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 Indice 
Testi approvati
Mercoledì 16 febbraio 2000 - Strasburgo
Strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) ***II
 Scrapie ***I
 OMPI: diritto d'autore e interpretazioni ed esecuzioni di fonogrammi ***
 Additivi nell'alimentazione degli animali *
 Iniziativa EQUAL
 Azione comunitaria in materia di acque ***II
 Modernizzare la protezione sociale

Strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) ***II
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) (10233/2/1999 - C5-0224/1999 - 1998/0336(COD) )
P5_TA(2000)0049A5-0014/2000

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

-  vista la posizione comune del Consiglio (10233/2/1999 - C5-0224/1999 )(1) ,

-  vista la sua posizione in prima lettura(2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(1998) 720 )(3) ,

-  vista la proposta modificata della Commissione (COM(1999) 305 ),

-  visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

-  visto l'articolo 80 del suo regolamento,

-  vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0014/2000 ),

1.  modifica come segue la posizione comune;

2.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione comune del Consiglio   Emendamenti del Parlamento
(Emendamento 1)
Articolo 3, paragrafo 7, primo comma
   7. I progetti presi in considerazione per il sostegno finanziario nel quadro di LIFE- Natura sono soggetti alla procedura di cui all'articolo 11. Ai fini del presente paragrafo, il comitato è quello di cui all'articolo 20 della direttiva 92/43/CEE .
   7. I progetti presi in considerazione per il sostegno finanziario nel quadro di LIFE- Natura sono soggetti al comitato di cui all'articolo 20 della direttiva 92/43/CEE , secondo la procedura di gestione prevista all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della suddetta decisione è fissato a tre mesi.
(Emendamento 2)
Articolo 3, paragrafo 8, lettera a)
   a) le misure di accompagnamento da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), previa consultazione del comitato di cui all'articolo 21 della direttiva 92/43/CEE , sono oggetto di inviti a manifestare interesse. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione proposte sulle misure di accompagnamento;
   a) le misure di accompagnamento da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), previa consultazione del comitato di cui all'articolo 20 della direttiva 92/43/CEE , e secondo la procedura consultiva prevista all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, sono oggetto di inviti a manifestare interesse. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione proposte sulle misure di accompagnamento;
(Emendamento 3)
Articolo 3, paragrafo 8 bis (nuovo)
8 bis. Qualsiasi nuova proposta di cofinanziamento delle misure che, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 92/43/CEE , sono essenziali per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di siti di importanza comunitaria, nella misura in cui non ottenga alcun sostegno finanziario nel quadro di LIFE-Ambiente, viene instradata dalla Commissione, verso altri adeguati strumenti comunitari di finanziamento.
La Commissione riferisce annualmente su tutte le richieste di cofinanziamento presentate a norma del paragrafo 5, lettera a), che entro un anno non sono state cofinanziate né da LIFE-Ambiente né da altri strumenti comunitari.
(Emendamento 4)
Articolo 4, paragrafo 2, lettera a), quarto trattino
   - ridurre l'impatto ambientale dei prodotti mediante una strategia integrata agli stadi della produzione, della distribuzione, del consumo e del trattamento al termine del loro ciclo di vita, compreso lo sviluppo di prodotti rispettosi dell'ambiente;
   - ridurre l'impatto ambientale dei prodotti mediante una strategia integrata agli stadi della produzione, della distribuzione, del consumo e del trattamento al termine del loro ciclo di vita, compreso lo sviluppo di tecnologie pulite e di prodotti rispettosi dell'ambiente oppure;
(Emendamento 5)
Articolo 4, paragrafo 2, lettera a), trattino quarto bis (nuovo)
   - prevedere strategie e progetti di dimostrazione per la gestione sostenibile delle acque freatiche e di superficie oppure;
(Emendamento 6)
Articolo 4, paragrafo 2, lettera a), trattino quarto ter (nuovo)
   - prevedere strategie e progetti di dimostrazione per ridurre gli inquinanti atmosferici aventi effetti sul clima;
(Emendamento 7)
Articolo 4, paragrafo 4
   4. Per quanto attiene ai progetti di dimostrazione, le linee direttrici saranno stabilite dalla Commissione, dopo essere state oggetto della procedura di cui all'articolo 11, e pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Le linee direttrici promuovono la sinergia tra azioni di dimostrazione e principi guida della politica ambientale della Comunità ai fini di uno sviluppo sostenibile.
   4. Per quanto attiene ai progetti di dimostrazione, le linee direttrici saranno stabilite dalla Commissione, dopo essere state oggetto della procedura di cui all'articolo 11, paragrafi 5 e 6 , e pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Le linee direttrici promuovono la sinergia tra azioni di dimostrazione e principi guida della politica ambientale della Comunità ai fini di uno sviluppo sostenibile.
(Emendamento 8)
Articolo 4, paragrafo 8, lettera a)
   a) i progetti da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera b) e le misure di accompagnamento da finanziare a norma del paragrafo 2, la lettera c), punto i), previa consultazione del comitato di cui all'articolo 11, sono oggetto di inviti a manifestare interesse. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione proposte sui progetti da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera b);
   a) i progetti da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera b) e le misure di accompagnamento da finanziare a norma del paragrafo 2, la lettera c), punto i), dopo essere stati sottoposti alla procedura prevista all'articolo 11, paragrafi 5 e 6 , sono oggetto di inviti a manifestare interesse. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione proposte sui progetti da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera b);
(Emendamento 9)
Articolo 4, paragrafo 10
   10. I progetti presi in considerazione per il sostegno finanziario sono soggetti alla procedura di cui all'articolo 11.
   10. I progetti presi in considerazione per il sostegno finanziario sono soggetti alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafi 2, 3 e 4 .
(Emendamento 10)
Articolo 5, paragrafo 7
   7. I progetti presi in considerazione per il sostegno finanziario sono soggetti alla procedura di cui all'articolo 11. Fatta salva tale procedura, l'adozione di una decisione concernente progetti inerenti alla protezione della natura deve essere preceduta dalla consultazione del comitato istituito a norma dell' articolo 21 della direttiva 92/43/CEE . La Commissione adotta una decisione sull'elenco dei progetti selezionati.
   7. I progetti presi in considerazione per il sostegno finanziario sono soggetti alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafi 2, 3 e 4. Fatta salva tale procedura, l'adozione di una decisione concernente progetti inerenti alla protezione della natura deve essere preceduta dalla consultazione, secondo la procedura consultiva prevista all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, del comitato di cui all 'articolo 20 della direttiva 92/43/CEE . La Commissione adotta una decisione sull'elenco dei progetti selezionati.
(Emendamento 11)
Articolo 6, paragrafo 5
   5. I progetti presi in considerazione per il sostegno finanziario LIFE sono soggetti o alla procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 7 del presente regolamento o a quella di cui all'articolo 11 del presente regolamento, a seconda del tipo di progetto.
   5. I progetti presi in considerazione per il sostegno finanziario LIFE sono soggetti o al comitato di cui all'articolo 20 della direttiva 92/43/CEE , secondo la procedura di gestione prevista all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto dell'articolo 8 della stessa, o alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafi da 2, 3 e 4 del presente regolamento a seconda del tipo di progetto. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
(Emendamento 12)
Articolo 8, paragrafo 1
   1. L'applicazione di LIFE avviene per fasi. La terza fase inizia il 1º gennaio 2000 e si conclude il 31 dicembre 2004. Il quadro finanziario previsto per l'attuazione della terza fase che copre il periodo 2000-2004 è stabilito a 613 milioni di EUR .
   1. L'applicazione di LIFE avviene per fasi. La terza fase inizia il 1º gennaio 2000 e si conclude il 31 dicembre 2004. Il quadro finanziario previsto per l'attuazione della terza fase che copre il periodo 2000-2004 è stabilito a 850 milioni di euro .
(Emendamento 13)
Articolo 11
Comitato
Comitato LIFE
   1. La Commissione è assistita da un Comitato di regolamentazione.
   1. Per le sezioni LIFE-Ambiente e LIFE-Paesi terzi, la Commissione è assistita da un comitato composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione, in prosieguo denominato "comitato LIFE”.
   2. Nel caso in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Procedura di gestione
   2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato LIFE un progetto delle misure da adottare relative ai progetti cui è previsto di accordare un sostegno finanziario, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), e dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a).
   3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
   3. Il comitato LIFE esprime il parere sul progetto e la Commissione adotta le misure previste, in conformità del disposto dell'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto del disposto dell'articolo 8 della stessa.
3 bis. Il periodo previsto all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
Procedura consultiva
3 ter. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato LIFE un progetto delle misure da adottare per quanto riguarda:
   a) le linee direttrici da fissare a norma dell'articolo 4, paragrafo 4;
   b) gli inviti a manifestare interesse di cui formano oggetto i progetti da finanziare a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) e le misure di accompagnamento a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), punto i),
   c) qualsiasi altra questione riguardante l'attuazione del presente programma.
3 quater. Il comitato LIFE esprime il suo parere secondo l'articolo 3 della decisione 1999/468/CE.
(Emendamento 14)
Articolo 12, paragrafo 1
   1. Entro il 30 settembre 2003, la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di applicazione del presente regolamento, sul contributo del medesimo allo sviluppo della politica della Comunità in materia ambientale e sull'impiego degli stanziamenti e, se del caso, formula proposte su eventuali modifiche da apportare in vista del proseguimento dell'azione oltre la terza fase.
   1. Entro il 30 settembre 2003, la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio
   a) una relazione sullo stato di applicazione del presente regolamento, sul contributo del medesimo allo sviluppo della politica della Comunità in materia ambientale e sull'impiego degli stanziamenti e, se del caso, formula proposte su eventuali modifiche da apportare in vista del proseguimento dell'azione oltre la terza fase;
   b) proposte concernenti una quarta fase di LIFE.

(1) GU C 346 del 2.12.1999, pag. 1.
(2) GU C 219 del 30.7.1999, pag. 265.
(3) GU C 15 del 20.1.1999, pag. 4.


Scrapie ***I
Testo
Risoluzione
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/68/CEE del Consiglio per quanto concerne le scrapie (COM(1998) 623 - C4-0026/1999 - 1998/0324(COD) )
P5_TA(2000)0050A5-0023/2000

La proposta è approvata.

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/68/CEE del Consiglio per quanto concerne le scrapie (COM(1998) 623 - C5-C4-0026/1999 - 1998/0324(COD) )
P5_TA(2000)0050A5-0023/2000

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

-  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(1998) 623 )(1) ,

-  visti gli articoli 251, paragrafo 2, e 152 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è presentata dalla Commissione (C4-0026/1999 ),

-  visto l'articolo 67 del suo regolamento,

-  visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0023/2000 ),

1.  approva la proposta della Commissione;

2.  chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la sua proposta o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 45 del 19.2.1999, pag. 33.


OMPI: diritto d'autore e interpretazioni ed esecuzioni di fonogrammi ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'approvazione, in nome della Comunità europea, del trattato dell'OMPI sul diritto d'autore e del trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (COM(1998) 249 - C5-0222/1999 - 1998/0141 (AVC) )
P5_TA(2000)0051A5-0008/2000

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento europeo,

-  vista la proposta di decisione del Consiglio (11221/1999 - COM(1998) 249 - 1998/0141(AVC) )(1) ,

-  visti il trattato dell'OMPI sul diritto d'autore e il trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi,

-  vista la domanda di parere conforme presentata dal Consiglio a norma del combinato disposto dell'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma, dell'articolo 47, paragrafo 2, e degli articoli 55 e 95 del trattato CE (C5-0222/1999 ),

-  visti l'articolo 86 e l'articolo 97, paragrafo 7, del suo regolamento,

-  visti la raccomandazione della commissione giuridica e per il mercato interno e il parere della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport (A5-0008/2000 ),

1.  esprime il suo parere conforme sull'approvazione dei trattati;

2.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione legislativa al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).

(1) GU C 165 del 30.5.1998, pag. 8.


