetto alla media comunitaria.

-  il recupero da parte di talune regioni iberiche, dell'Irlanda e dei Länder ammissibili a titolo dell'obiettivo 1, in contrasto con la debole crescita della maggior parte delle regioni greche, di buona parte del Mezzogiorno, delle isole e di altre regioni iberiche.

-  la debole crescita, molto inferiore rispetto alla media comunitaria, di numerose regioni periferiche non ammissibili a titolo dell'obiettivo 1; ciò in particolare riguarda i paesi scandinavi, la Francia e, in misura minore, il Regno Unito e l'Italia;

13.  ricorda che la relazione riconosce che il 50% della disoccupazione è attribuibile a motivi strutturali; concorda con la constatazione della Commissione secondo cui un'ampia base economica costituisce la premessa dello sviluppo positivo di una regione e della creazione e del mantenimento di posti di lavoro; constata che la promozione della competitività e della sostenibilità ambientale dei settori commerciale e industriale e la promozione di un'infrastruttura vicina all'economia devono stare al centro della politica strutturale;

14.  insiste sul fatto che le situazioni occupazionali delle varie regioni degli Stati membri sono talmente peculiari da giustificare la preminenza delle autorità interne dei paesi membri nell'adottare misure di promozione dell'occupazione; si augura che la Commissione consideri i suoi programmi come un corollario delle politiche nazionali;

15.  sottolinea la necessità di misure integrate per lottare contro la disoccupazione strutturale; rinvia in particolare alla necessità di misure di riqualificazione e formazione professionale continua per la forza lavoro;

16.  fa presente l'effetto positivo sull'occupazione delle piccole e medie imprese; sottolinea che occorre seguire con attenzione il rafforzamento del potenziale imprenditoriale delle PMI e che occorre sviluppare ulteriormente i servizi per le PMI; fa presente che ai fini di un efficiente impiego degli aiuti occorre armonizzare le misure incentivanti con un'ampiamente diversificata promozione dell'industria piccola e media e della creazione di nuove attività imprenditoriali; ritiene che le regioni meno sviluppate debbano avere la possibilità di utilizzare incentivi economici, che non costituiscano distorsioni della concorrenza, affinché le imprese dispongano delle medesime possibilità, ad esempio per ovviare alle difficoltà dovute alle lunghe distanze; che, in tal modo, si potrebbe sostenere l'insediamento di imprese in tali regioni;

17.  prende atto del fatto che in molte regioni i flussi migratori incontrollati aggravano le differenze economiche, in quanto le aree colpite dallo spopolamento entrano in una spirale di regressione e la loro infrastruttura resta scarsamente utilizzata, mentre quelle che sono meta dei flussi migratori devono misurarsi con problemi dovuti all'insufficienza dei servizi di base;

18.  sottolinea la necessità che la Commissione e gli Stati membri orientino le strategie politiche in base alle necessità economiche delle imprese, in particolare quando queste siano connesse alla creazione di posti di lavoro;

19.  rileva con preoccupazione la crescente emarginazione di talune persone dal mercato del lavoro, con specifico riferimento al tasso di disoccupazione superiore alla media riscontrato fra le donne e i giovani; richiama gli Stati membri e la Commissione al loro impegno di adoperarsi nell'ambito dei fondi strutturali a favore delle pari opportunità; sostiene gli sforzi della Commissione di integrare in altre politiche le politiche finalizzate a dette categorie di persone; reputa necessario, quale base per proficue strategie di azione, proseguire con maggiore intensità l'analisi delle condizioni di una migliore integrazione di dette fasce della popolazione;

20.  esprime profonda preoccupazione per i notevoli squilibri nei settori della ricerca e dello sviluppo; sottolinea in tale contesto la rilevanza del trasferimento di tecnologie e di know-how quale impulso per le attività innovative delle imprese e/o quale premessa per il recepimento dei risultati di R&S nell'ambito di prodotti innovativi; propone alla Commissione ed agli Stati membri di migliorare il trasferimento di conoscenze tra le regioni allo scopo di massimizzare gli effetti di trascinamento (spill-over ) dei progressi scientifici e tecnologici e di promuovere l'integrazione nel ciclo di produzione;

21.  rileva in tale contesto le opportunità offerte dalle telecomunicazioni; sottolinea la necessità di potenziare i collegamenti nelle regioni ultraperiferiche e meno sviluppate;

22.  annette non poca rilevanza all'incidenza di fattori "morbidi” sull'occupazione e la crescita; condivide la tesi della Commissione secondo cui la politica strutturale imprime impulsi positivi all'efficienza delle amministrazioni nazionali; annette in tale contesto grande importanza al monitoraggio ed alle attività di controllo della Commissione;

23.  mette nuovamente in evidenza il ruolo importante delle autorità e degli enti locali e regionali, nonché del settore del volontariato, nell'eliminazione delle disuguaglianze regionali e sociali; accoglie favorevolmente le prescrizioni relative al partenariato nel quadro della politica strutturale; sottolinea l'importanza di reti istituzionali e sociali per la competitività; richiama l'attenzione sugli effetti positivi della politica strutturale per la creazione di una cultura della cooperazione;

24.  invita la Commissione a migliorare le basi giuridiche di una cooperazione fra le regioni degli Stati membri e dei paesi candidati all'adesione;

25.  ribadisce che, per quanto riguarda il cofinanziamento, il contributo finanziario della Comunità potrà portare solo lentamente a un'eliminazione delle disuguaglianze economiche e sociali; invita la Commissione a valutare con precisione gli interventi degli Stati membri in regioni per le quali sono state autorizzate risorse finanziarie dai fondi strutturali, e ad applicare rigorosamente le misure di controllo; chiede agli Stati membri di fare in modo che gli interventi finanziari o politici nelle regioni aventi diritto all'assistenza rafforzino e puntellino l'obiettivo della coesione economica e sociale;

26.  rileva la particolare necessità di consolidare il bilancio quale premessa per il successo dell'Unione economica e monetaria e dell'allargamento dell'Unione verso Est;

27.  invita gli Stati membri che non abbiano ancora inoltrato un elenco completo delle regioni da incentivare a farlo quanto prima e chiede alla Commissione di esaminare senza indugio ed alla luce dei risultati della sesta relazione periodica, i programmi operativi delle regioni per il nuovo periodo (2000-2006) nonché a fare tutto il possibile per consentire un inizio puntuale di detto periodo;

28.  deplora che nella sua sesta relazione la Commissione non faccia riferimento all'incidenza regionale del settore della pesca, in molte regioni europee, quale fattore endogeno di sviluppo economico e sociale, né alla conseguente necessità di mantenere una politica strutturale che tenga conto delle sue peculiarità, onde contribuire in modo efficace alla coesione economica e sociale delle regioni dell'Unione;

29.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 193 del 31.7.1993, pag. 34.
(2) GU L 193 del 31.7.1993, pag. 20.
(3) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.
(4) GU C 323 del 4.12.1995, pag. 167.
(5) GU C 371 dell'8.12.1997, pag. 89.
(6) GU C 226 del 20.7.1998, pag. 42.
(7) GU C 183 del 17.7.1995, pag. 33.


