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 Testo integrale 
Procedura : 1999/0258(CNS)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A5-0201/2000

Testi presentati :

A5-0201/2000

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Testi approvati :

P5_TA(2000)0362

Testi approvati
Mercoledì 6 settembre 2000 - Strasburgo
Diritto al ricongiungimento familiare *
P5_TA(2000)0362A5-0201/2000
Testo
 Risoluzione

Proposta di direttiva del Consiglio concernente il ricongiungimento familiare (COM(1999) 638 - C5-0077/2000 - 1999/0258(CNS) )

La proposta è modificata nel modo seguente:

Testo della Commissione(1)   Emendamenti del Parlamento
(Emendamento 1)
Considerando - 1 (nuovo)
.
(-1) L'immigrazione fa parte del gruppo di materie sulle quali, sia a titolo di provvedimenti di accompagnamento della libera circolazione delle persone sia a titolo di provvedimenti autonomi, il Consiglio adotta strumenti legislativi al fine di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia sul territorio degli Stati membri (art. 61, lett. a) e b) del trattato CE);
(Emendamento 2)
Considerando 1
   (1) L'articolo 63, paragrafo 3 del trattato CE prevede che il Consiglio adotti misure in materia di politica dell'immigrazione; la lettera a) di tale articolo prevede segnatamente che il Consiglio adotti misure in materia di condizioni d'ingresso e di soggiorno e fa esplicito riferimento all'ingresso e al soggiorno a scopo di ricongiungimento familiare.
   (1) L'articolo 63, paragrafo 3 del trattato CE prevede che il Consiglio adotti misure in materia di politica dell'immigrazione; la lettera a) di tale articolo prevede segnatamente che il Consiglio adotti misure in materia di condizioni d'ingresso e di soggiorno e norme sulle procedure per il rilascio da parte degli Stati membri di visti a lungo termine e di permessi di soggiorno, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare.
(Emendamento 3)
Considerando 3
   (3) Il Consiglio europeo ha riconosciuto, nella riunione speciale svoltasi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, la necessità di un ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative alle condizioni di ammissione e soggiorno dei cittadini di paesi terzi, fondata su una valutazione comune sia dell'evoluzione economica e demografica all'interno dell'Unione sia della situazione nei paesi d'origine. A tal fine il Consiglio europeo ha chiesto al Consiglio di adottare rapidamente decisioni sulla base di proposte della Commissione. Tali decisioni dovrebbero tener conto non solo della capacità di accoglienza di ciascuno Stato membro, ma anche dei legami storici e culturali con i paesi d'origine.
   (3) Il Consiglio europeo ha riconosciuto, nella riunione speciale svoltasi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, la necessità di un ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative alle condizioni di ammissione e soggiorno dei cittadini di paesi terzi, fondata su una valutazione comune sia dell'evoluzione economica e demografica all'interno dell'Unione sia della situazione nei paesi d'origine. A tal fine il Consiglio europeo ha chiesto al Consiglio di adottare rapidamente decisioni sulla base di proposte della Commissione. Tali decisioni dovrebbero tener conto non solo della capacità di accoglienza di ciascuno Stato membro, ma anche dei legami storici e culturali con i paesi d'origine. Malgrado ciò, i dati e le informazioni necessari alla valutazione comune, nonché all'adozione delle decisioni evocate dovranno ulteriormente essere messi a disposizione della Commissione.
(Emendamento 4)
Considerando 6
   (6) Il ricongiungimento familiare è uno strumento necessario per permettere la vita familiare; esso contribuisce a creare un ambiente socioculturale che facilita l'integrazione dei cittadini di paesi terzi negli Stati membri, permettendo d'altra parte di promuovere la coesione economica e sociale, obiettivo fondamentale della Comunità, enunciato agli articoli 2 e 3, paragrafo 1, punto k) del trattato CE.
   (6) Il ricongiungimento familiare è uno strumento necessario per permettere la vita familiare; esso contribuisce a creare una stabilità socioculturale che, nel rispetto delle culture e delle tradizioni proprie dei cittadini di paesi terzi, facilita l'integrazione degli stessi negli Stati membri, permettendo d'altra parte di promuovere la coesione economica e sociale, obiettivo fondamentale della Comunità, enunciato agli articoli 2 e 3, paragrafo 1, punto k) del trattato CE.