Additivi nell'alimentazione degli animali *
Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (COM(1999) 388 - C5-0134/1999 - 1999/0168(CNS) )
P5_TA(2000)0052A5-0015/2000

La proposta è modificata nel modo seguente(1) :

Testo della Commissione(2)   Emendamenti del Parlamento
(Emendamento 1)
Primo visto
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 .
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152 .
(Emendamento 2)
Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis) considerando che, se alla data del 1º aprile 1998 più di una persona era responsabile dell'immissione in circolazione di un additivo, durante la procedura di rivalutazione ognuna di esse deve disporre di un'autorizzazione temporanea al riguardo, purché abbia presentato una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 9 G, paragrafo 5;
(Emendamento 4)
ARTICOLO 1 (nuovo)
Articolo 7 bis (direttiva 70/524/CEE )
Articolo -1
L'articolo 7 bis della direttiva 70/524/CEE è redatto nel modo seguente:
"Articolo 7 bis
1. Qualora un additivo sia costituito da organismi geneticamente modificati ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, della direttiva 90/220/CEE del Consiglio del 23 aprile 1990 sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati1 ovvero contenga detti organismi, tale additivo può essere autorizzato solo se risulta innocuo per la salute umana e l'ambiente.
2. Nel caso di additivi geneticamente modificati ai sensi del paragrafo 1 viene effettuata una verifica dell'impatto ambientale a norma della direttiva 90/220/CEE .
3. Le procedure con cui si garantisce che la verifica dell'impatto ambientale e altri elementi attinenti rispondano a quanto previsto dalla direttiva 90/220/CEE , vengono inserite, su proposta della Commissione, in un regolamento del Consiglio che si fonda sulla pertinente base giuridica del trattato. Fino all'entrata in vigore di un tale regolamento gli additivi geneticamente modificati possono venire autorizzati nell'alimentazione degli animali solo se la loro immissione in commercio è stata autorizzata a norma della direttiva 90/220/CEE .
4. Gli articoli da 11 a 18 della direttiva 90/220/CEE non si applicano più agli organismi geneticamente modificati autorizzati a norma del regolamento citato al paragrafo 3.
5. I dettagli tecnici e scientifici concernenti l'esecuzione della verifica dell'impatto ambientale vengono definiti secondo la procedura dell'articolo 23.
_______________
1 GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 15; da ultimo modificata dalla direttiva 97/35/CE (GU L 169 del 27.6.1997, pag. 72).
(Emendamento 3)
ARTICOLO 1
Articolo 9G, paragrafo 5, comma primo bis (nuovo) (direttiva 70/524/CEE )
Nel caso delle persone responsabili, alla data del 1º aprile 1998, dell'immissione in circolazione di un additivo, diverse da quelle di cui al paragrafo 2, l'autorizzazione provvisoria di cui al paragrafo 1 sarà sostituita da un'autorizzazione provvisoria ai sensi del paragrafo 4 che resterà in vigore fino alla fine della valutazione del fascicolo presentato da tale persona ai sensi del presente paragrafo.
(Emendamento 5)
ARTICOLO 1 BIS (nuovo)
Articoli 14, 15 e 16 (direttiva 70/524/CEE )
Articolo 1 bis
L'articolo 14, l'articolo 15 e l'articolo 16 della direttiva 70/524/CEE vengono completati dal seguente paragrafo:
"Gli additivi geneticamente modificati devono essere indicati chiaramente come tali su ogni tipo di etichetta e ogni documento di accompagnamento, amministrativo o di altro genere, che, a norma della presente direttiva, viene apposto al contenitore dell'additivo, della premiscela o del mangime, ovvero allegato a quest'ultimo.”

(1) La questione è stata in seguito rinviata alla commissione competente, conformemente all'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento.
(2) GU C 307 E del 26.10.1999, pag. 38.


Iniziativa EQUAL
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di comunicazione della Commissione agli Stati membri che stabilisce gli orientamenti relativi ai programmi di iniziativa comunitaria (PIC) per i quali gli Stati membri sono invitati a presentare proposte di contributo nel quadro dell'iniziativa EQUAL (COM(1999) 476 - C5-0260/1999 - 1999/2186(COS) )
P5_TA(2000)0053A5-0034/2000

Il Parlamento europeo,

-  visto il progetto di comunicazione della Commissione agli Stati membri (COM(1999) 476 - C5-0260/1999 ),

-  visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali(1) , in particolare gli articoli 5 e 20,

-  viste le deliberazioni del Consiglio europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999 sulla dotazione dei Fondi strutturali per il periodo 2000-2006,

-  visto il Codice di condotta sull'attuazione delle politiche strutturali da parte della Commissione, del 6 maggio 1999(2) ,

-  vista la propria risoluzione del 28 ottobre 1999, sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 1999 - Sezione III - Commissione(3) , in particolare il paragrafo 35,

-  viste le due precedenti iniziative in materia di risorse umane, ADAPT, sugli aspetti 'risorse umane' dei cambiamenti industriali, e OCCUPAZIONE, con i suoi quattro settori: NOW, sullo sviluppo delle pari opportunità per le donne sul mercato del lavoro, HORIZON, sui disabili e gli altri gruppi svantaggiati, YOUTHSTART, sui giovani non qualificati e INTEGRA, sulle persone escluse o che rischiano di essere escluse dal mercato del lavoro,

-  visto l'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento,

-  visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità, della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia, della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni nonché della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5-0034/2000 ),

Introduzione

1.  approva l'iniziativa EQUAL, che riflette in modo concreto la volontà dell'Unione europea di rafforzare la coesione sociale e di lottare contro le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, le disabilità, l'età o le tendenze sessuali, discriminazioni subite anche dai profughi e dai richiedenti asilo;

2.  esprime soddisfazione per il fatto che la Commissione abbia imperniato l'iniziativa comunitaria EQUAL sulle linee guida per l'occupazione e sviluppato una serie di strumenti di intervento che mira ad elaborare principi e modelli di strategia occupazionale per la lotta contro le discriminazioni e le disparità in ambito europeo;

3.  ritiene che il programma, oltre che combattere le discriminazioni sul lavoro, debba prefiggersi un maggiore sfruttamento del potenziale occupazionale, avendo riguardo alla qualità dei posti di lavoro;

4.  ritiene tuttavia che la lotta alle discriminazioni non possa essere compiuta con soli strumenti finanziari e chiede che gli Stati membri e l'Unione europea rimuovano urgentemente le norme discriminatorie, come richiesto dall'articolo 13 del trattato CE;

Partnership

5.  si compiace dell'intenzione della Commissione di inquadrare in misura maggiore rispetto al passato i progetti in un contesto strategico per la lotta contro la discriminazione e di rafforzare il partenariato fra gli attori pubblici, il settore privato e le ONG;

6.  plaude alla proposta di partnership di sviluppo geografiche e invita la Commissione a integrare gli orientamenti relativi a EQUAL con specifiche protezioni volte a garantire la piena e diretta partecipazione delle ONG rappresentanti i gruppi svantaggiati a tutti gli aspetti del programma EQUAL;

7.  ritiene che le partnership di sviluppo geografiche debbano essere integrate nelle strategie di sviluppo economico locale e regionale degli Stati membri, previa una concertazione con le agenzie regionali di sviluppo, o con organismi equivalenti, in merito alla programmazione e alla realizzazione dei progetti e comunicando i risultati degli stessi ai comitati di controllo dei fondi strutturali, sul piano regionale;

8.  invita la Commissione a specificare, negli orientamenti relativi a EQUAL, il fatto che gli Stati membri sono tenuti a scegliere allo stesso tempo partnership di sviluppo geografiche e partnership di sviluppo settoriali per ognuno dei settori tematici scelti nel loro programma di iniziativa comunitaria, al fine di assicurare una partecipazione equilibrata di tutti i gruppi svantaggiati al programma EQUAL;

9.  si attende che la Commissione metta a disposizione stanziamenti di bilancio per ciascuno dei settori tematici e dei gruppi bersaglio sulla base di una determinata chiave di ripartizione;

10.  mette in guardia dinanzi al fatto che saranno perlopiù le grandi reti e le associazioni a carattere regionale ad ottenere assistenza e auspica che esse siano attente alle idee creative e alle necessità dei piccoli progetti e invita la Commissione a garantire che le disposizioni concernenti le partnership di sviluppo siano sufficientemente flessibili, non solo per permettere ai piccoli promotori di progetti di partecipare ma anche per rendere possibile l'adesione di nuovi partner nel corso del partenariato;

11.  invita pertanto la Commissione a modificare il paragrafo 12 della Comunicazione nel modo seguente:

"EQUAL opera in questi ambiti tematici principalmente tramite progetti integrati denominati "partnership di sviluppo” (PS). Le partnership di sviluppo sono dinamiche e aperte a progetti nuovi e innovativi, provenienti anche da piccole organizzazioni che non appartengono alla partnership iniziale. Tali organizzazioni devono essere in grado di fornire il proprio contributo partecipando attivamente alla partnership nel suo svolgimento:

   -
Le PS geografiche riuniranno attori o gruppi di interessi in un determinato territorio geografico per concentrare i loro sforzi e le loro risorse nel perseguimento di una strategia innovativa definita e concordata congiuntamente in modo da rispondere a un importante problema concernente i gruppi obiettivo manifestatosi nel loro territorio geografico. Le organizzazioni partecipanti possono essere le seguenti: autorità pubbliche, enti responsabili per la parità tra donne e uomini, imprese private, associazioni imprenditoriali, sindacati, centri di formazione o di orientamento, università o istituti di insegnamento superiore, agenzie pubbliche per l'occupazione, ONG ecc.
   -
Le PS settoriali riguardano invece settori nel cui ambito i partner interessati abbiano quale obiettivo l'ampliamento dell'offerta di posti di lavoro e la necessità di combattere le ineguaglianze e la discriminazione. Queste PS possono riunire le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, le autorità pubbliche competenti, il ministero responsabile del settore, gli istituti di formazione o di sviluppo, le ONG ecc.

Gli Stati membri possono scegliere soltanto uno o entrambi i tipi di partnership in funzione dei settori tematici da essi selezionati.

12.  sostiene la possibilità di integrare nelle reti organismi e progetti dei paesi candidati all'adesione nell'Unione europea e chiede che nel quadro dell'iniziativa EQUAL si tenga maggiormente conto dei partenariati già esistenti in precedenti programmi, che forniscono esempi positivi di attività coronate da successo;

13.  ritiene che la Commissione debba vigilare affinché gli Stati membri e le partnership di sviluppo effettuino una valutazione esaustiva dell'impatto e raccolgano dati in relazione a ogni gruppo obiettivo svantaggiato; ritiene altresì che tutti i gruppi svantaggiati interessati debbano essere rappresentati direttamente, in qualità di membri a tutti gli effetti, in seno ai comitati di controllo di EQUAL; è dell'avviso che la partecipazione diretta dei gruppi obiettivo svantaggiati a EQUAL, nonché l'impatto di tale iniziativa su di essi, debbano essere adeguatamente controllati e valutati;

14.  invita la Commissione ad assicurare che i settori tematici identificati negli orientamenti relativi a EQUAL siano pienamente ed equamente accessibili a tutti i gruppi obiettivo svantaggiati sostenuti dall'iniziativa e che nessun settore tematico sia riservato alla partecipazione di un gruppo obiettivo svantaggiato a scapito di tutti gli altri;

Aree tematiche

15.  invita la Commissione a ricomprendere i seguenti temi nel pilastro "Occupabilità”:

   -
facilitare l'accesso e il rientro nel mercato del lavoro a coloro che hanno difficoltà di inserimento e di reintegrazione, in un mercato del lavoro che deve essere aperto a tutti;
   -
migliorare l'offerta e la domanda dei posti di lavoro che offrono prospettive future;
   -
combattere qualunque forma di discriminazione, di razzismo e xenofobia;
   -
lottare contro l'esclusione sociale;

16.  invita la Commissione a ricomprendere i seguenti temi nel pilastro "Imprenditorialità”:

   -
consentire a tutti di creare una propria impresa, di accedere a capitali di avvio e fornire a tutti una chiara esposizione dei requisiti per la creazione di PMI, di attività indipendenti, nonché i mezzi per identificare e sfruttare nuove opportunità occupazionali nelle città e nelle aree rurali;
   -
migliorare la qualità dell'occupazione, segnatamente nell'economia sociale, e favorire la creazione di attività nel terzo settore in particolare nei servizi di interesse collettivo (servizi sanitari, sociali e assistenziali, servizi educativi, culturali e ricreativi e relativi alla promozione dello sviluppo economico locale);

17.  invita la Commissione a ricomprendere i seguenti temi nel pilastro "Adattabilità”:

   -
favorire la capacità di adattamento alle trasformazioni strutturali dell'economia e l'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione
   -
favorire, nell'ambito dei meccanismi del dialogo sociale propri all'impresa, la sensibilizzazione sui temi legati alla lotta alla discriminazione nei luoghi di lavoro;

18.  invita la Commissione a inserire i seguenti temi nel pilastro "Pari opportunità fra donne e uomini”:

   -
sviluppare forme più efficienti di organizzazione del lavoro e orari di apertura più flessibili nel settore dei servizi pubblici, al fine di conciliare vita familiare e vita professionale e favorire il reinserimento di donne e uomini che abbiano temporaneamente lasciato la vita lavorativa;
   -
favorire la creazione di asili nido e altre strutture per l'accoglienza di anziani ed altre persone dipendenti, in modo da facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro e le possibilità di carriera delle donne;

19.  sottolinea che ogni modifica delle priorità dell'Iniziativa comunitaria EQUAL richiederà una nuova consultazione del Parlamento;

20.  invita pertanto la Commissione a riformulare il paragrafo 11 della Comunicazione nel modo seguente:

"L'elenco dei settori tematici può essere sottoposto a revisione ogni due anni per tenere conto degli sviluppi in relazione al mercato del lavoro e all'occupazione. La Commissione formulerà proposte di settori tematici addizionali, dopo avere espletato le necessarie consultazioni. Le nuove proposte saranno sottoposte, per accordo, al Comitato del FSE previa discussione in seno al comitato per l'occupazione e, per consultazione, al Parlamento europeo;

Pari opportunità

21.  chiede alla Commissione di garantire che nei programmi di iniziativa comunitaria si operi una chiara distinzione fra le azioni prioritarie volte a combattere la discriminazione sessuale e la disuguaglianza fra uomini e donne, da una parte, e quelle volte a combattere discriminazioni e disuguaglianze basate sull'origine razziale o etnica, sulla religione o su motivi ideologici, sugli handicap, sull'età o sull'orientamento sessuale, dall'altra;

22.  invita la Commissione a prevedere finanziamenti per i PIC che promuovano nuovi strumenti di lotta contro la discriminazione sessuale e la disuguaglianza fra uomini e donne; chiede pertanto agli Stati membri di destinare alla lotta contro la disoccupazione locale delle donne un finanziamento per lo meno proporzionale al tasso di disoccupazione femminile registrato a questo livello;

