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Procedura : 1996/0304(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A5-0196/2000

Testi presentati :

A5-0196/2000

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Votazioni :

Testi approvati :

P5_TA(2000)0358

Testi approvati
Mercoledì 6 settembre 2000 - Strasburgo
Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente ***II
P5_TA(2000)0358A5-0196/2000

Risoluzione legislativa del Parlamemnto europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (5685/1/2000 - C5-0180/2000 - 1996/0304(COD) )

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

-  vista la posizione comune del Consiglio (5685/1/2000 - C5-0180/2000 )(1) ,

-  vista la sua posizione in prima lettura(2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(1996) 511 )(3) ,

-  vista la proposta modificata della Commissione (COM(1999) 73 )(4) ,

-  visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

-  visto l'articolo 80 del suo regolamento,

-  vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0196/2000 ),

1.  modifica come segue la posizione comune;

2.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione comune del Consiglio   Emendamenti del Parlamento
(Emendamento 1)
Considerando 2 bis (nuovo)
(2 bis) La convenzione sulla biodiversità richiede alle parti di integrare per quanto possibile e appropriato la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità nei piani, nei programmi settoriali e intersettoriali pertinenti.
(Emendamento 27)
Articolo 2, lettera a), secondo trattino
   - che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
   - che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o
   - che sono finanziati dall'Unione europea;
(Emendamento 7)
Articolo 3, paragrafo 5
   5. Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi sull'ambiente attraverso l'esame caso per caso o specificando i tipi di piani e di programmi o combinando le due impostazioni , alla luce comunque dei pertinenti criteri di cui all'allegato II.
   5. Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi sull'ambiente attraverso l'esame caso per caso, alla luce comunque dei pertinenti criteri di cui all'allegato II.
(Emendamento 9)
Articolo 3, paragrafo 7
   7. Gli Stati membri fanno in modo che le conclusioni adottate ai sensi del paragrafo 5 siano messe a disposizione del pubblico.
   7. Gli Stati membri fanno in modo che le conclusioni adottate ai sensi del paragrafo 5 siano messe a disposizione del pubblico, così come le motivazioni della decisione di richiedere o meno una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9.
(Emendamento 10)
Articolo 3, paragrafo 8, terzo trattino
   - piani e programmi compresi nel periodo di programmazione 2000-2006 ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali, o nei periodi di programmazione 2000-2006 e 2000-2007 ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica e abroga taluni regolamenti.
   - piani e programmi compresi nel periodo di programmazione 2000-2006 ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali, o nei periodi di programmazione 2000-2006 e 2000-2007 ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica e abroga taluni regolamenti; tutti i futuri piani e programmi ai sensi dei succitati o di nuovi regolamenti comunitari saranno tuttavia contemplati dai requisiti della presente direttiva.
(Emendamento 11)
Articolo 4, paragrafo 3
   3. Nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati gli Stati membri tengono conto , onde evitare duplicazioni della valutazione, del fatto che essa sarà effettuata, ai sensi della presente direttiva, a vari livelli della gerarchia .
   3. Nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati gli Stati membri fissano , onde evitare duplicazioni della valutazione, il livello al quale essa sarà effettuata, ai sensi della presente direttiva. Ne restano impregiudicati obiettivi, contenuto e ambito di applicazione della presente direttiva (segnatamente il disposto di cui all'articolo 3).
(Emendamento 14)
Articolo 6, paragrafo 2
   2. Le autorità di cui al paragrafo 3 e il pubblico di cui al paragrafo 4 devono disporre tempestivamente di un'effettiva opportunità di esprimere in termini congrui il proprio parere sulla proposta di piano o di programma e sul rapporto ambientale che la accompagna, prima dell'adozione del piano o del programma o dell'avvio della relativa procedura legislativa.
   2. Le autorità di cui al paragrafo 3 e il pubblico di cui al paragrafo 4 devono disporre tempestivamente di un'effettiva opportunità di esprimere entro un congruo termine che gli Stati membri stabiliscono il proprio parere sulla proposta di piano o di programma e sul rapporto ambientale che la accompagna, prima dell'adozione del piano o del programma o dell'avvio della relativa procedura legislativa.
(Emendamento 15)
Articolo 6, paragrafo 4
   4. Gli Stati membri individuano i settori del pubblico ai fini del paragrafo 2, includendo le pertinenti organizzazioni non governative quali quelle che promuovono la tutela dell'ambiente e altre organizzazioni interessate.
   4. Gli Stati membri individuano i settori del pubblico ai fini del paragrafo 2, compresi quelli che sono interessati dal processo decisionale o che ne sono o probabilmente ne verranno toccati , includendo le organizzazioni non governative quali quelle che promuovono la tutela dell'ambiente e altre organizzazioni interessate.