Modernizzazione delle norme per l'applicazione degli ex articoli 85 e 86 del trattato CE
Risoluzione del Parlamento europeo sul Libro bianco della Commissione sulla modernizzazione delle norme per l'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato CE (COM(1999) 101 - C5-0105/1999 - 1999/2108(COS) )
P5_TA(2000)0009A5-0069/1999

Il Parlamento europeo,

-  visto il Libro bianco della Commissione sulla modernizzazione delle norme per l'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato CE(1) (COM(1999) 101 - C5-0105/1999 ),

-  vista la sua risoluzione del 18 luglio 1997 sul Libro verde della Commissione concernente le restrizioni verticali nella politica di concorrenza comunitaria(2) ,

-  visti i suoi pareri del 9 febbraio 1999 sulla XXVII relazione della Commissione europea sulla politica di concorrenza (3) ,

-  visto il suo parere del 15 aprile 1999 sulla proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento 19/65/CEE relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi e pratiche concordate, e sulla proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento n. 17 del Consiglio, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato(4) ,

-  visti i risultati dell'audizione tenuta sull'argomento il 22 settembre 1999 dalla commissione per i problemi economici e monetari,

-  visto l'articolo 160 del suo regolamento,

-  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A5-0069/1999 ),

A.  considerando che la politica di concorrenza costituisce un elemento fondamentale dell'economia sociale di mercato,

B.  considerando che un'efficace politica di concorrenza stimolerà la competitività dell'industria europea,

C.  considerando che un'efficace politica di concorrenza è anche nell'interesse dei consumatori, in quanto la competitività induce costantemente le imprese a mettere a disposizione prodotti e servizi migliori e a prezzi più favorevoli,

D.  considerando che l'attuale sistema di attuazione delle norme europee in materia di concorrenza è rimasto pressoché invariato sin dalla sua introduzione nei primi anni della Comunità, nonostante il radicale cambiamento delle condizioni quadro,

E.  considerando che in passato l'attuale sistema aveva certamente una sua giustificazione, e ha rappresentato un importante contributo alla nascita di una cultura europea della concorrenza,

F.  considerando che nelle condizioni attuali il sistema di notifica e di autorizzazione opera in maniera lenta e farraginosa e che, dall'epoca del regolamento n. 17 del 1962, la Commissione, a fronte di centinaia di notifiche all'anno, ha adottato soltanto in 9 casi una decisione di divieto,

G.  considerando che la possibilità di applicazione del diritto comunitario della concorrenza da parte degli organi giurisdizionali darà alle imprese mezzi adeguati per risolvere i loro conflitti privati con rapidità e immediatezza, consentendo nel contempo alla Commissione e alle autorità nazionali garanti della concorrenza di concentrare la propria attività sui casi più importanti in cui sia in gioco l'interesse pubblico,

H.  considerando che il processo di liberalizzazione e privatizzazione in alcuni settori dei servizi pubblici non ha fatto venire meno la posizione dominante di determinate imprese, ora in mano a privati, le quali concentrano nelle proprie mani un considerevole potere che consente loro di agire come se non avessero concorrenti, a danno di questi ultimi, dei fornitori, dei clienti e dei consumatori,

1.  ritiene urgentemente necessaria una modernizzazione delle norme europee di concorrenza, in considerazione delle lacune che caratterizzano aspetti essenziali dell'attuale sistema e dei profondi mutamenti che hanno interessato la realtà economica;

2.  si compiace delle proposte della Commissione, che costituiscono una buona base - benché ancora insufficiente - per la discussione sulle riforme attualmente all'esame;

3.  ricorda che le proposte riguardano solamente le disposizioni sugli accordi tra imprese che limitano la concorrenza all'interno del mercato comune e sottolinea che la Commissione prevede di mantenere il regime di notifica nei settori degli aiuti di Stato e delle concentrazioni di imprese;

4.  sostiene in linea di principio le tesi essenziali del Libro bianco, vale a dire l'abrogazione del regime di notifica ed autorizzazione di cui all'articolo 81 (ex 85) del trattato nonché l'applicazione decentrata delle norme di concorrenza, privilegiando un rafforzamento del ruolo delle autorità e degli organi giurisdizionali degli Stati membri, in quanto ciò potrebbe contribuire notevolmente al consolidamento della “cultura europea della concorrenza”;

5.  esorta la Commissione a istituire una conferenza sulla concorrenza nell'UE;

6.  sottolinea che la modernizzazione dell'attuale sistema non deve andare a discapito della certezza giuridica e della coerenza nell'applicazione delle norme di concorrenza nella Comunità, e rammenta la sua precitata risoluzione del 18 luglio 1997 e il suo precitato parere del 15 aprile 1999 sul Libro verde della Commissione concernente le restrizioni verticali e sui regolamenti connessi;

7.  ritiene pertanto necessario che la Commissione sostenga le autorità e gli organi giurisdizionali nazionali, attraverso regolamenti d'esenzione per categoria, linee direttrici e comunicazioni;

8.  invita la Commissione a controllare la qualità della legislazione sulla concorrenza negli Stati membri, allo scopo di creare condizioni eque di concorrenza nel mercato interno;

9.  constata che il Libro bianco non reca apporti significativi alla modernizzazione dell'applicazione dell'articolo 82, e invita la Commissione a rafforzare la prevenzione degli abusi di posizione dominante;

10.  sollecita la Commissione ad approvare criteri di modernizzazione nell'applicazione dell'articolo 82, introducendo, ai fini della determinazione della posizione dominante, elementi di analisi economica e la considerazione del potere di mercato; insiste inoltre sulla necessità di perseguire le pratiche di sfruttamento abusivo quali atti a danno dei fornitori, dei clienti e dei consumatori;