23.  invita la Commissione a far sì che la selezione dei programmi da parte degli Stati membri tenga conto dell'esigenza di adottare un approccio finalizzato all'inserimento in tutte le politiche comunitarie della parità dei sessi, in ciascuno dei settori tematici prescelti sulla base dei quattro pilastri, per poter combattere con successo la discriminazione sessuale e la disuguaglianza fra uomini e donne;

Richiedenti asilo

24.  ritiene che i richiedenti asilo e, in particolare, i richiedenti la cui domanda è all'esame e i richiedenti che beneficiano di un regime di protezione temporanea debbano poter beneficiare dell'iniziativa EQUAL;

25.  chiede espressamente alla Commissione di fare in modo che l'iniziativa EQUAL contribuisca in modo significativo all'integrazione sociale dei profughi e dei richiedenti asilo aiutandoli a trovare un posto di lavoro e che si presti un'attenzione particolare alle donne immigrate o profughe, a causa delle molteplici discriminazioni che esse subiscono;

26.  chiede in generale alla Commissione di ricercare, insieme agli Stati membri, il modo di inserire, meglio di quanto si faccia attualmente, i richiedenti asilo nonché tutti i gruppi di popolazione che subiscono discriminazioni nei programmi di formazione professionale e nel mercato del lavoro, e ciò affinché l'iniziativa EQUAL possa avere, per quanto li riguarda, una portata reale;

Coinvolgimento dell'economia

27.  reputa essenziale il fatto che l'iniziativa EQUAL prenda in considerazione le debolezze identificate dalla Commissione e dovute alla partecipazione insufficiente delle imprese alle iniziative OCCUPAZIONE e ADAPT, spesso tradottasi nella mancata trasformazione di progetti validi in effettive opportunità occupazionali e in un rischio per l'impatto positivo di azioni innovative di promotori di piccole dimensioni a causa della loro distanza dal processo politico;

28.  sottolinea l'importanza del terzo settore e dell'economia sociale nella valorizzazione del ruolo dei cittadini e della formazione sociale, contribuendo così alla democratizzazione dell'economia locale e alla lotta ad ogni forma di esclusione e discriminazione;

Amministrazione

29.  riconosce che la struttura e la procedura amministrativa proposte sono molto complesse e che, nella pratica, esse saranno probabilmente piuttosto difficili da gestire e da controllare; invita pertanto la Commissione a modificare la propria comunicazione in conformità dei seguenti principi:

   -
conformemente al principio di sussidiarietà, occorre mantenere al minimo le esigenze di tipo amministrativo, fissare un massimale per le spese amministrative, concedere facilitazioni a livello nazionale, regionale, locale e settoriale attraverso l'introduzione del più ampio margine possibile di flessibilità nelle procedure di pianificazione (ad esempio la possibilità di sottoporre congiuntamente i PIC e i relativi programmi integrativi) e conferire un massimo di cmpetenze per quanto riguarda l'innovazione;
   -
un'enfasi particolare deve essere posta sulla valutazione continua e su quella completa sulla base di opportuni meccanismi di controllo; oltre ad un'efficace impostazione dei contenuti, va riservata particolare attenzione allo scambio di esperienze ai fini dell'elaborazione di approcci e modelli quanto alle strategie del mercato occupazionale;

30.  invita la Commissione ad utilizzare in tutti i documenti, elaborati e distribuiti nel quadro di questa iniziativa, definizioni semplici e chiare, ad evitare la confusione esistente nelle varie versioni linguistiche e a dare un senso concreto a concetti quali prevenzione, innovazione, transnazionalità, gestione della cooperazione, diffusione globale, anche tramite internet, valutazione e "gender mainstreaming”;

31.  richiama l'attenzione sul fatto che, per i candidati di uno Stato membro con un elenco determinato di settori tematici da affrontare, può risultare problematico trovare un partner in un altro Stato membro, che potrebbe avere priorità nazionali diverse, e propone pertanto la creazione di "pool” di informazione presso i quali siano disponibili gli indirizzi di possibili partner in tutti i paesi dell'Unione;

32.  fa osservare che nella fase preparatoria dell'Iniziativa comunitaria EQUAL potrebbero registrarsi problemi di cofinanziamento;

33.  chiede di essere informato sulle modalità di erogazione dei pagamenti e sollecita gli organi finanziari a procedere ai pagamenti nella fase iniziale dei progetti, di modo che i partner operanti su progetti di piccole dimensioni non incontrino eccessivi problemi finanziari;

Trattamento dei risultati

34.  sostiene l'approccio innovativo della Commissione, che mette a disposizione anche degli altri Stati membri le esperienze positive maturate con le attività di EQUAL in un determinato Stato membro mediante reti internazionali, e che prevede, fra gli elementi dell'iniziativa, lo scambio di esperienze a livello europeo;

35.  invita la Commissione a istituire una rete tematica volta ad ottenere un autentico effetto moltiplicatore attraverso la diffusione dei risultati e delle migliori prassi e lo scambio di esperienze, con particolare attenzione per i progetti più innovativi ed efficienti relativi all'inserimento in tutte le politiche comunitarie della parità dei sessi;

36.  chiede infine alla Commissione di far sì che il monitoraggio e la valutazione dell'iniziativa consentano di ottenere il massimo effetto moltiplicatore, segnatamente per quanto concerne la diffusione delle migliori prassi;

37.  invita la Commissione a modificare il paragrafo 43 del progetto di comunicazione nel modo seguente:

"Se si vuole che EQUAL svolga appieno il suo ruolo di banco di prova per sviluppare e promuovere nuove modalità di erogazione delle politiche per l'occupazione occorrerà porre in atto meccanismi strategici di cooperazione tra gli Stati membri in modo da valorizzare l'impatto potenziale delle buone prassi identificate in tutto il territorio dell'Unione. La Commissione metterà in atto due tipi di azioni per sostenere tale processo:

   -
una rassegna tematica a livello dell'Unione sulla base delle linee direttrici per l'occupazione;
   -
una valutazione periodica del valore aggiunto determinato da EQUAL in relazione al Piano d'azione nazionale per l'occupazione (PAN)";

Coordinamento con altre politiche comunitarie

38.  invita la Commissione e gli Stati membri a garantire un adeguato coordinamento fra le attività e le dotazioni di bilancio fornite dall'iniziativa EQUAL e da altre iniziative comunitarie, dal FSE e dai Fondi strutturali in generale, dalle linee di bilancio per progetti innovativi, dal quarto programma d'azione sulle pari opportunità e dagli altri strumenti di politica comunitaria incentrati sull'uguaglianza fra uomini e donne, onde ottimizzare l'uso delle risorse comunitarie e garantire un buon inserimento in tutte le politiche comunitarie della parità dei sessi e delle azioni connesse alla parità di opportunità;

Assistenza tecnica

39.  ritiene che una soluzione relativa all'assistenza tecnica nell'ambito dell'iniziativa EQUAL debba essere concepita nel quadro complessivo del processo di riforma della Commissione attualmente in discussione;

40.  invita la Commissione a modificare il paragrafo 40 del progetto di comunicazione nel modo seguente:

"Un'assistenza tecnica, il cui bilancio non deve superare il 5% del cofinanziamento FSE del PIC, sarà disponibile per coadiuvare l'attuazione delle azioni 1, 2 e 3 e verrà utilizzata in particolare per la fase preparatoria e la diffusione delle esperienze e dei risultati delle partnership di sviluppo ;”

Disposizioni finali

41.  si riserva la facoltà di sbloccare gli stanziamenti iscritti in riserva per l'iniziativa EQUAL solo quando la Commissione avrà presentato il programma definitivo;

o
o   o

42.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e ai governi degli Stati membri.

(1)GU L 161 del 26.6.1999, pag.1.
(2)GU C 279 dell'1.10.1999, pag. 488.
(3)Cfr. Processo verbale di tale data.<0}


Azione comunitaria in materia di acque ***II
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (9085/3/1999 - C5-0209/1999 - 1997/0067(COD) )
P5_TA(2000)0054A5-0027/2000

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

-  vista la posizione comune del Consiglio (9085/3/1999 - C5-0209/1999 )(1) ,

-  vista la sua posizione in prima lettura(2) sulla proposta e le proposte modificate della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(1997) 49 (3) , COM(1997) 614 (4) e COM(1998) 76 (5) ),

-  vista la proposta modificata della Commissione (COM(1999) 271 )(6) ,

-  visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

-  visto l'articolo 80 del suo regolamento,

-  vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0027/2000 ),

1.  modifica come segue la posizione comune;

