Risoluzione legislativa del Parlamemnto europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (5685/1/2000 - C5-0180/2000
- 1996/0304(COD)
)
(Procedura di codecisione: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
- vista la posizione comune del Consiglio (5685/1/2000 - C5-0180/2000
)(1)
,
- vista la sua posizione in prima lettura(2)
sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(1996) 511
)(3)
,
- vista la proposta modificata della Commissione (COM(1999) 73
)(4)
,
- visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
- visto l'articolo 80 del suo regolamento,
- vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0196/2000
),
1. modifica come segue la posizione comune;
2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione comune del Consiglio
Emendamenti del Parlamento
(Emendamento 1)
Considerando 2 bis (nuovo)
(2 bis) La convenzione sulla biodiversità richiede alle parti di integrare per quanto possibile e appropriato la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità nei piani, nei programmi settoriali e intersettoriali pertinenti.
(Emendamento 27)
Articolo 2, lettera a), secondo trattino
-
che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
-
che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o
-
che sono finanziati dall'Unione europea;
(Emendamento 7)
Articolo 3, paragrafo 5
5.
Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi sull'ambiente attraverso l'esame caso per caso o specificando i tipi di piani e di programmi o combinando le due impostazioni
, alla luce comunque dei pertinenti criteri di cui all'allegato II.
5.
Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi sull'ambiente attraverso l'esame caso per caso, alla luce comunque dei pertinenti criteri di cui all'allegato II.
(Emendamento 9)
Articolo 3, paragrafo 7
7.
Gli Stati membri fanno in modo che le conclusioni adottate ai sensi del paragrafo 5 siano messe a disposizione del pubblico.
7.
Gli Stati membri fanno in modo che le conclusioni adottate ai sensi del paragrafo 5 siano messe a disposizione del pubblico, così come le motivazioni della decisione di richiedere o meno una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9.
(Emendamento 10)
Articolo 3, paragrafo 8, terzo trattino
-
piani e programmi compresi nel periodo di programmazione 2000-2006 ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali, o nei periodi di programmazione 2000-2006 e 2000-2007 ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica e abroga taluni regolamenti.
-
piani e programmi compresi nel periodo di programmazione 2000-2006 ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali, o nei periodi di programmazione 2000-2006 e 2000-2007 ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica e abroga taluni regolamenti; tutti i futuri piani e programmi ai sensi dei succitati o di nuovi regolamenti comunitari saranno tuttavia contemplati dai requisiti della presente direttiva.
(Emendamento 11)
Articolo 4, paragrafo 3
3.
Nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati gli Stati membri tengono conto
, onde evitare duplicazioni della valutazione, del fatto che
essa sarà effettuata, ai sensi della presente direttiva, a vari livelli della gerarchia
.
3.
Nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati gli Stati membri fissano
, onde evitare duplicazioni della valutazione, il livello al quale
essa sarà effettuata, ai sensi della presente direttiva. Ne restano impregiudicati obiettivi, contenuto e ambito di applicazione della presente direttiva (segnatamente il disposto di cui all'articolo 3).
(Emendamento 14)
Articolo 6, paragrafo 2
2.
Le autorità di cui al paragrafo 3 e il pubblico di cui al paragrafo 4 devono disporre tempestivamente di un'effettiva opportunità di esprimere in termini congrui
il proprio parere sulla proposta di piano o di programma e sul rapporto ambientale che la accompagna, prima dell'adozione del piano o del programma o dell'avvio della relativa procedura legislativa.
2.
Le autorità di cui al paragrafo 3 e il pubblico di cui al paragrafo 4 devono disporre tempestivamente di un'effettiva opportunità di esprimere entro un congruo termine che gli Stati membri stabiliscono
il proprio parere sulla proposta di piano o di programma e sul rapporto ambientale che la accompagna, prima dell'adozione del piano o del programma o dell'avvio della relativa procedura legislativa.
(Emendamento 15)
Articolo 6, paragrafo 4
4.
Gli Stati membri individuano i settori del pubblico ai fini del paragrafo 2, includendo le pertinenti
organizzazioni non governative quali quelle che promuovono la tutela dell'ambiente e altre organizzazioni interessate.
4.
Gli Stati membri individuano i settori del pubblico ai fini del paragrafo 2, compresiquelli che sono interessati dal processo decisionale o che ne sono o probabilmente ne verranno toccati,
includendo le organizzazioni non governative quali quelle che promuovono la tutela dell'ambiente e altre organizzazioni interessate.
(Emendamento 16)
Articolo 7, paragrafo 1
1.