11.  ritiene necessario chiarire i criteri in base ai quali l'analisi dei casi dovrà essere effettuata da un'autorità nazionale specifica, per evitare che le parti scelgano di sottoporsi all'autorità che può essere loro più favorevole;

12.  ritiene che, nei casi in cui la chiarificazione è nell'interesse generale, le imprese dovrebbero continuare ad avere la possibilità di una chiarificazione preliminare da parte della Commissione, ad esempio anche mediante pareri motivati; tuttavia, tale procedimento deve essere limitato a casi eccezionali, in cui vi sia la necessità di risolvere questioni dubbie, per evitare che si ripeta l'accumulo di notifiche che ha reso inefficace la procedura attuale;

13.  ritiene necessario che la Commissione dimostri, con maggiore precisione di quanto non faccia nel Libro bianco, che le riforme proposte non darebbero luogo ad un sistema di semplice vigilanza a posteriori sulla concorrenza e che in tutti gli Stati membri sarà garantita in pari misura la partecipazione della Commissione stessa;

14.  sottolinea che bisogna garantire la trasparenza e lo stato di diritto a tutte le parti e che il regolamento n. 17/62 nel suo complesso deve essere oggetto di una profonda revisione, in quanto non risponde alle necessità attuali, e invita il Consiglio ad adottare un nuovo regolamento di procedura che contempli anche i diritti di difesa dei soggetti cui viene addebitata l'infrazione, la separazione fra le diverse fasi della procedura, la fissazione di termini - anche per la Commissione - per i singoli adempimenti, nonché la legittimazione e l'accesso al fascicolo degli interessati;

15.  appoggia il criterio della Commissione di dare maggiore importanza alle denunce nel quadro del nuovo sistema, e ritiene che il ruolo dei ricorrenti debba essere rafforzato nel regolamento stesso; si dovrà inoltre agevolare l'intervento delle associazioni di consumatori in qualità di ricorrenti;

16.  sottolinea che le riforme proposte non debbono comportare una rinazionalizzazione della politica di concorrenza e che non deve essere messa in discussione la priorità del diritto comunitario;

17.  invita ad agire con tempestività quegli Stati membri che finora non hanno autorizzato le proprie autorità garanti della concorrenza e i propri organi giurisdizionali ad applicare il diritto comunitario;

18.  chiede che, ai fini di una coerente applicazione delle norme nei procedimenti riguardanti il diritto delle intese, in tutti gli Stati membri dell'UE la competenza in materia sia attribuita a tribunali specializzati, in modo che sia garantita la certezza del diritto;

19.  ritiene che, nel contesto della prossima riforma delle norme europee in materia di concorrenza, sia necessario rivedere il principio della sussidiarietà e, in particolare, che sia determinante stabilire criteri univoci per l'attribuzione dei casi nell'ambito della rete delle autorità competenti in materia di concorrenza e dei tribunali degli Stati membri;

20.  invita gli Stati membri a sviluppare una rete delle autorità garanti della concorrenza e, se ciò non è ancora avvenuto, a creare le condizioni interne per l'applicazione decentrata diretta degli articoli 81 e 82 del trattato CE e per l'istituzione di autorità garanti della concorrenza pienamente indipendenti;

21.  osserva che non deve essere messo in discussione il ruolo centrale della Commissione europea quale custode dei trattati;

22.  ritiene indispensabile intensificare la cooperazione tra la Commissione e le autorità nazionali di sorveglianza nonché tra queste ultime, e suggerisce al riguardo di incentivare lo scambio di funzionari e lo svolgimento di riunioni congiunte, sotto forma di giornate di riflessione e simili, nelle quali si produca uno scambio di opinioni e di esperienze; ritiene altresì che occorra prevedere l'obbligo, per le autorità nazionali competenti in materia di concorrenza che intendano revocare il beneficio di un'esenzione comunitaria per categoria, di fornire delucidazioni sulla materia alla Commissione e alle omologhe autorità nazionali;

23.  invita la Commissione ad analizzare le cause che hanno ostacolato l'applicazione del diritto comunitario della concorrenza da parte degli organi giurisdizionali degli Stati membri, e chiede che vengano individuate le misure atte ad eliminare gli impedimenti esistenti;

24.  reputa importante continuare anche in futuro, ai fini della trasparenza dell'azione comunitaria, a motivare le decisioni in materia di concorrenza sotto il profilo dell'utilità per i consumatori, al fine di chiarire in che misura tali decisioni abbiano tenuto conto del principio dell'“adeguata partecipazione dei consumatori all'utile che ne deriva”;

25.  ritiene necessario precisare ulteriormente le norme concernenti le piccole e medie imprese e tutelare dette imprese da sanzioni eventualmente contestabili, in particolare stabilendo che vengano punite con pene pecuniarie solo le violazioni del divieto di istituire cartelli commesse intenzionalmente o per grave negligenza, nonché estendendo i casi in cui la cooperazione fra PMI non deve essere considerata come infrazione dell'articolo 81, in particolare se tale collaborazione si prefigge l'obiettivo di competere con operatori economici in possesso di un forte potere di mercato o di negoziare condizioni uniformi con fornitori o clienti che detengano un siffatto potere;

26.  ritiene che qualsiasi aumento dei poteri d'indagine della Commissione non debba comportare una diminuzione dei diritti di difesa degli interessati;

27.  constata, in vista del prossimo ampliamento dell'Unione europea, che i paesi candidati all'adesione, tutti caratterizzati da un lungo periodo di economia pianificata, devono affrontare notevoli difficoltà per instaurare un sistema di concorrenza efficiente;

28.  invita pertanto la Commissione a sostenere maggiormente questi paesi attraverso misure di informazione e cooperazione, al fine di garantire che le istituzioni e il personale necessari siano tempestivamente disponibili;

29.  ritiene che, in vista della modernizzazione, l'applicazione delle regole di concorrenza da parte della Commissione europea sarebbe più efficiente e più coerente qualora le questioni di concorrenza relative a tutti i settori venissero trattate da un'unica Direzione generale, e chiede pertanto di trasferire alla Direzione generale “Concorrenza” le questioni in materia di concorrenza concernenti i settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del carbone e dell'energia;

30.  sottolinea che, anche dopo la riforma del regime europeo della concorrenza, la relazione annuale della Commissione sulla concorrenza dovrà continuare ad essere il documento centrale della politica di concorrenza comunitaria e dovrà contenere, in particolare, tutti gli sviluppi e le decisioni fondamentali per la Comunità che in seguito al decentramento avranno luogo negli Stati membri;

31.  sostiene l'opinione che la modernizzazione del sistema di concorrenza europeo proposta nel Libro bianco sia possibile nel quadro delle vigenti disposizioni del trattato CE;

32.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e alla Corte di giustizia nonché ai governi, ai parlamenti e alle autorità competenti in materia di concorrenza degli Stati membri.