2.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione comune del Consiglio   Emendamenti del Parlamento
(Emendamento 1)
Considerando -1 (nuovo)
(-1) l'acqua non è un bene commerciale al pari degli altri, bensì un patrimonio che appartiene a tutti i popoli dell'Unione europea e che come tale va protetto, difeso e trattato;
(Emendamento 2)
Considerando 21
   (21) occorre disporre di principi comuni per coordinare gli interventi degli Stati membri diretti a migliorare la protezione delle acque della Comunità sia quantitativamente che qualitativamente, promuovere un'utilizzazione sostenibile dell'acqua, contribuire al controllo dei problemi delle acque di rilevanza transfrontaliera, per proteggere gli ecosistemi acquatici nonché gli ecosistemi terrestri e le zone umide che dipendono direttamente da essi, e per salvaguardare e sviluppare le utilizzazioni potenziali delle acque della Comunità;
   (21) occorre disporre di principi comuni per coordinare gli interventi degli Stati membri diretti a migliorare la protezione delle acque della Comunità sia quantitativamente che qualitativamente, promuovere un'utilizzazione sostenibile dell'acqua, contribuire al controllo dei problemi delle acque di rilevanza transfrontaliera, proteggere gli ecosistemi acquatici nonché gli ecosistemi terrestri e le zone umide che dipendono direttamente da essi e le zone aride e semiaride, e salvaguardare e sviluppare le utilizzazioni potenziali delle acque della Comunità;
(Emendamento 3)
Considerando 21 bis (nuovo)
(21 bis) una buona qualità delle acque assicura la fornitura di acqua potabile alla popolazione;
(Emendamento 5)
Considerando 21 ter (nuovo)
(21 ter) la pesca costiera, sebbene praticata all'esterno dei bacini idrografici, deve essere considerata una delle categorie economiche che maggiormente risentono di qualsivoglia degrado ambientale all'interno dei bacini stessi;
(Emendamento 6)
Considerando 22
   (22) è opportuno stabilire definizioni comuni di stato delle acque, sotto il profilo qualitativo e anche, laddove ciò si riveli importante per la protezione dell'ambiente, sotto il profilo quantitativo; è opportuno fissare obiettivi ambientali per il raggiungimento di un buono stato delle acque superficiali e sotterranee in tutta la Comunità;
   (22) è opportuno stabilire definizioni comuni di stato delle acque, sotto il profilo qualitativo e anche, laddove ciò si riveli importante per la protezione dell'ambiente, sotto il profilo quantitativo; è opportuno fissare obiettivi ambientali per il raggiungimento di un buono stato delle acque superficiali e sotterranee in tutto il territorio della Comunità e per evitare il deterioramento dello stato delle acque a livello dell'Unione europea;
(Emendamento 7)
Considerando 23 bis (nuovo)
(23 bis) l'obiettivo finale è l'eliminazione completa di tutte le sostanze inquinanti riconducibili ad attività antropiche e il non superamento dei livelli di fondo delle sostanze presenti in natura;
(Emendamento 8)
Considerando 29
   (29) l'obiettivo di ottenere un buono stato delle acque deve essere perseguito a livello di ciascun bacino idrografico, in modo da coordinare le misure riguardanti le acque superficiali e sotterranee appartenenti al medesimo sistema ecologico e idrologico;
   (29) l'obiettivo di ottenere un buono stato delle acque deve essere perseguito a livello di ciascun bacino idrografico e idrogeologico , in modo da coordinare le misure riguardanti le acque superficiali e sotterranee appartenenti al medesimo sistema ecologico, idrologico e idrogeologico ;
(Emendamento 9)
Considerando 38 bis (nuovo)
(38 bis) non esiste un diritto naturale a scaricare nell'acqua sostanze pericolose o radioattive; il progresso tecnico e scientifico consente di utilizzare tecnologie di produzione sempre meno inquinanti;
(Emendamento 10)
Considerando 39
   (39) è necessario combattere l'inquinamento dovuto allo scarico di varie sostanze pericolose; il Consiglio, su proposta della Commissione, dovrebbe definire le sostanze da considerare prioritarie ai fini dell'azione e le misure specifiche da adottare contro l'inquinamento dell'acqua da esse operato, tenendo conto di tutte le fonti significative e identificando un insieme di controlli equilibrato e non eccessivamente oneroso;
   (39) l'inquinamento causato dallo scarico, da emissioni e perdite di sostanze pericolose deve essere eliminato; il Parlamento europeo e il Consiglio, su proposta della Commissione presentata anteriormente al 1º luglio 2000 e integrata e riesaminata almeno ogni tre anni, dovrebbero definire le sostanze considerate prioritarie ai fini dell'azione; il Parlamento europeo e il Consiglio, su proposta della Commissione, dovrebbero adottare misure volte a eliminare gradualmente l'inquinamento causato da tali sostanze, tenendo conto di tutte le fonti, con l'obiettivo di ridurre entro il 2020 le immissioni di sostanze pericolose nell'ambiente acquatico a un livello prossimo allo zero;
(Emendamento 12)
Considerando 44 bis (nuovo)
(44 bis) le misure necessarie per l'applicazione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione 1 ;
______________
1 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(Emendamento 13)
Articolo 1, lettera b)
   b) agevoli un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili;
   b) agevoli un utilizzo idrico sostenibile ed efficiente fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili nell'ambito di un'area idrologica o di un bacino idrografico ;
(Emendamento 14)
Articolo 1, lettera c bis) (nuova)
   c bis) miri a ridurre gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze pericolose nell'ambiente acquatico a livelli prossimi allo zero entro il 2020
(Emendamento 16)
Articolo 2, punto 24, secondo comma (nuovo)
Per buono stato chimico delle acque superficiali s'intende inoltre lo stato chimico che soddisfa gli obiettivi ambientali per le acque superficiali fissati dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a e).
(Emendamento 17)
Articolo 2, punto 25
   25) “buono stato chimico delle acque sotterranee”: stato definito nella tabella 2.3.2. dell'allegato V.
   25) “buono stato chimico delle acque sotterranee”: stato chimico di un corpo idrico sotterraneo che risponde a tutte le condizioni di cui alla tabella 2.3.2. dell'allegato V.
(Emendamento 19)
Articolo 2, punto 28 bis (nuovo)
28 bis) "sostanze pericolose”:
   a) le sostanze o i gruppi di sostanze tossiche, persistenti e bioaccumulabili;
   b) le altre sostanze o i gruppi di sostanze che si ritiene necessitino di un approccio analogo a quello previsto per le sostanze di cui alla lettera a), anche se non soddisfano tutti i criteri di tossicità, persistenza e bioaccumulazione, ma che danno adito a preoccupazione.
Questa categoria comprende sia le sostanze che agiscono sinergicamente con altre sostanze dando adito a tale preoccupazione, sia le sostanze che di per sé non rientrerebbero in detta categoria ma che si degradano o trasformano nelle sostanze di cui alla lettera a) o in sostanze che richiedono un approccio analogo.
(Emendamento 20)
Articolo 2, punto 28 ter (nuovo)
28 ter) “immissione diretta”: immissione di sostanze di cui all'Allegato VIII nelle acque sotterranee senza passaggio attraverso il suolo o il sottosuolo;
(Emendamento 21)
Articolo 2, punto 32
   32) "standard di qualità ambientale”: la concentrazione di un particolare inquinante o gruppo di inquinanti nelle acque, nei sedimenti e nel biota che non deve essere superata, per tutelare la salute umana e l'ambiente;
   32) "standard di qualità ambientale”: la concentrazione di un particolare inquinante, gruppo di inquinanti o sostanze radioattive nelle acque, nei sedimenti e nel biota che non deve essere superata, per tutelare la salute umana e l'ambiente;
(Emendamento 22)
Articolo 2, punto 32 bis (nuovo)
32 bis)"approccio combinato”: riduzione delle emissioni in una prima fase conformemente alle migliori tecniche disponibili (BAT), verifica, in una seconda fase, se la qualità delle acque raggiunta corrisponde agli obiettivi di qualità ambientale definiti nella presente direttiva e se siano necessarie ulteriori misure al di là delle BAT.
(Emendamento 23)
Articolo 3, paragrafo 4
   4. Gli Stati membri provvedono affinché i requisiti stabiliti dalla presente direttiva per conseguire gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4, in particolare tutti i programmi di misure, siano coordinati in tutto il distretto idrografico. Per i distretti idrografici internazionali, gli Stati membri interessati provvedono congiuntamente al coordinamento. Su richiesta degli Stati membri interessati, la Commissione interviene per agevolare la definizione dei programmi di misure.
   4. Gli Stati membri provvedono affinché i requisiti stabiliti dalla presente direttiva per conseguire gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4, in particolare tutti i programmi di misure, siano coordinati in tutto il distretto idrografico. Per i distretti idrografici internazionali, gli Stati membri interessati provvedono congiuntamente al coordinamento. Su richiesta degli Stati membri interessati, la Commissione interviene per agevolare la definizione dei programmi di misure. N el caso di bacini idrografici a carattere internazionale, occorre privilegiare il mantenimento delle strutture derivanti dalle convenzioni internazionali vigenti.
(Emendamento 24)
Articolo 4, paragrafo 1, parte introduttiva e lettera a)
   1. Gli Stati membri si prefiggono di conseguire gli obiettivi indicati in appresso:
   1. Gli Stati membri provvedono a che l'Autorità competente per la gestione del bacino idrografico renda operativo il programma di misure specificato nei piani di gestione dei bacini idrografici. Gli Stati membri:
   a) impedire il deterioramento dello stato ecologico e l'inquinamento delle acque superficiali e ripristinare queste ultime al fine di raggiungere un buono stato delle acque superficiali o, per quanto riguarda i corpi idrici artificiali e quelli fortemente modificati, un buon potenziale ecologico e un buono stato chimico delle acque superficiali entro 16 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, in tutti i corpi idrici superficiali, in base alle disposizioni di cui all'allegato V, fatta salva l'applicazione delle proroghe stabilite a norma del paragrafo 3 e l'applicazione dei paragrafi 4, 5 e 6 e fermi restando i pertinenti accordi internazionali di cui all'articolo 1 per le parti interessate;
   a) proteggono, migliorano e ripristinano tutte le acque superficiali al fine di raggiungere un buono stato delle acque superficiali entro 10 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, in tutti i corpi idrici superficiali, in base alle disposizioni di cui all'allegato V, fatte salve l'applicazione delle proroghe stabilite a norma del paragrafo 3 e l'applicazione dei paragrafi 4, 5, 6 e 7 e fermi restando i pertinenti accordi internazionali di cui all'articolo 1 per le parti interessate;
   a bis) eliminano gradualmente l'inquinamento delle acque mediante una riduzione costante degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose, andando nella direzione dell'obiettivo di eliminarli entro il 31 dicembre 2020;
   a ter) impediscono il deterioramento dello stato di tutte le acque superficiali, compresi i corpi idrici artificiali e quelli fortemente modificati, dall'entrata in vigore della presente direttiva, fatta salva l'applicazione dei paragrafi 6 e 7;
a quater) impediscono il deterioramento del potenziale ecologico e quello dello stato chimico delle acque superficiali dei corpi idrici artificiali e di quelli fortemente modificati;
a quinquies) proteggono e migliorano i corpi idrici artificiali e quelli fortemente modificati, al fine di raggiungere un buon potenziale ecologico e un buono stato chimico delle acque superficiali entro 10 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, in tutti i corpi idrici di questo tipo, in base alle disposizioni di cui all'allegato V, fatte salve l'applicazione delle proroghe stabilite a norma del paragrafo 3 e l'applicazione dei paragrafi 6 e 7;
(Emendamento 25)
Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)
   b) impedire il deterioramento dello stato delle acque sotterranee, ripristinare i corpi idrici sotterranei, e assicurare un equilibrio tra l'estrazione e il ravvenamento delle acque sotterranee al fine di conseguire un buono stato delle acque in tutti i corpi idrici sotterranei , in base alle disposizioni di cui all'allegato V, entro 16 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, e invertire le tendenze significative e durature all'aumento della concentrazione di qualsiasi inquinante derivanti dall'impatto dell'attività umana, fatta salva l'applicazione delle proroghe stabilite a norma del paragrafo 3 e l'applicazione dei paragrafi 4, 5 e 6;
   b) impediscono il deterioramento dello stato quantitativo e chimico delle acque sotterranee;
   b bis) ripristinano i corpi idrici inquinati sotterranei e assicurano un equilibrio tra l'estrazione e il ravvenamento delle acque sotterranee;
   b ter) impediscono l'immissione di inquinanti di origine antropica, fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 3, lettera k) ;
b quater) riducono al minimo l'inquinamento delle acque sotterranee attraverso immissioni diffuse, in particolare derivante da attività agricole, ricorrendo all'approccio combinato di cui all'articolo 11, al fine di conseguire in tutti i corpi idrici sotterranei entro 10 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, fatte salve l'applicazione delle proroghe stabilite a norma del paragrafo 3 e l'applicazione dei paragrafi 4, 5, 6 e 7, almeno uno stato delle acque sotterranee inquinato solo in misura irrilevante da attività antropiche , in base alle disposizioni di cui all'allegato V e un'inversione delle tendenze significative e durature all'aumento della concentrazione di qualsiasi inquinante derivante dall'impatto dell'attività umana che sia superiore alla metà del valore delle norme di qualità di cui all'allegato V ;
(Emendamento 26)
Articolo 4, paragrafo 1, lettera c) e frase conclusiva
   c) conformarsi a tutti gli standard e agli obiettivi relativi alle aree protette entro 16 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, salvo diversa disposizione della normativa comunitaria istitutiva delle singole aree protette,
   c) si conformano a tutti gli standard e agli obiettivi relativi alle aree protette entro 10 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, salvo diversa disposizione della normativa comunitaria istitutiva delle singole aree protette,
attraverso un'attuazione graduale delle misure adottate a norma dell'articolo 11.
(Emendamento 78)
Articolo 4, paragrafo 3
   3. È possibile prorogare i termini fissati dal paragrafo 1, lettere a) e b) allo scopo di conseguire gradualmente gli obiettivi di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda i corpi idrici, qualora sussistano tutte le seguenti condizioni:
   3. È possibile prorogare i termini fissati dal paragrafo 1, lettere a) e i) per quanto riguarda i corpi idrici, qualora sussistano tutte le seguenti condizioni:
   a) gli Stati membri stabiliscono che tutti i miglioramenti necessari dello stato dei corpi idrici non possono essere ragionevolmente raggiunti entro i termini fissati nel suddetto paragrafo;
   a) gli Stati membri stabiliscono che tutti i miglioramenti necessari dello stato dei corpi idrici non possono essere raggiunti entro i termini fissati nel suddetto paragrafo per i motivi seguenti:
   - la serie di miglioramenti necessari può essere attuata, per motivi di realizzabilità tecnica, solo in fasi che superano il periodo stabilito,
   - il completamento dei miglioramenti entro i termini fissati sarebbe sproporzionatamente costoso,
   - le condizioni naturali non consentono rapidi miglioramenti dello stato del corpo idrico;
   b) la proroga dei termini e le relative motivazioni sono espressamente indicate e spiegate nel piano di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 13;
   b) la proroga dei termini e le relative motivazioni sono espressamente indicate e spiegate nel piano di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 13
   c) le proroghe non superano il periodo corrispondente a 3 ulteriori aggiornamenti del piano di gestione dei bacini idrografici, tranne i casi in cui le condizioni naturali non consentono di conseguire gli obiettivi entro il periodo in questione; in tutti gli altri casi, la richiesta di terza proroga deve essere presentata alla Commissione, la quale decide al riguardo entro tre mesi;
   c) le proroghe non superano il periodo corrispondente a 3 ulteriori aggiornamenti del piano di gestione dei bacini idrografici, tranne i casi in cui le condizioni naturali non consentono di conseguire gli obiettivi entro il periodo in questione; in tutti gli altri casi, la richiesta di seconda proroga deve essere presentata alla Commissione, la quale decide al riguardo entro tre mesi;
   d) nel piano di gestione dei bacini idrografici figurano un elenco delle misure previste dall'articolo 11 e considerate necessarie affinché i corpi idrici raggiungano progressivamente lo stato richiesto entro il termine prorogato nonché il relativo calendario di attuazione. Negli aggiornamenti del piano di gestione dei bacini idrografici devono essere inclusi un riesame dell'attuazione di tali misure e un elenco delle eventuali misure aggiuntive.
   d) nel piano di gestione dei bacini idrografici figurano un elenco delle misure previste dall'articolo 11e considerate necessarie affinché i corpi idrici raggiungano progressivamente lo stato richiesto entro il termine prorogato, i motivi degli eventuali ritardi nel rendere operative queste misure nonché il relativo calendario di attuazione. Negli aggiornamenti del piano di gestione dei bacini idrografici devono essere inclusi un riesame dell'attuazione di tali misure e un elenco delle eventuali misure aggiuntive.
(Emendamento 30)
Articolo 4, paragrafo 4
   4. Gli Stati membri possono prefiggersi di conseguire obiettivi ambientali meno rigorosi rispetto a quelli previsti dal paragrafo 1, lettere a) e b) per corpi idrici specifici qualora ricorrano le due seguenti condizioni:
   4. Gli Stati membri possono prefiggersi di conseguire obiettivi ambientali meno rigorosi rispetto a quelli previsti dal paragrafo 1, lettere da a) a i) per corpi idrici superficiali e sotterranei specifici qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
   a) gli Stati membri stabiliscono che a causa delle ripercussioni subite dal corpo idrico in seguito all'attività umana o a motivo delle sue condizioni naturali, i miglioramenti del suo stato sono impossibili o eccessivamente onerosi ;
