Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2000 e il 31 dicembre 2001 (COM(2000) 304
- C5-0315/2000
- 2000/0154(CNS)
)
La proposta è modificata nel modo seguente:
Testo della Commissione
Emendamenti del Parlamento
(Emendamento 1)
Articolo 2 bis (nuovo)
Articolo 2 bis
Durante l'ultimo anno di applicazione del protocollo e prima dell'apertura dei negoziati per il suo eventuale rinnovo, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione generale di valutazione.
(Emendamento 2)
Articolo 2 ter (nuovo)
Articolo 2 ter
La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio copia della relazione annuale di applicazione sulle azioni mirate che le autorità della Guinea debbono fornirle in base all'articolo 4, quarto comma, del protocollo.
(Emendamento 3)
Articolo 2 quater (nuovo)
Articolo 2 quater
Sulla base di dette relazioni e tenuto conto del parere del Parlamento europeo in merito, il Consiglio conferisce mandato alla Commissione di avviare, se del caso, negoziati per l'adozione di un nuovo protocollo.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2000 e il 31 dicembre 2001 (COM(2000) 304
- C5-0315/2000
- 2000/0154(CNS)
)
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
- vista la proposta di regolamento del Consiglio (COM(2000) 304
),
- visto l'articolo 300, paragrafo 2, del trattato CE,
- consultato dal Consiglio a norma del combinato disposto dell'articolo 37 e dell'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE (C5-0315/2000
),
- visti gli articoli 67 e 97, paragrafo 7, del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A5-0194/2000
),
1. approva la proposta di regolamento del Consiglio così emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
6. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Guinea.