(1) Attualmente artt. 81 e 82 del trattato CE.
(2) GU C 286 del 22.9.1997, pag. 347
(3) GU C 150 del 28.5.1999, pag. 53.
(4) GU C 219 del 30.7.1999, pagg. 422 e 424.


Politica di concorrenza (relazione 1998)
Risoluzione del Parlamento europeo sulla XXVIII relazione della Commissione sulla politica di concorrenza (1998) (SEC(1999) 743 - C5-0121/1999 - 1999/2124(COS) )
P5_TA(2000)0010A5-0078/1999

Il Parlamento europeo,

-  vista la XXVIII relazione della Commissione europea sulla politica di concorrenza (1998) (SEC(1999) 743 - C5-0121/1999 ),

-  visto il settimo censimento degli aiuti di Stato nell'Unione europea nel settore manifatturiero ed in taluni altri settori, presentato dalla Commissione (COM(1999) 148 ),

-  visto il suo parere del 1º aprile 1998 sulla proposta di regolamento del Consiglio sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CE a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (COM(1997) 396 )(1) ,

-  visto il suo parere del 14 gennaio 1999 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (COM(1998) 73 )(2) ,

-  visto il suo parere del 15 aprile 1999 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento n. 19/65/CEE relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato, a determinate categorie di accordi e pratiche concordate (COM(1998) 546 )(3) ,

-  visto il suo parere del 15 aprile 1999 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento n. 17 del Consiglio, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (COM(1998) 546 )(4) ,

-  viste le risposte scritte della Commissione alla risoluzione del Parlamento europeo del 9 febbraio 1999 sulla XXVII relazione della Commissione sulla politica di concorrenza - 1997 (SEC(1998) 636 - C4-0379/1998 ) (5) ,

-  visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0078/1999 ),

A.  considerando che la politica europea della concorrenza non può essere vista se non in connessione con altre politiche dell'Unione europea, quali la politica sociale o la politica dell'ambiente,

B.  considerando che la politica di concorrenza deve contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'UE quali la crescita economica, la competitività, un livello sufficiente di occupazione, la protezione dell'ambiente, la tutela dei consumatori e la coesione economica e sociale,

C.  considerando che la politica europea della concorrenza deve essere adeguata e modernizzata per tenere il passo con gli sviluppi in campo economico, quali la crescente unificazione del mercato interno, la globalizzazione e il rapido progresso tecnologico,

D.  considerando che nell'Unione economica e monetaria è necessario un maggiore controllo della concorrenza, al fine di mantenere un mercato interno funzionante,

E.  considerando che un controllo efficace della concorrenza nella zona dell'euro richiede una stretta cooperazione fra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri,

F.  considerando che la modernizzazione e l'applicazione più rigorosa delle regole di concorrenza, in particolare per quanto riguarda il controllo degli aiuti di Stato, rendono più importante che mai comunicare e illustrare le ragioni della politica di concorrenza al pubblico in genere, al pubblico specializzato e agli operatori economici delle regioni,

G.  considerando che in questi ultimi anni il carico di lavoro della Direzione generale della Concorrenza della Commissione europea è enormemente aumentato, per l'attribuzione ad essa di nuovi compiti, quale la liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni e dell'energia, e per l'accresciuta cooperazione internazionale,

H.  consapevole del fatto che un'efficace politica di concorrenza promuove la competitività delle imprese europee,

1.  accoglie con favore la XXVIII relazione sulla politica di concorrenza e la giudica un documento importante, con cui la Commissione assolve il suo obbligo di “rendere conto” stabilito dal trattato;

2.  accoglie con favore le novità nella redazione del testo, che facilitano la comprensione della relazione accrescendo così la trasparenza della politica di concorrenza; considera molto importante rendere partecipe il pubblico, nella misura più ampia possibile, delle ragioni e dei contenuti della politica di concorrenza, poiché l'effettiva applicazione delle misure adottate dipende anche dalla loro comprensione da parte delle categorie di cittadini interessate;

3.  esprime ancora una volta il suo apprezzamento per l'eccellente qualità del dialogo con la Commissione, in particolare con il commissario responsabile della concorrenza nel precedente collegio; sollecita un ulteriore sviluppo del controllo democratico della politica di concorrenza dell'Unione europea; invita il nuovo commissario responsabile per la politica di concorrenza a partecipare a periodiche riunioni d'informazione con la commissione competente del Parlamento, riunioni nel corso delle quali vengono discussi, fra l'altro, i principali casi d'attualità nel campo della concorrenza;

4.  sottolinea l'importanza delle risposte scritte della Commissione alla propria succitata risoluzione del 9 febbraio 1999 e invita i propri organi ad avvalersi di tale documento quale elemento rilevante del dialogo sulla politica di concorrenza;

5.  invita gli Stati membri e la Commissione ad adoperarsi per assicurare l'applicazione uniforme della legislazione negli Stati membri, indispensabile ai fini del buon funzionamento dei controlli sulla concorrenza previsti dal diritto comunitario;

6.  esorta la Commissione ad impegnarsi a coinvolgerlo il più possibile nello sviluppo e nell'attuazione della politica di concorrenza;

7.  ritiene che l'evoluzione della politica di concorrenza devbba essere accompagnata da una politica globale di protezione dei consumatori e da un maggior coinvolgimento delle organizzazioni dei consumatori;

8.  ritiene che le norme di concorrenza non debbano indebitamente impedire agli Stati membri che desiderano adottare una legislazione d'avanguardia in campo ambientale di perseguire gli obiettivi illustrati all'articolo 6 del trattato;