(Emendamento 19)
Considerando 8 bis (nuovo)
(8 bis) E' opportuno adottare quanto prima una direttiva sulle norme che disciplinano l'accoglienza delle persone che, beneficiando di una protezione sussidiaria, non possono formare oggetto delle presente direttiva.
(Emendamento 5)
Considerando 11
   (11) Il ricongiungimento familiare deve riguardare anche i figli maggiorenni e gli ascendenti, qualora la loro situazione personale non consenta loro, per ragioni importanti e obiettive, di essere separati dal cittadino di un paese terzo che risieda legalmente in uno Stato membro.
   (11) Il ricongiungimento familiare deve riguardare anche i figli maggiorenni e gli ascendenti, qualora la loro situazione personale non consenta loro, per ragioni importanti e obiettive, di vivere in condizioni dignitose e di autosufficienza separatamente dal loro congiunto, cittadino di un paese terzo che risieda legalmente in uno Stato membro.
(Emendamento 6)
Considerando 12
   (12) Occorre stabilire un sistema di regole procedurali che disciplinano l'esame della domanda di ricongiungimento familiare, nonché l'ingresso e il soggiorno dei familiari; tali procedure devono essere efficaci ed eque e offrire agli interessati un livello adeguato di protezione .
   (12) Occorre stabilire un sistema di regole procedurali che disciplinano l'esame della domanda di ricongiungimento familiare, nonché l'ingresso e il soggiorno dei familiari; tali procedure devono essere efficacemente gestibili e trasparenti rispetto al normale carico di lavoro medio delle amministrazioni degli Stati membri , e offrire agli interessati un livello adeguato di certezza giuridica .
(Emendamento 8)
Considerando 14
   (14) Devono essere previste misure adeguate, proporzionate e dissuasive per evitare e sanzionare l'aggiramento delle norme e delle procedure per il ricongiungimento familiare.
   (14) Devono essere previste misure adeguate, proporzionate e dissuasive per prevenire e sanzionare l'aggiramento delle norme e delle procedure per il ricongiungimento familiare.
(Emendamento 9)
Articolo 3 bis (nuovo)
Articolo 3 bis
   1. La presente direttiva fa salve le norme nazionali preesistenti o di nuova introduzione che eventualmente contengano disposizioni o criteri più favorevoli in materia di ricongiungimento familiare e di integrazione delle famiglie rispetto a quelli previsti dalla presente direttiva.
   2. Il recepimento della presente direttiva non può in alcun caso essere utilizzato come giustificazione per un abbassamento del livello di protezione già garantito dagli Stati membri in materia di ricongiungimento familiare negli ambiti coperti dalla direttiva.
(Emendamento 25)
Articolo 5, paragrafo 1, lettera d)
   d) gli ascendenti del richiedente il ricongiungimento o del suo coniuge o partner non legato da vincoli di matrimonio, qualora essi siano a loro carico e non abbiano alcun altro sostegno familiare nel paese d'origine;
   d) gli ascendenti del richiedente il ricongiungimento o del suo coniuge o partner non legato da vincoli di matrimonio, qualora essi siano a loro carico e dipendano dal richiedente il ricongiungimento per il loro sostegno materiale e familiare ;
(Emendamento 10)
Articolo 7, paragrafo 1
   1. Al fine di esercitare il proprio diritto al ricongiungimento familiare, il richiedente il ricongiungimento presenta alle autorità competenti dello Stato membro in cui risiede una domanda di ingresso e di soggiorno per un membro della sua famiglia. La domanda deve essere corredata da documenti che provino i vincoli familiari e l'osservanza delle condizioni previste dagli articoli 5 e 8 e, ove opportuno, dagli articoli 9 e 10. La domanda è presentata quando il membro della famiglia si trova all'esterno del territorio di tale Stato membro.
   1. Al fine di esercitare il proprio diritto al ricongiungimento familiare, il richiedente il ricongiungimento presenta alle autorità competenti dello Stato membro in cui risiede una domanda di ingresso e di soggiorno per uno o più membri della sua famiglia. La domanda deve essere corredata da documenti che provino I vincoli familiari e l'osservanza delle condizioni previste dagli articoli 5 e 8 e, ove opportuno, dagli articoli 9 e 10. La domanda è presentata quando il membro della famiglia si trova all'esterno del territorio di tale Stato membro.