   a) per quanto riguarda il livello e/o lo stato qualitativo delle acque sotterranee, gli Stati membri seguendo la metodologia di cui all'allegato V, sezioni 2.3 e 2.4, e per le acque superficiali , stabiliscono, che le ripercussioni sul corpo idrico dell'attività umana passata o le sue condizioni naturali, rendono impossibile o eccessivamente oneroso conseguire gli obiettivi fissati al paragrafo 1, lettere da a) a i) ;
   a bis) le caratteristiche attuali del corpo idrico rispondono a esigenze ambientali e sociali che non possono essere altrimenti soddisfatte con un'opzione ambientale più pratica;
   b) gli obiettivi ambientali meno rigorosi e le relative motivazioni figurano espressamente nel piano di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 13 e tali obiettivi sono rivisti ogni 6 anni.
   b) gli obiettivi ambientali meno rigorosi e le relative motivazioni figurano espressamente nel piano di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 13 e tali obiettivi sono rivisti ogni 6 anni;
   b bis) gli Stati membri assicurano
   - che per le acque superficiali, siano raggiunti lo stato ecologico e lo stato chimico più elevati possibile, tenuto conto delle conseguenze inevitabili del tipo di attività umana e dell'inquinamento passati;
   - che per le acque sotterranee, sia apportato il minimo possibile di modifiche al livello e allo stato chimico delle acque, tenuto conto delle inevitabili conseguenze del tipo di modifiche o dell'inquinamento passato;
   - che non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei .
(Emendamento 31)
Articolo 4, paragrafo 4 bis) (nuovo)
4 bis) Gli Stati membri possono designare un corpo idrico superficiale come artificiale o fortemente modificato qualora l'attuazione di miglioramenti necessari al raggiungimento di un buono stato ecologico avesse importanti conseguenze negative
   i) sull'ambiente in senso più ampio,
   ii) sulla navigazione o le attività ricreative,
   iii) sulle attività ai cui fini l'acqua è accumulata, quali la fornitura di acqua potabile, la generazione di energia o l'irrigazione,
   iv) sulla regolazione delle acque, la protezione dalle inondazioni o il drenaggio agricolo e altri scopi analoghi,
   v) sull'estrazione di materie prime,
e qualora
- le caratteristiche artificiali o modificate del corpo idirico rispondano a obiettivi vantaggiosi che non possano essere altrimenti conseguiti con una opzione ambientale più pratica, e
   - le modifiche siano tali da consentire il miglior ravvicinamento realizzabile al continuum ecologico, in particolare per quanto concerne la migrazione della fauna, nonché le adeguate zone di deposizione delle uova e di riproduzione.
La designazione di un corpo idrico come artificiale o fortemente modificato e i motivi per tale designazione devono essere espressamente menzionati nel piano di gestione dei bacini idrografici previsto all'articolo 14 e rivisto ogni sei anni;
(Emendamenti 33 e 84)
Articolo 4, paragrafo 5
   5. Il deterioramento dello stato del corpo idrico dovuto a circostanze impreviste o eccezionali, in particolare alluvioni e siccità, non costituisce una violazione delle prescrizioni della presente direttiva purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:
   5. Il deterioramento temporaneo dello stato del corpo idrico dovuto a circostanze imprevedibili o eccezionali derivanti da cause naturali o di forza maggiore , in particolare alluvioni eccezionalmente violente e siccità eccezionalmente lunghe , non costituisce una violazione delle prescrizioni della presente direttiva purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:
   a) è fatto tutto il possibile per prevenire un ulteriore deterioramento dello stato e per non compromettere il raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva in altri corpi idrici non interessati da dette circostanze;
   b) il piano di gestione del bacino idrografico prevede espressamente le situazioni in cui possono essere dichiarate dette circostanze impreviste o eccezionali adottando gli indicatori appropriati;
   a) è fatto tutto il possibile per prevenire un ulteriore deterioramento dello stato e per non compromettere il raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva in altri corpi idrici non interessati da dette circostanze;
   b) il piano di gestione del bacino idrografico prevede espressamente le situazioni in cui possono essere dichiarate dette circostanze imprevedibili o eccezionali adottando gli indicatori appropriati;
   c) le misure da adottare quando si verificano tali circostanze eccezionali sono contemplate nel programma di misure e non compromettono il ripristino della qualità del corpo idrico una volta superate le circostanze in questione;
   c) le misure da adottare quando si verificano tali circostanze eccezionali sono contemplate nel programma di misure e non compromettono il ripristino della qualità del corpo idrico una volta superate le circostanze in questione;
   d) gli effetti delle circostanze impreviste o eccezionali sono sottoposti a un riesame annuale e , per le situazioni diverse dalle inondazioni e dalla siccità, è fatto tutto il possibile per ripristinare nel corpo idrico, non appena ciò sia ragionevolmente fattibile, lo stato precedente agli effetti di tali circostanze;
   d) gli effetti delle circostanze imprevedibili o eccezionali sono sottoposti a un riesame annuale ed è fatto tutto il possibile per ripristinare nel corpo idrico, non appena ciò sia ragionevolmente fattibile, lo stato precedente agli effetti di tali circostanze;
   e) una sintesi degli effetti delle circostanze e delle misure adottate o da adottare a norma delle lettere a) e d) sia inserita nel successivo aggiornamento del piano di gestione del bacino idrografico.
   e) una sintesi degli effetti delle circostanze e delle misure adottate o da adottare a norma delle lettere a) e d) sia inserita nel successivo aggiornamento del piano di gestione del bacino idrografico.
(Emendamento 34)
Articolo 4, paragrafo 6, lettera b)
   b) le motivazioni delle modifiche sono espressamente menzionate e illustrate nel piano di gestione del bacino idrografico imposto dall'articolo 13 e gli obiettivi siano riveduti ogni sei anni.
   b) le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni siano espressamente menzionate e illustrate nel piano di gestione del bacino idrografico imposto dall'articolo 13e gli obiettivi siano riveduti ogni sei anni;
   b bis) le motivazioni delle modifiche siano di prioritario interesse pubblico e/o i benefici per l'ambiente e la società risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 siano inferiori ai vantaggi derivanti dalle modifiche o alterazioni per la salute umana, il mantenimento della sicurezza umana e lo sviluppo sostenibile della zona in cui è situato il corpo idrico; e
   b ter) le modifiche o alterazioni del corpo idrico rispondono a obiettivi vantaggiosi che non possano essere altrimenti conseguiti con un'opzione ambientale più pratica .
(Emendamento 35)
Articolo 4, paragrafo 7
   7. Gli Stati membri, nell'applicare i paragrafi 3, 4, 5 e 6, assicurano che l'applicazione non pregiudichi la realizzazione degli obiettivi della presente direttiva in altri corpi idrici dello stesso distretto idrografico e che essa sia coerente con l'attuazione di altri atti normativi comunitari in materia di ambiente.
   7. Gli Stati membri, nell'applicare i paragrafi 3, 4, 5 e 6, assicurano che l'applicazione non escluda definitivamente o pregiudichi la realizzazione degli obiettivi della presente direttiva in altri corpi idrici dello stesso distretto idrografico e che essa sia coerente con l'attuazione di altri atti normativi comunitari in materia di ambiente.
(Emendamento 36)
Articolo 5
Caratteristiche del distretto idrografico,
esame dell'impatto ambientale delle attività umanee analisi economica dell'utilizzo idrico
Caratteristiche del distretto idrografico
   1. Gli Stati membri provvedono affinché, per ciascun distretto idrografico, o parte di distretto idrografico internazionale compreso nel loro territorio, siano effettuati, in conformità delle specifiche tecniche che figurano negli allegati II e III e completati entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva:
   - un'analisi delle caratteristiche del distretto;
- un esame dell'impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sulle acque sotterranee e
- un'analisi economica dell'utilizzo idrico,
   1. Gli Stati membri provvedono affinché sia effettuata un'analisi delle caratteristiche di ciascun distretto idrografico da completarsi entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. Tale analisi comprende i seguenti elementi:
   a) le caratteristiche geografiche e geologiche del distretto idrografico;
   b) le caratteristiche idrografiche del distretto idrografico;
   c) le caratteristiche demografiche del distretto idrografico;
   d) l'assetto territoriale e le attività economiche del distretto idrografico;
   e) le dighe e i bacini artificiali esistenti, specificando se si tratta di impianti per la produzione di energia, acqua potabile oppure a uso promiscuo;
f) le caratteristiche ecologiche della biodiversità presente nel distretto idrografico.
   2. Le analisi e gli esami di cui al paragrafo 1 sono riesaminati ed eventualmente aggiornati entro tredici anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e, successivamente, ogni sei anni.
   2. L'analisi è riesaminata ed eventualmente aggiornata entro tredici anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e, successivamente, ogni sei anni.
(Emendamento 39)
Articolo 5 bis (nuovo)
Articolo 5 bis
Analisi costi-benefici
Entro cinque anni dal termine per l'attuazione della presente direttiva la Commissione, con l'assistenza delle competenti autorità degli Stati membri, effettua un'analisi dei costi-benefici allo scopo di determinare l'ammontare degli investimenti necessari per l'attuazione della presente direttiva.
(Emendamento 40)
Articolo 7, paragrafo 1, parte introduttiva
   1. All'interno di ciascun distretto idrografico gli Stati membri individuano:
   1. All'interno di ciascun distretto idrografico e area idrologica gli Stati membri individuano:
(Emendamento 41)
Articolo 7, paragrafo 2
   2. Per ciascuno dei corpi idrici individuati a norma del paragrafo 1, gli Stati membri, oltre a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4 attenendosi ai requisiti prescritti dalla presente direttiva per i corpi idrici superficiali, compresi gli standard di qualità fissati a livello comunitario a norma dell'articolo 16, provvedono a che, secondo il regime di trattamento delle acque applicato e conformemente alla normativa comunitaria, l'acqua risultante soddisfi i requisiti di cui alla direttiva 80/778/CEE , modificata dalla direttiva 98/83/CE.
   2. Per ciascuno dei corpi idrici individuati a norma del paragrafo 1, gli Stati membri, oltre a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4 attenendosi ai requisiti prescritti dalla presente direttiva per i corpi idrici superficiali, compresi, come minimo, gli standard di qualità fissati a livello comunitario a norma dell'articolo 16, e l'Allegato V , provvedono a che, il trattamento di potabilizzazione meno spinto possibile sia sufficiente a ottenere la qualità di acqua potabile e a soddisfare i requisiti di cui alla direttiva 80/778/CEE , modificata dalla direttiva 98/83/CE.
(Emendamento 42)
Articolo 8, paragrafo 1, trattini e paragrafo 2
   - nel caso delle acque superficiali, i programmi in questione riguardano il monitoraggio dello stato ecologico e chimico;
   - nel caso delle acque superficiali, i programmi in questione riguardano il monitoraggio quantitativo del volume e della proporzione del flusso idrico e dello stato ecologico e chimico;
   - nel caso delle acque sotterranee, riguardano il monitoraggio dello stato chimico e quantitativo;
   - nel caso delle acque sotterranee, riguardano il monitoraggio dello stato chimico qualitativo e quantitativo mediante indicatori idrici chimici e biologici ;
   - nel caso delle aree protette, i suddetti programmi sono integrati dalle specifiche contenute nella normativa comunitaria in base alla quale le singole aree protette sono state create.
   - nel caso delle aree protette, i suddetti programmi sono integrati dalle specifiche contenute nella normativa comunitaria in base alla quale le singole aree protette sono state create.
   2. I programmi devono essere operativi entro sette anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, se non specificato diversamente nella pertinente normativa. Il monitoraggio in questione è effettuato secondo le prescrizioni di cui all'allegato V.
   2. I programmi devono essere operativi entro sei anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, se non specificato diversamente nella pertinente normativa. Il monitoraggio in questione è effettuato secondo le prescrizioni di cui all'allegato V.
2 bis. Le specifiche tecniche includeranno il ricorso a metodi uniformi di analisi e di controllo di qualità riconosciuti da tutti gli Stati membri.
(Emendamento 43)
Articolo 9, paragrafo 1
   1. Gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all' allegato III e, in particolare, secondo il principio "chi inquina paga”. Al riguardo gli Stati membri possono tener conto delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.
   1. Gli Stati membri assicurano entro il 2010:
- che le politiche tariffarie dell'acqua forniscano adeguati incentivi per gli utenti ai fini di un uso efficiente delle risorse idriche e contribuiscono in tal modo agli obiettivi ambientali della presente direttiva;
- un adeguato contributo dei vari settori economici, ripartiti almeno tra industria, famiglie e agricoltura, al recupero dei costi dei servizi idrici, sulla base dell'analisi economica effettuata in linea con l'allegato III e alla luce del principio "chi inquina paga”.
Al riguardo gli Stati membri possono tener conto delle connesse ripercussioni sociali ed economiche nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.
(Emendamento 85)
Articolo 9, paragrafo 2
   2. Nei piani di gestione dei bacini idrografici gli Stati membri riferiscono circa i passi concreti e le misure intrapresi per applicare tale principio.
   2. Nei piani di gestione dei bacini idrografici gli Stati membri riferiscono sulle iniziative previste per attuare una politica tariffaria che contribuisca al raggiungimento degli obiettivi ambientali della presente direttiva e sul contributo dei vari settori economici al recupero dei costi integrali dei servizi idrici .
(Emendamento 46)
Articolo 9, paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Gli Stati membri elaborano calendari per la piena applicazione delle disposizioni del presente articolo. I piani di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 14 fanno riferimento a tali calendari.
(Emendamento 47)
Articolo 10, paragrafi 1 e 2, prima parte
   1. Gli Stati membri garantiscono che i pertinenti scarichi soggetti al controllo di cui al paragrafo 2 siano controllati secondo l'approccio indicato nel presente articolo.
   1. Gli Stati membri limitano tutti gli scarichi in corpi idrici in base all'approccio combinato definito nel presente articolo. Per le sostanze elencate nell'Allegato X il Parlamento europeo e il Consiglio, su proposta della Commissione, fissano su scala comunitaria valori limite uniformi di scarico (standard per le emissioni). Qualora la restrizione di scarico sulla base della tecnologia attuale non basti a conseguire gli obiettivi di qualità dell'acqua ai sensi dell'articolo 4, vengono adottate ulteriori misure.
   2. Gli Stati membri provvedono all'istituzione e/o alla realizzazione dei:
   2. Gli Stati membri provvedono all'istituzione e/o alla realizzazione dei:
   a) controlli sulle emissioni basati sulle migliori tecniche disponibili,
   a) controlli sulle emissioni basati sulle migliori tecniche disponibili,
   b) controlli dei pertinenti valori limite di emissione,
   b) controlli dei pertinenti valori limite di emissione,
   c) in caso di impatti diffusi, controlli comprendenti, eventualmente, le migliori prassi ambientali,
stabiliti:
   c) in caso di impatti diffusi, controlli comprendenti, eventualmente, le migliori prassi ambientali,
se del caso, utilizzando gli approcci stabiliti:
(Emendamenti 48 e 86)
Articolo 11, paragrafo 1
   1. Per ciascun distretto idrografico o parte di distretto idrografico internazionale compreso nel suo territorio, ciascuno Stato membro prepara un programma di misure, che tiene conto dei risultati delle analisi prescritte dall'articolo 5, allo scopo di progredire gradualmente verso la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 4. Lo Stato membro può eventualmente adottare misure applicabili a tutti i distretti idrografici e/o a tutte le parti di distretti idrografici internazionali compresi nel suo territorio.
   1. Per ciascun distretto idrografico o parte di distretto idrografico internazionale compreso nel suo territorio, ciascuno Stato membro prepara un programma di misure, che tiene conto dei risultati delle analisi prescritte dall'articolo 5, volte a realizzare gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 4. Lo Stato membro può eventualmente adottare misure a carattere giuridico, amministrativo o contrattuale applicabili a tutti i distretti idrografici e/o a tutte le parti di distretti idrografici internazionali compresi nel suo territorio.
(Emendamento 87)
Articolo 11, paragrafo 3, lettera d)
   d) misure di controllo dell'estrazione delle acque dolci superficiali e sotterranee e dell'arginamento delle acque dolci superficiali, compresi la compilazione di uno o più registri delle estrazioni e l'obbligo di un'autorizzazione preventiva per l'estrazione e l'arginamento. Dette misure sono periodicamente riesaminate e, se del caso, aggiornate. Gli Stati membri possono esentare dalle misure di controllo le estrazioni e gli arginamenti che non hanno alcun impatto significativo sullo stato delle acque;
   d) misure di controllo dell'estrazione delle acque dolci superficiali e sotterranee e della raccolta in bacino delle acque dolci superficiali, compresi la compilazione di uno o più  registri delle estrazioni e l'obbligo di un'autorizzazione preventiva per l'estrazione e la raccolta in bacino nonché l'obbligo di una valutazione dell'impatto ambientale qualora l'estrazione possa avere ripercussioni sullo stato delle acque. Dette misure sono periodicamente riesaminate e, se del caso, aggiornate ;