(Emendamento 16)
Articolo 7, paragrafo 1
   1. Qualora uno Stato membro ritenga che l'attuazione di un piano o di un programma in fase di preparazione sul suo territorio possa avere effetti significativi sull'ambiente di un altro Stato membro , o qualora lo richieda uno Stato membro che potrebbe essere interessato in misura significativa, lo Stato membro sul cui territorio è in fase di elaborazione il piano o il programma trasmette, prima della sua adozione o dell'avvio della relativa procedura legislativa, una copia della proposta di piano o di programma e del relativo rapporto ambientale all'altro Stato membro .
   1. Qualora uno Stato membro ritenga che l'attuazione di un piano o di un programma in fase di preparazione sul suo territorio possa avere effetti significativi sull'ambiente di un altro Stato, o qualora lo richieda uno Stato che potrebbe essere interessato in misura significativa, lo Stato membro sul cui territorio è in fase di elaborazione il piano o il programma trasmette, prima della sua adozione o dell'avvio della relativa procedura legislativa, una copia della proposta di piano o di programma e del relativo rapporto ambientale all'altro Stato.
(Emendamento 17)
Articolo 9, paragrafo 1, lettera b) bis (nuova)
   b bis) le misure decise per monitorare l'attuazione dei piani o dei programmi al fine di valutare l'accuratezza delle previsioni e l'efficacia delle misure di attenuazione e promuovere ogni correttivo che possa rendersi necessario.
(Emendamento 18)
Articolo 9 bis (nuovo)
Articolo 9 bis
Controllo
Gli Stati membri sono responsabili del controllo dell'esecuzione delle misure di protezione ambientale dei piani e programmi di cui alla presente direttiva e istituiscono sistemi di controllo adeguati per garantire e monitorare l'efficacia delle misure di correzione dell'impatto ambientale dei medesimi.
(Emendamento 19)
Articolo 10, paragrafo 2
   2. Per i piani e i programmi in merito ai quali l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale risulta contemporaneamente dalla presente direttiva e da altre normative comunitarie, gli Stati membri possono prevedere procedure coordinate o comuni per soddisfare le prescrizioni della pertinente normativa comunitaria, tra l'altro al fine di evitare duplicazioni della valutazione.
   2. Per i piani e i programmi in merito ai quali l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale risulta contemporaneamente dalla presente direttiva e da altre normative comunitarie, gli Stati membri prevedono procedure coordinate o comuni per soddisfare le prescrizioni della pertinente normativa comunitaria, al fine di escludere duplicazioni della valutazione.
(Emendamento 20)
Articolo 11, paragrafo 2
   2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualunque misura da essi adottata in materia di qualità dei rapporti ambientali .
   2. Gli Stati membri assicurano che siano adottate misure adeguate per garantire che i rapporti ambientali abbiano un livello qualitativo sufficiente per rispondere ai requisiti minimi posti dalla direttiva e per evitare che vengano prese decisioni sulla base di un rapporto ambientale non conforme a tali requisiti. Gli Stati membri informano la Commissione in merito a tali misure .
(Emendamento 22)
Articolo 11, paragrafo 4
   4. La Commissione riferisce in merito al rapporto tra la presente direttiva e i regolamenti (CE) n. 1260/99 e n. 1257/99 con molto anticipo rispetto alla scadenza dei periodi di programmazione previsti da detti regolamenti.
   4. La Commissione riferisce in merito al rapporto tra la presente direttiva e i regolamenti (CE) n. 1260/1999 e n. 1257/1999 con molto anticipo rispetto alla scadenza dei periodi di programmazione previsti da detti regolamenti e da altre normative comunitarie pertinenti .
(Emendamento 23)
Articolo 12, paragrafo 3
   3. L'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 1 si applica solo ai piani e ai programmi il cui primo atto preparatorio formale è successivo alla data di cui al paragrafo 1.
   3. L'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 1 si applica solo ai piani e ai programmi il cui primo atto preparatorio formale è successivo alla data di cui al paragrafo 1 o qualora l'approvazione o la presentazione del piano o del programma abbia luogo più di dodici mesi dopo suddetta data.
(Emendamento 24)
Allegato I, lettera f)
   f) possibili effetti significativi sull'ambiente;
   f) possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi, in particolare, quelli sulla biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, i fattori climatici dell'aria, i beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori ;
(Emendamento 25)
Allegato I, lettera i)
   i) descrizione delle misure previste per monitorare l'attuazione del piano o del programma;
   i) descrizione delle misure previste per monitorare l'attuazione del piano o del programma e l'efficacia di tutte le misure volte a prevenire, ridurre o compensare qualsiasi effetto negativo sull'ambiente;

(1) GU C 137 del 16.5.2000, pag. 11.
(2) GU C 341 del 9.11.1998, pag. 18.
(3) GU C 129 del 25.4.1997, pag. 14.
(4) GU C 83 del 25.3.1999, pag.13.

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