Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa all'applicazione delle direttive 90/364/CEE
, 90/365/CEE
e 93/96/CEE
(diritto di soggiorno) e sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa ai provvedimenti speciali in tema di circolazione e residenza dei cittadini dell'Unione giustificati da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica (COM(1999) 127
, COM(1999) 372
- C5-0177/1999
, C5-0178/1999
- 1999/2157(COS)
)
Il Parlamento europeo,
- viste la relazione e la comunicazione della Commissione (COM(1999) 127
, COM(1999) 372
- C5-0177/1999
, C5-0178/1999
),
- visti, in particolare, gli articoli 14, 17, 18 e 39 del trattato CE,
- vista la relazione del gruppo ad alto livello sulla libera circolazione delle persone presentata alla Commissione il 18 marzo 1997 (relazione Simone Veil),
- vista la seconda relazione della Commissione sulla cittadinanza dell'Unione del 17 giugno 1997,
- visto il Libro verde sui regimi pensionistici integrativi nel mercato comune (COM(1997) 283
),
- vista la relazione 1997-1998 dell'ECAS (European Citizens Action Service),
- visti il piano d'azione per la libera circolazione dei lavoratori (COM(1997)586
-C4-0650/1997
) e la propria risoluzione del 16 luglio 1998(1)
,
- visto l'articolo 47, paragrafo 1, del proprio regolamento,
- visti la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione giuridica e per il mercato interno,
della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport nonché della commissione per le petizioni (A5-0207/2000
),
A. considerando gli articoli 14, relativo alla libertà di circolazione delle persone, nonché 17 e 18 del trattato CE sulla cittadinanza europea, la quale comporta il diritto di circolare e di soggiornare liberamente su tutto il territorio dell'Unione europea,
B. considerando tuttavia, alla luce della relazione della Commissione e della giurisprudenza della CGCE, che i cittadini europei di ogni categoria si trovano a tutt'oggi alle prese con non pochi ostacoli all'esercizio del loro diritto di trasferimento e di soggiorno,
C. deplorando che ai cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente sul territorio comunitario siano preclusi i diritti di libera circolazione e di stabilimento,
D. considerando l'applicazione tuttora oltremodo insoddisfacente delle direttive 90/364/CEE
, 90/365/CEE
e 93/96/CEE
sul diritto di soggiorno degli studenti e dei pensionati, visto che gli interessati subiscono le conseguenze della lentezza e dei costi amministrativi delle procedure di ottenimento del titolo di soggiorno nonché degli obblighi di rinnovo dello stesso titolo, spesso ingiustificati,
E. considerando che l'ottenimento di un titolo di soggiorno da parte dei pensionati è subordinato alla prova, che è spesso difficile da fornire, di disporre di risorse sufficienti, un criterio valutato diversamente a seconda degli Stati membri e senza alcun rapporto con l'effettiva situazione materiale degli interessati, donde la necessità di una prossima riforma dei testi vigenti,
F. considerando che i lavoratori di talune categorie, specie quelli che svolgono mansioni "atipiche”, di brevissima durata, a tempo parziale, a carattere temporaneo o stagionale, come pure i lavoratori migranti disoccupati, incontrano spesso grandi difficoltà per quanto concerne il soggiorno nel paese d'accoglienza a causa delle formalità di rinnovo del loro titolo connesse alla prova di possedere risorse sufficienti,
G. considerando che in linea generale occorre dissociare il più possibile il diritto di circolazione e di soggiorno, aspetto primordiale del diritto fondamentale alla cittadinanza europea - la quale non può essere riservata ai soli cittadini degli Stati membri - dalle considerazioni economiche che attualmente gravano sul libero esercizio di tale diritto,
H. riconoscendo che in questo momento milioni di cittadini di paesi terzi risiedono legalmente nell'Unione europea,
I. considerando altresì che i lavoratori migranti sono penalizzati in quanto subiscono le conseguenze pecuniarie risultanti dalla carente armonizzazione dei regimi pensionistici,
J. considerando le intollerabili e ancor troppo frequenti violazioni del diritto di soggiorno da parte degli Stati membri, che ricorrono ad una interpretazione abusiva dell'ordine pubblico pregiudicando gli obiettivi enunciati dalla direttiva 64/221/CEE
e la giurisprudenza della CGCE in materia,
K. considerando che il pieno esercizio del diritto di libera circolazione e di soggiorno, oltre a corrispondere all'applicazione stessa del principio di cittadinanza europea, promuove altresì il dinamismo e la competitività economica, in quanto consente la mobilità degli studenti e dei lavoratori,
L. considerando che, cinquant'anni dopo che il trattato di Roma ha proclamato per la prima volta il principio di libera circolazione delle persone, questo diritto continua ad essere ostacolato per non dire ignorato, donde la necessità di promuovere una vera e propria cittadinanza europea,
M. considerando che spetta pertanto alla Commissione e al Consiglio adoperarsi al massimo per conferire un significato effettivo alla cittadinanza europea e allo "spazio europeo di libertà”,