9.  si compiace che la Commissione abbia adottato, in quattro casi nel corso del 1998, un approccio positivo alle questioni ambientali nella sua analisi della concorrenza nel quadro dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato CE; rileva con soddisfazione che la Commissione ha ribadito nella sua recente relazione sulla politica di concorrenza la posizione da essa già assunta nella relazione per il 1995 secondo cui migliorare l'ambiente deve essere considerato un fattore di promozione del progresso economico o tecnico;

10.  esorta la Commissione a vigilare con cura affinché non vengano adottate intese anticoncorrenziali fra banche in relazione alle diverse modalità delle operazioni di pagamento, in particolare nella zona dell'euro;

11.  chiede che si tenga conto dell'aumentato fabbisogno di personale della Direzione generale della Concorrenza, procedendo a un ampliamento del suo organico, affinché la Commissione possa rispettare pienamente gli obblighi che il trattato le impone;

12.  valuta positivamente l'impegno della Commissione per l'ammodernamento del diritto della concorrenza; chiede, tuttavia, che nel contempo i progetti di riforma non conducano ad una rinazionalizzazione o a un indebolimento della politica europea della concorrenza; ritiene però, con riferimento al principio della sussidiarietà, che alle regioni debba essere lasciato un proprio margine di manovra organizzativo;

13.  ritiene che un'applicazione coerente della politica di concorrenza possa dare sostegno agli obiettivi degli orientamenti in materia d'occupazione; sollecita a tale riguardo la Commissione a dare rapida attuazione al regolamento di abilitazione all'adozione di regolamenti di esenzione per categoria, che metteranno in moto dinamiche positive specialmente per le piccole e medie imprese (PMI) e nel settore della formazione;

14.  chiede che in considerazione del livello complessivamente ancora elevato degli aiuti di Stato, e data la loro incompatibilità con un buon funzionamento del mercato interno, si dia maggiore priorità alla politica europea di concorrenza rispetto ai regimi nazionali di aiuti, nel rispetto del principio della sussidiarietà;

15.  ribadisce l'esigenza che si continui a sostituire i monopoli con strutture competitive al fine di modernizzare l'Europa e promuovere un ambiente più competitivo per i consumatori e per le imprese;

16.  invita la Commissione ad attuare, in relazione al rimborso degli aiuti di Stato concessi illegalmente, misure efficaci in vista di un'armonizzazione delle norme sui rimborsi;

17.  sottolinea, tuttavia, che alcune misure basate sugli aiuti di Stato continuano ad essere necessarie per correggere talune deficienze del mercato e per sorreggere gli obiettivi più ampi del trattato CE;

18.  ritiene che il “censimento degli aiuti di Stato nell'Unione europea nel settore manifatturiero ed in taluni altri settori”, che viene ora presentato con frequenza annuale, possa rappresentare una valida base per aumentare la trasparenza del settore degli aiuti pubblici; propone che il censimento si occupi in misura maggiore della qualità degli aiuti;

19.  invita la Commissione a presentare proposte per un registro pubblico e regolarmente aggiornato degli aiuti di Stato, che tenga conto delle differenze qualitative fra gli aiuti concessi; dovrebbero esservi compresi anche gli aiuti riguardo ai quali sono stati aperti procedimenti;

20.  invita la Commissione a introdurre un "quadro di valutazione” analogo al quadro di valutazione del mercato unico, da cui risulti quali Stati membri hanno il più alto e il più basso livello di aiuti di Stato;

21.  propone che la Commissione pubblichi annualmente un documento in cui si analizzino le ripercussioni degli aiuti di Stato sulla competitività, sul livello dei prezzi e sulla mobilità dei fattori di produzione;

22.  ribadisce la sua approvazione degli aiuti di Stato considerati come aventi interesse comune, ad esempio nei settori della ricerca e dello sviluppo, delle PMI, della formazione, del risparmio energetico e della protezione dell'ambiente; considera tuttavia importante che la Commissione proponga criteri e condizioni uniformi per questo tipo di aiuti di Stato;

23.  invita gli Stati membri a concedere, al fine di raggiungere gli obiettivi del protocollo di Kyoto, più aiuti nei settori del risparmio energetico e della protezione dell'ambiente, visto che tali aiuti costituiscono attualmente solo il 3% del totale di quelli concessi;

24.  invita la Commissione a verificare in misura maggiore rispetto al passato anche gli effetti di distorsione della concorrenza innescati da formule tributarie, oltre che dagli aiuti di Stato;

25.  invita la Commissione a riferirgli regolarmente sulla situazione dell'introduzione della politica di concorrenza nei paesi che hanno chiesto l'adesione all'UE;

26.  ritiene che il vigente quadro giuridico del diritto della concorrenza nell'UE debba essere integralmente recepito dai paesi candidati all'adesione; tuttavia, durante un periodo transitorio, l'applicazione delle regole di concorrenza nei singoli casi dovrebbe avere luogo con flessibilità; incoraggia la Commissione a fornire ai paesi candidati l'assistenza necessaria per adeguare le loro regole di concorrenza;

27.  invita la Commissione a presentare al Parlamento una relazione che illustri il suo punto di vista sul futuro della dimensione internazionale della politica di concorrenza;

28.  è favorevole a un ruolo più incisivo dell'Oganizzazione mondiale del commercio (OMC) nella politica di concorrenza a livello internazionale; invita pertanto il Consiglio a dare mandato alla Commissione di condurre negoziati allo scopo di concludere accordi multilaterali sul diritto internazionale della concorrenza nel quadro dell'OMC; invita nel contempo la Commissione a integrare nelle strategie per la lotta alle pratiche anticoncorrenziali che perturbano gli scambi e gli investimenti standard minimi uniformi in materia di politica della concorrenza e la creazione di autorità indipendenti garanti della concorrenza in tutti gli Stati membri dell'OMC;

29.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

(1) GU C 138 del 4.5.1998, pag. 97.
(2) GU C 104 del 14.4.1999, pag. 118.
(3) GU C 219 del 30.7.1999, pag. 422.
(4) GU C 219 del 30.7.1999, pag. 424.
(5) GU C 150 del 28.5.1999, pag. 53.