Qualora uno Stato membro ritenga che l'attuazione di un piano o di un programma in fase di preparazione sul suo territorio possa avere effetti significativi sull'ambiente di un altro Stato membro
, o qualora lo richieda uno Stato membro
che potrebbe essere interessato in misura significativa, lo Stato membro sul cui territorio è in fase di elaborazione il piano o il programma trasmette, prima della sua adozione o dell'avvio della relativa procedura legislativa, una copia della proposta di piano o di programma e del relativo rapporto ambientale all'altro Stato membro
.
1.
Qualora uno Stato membro ritenga che l'attuazione di un piano o di un programma in fase di preparazione sul suo territorio possa avere effetti significativi sull'ambiente di un altro Stato, o qualora lo richieda uno Stato che potrebbe essere interessato in misura significativa, lo Stato membro sul cui territorio è in fase di elaborazione il piano o il programma trasmette, prima della sua adozione o dell'avvio della relativa procedura legislativa, una copia della proposta di piano o di programma e del relativo rapporto ambientale all'altro Stato.
(Emendamento 17)
Articolo 9, paragrafo 1, lettera b) bis (nuova)
b bis)
le misure decise per monitorare l'attuazione dei piani o dei programmi al fine di valutare l'accuratezza delle previsioni e l'efficacia delle misure di attenuazione e promuovere ogni correttivo che possa rendersi necessario.
(Emendamento 18)
Articolo 9 bis (nuovo)
Articolo 9 bis Controllo Gli Stati membri sono responsabili del controllo dell'esecuzione delle misure di protezione ambientale dei piani e programmi di cui alla presente direttiva e istituiscono sistemi di controllo adeguati per garantire e monitorare l'efficacia delle misure di correzione dell'impatto ambientale dei medesimi.
(Emendamento 19)
Articolo 10, paragrafo 2
2.
Per i piani e i programmi in merito ai quali l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale risulta contemporaneamente dalla presente direttiva e da altre normative comunitarie, gli Stati membri possono prevedere
procedure coordinate o comuni per soddisfare le prescrizioni della pertinente normativa comunitaria, tra l'altro
al fine di evitare
duplicazioni della valutazione.
2.
Per i piani e i programmi in merito ai quali l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale risulta contemporaneamente dalla presente direttiva e da altre normative comunitarie, gli Stati membri prevedono
procedure coordinate o comuni per soddisfare le prescrizioni della pertinente normativa comunitaria, al fine di escludere
duplicazioni della valutazione.
(Emendamento 20)
Articolo 11, paragrafo 2
2.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualunque misura da essi adottata in materia di qualità dei rapporti ambientali
.
2.
Gli Stati membri assicurano che siano adottate misure adeguate per garantire che i rapporti ambientali abbiano un livello qualitativo sufficiente per rispondere ai requisiti minimi posti dalla direttiva e per evitare che vengano prese decisioni sulla base di un rapporto ambientale non conforme a tali requisiti. Gli Stati membri informano la Commissione in merito a tali misure
.
(Emendamento 22)
Articolo 11, paragrafo 4
4.
La Commissione riferisce in merito al rapporto tra la presente direttiva e i regolamenti (CE) n. 1260/99 e n. 1257/99 con molto anticipo rispetto alla scadenza dei periodi di programmazione previsti da detti regolamenti.
4.
La Commissione riferisce in merito al rapporto tra la presente direttiva e i regolamenti (CE) n. 1260/1999 e n. 1257/1999 con molto anticipo rispetto alla scadenza dei periodi di programmazione previsti da detti regolamenti e da altre normative comunitarie pertinenti
.
(Emendamento 23)
Articolo 12, paragrafo 3
3.
L'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 1 si applica solo ai piani e ai programmi il cui primo atto preparatorio formale è successivo alla data di cui al paragrafo 1.
3.
L'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 1 si applica solo ai piani e ai programmi il cui primo atto preparatorio formale è successivo alla data di cui al paragrafo 1 o qualora l'approvazione o la presentazione del piano o del programma abbia luogo più di dodici mesi dopo suddetta data.
(Emendamento 24)
Allegato I, lettera f)
f)
possibili effetti significativi sull'ambiente;
f)
possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi, in particolare, quelli sulla biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, i fattori climatici dell'aria, i beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori
;
(Emendamento 25)
Allegato I, lettera i)
i)
descrizione delle misure previste per monitorare l'attuazione del piano o del programma;
i)
descrizione delle misure previste per monitorare l'attuazione del piano o del programma e l'efficacia di tutte le misure volte a prevenire, ridurre o compensare qualsiasi effetto negativo sull'ambiente;