   d bis) l'obbligo di attuare misure per un'utilizzo più efficiente delle risorse idriche in tutti i settori di consumo dell'acqua qualora la domanda di tale risorsa superi l'offerta sostenibile da un bacino idrografico, in particolare mediante l'applicazione delle migliori tecniche disponibili di risparmio e riciclo delle acque;
   d ter) qualora non sia possibile garantire un adeguato approvvigionamento di acqua potabile salubre, l'obbligo di autorizzare l'autorità locale competente a ridistribuire l'acqua sottraendola ad altri settori del consumo;
d quater) l'obbligo di ottenere un'autorizzazione preventiva per ravvenare artificialmente le falde acquifere sotterranee;
(Emendamento 88)
Articolo 11, paragrafo 3, lettera f) bis (nuova)
   f) bis misure volte a ridurre progressivamente le emissioni nelle acque superficiali riducendo continuamente scarichi, emissioni e perdite di sostanze pericolose;
(Emendamento 53)
Articolo 11, paragrafo 3, lettera i bis) (nuova)
   i bis) ogni misura necessaria a conseguire un buon potenziale ecologico per i corpi idrici designati come artificiali o fortemente modificati.
(Emendamento 54)
Articolo 11, paragrafo 5, primo comma
   5. Allorché i dati del monitoraggio o dati di altro tipo indicano che il raggiungimento degli obiettivi enunciati all'articolo 4 per il corpo idrico considerato è improbabile, gli Stati membri assicurano che :
   5. Allorché i dati del monitoraggio o dati di altro tipo indicano che il raggiungimento degli obiettivi enunciati all'articolo 4 per il corpo idrico considerato è improbabile, gli Stati membri assicurano quanto segue :
   - si indaghi sulle cause delle eventuali carenze,
   a) esame dei motivi per cui il corpo idrico non raggiunge gli obiettivi ambientali, compreso l'esame delle condizioni idromorfologiche e fisicochimiche del corpo idrico;
   - siano stabilite le misure supplementari praticabili per consentire il raggiungimento di detti obiettivi.
   b) controlli più intensi della portata e della natura dell'inquinamento del corpo idrico e di tutte le alterazioni della condizione idromorfologica naturale del corpo idrico imputabili all'attività umana;
   c) definizione di norme di qualità ambientale delle acque di superficie per gli inquinanti individuati al fine di conseguire, al più tardi entro dieci anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, l'obiettivo fissato all'articolo 4 con riferimento allo stato ecologico. Le norme devono essere almeno altrettanto severe quanto quelle istituite all'allegato IX o ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 7 o di altre normative comunitarie pertinenti;
   d) immediato riesame di tutte le autorizzazioni e di tutti i permessi di scarico concessi, accompagnato da interventi commisurati al livello di rischio riscontrato;
   e) definizione delle misure necessarie per garantire che la condizione idromorfologica del corpo idrico sia tale da assicurare la realizzazione degli obiettivi definiti all'articolo 4 rispetto allo stato ecologico.
(Emendamento 55)
Articolo 11, paragrafi 7 e 8
   7. I programmi di misure sono approntati entro 10 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e tutte le misure sono applicate entro 13 anni da tale data.
   7. I programmi di misure sono approntati entro 4 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e tutte le misure sono applicate entro 7 anni da tale data.
   8. I programmi di misure sono riesaminati ed eventualmente aggiornati entro 16 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e successivamente, ogni sei anni. Eventuali misure nuove o modificate, approvate nell'ambito di un programma aggiornato, sono applicate entro tre anni dalla loro approvazione.
   8. I programmi di misure sono riesaminati ed eventualmente aggiornati entro 10 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e successivamente, ogni sei anni. Eventuali misure nuove o modificate, approvate nell'ambito di un programma aggiornato, sono applicate entro tre anni dalla loro approvazione.
(Emendamento 56)
Articolo 13, paragrafo 1
   1. P er ciascun distretto idrografico interamente compreso nel suo territorio , ogni Stato membro provvede a far predisporre un piano di gestione del bacino idrografico.
   1. Per ciascun bacino idrografico gli Stati membri provvedono a stilare ed attuare un piano di gestione del bacino idrografico al fine di conseguire gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 4 .
(Emendamento 57)
Articolo 13, paragrafi 6 e 7
   6. I piani di gestione dei bacini idrografici sono pubblicati entro 10 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
   6. I piani di gestione dei bacini idrografici sono pubblicati entro 6 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
   7. I piani di gestione dei bacini idrografici sono riesaminati e aggiornati entro 16 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e, successivamente, ogni sei anni.
   7. I piani di gestione dei bacini idrografici sono riesaminati e aggiornati entro 10 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e, successivamente, ogni sei anni.
(Emendamento 58)
Articolo 16, paragrafo 1
   1. Il Consiglio adotta misure specifiche per combattere l'inquinamento idrico prodotto da singoli inquinanti o gruppi di inquinanti che presentino un rischio inaccettabile per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico, inclusi i rischi per le acque destinate alla produzione di acqua potabile. Tali misure sono adottate sulla base di proposte presentate dalla Commissione secondo le procedure stabilite dal trattato.
   1. Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano misure specifiche per combattere l'inquinamento idrico prodotto da singoli inquinanti o gruppi di inquinanti che presentino un rischio inaccettabile per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico, inclusi i rischi per le acque destinate alla produzione di acqua potabile. Dette misure mirano a prevenire l'inquinamento idrico riducendo in modo continuo gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze pericolose per raggiungere l'obiettivo di eliminarli entro il 31 dicembre 2020. Tali misure sono adottate sulla base di proposte presentate dalla Commissione secondo le procedure stabilite dal trattato.
(Emendamento 93)
Articolo 16, paragrafo 4
   4. Per le sostanze incluse nell'elenco di priorità, la Commissione presenta proposte in materia di controlli delle principali fonti delle emissioni interessate, tenendo conto delle fonti puntuali e diffuse e identificando il livello e la combinazione di misure di controllo dei prodotti e dei valori limite di emissione per il controllo dei processi che garantiscano efficacia dei costi e proporzionalità. Se necessario, i controlli dei processi a livello comunitario possono essere effettuati settore per settore. Qualora i controlli dei prodotti comprendano un riesame delle pertinenti autorizzazioni rilasciate a norma della direttiva 91/414/CEE e della direttiva 98/8/CE tale riesame è effettuato in base alle disposizioni di tali direttive. Ogni proposta in materia di controlli specifica le disposizioni di riesame, di aggiornamento e di valutazione della loro efficacia.
   4. Per le sostanze incluse nell'elenco di priorità, la Commissione presenta proposte per la costante riduzione degli scarichi delle emissioni e delle perdite interessate, un anno dopo la pubblicazione di ciascun nuovo elenco triennale, o, se necessario, più frequentemente , tenendo conto delle fonti puntuali e diffuse e con l'obiettivo di ridurre gli scarichi, le emissioni e le perdite a un livello prossimo allo zero entro il 31 dicembre 2020. La Commissione presenta proposte su questa base per norme uniformi su scala comunitaria in materia di emissioni . Se necessario, gli interventi a livello comunitario possono essere effettuati settore per settore. Qualora i controlli dei prodotti comprendano un riesame delle pertinenti autorizzazioni rilasciate a norma della direttiva 91/414/CEE e della direttiva 98/8/CE tale riesame è effettuato in base alle disposizioni di tali direttive. Ogni proposta in materia di controlli specifica le disposizioni di riesame, di aggiornamento e di valutazione della loro efficacia.
4 bis. La Commissione definisce entro il 30 giugno 2000 un elenco guida di sostanze potenzialmente pericolose in base alle loro proprietà chimiche, fisiche e biologiche. Le sostanze di cui non sia possibile stabilire il carattere di pericolosità a causa della mancanza di dati pertinenti vengono iscritte in un elenco separato di sostanze per le quali i dati sono carenti. Entrambi gli elenchi vengono allegati alla presente direttiva come parti A e B dell'Allegato X.
4 ter. Per le sostanze potenzialmente pericolose per le quali i dati sono carenti la Commissione chiede al produttore, al commerciante e/o all'utente professionale di fornire la serie di dati standard sulle proprietà chimiche, fisiche e biologiche. Le sostanze potenzialmente pericolose per le quali non sia stata fornita la serie di dati standard entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva vengono considerate sostanze potenzialmente pericolose e aggiunte all'elenco guida.
(Emendamento 61)
Articolo 16, paragrafo 6
   6. La Commissione presenta le proposte, a norma dei paragrafi 4 e 5, e almeno relativamente al controllo delle emissioni per le fonti puntuali e gli standard di qualità ambientale, entro due anni dall'inclusione di una sostanza nell'elenco di priorità. Per le sostanze incluse nel primo elenco di priorità, gli Stati membri, in assenza di un accordo a livello comunitario entro sette anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, istituiscono standard di qualità ambientale per tutte le acque superficiali interessate dallo scarico di tali sostanze e stabiliscono controlli delle fonti principali di tali scarichi basati, fra l'altro sull'esame di tutte le opzioni tecniche in materia di riduzione . Per le sostanze incluse successivamente nell'elenco di priorità, gli Stati membri, in assenza di un accordo a livello comunitario, intraprendono tale azione cinque anni dopo l'inclusione nell'elenco.
   6. La Commissione presenta le proposte entro due anni dall'inclusione di una sostanza nell'elenco di priorità. Per le sostanze incluse nel primo elenco di priorità, gli Stati membri, in assenza di un accordo a livello comunitario entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, istituiscono misure per la costante riduzione delle emissioni, degli scarichi e delle perdite, con l'obiettivo di eliminarli entro il 31 dicembre 2020 . Per le sostanze incluse successivamente nell'elenco di priorità, gli Stati membri, in assenza di un accordo a livello comunitario, intraprendono tale azione due anni dopo l'inclusione nell'elenco.
(Emendamento 63)
Articolo 20, paragrafo 1
   1. La Commissione è assistita da un comitato di regolamentazione composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione .
   1. La Commissione è assistita dal comitato di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione del Consiglio 1999/468/CE. Si applicano gli articoli 7 e 8 di detta decisione.
Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
Il comitato adotta il proprio regolamento .
(Emendamento 64)
Articolo 21, paragrafo -1 (nuovo)
   - 1. Prima di abrogare le misure legislative di cui ai paragrafi 2 e 3 occorre prendere delle iniziative per fare in modo che nuove disposizioni garantiscano almeno lo stesso livello di protezione.
(Emendamento 65)
Allegato II, punto 1.6
Designazione dei corpi idrici artificiali o fortemente modificati
Soppresso
Gli Stati membri possono designare come artificiale o fortemente modificato un corpo idrico superficiale se un mutamento delle sue caratteristiche artificiali o modificate si ripercuote:
   i) sull'ambiente in senso più ampio
   ii) sulla navigazione o il diporto
   iii) sulle attività ai cui fini l'acqua è accumulata (ad es., produzione di energia, fornitura di acqua potabile)
   iv) sulla regolazione delle acque, la protezione dalle inondazioni, l'irrigazione o il drenaggio dei terreni
   v) sullo sviluppo umano .
(Emendamento 67)
Allegato II, punto 2.3, trattini
   - ubicazione dei punti del corpo idrico sotterraneo usati per l'estrazione di acqua destinata al consumo umano che forniscono, in media, più di 10 m3 al giorno o servono più di 50 persone.
   - ubicazione dei punti del corpo idrico sotterraneo usati per l'estrazione di acqua, ad eccezione dei punti per l'estrazione di acqua destinata al consumo umano che forniscono, in media, meno di 10 m3 al giorno o servono meno di 50 persone;
   - medie annue di estrazione da tali punti;
   - medie annue di estrazione da tali punti;
   - composizione chimica dell'acqua estratta dal corpo idrico sotterraneo;
   - composizione chimica dell'acqua estratta dal corpo idrico sotterraneo;
   - ubicazione dei punti del corpo idrico sotterraneo in cui l'acqua è direttamente scaricata;
   - ubicazione dei punti del corpo idrico sotterraneo in cui l'acqua è direttamente scaricata;
   - tasso di scarico in tali punti;
   - tasso di scarico in tali punti;
   - composizione chimica degli scarichi nel corpo idrico sotterraneo;
   - composizione chimica degli scarichi nel corpo idrico sotterraneo;
   - utilizzazione del suolo nel bacino o nei bacini idrografici da cui il corpo idrico sotterraneo si ravvena, comprese le alterazioni antropiche delle caratteristiche di ravvenamento, quali deviazione di acque meteoriche e di dilavamento mediante riempimento del suolo, ravvenamento artificiale, sbarramento o drenaggio.
   - utilizzazione del suolo nel bacino o nei bacini idrografici da cui il corpo idrico sotterraneo si ravvena, comprese le immissioni di inquinanti e le alterazioni antropiche delle caratteristiche di ravvenamento, quali deviazione di acque meteoriche e di dilavamento mediante riempimento del suolo, ravvenamento artificiale, sbarramento o drenaggio.
(Emendamento 91)
Allegato II, punto 2.4 iibis) (nuovo)
   iibis) sull'estrazione di materie prime,
(Emendamento 69)
Allegato II, punto 2.4 bis (nuovo)
2.4 bis. Revisione dell'impatto dell'inquinamento passato sulla qualità delle acque sotterranee
Gli Stati membri identificano inoltre i corpi idrici per i quali devono essere specificati obiettivi meno elevati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4 poiché in conseguenza dell'attività umana passata il corpo idrico sotterraneo è talmente inquinato che ottenere uno stato di inquinamento di origine antropico irrilevante è impossibile o eccessivamente oneroso.
(Emendamento 92)
Allegato V, punto 2.3.2, tabella
Posizione comune del Consiglio
Elementi
Stato buono
Generali
La composizione chimica del corpo idrico sotterraneo è tale che le concentrazioni di inquinanti:
   - sottoindicate non presentano effetti di intrusione salina o di altro tipo
   - non superano gli standard di qualità applicabili ai sensi di altri atti normativi comunitari
   - non sono tali da impedire il conseguimento degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 per le acque superficiali connesse né da comportare un deterioramento significativo della qualità ecologica o chimica di tali corpi né da recare danni significativi agli ecosistemi terrestri direttamente dipendenti dal corpo idrico sotterraneo
Conduttività
Le variazioni della conduttività non indicano intrusioni saline o di altro tipo nel corpo idrico sotterraneo.
Emendamento del Parlamento
Elementi
Stato buono
Generali
La composizione chimica del corpo idrico sotterraneo è tale che le concentrazioni di inquinanti:
   - sottoindicate non presentano effetti di intrusione salina o di altro tipo
   - non superano gli standard di qualità per l'inquinamento dovuto a fattori antropici applicabili ai sensi di altri atti normativi comunitari comprese le direttive 91/676/CEE , 97/57/CE 1 e 98/83/CE
   - non sono tali da impedire il conseguimento degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 per le acque superficiali connesse né da comportare un deterioramento significativo della qualità ecologica o chimica di tali corpi né da recare danni significativi agli ecosistemi terrestri direttamente dipendenti dal corpo idrico sotterraneo
Conduttività
Le variazioni della conduttività non indicano intrusioni saline o di altro tipo nel corpo idrico sotterraneo.
1 Direttiva 97/57/CE del Consiglio del 22 settembre 1997 che definisce l'allegato VI della direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 265 del 27.9.1997, pag. 87).
(Emendamento 94)
Allegato V, punto 2.4.5, primo comma
Per stabilire lo stato, i risultati ottenuti nei singoli punti di monitoraggio all'interno di un corpo idrico sotterraneo sono aggregati per il corpo nel suo complesso. Fatte salve le direttive applicabili, perché a un corpo idrico sotterraneo sia riconosciuto lo stato buono relativamente ai parametri chimici per i quali la normativa comunitaria fissa standard di qualità ambientale:
Per stabilire lo stato, i risultati ottenuti nei singoli punti di monitoraggio all'interno di un corpo idrico sotterraneo sono considerati per il corpo nel suo complesso. Fatte salve le direttive applicabili, perché a un corpo idrico sotterraneo sia riconosciuto lo stato buono relativamente ai parametri chimici per i quali la normativa comunitaria fissa standard di qualità ambientale:
   - deve essere calcolata la media dei risultati del monitoraggio ottenuti in ciascun punto del corpo idrico o gruppo di corpi idrici sotterranei ;
   - deve essere calcolata la media dei risultati del monitoraggio ottenuti in ciascun punto rappresentativo di monitoraggio del corpo idrico sotterraneo ;
   - la media così calcolata per tutti i punti di monitoraggio del corpo idrico o gruppo di corpi idrici sotterranei deve dimostrare che gli standard applicabili sono soddisfatti come prescritto dalla direttiva corrispondente.
- tali calcoli costituiscono la base per stabilire che, per i corpi idrici interessati, gli standard di qualità ambientale sono considerati rispettati qualora il 70% di detti valori medi corrisponda ai valori sanciti nelle direttive 91/676/CEE , 97/57/CE e 98/83/CE.
(Emendamento 75)
Allegato VII, punto 7 bis (nuovo)
7 bis) Sintesi delle misure adottate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5 per i corpi idrici che hanno poche possibilità di raggiungere gli obiettivi ambientali previsti all'articolo 4.
(Emendamento 76)
Allegato VIII, punto 9 bis (nuovo)
9 bis) Sostanze radioattive prodotte dall'uomo.
(Emendamento 77)
Allegato VIII, punto 10
   10. Materia in sospensione
   10. Materia in sospensione nella misura in cui abbia effetti nocivi sulle acque .