Aiuti di Stato nell'Unione europea nel settore manifatturiero (relazione 1995-1997)
Risoluzione del Parlamento europeo sul settimo censimento degli aiuti di Stato nell'Unione europea nel settore manifatturiero e in taluni altri settori (COM(1999) 148 - C5-0107/1999 - 1999/2110 (COS) )
P5_TA(2000)0011A5-0087/1999

Il Parlamento europeo,

-  visto il censimento della Commissione (COM(1999) 148 - C5-0107/1999 ),

-  vista la XXVIII relazione della Commissione sulla politica della concorrenza 1998 (SEC(1999) 743 - C5-0121/1999 ),

-  visti gli articoli 2, 6,87, 88 e 127, paragrafo 2 del trattato CE,

-  vista la sua risoluzione del 19 novembre 1997 sulla prima relazione triennale della Commissione sulla coesione economica e sociale (COM(1996) 542 )(1) ,

-  vista la sua risoluzione del 13 novembre 1996 sulla ristrutturazione e il trasferimento di imprese nell'Unione europea(2) ,

-  visto l'articolo 160 del suo regolamento,

-  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A5-0087/1999 ),

A.  considerando che l'applicazione di norme chiare di politica di concorrenza è essenziale per il funzionamento adeguato del mercato interno,

B.  considerando che ai sensi del trattato CE la valutazione della compatibilità degli aiuti con il mercato comune è affidata essenzialmente alla Commissione,

C.  considerando che le disposizioni dell'articolo 87, paragrafi 2 e 3, sulla compatibilità di taluni aiuti di Stato dovrebbero contribuire, tra l'altro a promuovere lo sviluppo economico e sociale, importanti progetti di interesse europeo comune, lo sviluppo di talune industrie e culture, la conservazione del patrimonio culturale e la qualità dell'ambiente,

D.  considerando che l'importo globale degli aiuti erogati annualmente dagli Stati membri dell'Unione verso i settori interessati è pari in media a 95 miliardi di euro per il periodo 1995-1997 e considerando che gli aiuti al settore manifatturiero rappresentano approssimativamente il 40% del totale,

E.  considerando che gli aiuti spesi annualmente dagli Stati membri in termini sia di aiuti globali sia di aiuti al settore manifatturiero sono diminuiti notevolmente rispetto al periodo precedente 1993-1995 (gli aiuti globali del 13%, e quelli al settore manifatturiero dal 3,8% al 2,6% del valore aggiunto),

F.  considerando tuttavia che questa riduzione degli aiuti è dovuta principalmente ad una diminuzione degli aiuti erogati ai nuovi Länder tedeschi,

G.  considerando che gli aiuti di Stato pro-capite evidenziano notevoli, sebbene decrescenti, disparità tra Stati membri, e considerando che queste disparità sono almeno parzialmente dovute alla diversità di cicli e strutture economici,

H.  considerando che gli aiuti di Stato pro-capite nel settore manifatturiero raggiungono i livelli massimi in Italia, nei nuovi Länder tedeschi (a causa delle esigenze di adeguamento non ancora interamente soddisfatte) e in Irlanda, ma considerando che l'Irlanda occupa chiaramente il primo posto se si sommano gli aiuti nazionali agli aiuti comunitari,

I.  considerando che i regolamenti (CE) del Consiglio 994/98, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato(3) , e 659/99, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE(4) , rispettivamente agli articoli 7 e 28, creano un Comitato consultivo per gli aiuti di Stato, formato dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dalla Commissione, ma senza rappresentanti del Parlamento europeo,

J.  considerando che la Commissione ha ricevuto con il precitato regolamento (CE) del Consiglio 994/98, il mandato di definire le norme per le esenzioni in blocco nei limiti degli articoli 1 e 2 dello stesso regolamento,

K.  considerando che gli aiuti di Stato sono erogati sotto molte forme diverse, non tutte coperte dal presente censimento della Commissione,

Osservazioni generali sugli aiuti di Stato

1.  ritiene che una politica della concorrenza efficiente sia una condizione preliminare per il buon funzionamento del mercato interno dell'Unione economica e monetaria; ammette che il controllo degli aiuti di Stato rappresenti una dimensione importante della politica di concorrenza e pertanto sostiene l'attività svolta dalla Commissione in questo settore, che ha notevolmente migliorato gli strumenti di controllo;

2.  sottolinea tuttavia il fatto che il trattato CEE all'articolo 87, paragrafi 2 e 3 ritenga che gli aiuti di Stato a talune condizioni siano compatibili con il mercato interno; che l'articolo 87, paragrafo 3, lettera e) preveda anche che il Consiglio possa determinare con una sua decisione, su proposta della Commissione, altre categorie di aiuto che possono essere compatibili con il mercato interno; sollecita il Consiglio a interessare più strettamente il Parlamento a tutte le decisioni nel quadro della procedura legislativa e propone che la nuova Conferenza intergovernativa applichi a questi articoli, laddove le decisioni del Consiglio siano prese a maggioranza qualificata, la procedura di codecisione;

3.  sottolinea che le misure in termini di aiuti di Stato risulteranno necessarie per sostenere gli obiettivi generali del trattato CE inclusi quelli dell'articolo 6 (sviluppo sostenibile), dell'articolo 16 (servizi di interesse generale) e dell'articolo 158 (coesione economica e sociale);

4.  mette in guardia, in particolare, dal ruolo potenzialmente nocivo degli aiuti di Stato quando essi incoraggiano i trasferimenti di imprese da uno Stato membro all'altro, il che potrebbe determinare una "caccia” alle sovvenzioni da parte delle imprese senza alcun valore aggiunto per gli obiettivi comuni dell'UE;

5.  chiede che il riorientamento dei controlli sugli aiuti introdotto dal precitato regolamento (CE) 994/98 del Consiglio venga sfruttato per orientare maggiormente le future normative giuridiche sugli aiuti e le relative procedure in funzione dell'imperativo dell'efficacia;

6.  auspica che il Parlamento sia pienamente informato in merito all'adozione di regolamenti che esentano determinate categorie di aiuti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE ("esenzioni per categoria”); insiste, sempre nello stesso spirito, sulla necessità di ricevere informazioni regolari sui pareri espressi dal comitato consultivo in materia di aiuti di Stato e su eventuali posizioni non conformi da parte degli Stati membri;

7.  ritiene necessario istituire in futuro meccanismi atti a garantire che gli aiuti siano destinati ai fini specifici per i quali sono stati autorizzati;