(Emendamento 11)
Articolo 8, paragrafo 1
   1. Gli Stati membri possono rifiutare l'ingresso e il soggiorno di un membro della famiglia per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza interna e di salute pubblica.
   1. Gli Stati membri possono rifiutare l'ingresso e il soggiorno di uno o più membri della famiglia per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza interna e di salute pubblica. In tal caso la decisione dev'essere dettagliatamente motivata.
(Emendamento 28)
Articolo 8, paragrafo 2
   2. Le ragioni di ordine pubblico o di sicurezza interna devono essere fondate esclusivamente sul comportamento personale del membro della famiglia in questione.
   2. Le ragioni di ordine pubblico o di sicurezza interna devono essere fondate esclusivamente sul comportamento personale del membro della famiglia in questione ed essere comunicate al richiedente il ricongiungimento con una decisione impugnabile.
(Emendamento 12)
Articolo 9, paragrafo 1, lettera a)
   a) di un alloggio adeguato , cioè di un'abitazione considerata normale per una famiglia comparabile che viva nella stessa regione dello Stato membro interessato;
   a) di un alloggio, cioè di un'abitazione considerata adeguata per una famiglia comparabile che viva nella stessa regione dello Stato membro interessato; la valutazione dell'idoneità dell'alloggio viene fatta sulla base di criteri obiettivi e verificabili;
(Emendamento 13)
Articolo 9, paragrafo 1, lettera c), secondo comma
Quando non possa essere applicato il primo comma, le risorse sono considerate sufficienti qualora siano pari o superiori al livello della pensione minima di sicurezza sociale versata dallo Stato membro interessato.
Quando non possa essere applicato il primo comma, le risorse devono essere superiori o almeno pari al livello della pensione minima di sicurezza sociale versata dallo Stato membro interessato.
(Emendamenti 15 e 50)
Articolo 11
   1. Una volta che sia stata accettata la domanda d'ingresso ai fini del ricongiungimento familiare, lo Stato membro interessato autorizza l'ingresso del familiare. Gli Stati membri agevolano il rilascio dei visti necessari, compresi, se del caso, i visti di transito. Tali visti sono gratuiti.
   1. Una volta che sia stata accettata la domanda d'ingresso ai fini del ricongiungimento familiare, lo Stato membro interessato autorizza l'ingresso del familiare o dei familiari . Gli Stati membri agevolano il rilascio dei visti necessari, compresi, se del caso, i visti di transito. Tali visti sono gratuiti.
   2. Lo Stato membro interessato rilascia al familiare un permesso di soggiorno rinnovabile con un periodo di validità identico a quello del richiedente il ricongiungimento. Se il permesso di soggiorno del richiedente il ricongiungimento è permanente o illimitato, gli Stati membri possono limitare il primo permesso di soggiorno del familiare a un anno.
   2. Lo Stato membro interessato rilascia al familiare o ai familiari un permesso di soggiorno con un periodo di validità identico a quello del richiedente il ricongiungimento. Se il permesso di soggiorno del richiedente il ricongiungimento è permanente o illimitato, gli Stati membri possono limitare il primo permesso di soggiorno del familiare o di taluni o di tutti i familiari a un anno.
(Emendamenti 16 e 51)
Articolo 12, paragrafo 2
   2. Le lettere b) e c) del paragrafo 1 non si applicano agli ascendenti e ai figli maggiorenni, quali definiti dall'articolo 5, paragrafo 1, lettere d) ed e).
Soppresso

(1) GU C 116 E del 26.4.2000, pag. 66.


Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente il ricongiungimento familiare (COM(1999) 638 - C5-0077/2000 - 1999/0258(CNS) )

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

-  vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(1999) 638 )(1) ,

-  visto l'articolo 63 del trattato CE,

-  consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 67 del trattato CE (C5-0077/2000 ),

-  visto l'articolo 67 del suo regolamento,

-  visti la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0201/2000 ),

1.  approva la proposta della Commissione così emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE ;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio.

(1) GU C 116 E del 26.4.2000, pag. 66.

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