(1) GU C 343 del 30.11.1999, pag. 1.
(2) GU C 150 del 28.5.1999, pag. 388.
(3) GU C 184 del 17.6.1997, pag. 20.
(4) GU C 16 del 20.1.1998, pag. 14.
(5) GU C 108 del 7.4.1998, pag. 94.
(6) GU C 342 del 30.11.1999, pag. 1.


Modernizzare la protezione sociale
Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione su una strategia concertata per modernizzare la protezione sociale (COM(1999) 347 - C5-0253/1999 - 1999/2182(COS) )
P5_TA(2000)0055A5-0033/2000

Il Parlamento europeo,

-  vista la relazione della Commissione su una strategia concertata per modernizzare la protezione sociale (COM(1999) 347 - C5-0253/1999 )

-  vista la relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni: "protezione sociale in Europa 1997" (COM(1998) 243 - C4-0375/1998 ),

-  vista la sua risoluzione del 19 febbraio 1997 sulla comunicazione della Commissione "Il futuro della protezione sociale: un quadro di riferimento per un dibattito europeo” e sulla relazione della Commissione "La protezione sociale in Europa 1995"(1) ,

-  vista la sua risoluzione del 6 novembre 1997 sulla comunicazione della Commissione "Modernizzare e migliorare la protezione sociale nell'Unione europea”(2) ,

-  vista la sua risoluzione del 18 novembre 1998 sulla comunicazione della Commissione su un programma d'azione sociale 1998-2000 (3) ,

-  vista la sua risoluzione del 12 marzo 1999 sulla relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni "Protezione sociale in Europa 1997 - Sintesi” (4) ,

-  visti gli articoli 2, 3, 13, 125-130 e 136-152 del trattato CE,

-  vista la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori,

-  viste la raccomandazione 92/441/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, riguardante i criteri comuni in materia di risorse e prestazioni sufficienti nei sistemi di protezione sociale (5) e la raccomandazione 92/442/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1992, relativa alla convergenza degli obiettivi e delle politiche di protezione sociale (6) e la relazione della Commissione relativa all'applicazione della prima delle due raccomandazioni (COM(1998) 774 ),

-  viste le parti rilevanti nelle conclusioni del Consiglio europeo dei vertici di Cardiff, Lussemburgo, Vienna e Colonia,

-  viste le conclusioni del Consiglio "Lavoro e affari sociali” del 29 novembre 1999 sulla cooperazione per modernizzare la protezione sociale,

-  visto l'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento,

-  visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità (A5-0033/2000 ),

A.  considerando che il conseguimento della convergenza sociale europea presuppone che la politica economica, la politica occupazionale e la sicurezza sociale costituiscano, su un piano di parità e di reciprocità, i tre poli di una unica e stessa politica al fine di istituire una proficua convergenza sociale in Europa e negli Stati membri, e considerando inoltre che la convergenza sociale dovrebbe essere un processo inperniato su obiettivi politici comuni di ordine generale che fungano da linee direttrici per la politica sociale degli Stati membri,

B.  considerando che non è ancora stata delineata una strategia nel settore della protezione e della sicurezza sociale in Europa, mentre la protezione sociale si basa essenzialmente sul principio della mutua solidarietà e costituisce uno dei mezzi (insieme ad una politica economica dinamica volta alla creazione di posti di lavoro) per contrastare il crescente divario tra crescita economica e sviluppo sociale,

C.  considerando che la modernizzazione e il miglioramento della protezione sociale possono essere raggiunti mediante una migliore utilizzazione delle risorse esistenti e non attraverso una riduzione del livello di protezione sociale,

D.  considerando che la politica occupazionale, l'integrazione sociale e i miglioramenti sociali in pratica avvengono a livello nazionale e che pertanto si deve rispettare il principio di sussidiarietà per quanto riguarda l'organizzazione e la modernizzazione dei regimi di sicurezza sociale nonché il mantenimento dei diritti sociali negli Stati membri; mentre l'Unione può portare un plusvalore definendo criteri efficaci e vincolanti di convergenza, che comprendano obiettivi comuni e quantificabili applicabili a tutti gli Stati membri,

E.  considerando che ogni persona ha diritto alla protezione sociale e a un reddito sociale minimo garantito,

F.  considerando che l'attuazione di una strategia europea per la convergenza sociale può includere una strategia relativa ai metodi e agli strumenti per promuovere gli obiettivi proposti per la convergenza sociale nonché precisazioni su come le reti locali e regionali possono essere utilizzate per favorire lo scambio di informazioni e di esperienze tra gli Stati membri,

G.  considerando che l'impegno futuro per una strategia europea di convergenza sociale, quale proposto nella comunicazione della Commissione, richiede che si presti speciale attenzione alla necessità di tener conto del problema della parità tra i sessi al fine di superare la separazione tra uomini e donne nel mondo del lavoro e promuovere la parità di opportunità attraverso:

   -
un'efficace introduzione della dimensione uomo/donna in tutti e quattro gli obiettivi, che preveda risultati concreti, analisi dell'impatto di tutte le proposte in relazione alle loro conseguenze sulla parità di opportunità nonché l'elaborazione di statistiche specifiche per i due sessi,
   -
la promozione dell'attuazione di sistemi di sicurezza sociale personalizzati a lunga scadenza, compresi periodi di transizione, tenendo conto dei bisogni del singolo e degli aspetti riguardanti la famiglia,
   -
l'impegno a fare in modo che i sistemi di sicurezza sociale offrano la possibilità di interrompere la carriera senza conseguenze negative per il diritto e l'accesso alle prestazioni dei sistemi di sicurezza sociale o ancora l'accesso all'istruzione nel contesto della formazione lungo tutto l'arco della vita, sottolineando l'importanza di formulare il concetto di congedo parentale e dei vari livelli di indennità,
   -
la promozione di misure volte a porre rimedio alle carenze dei sistemi nazionali contributivi e fiscali in modo da evitare effetti marginali che creano casi di disoccupazione e povertà, ad esempio per le famiglie monoparentali con figli;
   -
misure volte ad accrescere il numero di posti di lavoro accessibili e di alta qualità nel settore dei servizi, in linea con i criteri di ammissibilità e con il "mainstreaming” della dimensione uomo/donna e che contrastino la discriminazione in base al sesso e alla retribuzione sul mercato del lavoro,
   -
misure volte a far sì che, data l'esigenza di una maggiore flessibilità e la necessità di conciliare il lavoro e la famiglia, la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro tenga anche conto della situazione delle donne e si incentri in particolar modo sull'importanza dell'organizzazione dell'orario di lavoro e sulla necessità di ridurlo,
   -
misure volte a stabilire una pensione di base, in modo da garantire un reddito decoroso alle persone, in gran parte donne anziane, che non sono state in grado di contribuire finanziariamente ai regimi di sicurezza sociale,

H.  considerando che tanto gli orientamenti economici quanto quelli in materia di occupazione prevedono raccomandazioni in merito alla riduzione della pressione fiscale degli Stati membri allo scopo di aumentare l'occupazione, il che pone l'accento sulla necessità di procedere a investimenti in campo sociale, ad esempio per promuovere misure attive sul mercato del lavoro,