8.  chiede l'eliminazione degli aiuti di Stato illegali concessi nell'Unione europea e deplora l'elevato livello degli aiuti illegali erogati in taluni Stati membri; ritiene che essi costituiscano un ingiusto vantaggio per le imprese che li ricevono e che alterino la concorrenza, dando luogo a una ripartizione all'insegna dell'inefficienza e dello spreco di risorse già scarse;

9.  è consapevole dei problemi di organico della Direzione generale per la concorrenza rispetto ai suoi compiti attuali e futuri; ritiene necessario attivare risorse inutilizzate, analizzare l'organigramma e riassegnare risorse all'interno della Commissione al fine di garantire la piena operatività della Direzione generale in parola;

Osservazioni generali sul settimo censimento

10.  valuta favorevolmente il settimo censimento sugli aiuti di Stato nella UE nonché il fatto che esso venga attualmente pubblicato annualmente; si compiace che la Direzione generale per la concorrenza fornisca al pubblico sul suo sito web dati generali e specifici; auspica, tuttavia, un ulteriore miglioramento, in termini di quantità e qualità, delle informazioni gratuite a disposizione dei cittadini tramite Internet;

11.  si rammarica che i dati sugli aiuti di Stato siano principalmente presentati soltanto in forma estremamente aggregata e non rivelino informazioni sufficientemente dettagliate né sui fini degli aiuti concessi, né sui settori interessati né sulle società che ricevono gli aiuti; queste informazioni sarebbero necessarie per poter effettuare una soddisfacente valutazione politica;

12.  nota che i dati presentati non riguardano tutti gli aiuti di Stato, in particolare per quanto riguarda i contratti di R&S a fini militari e gli aiuti alla R&S nel settore dell'energia nucleare, una carenza fondamentale dal punto di vista politico che dovrebbe essere corretta quanto prima;

13.  chiede pertanto alla Commissione, viste le varie carenze riguardanti i dati disponibili nel presente censimento, di controllare in stretta cooperazione con gli Stati membri le possibilità di migliorare la qualità dei dati per il nono censimento; chiede agli Stati membri di trasmettere tempestivamente tutti i dati richiesti e di registrare integralmente gli aiuti di Stato concessi;

14.  si compiace che il censimento per la prima volta consideri i regimi fiscali speciali alla stregua di aiuti di Stato e incoraggia la Commissione a vagliare più approfonditamente i regimi fiscali degli Stati membri da questo punto di vista;

15.  si compiace del fatto che la Commissione, anche in questo caso per la prima volta, abbia presentato un quadro provvisorio degli aiuti di Stato erogati nell'Unione per promuovere gli investimenti esteri diretti; concorda con la Commissione nel ritenere che tali aiuti potrebbero incoraggiare i trasferimenti di imprese, e quindi vanificare gli sforzi volti a creare occupazione nell'UE, e chiede che il prossimo censimento sugli aiuti di Stato includa una valutazione degli effetti di tali aiuti sulle aziende e sull'occupazione nell'UE, nonché sul settore industriale e artigianale dei paesi riceventi;

16.  invita la Commissione a promuovere, nell'ambito della propria azione, gli strumenti di aiuto delle categorie C e D, che presuppongono rimborsi o comunque misure attive da parte dei beneficiari;

17.  deplora il fatto che l'entità degli aiuti di Stati ad hoc concessi a singole imprese sia cresciuta vertiginosamente in taluni Stati membri, dal momento che questo tipo di aiuti può avere facilmente effetti indesiderati sul funzionamento del mercato interno, tali da distorcere la concorrenza;

18.  sottolinea l'esigenza che il censimento includa nel suo corpo centrale (e non soltanto nell'allegato, come nel caso presente) i dati riguardanti gli aiuti erogati nel quadro dei programmi e degli strumenti comunitari, in modo da illustrare la totalità degli importi del denaro pubblico erogato per la sovvenzione di imprese;

19.  ribadisce la sua richiesta alla Commissione affinché essa prossimamente presenti una proposta di registro degli aiuti pubblici, riguardante tutti i tipi di aiuti pubblici erogati alle società e indichi almeno le dimensioni e i nomi delle società che ricevono la maggior parte degli aiuti; questo registro dovrebbe essere aggiornato a scadenze regolari, come minimo ogni anno, e reso pubblico;

20.  esorta la Commissione a introdurre un "quadro di valutazione” analogo al quadro di valutazione del mercato unico, da cui risulti chiaramente quali Stati membri hanno il più alto livello di aiuti di Stato e quali quello più basso;

21.  invita la Commissione a impegnarsi energicamente per richiamare l'attenzione del pubblico sul registro e sul quadro di valutazione degli aiuti di Stato, in modo da indicare gli Stati membri che sovvenzionano illegalmente l'industria domestica a danno delle imprese e dei consumatori europei e da stigmatizzarne il comportamento; invita la Commissione a fare in modo che tale registro sia facilmente accessibile per i cittadini e le imprese europee tramite Internet;

22.  chiede alla Commissione di adottare una impostazione maggiormente orientata verso una "valutazione” del problema degli aiuti di Stato e ad includere nel censimento una valutazione sulle prassi seguite per gli aiuti di Stato erogati dagli Stati membri alla luce degli obiettivi globali dell'Unione quali definiti agli articoli 2 e 6 del trattato CE;

23.  invita inoltre la Commissione a inserire ogni due anni nel suo censimento annuale una valutazione approfondita dell'impatto economico, sociale e ambientale delle prassi seguite per gli aiuti di Stato (valutazione interdisciplinare); sottolinea in questo contesto l'esigenza che i vari servizi all'interno della Commissione cooperino più strettamente nella valutazione riguardante gli effetti economici e di altro tipo collegati agli aiuti di Stato;

24.  invita la Commissione a precisare ulteriormente la conclusione, di cui al paragrafo 82 del censimento, secondo la quale è indispensabile un "adeguamento da parte dei paesi candidati all'acquis comunitario in materia di aiuti di Stato molto prima dell'effettiva adesione”, dal momento che potrebbero rendersi necessari una regolamentazione specifica prima dell'adesione nonché periodi transitori dopo la stessa per consentire la nascita, in questi paesi, di un tessuto economico diversificato, competitivo e sostenibile sotto il profilo ambientale;

25.  esorta la Commissione ad attuare, in relazione al rimborso degli aiuti di Stato erogati illegalmente, misure efficaci volte ad armonizzare le norme per i rimborsi;

Sui settori specifici

26.  è preoccupato per l'importo degli aiuti di Stato erogati al settore automobilistico, che contrariamente alla tendenza globale degli aiuti di Stato è aumentato del 24% rispetto al periodo precedente; mette in dubbio, in base alla crescente sovraccapacità di questo settore e alle ripercussioni ambientali di una crescente flotta automobilistica, che questi aiuti debbano essere considerati compatibili con l'articolo 6 del trattato CE;

27.  ritiene allarmante che gli aiuti concessi al settore del trasporto marittimo si confondano in alcuni casi con gli aiuti alla cantieristica, inseriti nel settore manifatturiero, i cui massimali sono fissati in una direttiva ad hoc;

o
o   o

28.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio, al Comitato delle Regioni e al Comitato economico e sociale.

