Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa per il periodo dal 3 dicembre 1999 al 2 dicembre 2002 le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio (COM(2000) 229
- C5-0253/2000
- 2000/0094(CNS)
)
La proposta è modificata nel modo seguente:
Testo della Commissione
Emendamenti del Parlamento
(Emendamento 1)
Articolo 2 bis (nuovo)
Articolo 2 bis Durante l'applicazione del protocollo e anteriormente all'inizio di negoziati sul suo eventuale rinnovo, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione generale di valutazione comprendente un'analisi costi/benefici.
(Emendamento 2)
Articolo 2 ter (nuovo)
Articolo 2 ter La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio copia della relazione annuale di applicazione sulle azioni mirate che le autorità di Maurizio debbono fornirle in base all'articolo 3, punto tre del protocollo.
(Emendamento 3)
Articolo 2 quater (nuovo)
Articolo 2 quarter Sulla base di dette relazioni e tenuto conto del parere del Parlamento europeo in merito, il Consiglio conferisce mandato alla Commissione di avviare, se del caso, negoziati per l'adozione di un nuovo protocollo.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa per il periodo dal 3 dicembre 1999 al 2 dicembre 2002 le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio (COM(2000) 229
- C5-0253/2000
- 2000/0094(CNS)
)
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
- vista la proposta del regolamento del Consiglio (COM(2000) 229
),
- visto l'articolo 300, paragrafo 2 del trattato CE,
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 37 combinato con l'articolo 300, paragrafo 3, primo trattino del trattato CE(C5-0253/2000
),
- visti gli articoli 67 e 97, paragrafo 7 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per i bilanci nonché della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A5-0188/2000
),
1. approva la proposta di regolamento del Consiglio così emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
6. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e di Maurizio.