I.  considerando che se gli Stati membri incoraggiano i cittadini a stipulare assicurazioni complementari per coprire i rischi sociali, queste devono essere facoltative e non determinare differenti livelli di sicurezza sociale e una limitazione del principio di solidarietà,

J.  considerando che la tendenza a configurare i regimi di sicurezza sociale in funzione dell'occupazione non deve far dimenticare che non tutti i gruppi di popolazione possono essere inseriti con misure attive nel mercato del lavoro e che quindi devono esistere reti sociali di sicurezza ad alto livello,

K.  considerando che le iniziative volte a promuovere l'integrazione sociale e la lotta contro la povertà comportano la necessità sia di una strategia diversificata e capillare che includa tutti i settori e tutte le parti interessate, sia di iniziative specifiche a favore delle categorie più deboli, e in particolare delle persone che non sono in grado di lavorare,

L.  considerando che, per quanto riguarda i sistemi sanitari pubblici, una adeguata qualità delle cure e liste d'attesa accettabili sono di grande importanza al fine di evitare una situazione di dicotomia, e che per tale motivo, nella sua relazione, la Commissione sottolinea il bisogno di analizzare in quale misura i sistemi di sicurezza sociale coprano l'assistenza sanitaria e il personale che ne è responsabile, cosa che comporterà la necessità di sottolineare il diritto fondamentale ad una assistenza sanitaria di qualità per tutti; che una siffatta analisi dovrebbe comprendere non solo l'impatto dei vari modelli sull'economia, ma anche le loro conseguenze sul libero ed equo accesso dei cittadini all'assistenza e la libertà di questi ultimi di scegliere tra varie opzioni,

M.  considerando che la realizzazione dell'Unione economica e monetaria, determinando un'interdipendenza sempre crescente tra le economie degli Stati membri, ha fatto della protezione sociale una questione d'interesse comune per questi ultimi,

1.  ribadisce l'impegno e la validità delle raccomandazioni del Consiglio del 1992 su criteri comuni in ordine a congrui redditi e prestazioni nell'ambito dei sistemi di protezione sociale, da una parte, e, dall'altra, alla convergenza degli obiettivi e della politica in materia di protezione sociale;

2.  ricorda che taluni sistemi di protezione sociale efficaci fanno parte integrante del modello sociale europeo basato sulla convinzione che progresso economico e progresso sociale siano collegati; ritiene quindi che la protezione sociale debba essere considerata come un fattore produttivo e che modernizzarla deve permettere di sfruttare al meglio il suo potenziale nei settori della formazione permanente e della formazione professionale;

3.  accoglie con favore la comunicazione della Commissione che propone il quadro necessario all'attuazione della convergenza sociale, vale a dire l'effettuazione di un'analisi delle sfide comuni a tutti gli Stati membri, la definizione di obiettivi comuni per la modernizzazione dei sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri nonché l'accelerazione del processo mediante l'istituzione di un gruppo di alto livello e la presentazione della relazione sulla sicurezza sociale su base annuale;

4.  constata che il Consiglio "occupazione e affari sociali” del 29 novembre 1999 ha deciso di istituire un gruppo di funzionari ad alto livello incaricato di creare un meccanismo di cooperazione potenziato concernente la protezione sociale e di redigere una relazione interlocutoria per il Consiglio europeo di Feira (giugno 2000); chiede pertanto al Consiglio e alla Commissione di definire più chiaramente il mandato di tale gruppo, nel quale le donne devono essere adeguatamente rappresentate, e di prendere in considerazione i seguenti aspetti al fine di sviluppare ulteriormente il processo di attuazione della convergenza sociale europea:

   -
mantenere e sviluppare una protezione sociale basata sulla solidarietà, indipendente dagli interessi commerciali e dagli obiettivi di convenienze finanziarie, che garantisca l'accesso ai diritti per tutti, compreso l'accesso ai servizi;
   -
sviluppare un modello metodologico che corrisponda al processo di Lussemburgo sull'occupazione sia basato sugli obiettivi che la Commissione, nella sua comunicazione, invita il Consiglio a fissare, e che preveda criteri di "benchmarking”, sistemi di valutazione e orientamenti che costituiscano una base per i programmi d'azione nazionali, essendo inteso che il modello dovrebbe costituire un corollario della politica occupazionale e macroeconomica;
   -
sviluppare il processo di convergenza mediante discussioni comuni dei Consigli ECOFIN, Affari sociali e Occupazione;
   -
prevedere un'efficace cooperazione nell'ambito del processo di convergenza sociale europea, in cui - oltre all'elaborazione, su base regolare, di relazioni da sottoporre al Parlamento europeo e alla possibilità di verifica da parte di quest'ultimo - il Parlamento europeo istituisca un gruppo di contatto che, fin dall'inizio, agisca in stretta collaborazione con il gruppo di alto livello approvato dal Consiglio sulla base della comunicazione della Commissione sulla modernizzazione della protezione sociale, garantendo in particolare in tale processo una regolare e adeguata partecipazione delle parti sociali in linea con il dialogo sociale instaurato; prevedere inoltre un'informazione e consultazione dei rappresentanti dei paesi candidati, delle ONG, degli enti previdenziali, del CES e del Comitato delle Regioni secondo quanto proposto nella comunicazione, la collaborazione;
   -
mettere a punto con urgenza un programma di lavoro, incluso uno scadenziario, definire punti di riferimento e un sistema di scambio di dati comparabili concernenti i quattro obiettivi generali definiti dalla Commissione al fine di attuare la cooperazione decisa per la modernizzazione e il miglioramento della protezione sociale in Europa;

5.  chiede al contempo di sviluppare e semplificare il processo di Lussemburgo che deve essere meglio integrato con la definizione degli orientamenti economici e comportare la modernizzazione della protezione sociale; tale sviluppo deve condurre alla definizione di obiettivi chiaramente definiti per la politica sociale e dell'occupazione come punto di partenza per uno scambio proficuo delle esperienze in materia; potrà, pertanto, definire un quadro per il conseguimento di tali obiettivi;

6.  invita la Commissione a presentare un programma d'azione sociale che preveda un piano concreto, corredato da uno scadenzario, che comprenda misure di protezione sociale ai sensi dell'articolo 140 del trattato CE, nonché proposte legislative al fine di approvare norme minime nel settore della sicurezza sociale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 e 137 del trattato CE, nonché un programma d'azione per accordi quadro nel contesto del dialogo sociale;

7.  insiste sul fatto che il processo di convergenza sociale è assolutamente indissociabile da un coordinamento fiscale efficace e ambizioso; invita pertanto la Commissione, in caso di blocco delle proposte legislative o di rifiuto dei progetti di orientamenti, a lottare contro la concorrenza sleale nei settori previdenziale e fiscale tramite un codice di condotta;

8.  invita il Consiglio ad adottare decisioni sulle proposte concrete della Commissione fatte nel quadro del pacchetto fiscale "Monti” per creare il quadro necessario a facilitare l'alleggerimento degli oneri sociali sull'occupazione, pur garantendo un finanziamento stabile dei sistemi di protezione sociale, al fine di lottare contro la concorrenza sleale nel settore dell'imposizione;

9.  invita la Commissione e il Consiglio, nel contesto dell'impegno continuo per una strategia di convergenza sociale:

   -
a tener conto degli aspetti legati all'appartenenza ad uno dei due sessi in relazione alle malattie professionali e agli infortuni sul lavoro e a presentare, ai sensi dell'articolo 137, paragrafo 1, del Trattato CE, un progetto di direttiva finalizzato alla prevenzione e lotta contro lo stress;
   -
a prevedere la formulazione di raccomandazioni sugli aspetti sia qualitativi che quantitativi dell'accesso alle strutture di accoglienza per l'infanzia, per i disabili e per gli anziani o per altre persone bisognose di assistenza;
   -
a presentare, quale corollario degli accordi stipulati dai partner sociali europei, una proposta di direttiva comprensiva di norme minime per tutte le categorie di lavori atipici
   -
a procedere ad un aggiornamento e a un'integrazione del vigente quadro normativo in ordine alla parità di trattamento di uomini e donne in materia di protezione sociale, sulla base di una valutazione delle vigenti direttive in materia;

10.  invita la Commissione e il Consiglio:

   -
a rispondere alla precedente richiesta del Parlamento europeo presentando una relazione speciale sulla povertà in Europa;
   -
ad avvalersi dell'articolo 13 del trattato in vista dell'approvazione di atti giuridici vincolanti volti a lottare contro la discriminazione nei settori previsti dall'articolo, nonché a utilizzare il medesimo articolo al fine di trasformare le raccomandazioni vigenti per i disabili in atti giuridici vincolanti;
   -
ad avvalersi dell'articolo 137, paragrafo 2, del trattato al fine di sostenere l'obiettivo dell'integrazione sociale e a presentare iniziative concrete per combattere l'esclusione sociale in Europa,
   -
a presentare orientamenti per fissare negli Stati membri un reddito minimo accettabile sulla base di un metodo uniforme per la definizione e determinazione della soglia di povertà;
   -
a creare una procedura di coordinamento relativa alla lotta contro l'esclusione sociale e la povertà, che comprenda standard sociali, quali norme comuni sulla povertà basate sul reddito e su indicatori statistici per l'esclusione sociale e l'indigenza, nonché informazioni sulle categorie vulnerabili, affinché tale procedura possa essere avviata all'inizio del 2001;

11.  ritiene che gli orientamenti europei per l'occupazione dovrebbero tener conto della necessità di qualità per quanto concerne i posti di lavoro creati, al fine di evitare la comparsa di classi svantaggiate e di favorire la creazione di impieghi duraturi, di evitare fenomeni come quello dei cosiddetti "working poor” e rispondere all'esigenza di creare sistemi di protezione sociale economicamente duraturi ma pur sempre rispettosi dei diritti acquisiti nei vari Stati membri;

12.  ricorda che i sistemi di protezione sociale devono tener conto dell'emergere di nuove forme di lavoro e di una protezione più efficace dei lavoratori autonomi;

13.  insiste sulla necessità di concepire i sistemi fiscali e di protezione sociale in modo da lottare efficacemente contro le trappole per l'occupazione, poiché lo stato di salute dei sistemi di protezione sociale è subordinato alle prestazioni dell'economia e a una forte partecipazione al mercato del lavoro;

14.  rammenta alla Commissione e al Consiglio la sua precedente richiesta di sostituire l'imposta sul lavoro non solo con un'imposta su altre risorse, quali l'ambiente e l'energia, o sui consumi e invita in tale contesto la Commissione a presentare un documento in cui si esamini se la tassazione dell'energia o delle emissioni sia atta a garantire a lungo termine il finanziamento dei regimi di sicurezza sociale;

15.  accoglie con favore il fatto che la relazione annuale del 1999 sulla protezione sociale in Europa includerà informazioni sulla sicurezza sociale nei PECO; auspica che la Commissione esamini anche la situazione delle categorie più vulnerabili quali le donne con un basso livello di formazione, i disabili, gli orfani e le minoranze etniche e che venga inoltre tenuto debito conto della necessità di iniziative volte a favorire la partecipazione delle parti sociali dei paesi candidati alla modernizzazione dei sistemi di protezione sociale;

16.  ricorda che, nella prospettiva dell'ampliamento dell'Unione europea, la convergenza sociale è necessaria per, da un lato, potenziare il modello sociale europeo e, dall'altro, per annullare i rischi del dumping sociale;

17.  invita la Commissione a valutare l'opportunità di elaborare un piano specifico d'azione sociale per quanto riguarda la politica sociale nell'ambito dell'ampliamento;

18.  invita la Commissione a favorire la creazione di un sistema, mediante iniziative nell'ambito del dialogo sociale, volto a favorire l'introduzione di un regime pensionistico flessibile che permetta di accedere al pensionamento in maniera graduale, in particolare per tutelare contro i pensionamenti imprevisti e per anticipare il pensionamento volontario per motivi sociali;

19.  accoglie con favore il fatto che, nella sua comunicazione, la Commissione indichi che bisogna lottare contro la tendenza a costringere i lavoratori più anziani ad abbandonare prematuramente il mercato del lavoro; invita comunque la Commissione ad esaminare la questione anche dal punto di vista dell'ambiente di lavoro, per quanto riguarda le misure che si possono prendere per via legislativa, incrementando le campagne informative a favore in particolare delle PMI, i programmi di qualificazione e riqualificazione professionali, nonché i programmi di riabilitazione che vengono condotti in collaborazione tra le imprese e i servizi sanitari;

20.  invita la Commissione a presentare proposte finalizzate al miglioramento della direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, sulla graduale attuazione del principio della parità di opportunità fra uomini e donne nel settore della sicurezza sociale(7) , con specifico riferimento all'età pensionabile ed alla pensione di reversibilità, onde proporne l'adattamento alla più organica direttiva 96/97/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sulla parità di opportunità fra uomini e donne nei sistemi aziendali di sicurezza sociale(8) ;

21.  auspica una maggiore promozione delle azioni preventive e sottolinea in particolare la necessità di incentivare uno stile di vita sano e una maggiore responsabilità personale;

22.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale, al Comitato delle regioni nonché alle parti sociali europee.

(1)GU C 85 del 17.3.1997, pag. 63.
(2)GU C 358 del 24.11.1997, pag. 51.
(3)GU C 379 del 7.12.1998, pag. 87.
(4)GU C 175 del 21.6.1999, pag. 435.
(5)GU L 245 del 26.8.1992, pag. 46.
(6)GU L 245 del 26.8.1992, pag. 49.
(7) GU L 6 del 10.1.1979, pag. 24.
(8) GU L 46 del 17.2.1997, pag. 20.

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