(1) GU C 371 dell'8.12.1997, pag. 89.
(2) GU C 362 del 2.12.1996, pag. 147.
(3) GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.
(4) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.


Aiuti alla siderurgia (relazione 1998)
Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione della Commissione sull'applicazione nel 1998 della decisione n. 2496/96/CECA del 18 dicembre 1996 che istituisce regole comunitarie per gli aiuti alla siderurgia (Codice degli aiuti alla siderurgia) (COM(1999) 94 - C5-0104/1999 - 1999/2107(COS) )
P5_TA(2000)0012A5-0073/1999

Il Parlamento europeo,

-  vista la relazione della Commissione (COM(1999) 94 - C5-0104/1999 ),

-  visto l'articolo 8 della decisione n. 2496/96/CECA del 18 dicembre 1996(1) ,

-  visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, che scadrà nel 2002,

-  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A5-0073/1999 ),

A.  considerando che la presente relazione riguarda il secondo anno di applicazione del sesto codice degli aiuti alla siderurgia,

B.  consapevole della necessità di evitare anche in futuro un degrado delle condizioni di concorrenza e gravi perturbazioni nell'equilibrio dei mercati,

C.  richiamandosi all'articolo 4, lettera c) del trattato CECA, in base al quale sono proibite le sovvenzioni o gli aiuti all'industria siderurgica concessi dagli Stati, in qualunque forma,

D.  considerando che a titolo di eccezione, in casi ben precisi e rigorosamente determinati, la concessione di aiuti a favore dell'industria siderurgica è possibile,

1.  si compiace della relazione della Commissione sull'applicazione del codice degli aiuti alla siderurgia per il 1998, ma deve constatare che essa non esamina tutti gli aspetti di tali aiuti;

2.  sottolinea che la limitazione degli aiuti di Stato agli aiuti alla ricerca e allo sviluppo e alla protezione dell'ambiente, agli aiuti alle chiusure e agli aiuti speciali a favore della Grecia, costituisce una base ragionevole per impedire le distorsioni della concorrenza;

3.  appoggia la decisione della Commissione del 9 dicembre 1998 di avviare una procedura ex articolo 88 del trattato CECA sulla base della decisione 2496/96/CECA;

4.  invita gli Stati membri ad adempiere in futuro ai loro obblighi di notifica in modo più tempestivo;

5.  critica il fatto che, a dispetto della formulazione inequivocabile del codice degli aiuti alla siderurgia, il quale fa riferimento a tutti i tipi di aiuto, la Commissione abbia ripetutamente approvato aiuti a imprese siderurgiche che non rientrano tra le categorie del codice;

6.  chiede una valutazione di fondo di questa disparità di trattamento anche alla luce delle decisioni della Corte di giustizia europea;

7.  ricorda al riguardo che la Corte, nella sua sentenza del 3 maggio 1996, ha riconosciuto che il settore siderurgico è particolarmente sensibile alle perturbazioni del suo funzionamento in regime di concorrenza, dato che il regime degli aiuti a tale settore ha l'obiettivo di garantire la sopravvivenza delle imprese redditizie; rileva che tale rigido regime di aiuti è stabilito con precisione nel codice degli aiuti alla siderurgia attualmente in vigore, codice che deve continuare ad esistere oltre la scadenza del trattato CECA;

8.  chiede di chiarire se nel codice degli aiuti rientrino tutte le sovvenzioni;

9.  chiede che per tutta una serie di decisioni si verifichi la possibilità di disporre un'approvazione ai sensi dell'articolo 95 del trattato CECA;

10.  chiede che nella relazione per il 1999 la Commissione faccia emergere il ruolo attivo da essa svolto nell'elaborazione dei piani di ristrutturazione e nell'approvazione delle deroghe;

11.  è dell'avviso che la Commissione debba decidere in modo equo e uniforme quando approva o addirittura, in alcuni casi, sollecita essa stessa eccezioni al divieto di sovvenzioni, ovvero quando, in altri casi, non prende minimamente in considerazione l'ipotesi di applicare l'articolo 95 del trattato CECA;

12.  chiede una corretta valutazione degli aiuti concessi nel quadro delle privatizzazioni delle imprese siderurgiche statali;

13.  ritiene opportuni, per considerazioni inerenti alla parità di trattamento, un rimaneggiamento e una modifica del codice degli aiuti, nella misura in cui la Commissione intenda consentire aiuti diversi da quelli indicati ed autorizzati alla fine di detto codice;

14.  invita la Commissione a presentare le proposte di modifica del caso in funzione dei dispositivi che faranno seguito al trattato CECA a partire dal 2002;

15.  è dell'avviso che dopo la scadenza del trattato CECA soltanto un regolamento del Consiglio sia in grado di salvaguardare la necessaria certezza del diritto e la necessaria obbligatorietà dell'assoluto divieto di qualsiasi tipo di aiuti che non sia contemplato dal codice;

16.  chiede pertanto che gli aiuti alla siderurgia vengano disciplinati da un regolamento del Consiglio adottato ai sensi dell'articolo 94 del trattato CE;

17.  ritiene, di concerto con il comitato consultivo CECA, che gli aiuti ammissibili debbano apportare al settore siderurgico dell'UE vantaggi comparabili a quelli di altri settori industriali, pur evitando, nel contempo, qualsiasi distorsione della concorrenza fra le imprese all'interno del settore siderurgico dell'UE, fermo restando che le regole devono essere sufficientemente rigorose per garantire che gli aiuti non possano essere utilizzati per fini diversi da quelli specificatamente stipulati nel codice;

18.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e ai governi degli Stati membri.

(1) GU L 338 del 28.12.1996, pag. 42.

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