1. accoglie positivamente la relazione, ma invita la Commissione a spiegare i motivi del ritardo della presentazione al Consiglio e al Parlamento di una relazione sull'attuazione della direttiva 93/96/CEE
;
2. osserva che la relazione non affronta gli ostacoli cui si trovano di fronte i lavoratori nell'esercizio del loro diritto di circolazione e di residenza e che essa copre la situazione dei cittadini di paesi terzi soltanto in quanto famigliari di un cittadino europeo;
3. sottolinea la necessità di elaborare, attraverso una riforma globale dei testi vigenti, una direttiva quadro che organizzi e garantisca l'esercizio senza ostacoli della libertà di circolazione e di residenza;
4. invita gli Stati membri e la Commissione a adottare, in sede di attuazione di tale direttiva quadro, i provvedimenti necessari, a seconda delle varie categorie di persone interessate, per rendere ben più effettivo l'esercizio della cittadinanza europea ponendo fine alle attuali disparità di trattamento;
5. ritiene in proposito che l'introduzione di una carta di soggiorno valida un anno per tutti i richiedenti costituirebbe un primo passo in tal senso;
6. deplora che in uno "spazio europeo di libertà” gli Stati membri invochino abusivamente l'ordine pubblico per procedere ad espulsioni; ritiene pertanto indispensabile che essi si sforzino di conseguire, in particolare nel quadro degli accordi di Schengen, un miglior coordinamento in sede di valutazione della nozione di ordine pubblico;
7. invita la Commissione ad assicurare che i rimedi giuridici previsti dalla direttiva 64/221/CEE
non siano in alcun modo pregiudicati e che nessuna persona coperta da tale direttiva sia privata dei propri diritti di difesa e di assistenza o rappresentanza;
8. ritiene che il collegamento sistematico o automatico tra condanna penale ed espulsione costituisca una violazione del diritto comunitario e del principio di non discriminazione; sottolinea che
ogni espulsione deve essere giustificata individualmente in funzione di una minaccia attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza e deve essere accuratamente valutata a fronte della situazione personale dell'interessato e della protezione della vita familiare;
9. ritiene che il concetto di cittadinanza dell'Unione debba essere interpretato in senso lato e che pertanto i cittadini di paesi terzi che sono nati nel paese di residenza o che vi risiedono fin dall'infanzia, come pure i residenti di lunga data che hanno legami culturali, sociali e familiari nel paese di soggiorno o sono minorenni, non debbano essere espulsi;
10. ritiene che il Sistema di informazione di Schengen debba rispettare il diritto comunitario, più precisamente per quanto concerne:
-
l'applicazione della disposizione della direttiva 64/221/CEE
che prevede esplicitamente che i dati personali concernenti una misura rientrante nel campo di applicazione della direttiva e che non è più in vigore o è stata abrogata non possano più essere conservati, né possano essere inseriti in liste comunitarie o trasmessi automaticamente; in particolare, rifiutare l'accesso al territorio di Schengen sulla base di una registrazione nel SIS a cittadini dell'Unione o a persone che lo sono divenute è in contrasto con il diritto comunitario;
-
l'applicazione della direttiva 95/46/CE, che prevede esplicitamente che i dati personali ottenuti per scopi ben precisi, specificati e giustificati, non possano essere utilizzati in modo incompatibile con tali scopi;
chiede alla Commissione europea di assumersi le proprie responsabilità quale custode dei trattati e di adottare misure per fare cessare queste violazioni del diritto comunitario;
11. deplora che il Consiglio ignori le comunicazioni della commissione per le petizioni relative alle gravi violazioni del diritto comunitario commesse dalle autorità degli Stati membri, il che evidenzia un atteggiamento negativo del Consiglio nei confronti del diritto di petizione dei cittadini europei, e lo invita ad accordare la necessaria attenzione ai diritti dei cittadini dell'Unione;
Quanto al trasferimento e soggiorno degli studenti
12. invita gli Stati membri a:
-
vigilare, con riferimento al diritto di soggiorno degli studenti, sul rigoroso rispetto da parte delle loro amministrazioni nazionali delle vigenti disposizioni della direttiva 93/96/CEE
(iscrizione in un istituto riconosciuto, semplice dichiarazione di risorse sufficienti, iscrizione a un regime di assicurazione malattia), esclusa qualsiasi altra condizione;
-
limitare al massimo le formalità di rinnovo dei titoli di soggiorno e prendere in considerazione il rilascio gratuito di detti documenti;
-
fare in modo che tutti gli studenti possano chiedere un permesso di lavoro nel paese in cui studiano così da poter finanziare i propri studi;
-
non subordinare l'aiuto finanziario agli studenti a condizioni in fatto di cittadinanza;
13. chiede alla Commissione di studiare:
-
la possibilità di ampliare il cambio di applicazione della direttiva alle persone che seguono una formazione e ai lavoratori volontari;
-
i problemi di riconoscimento dei diplomi per talune professioni;
14. prende atto dell'intenzione della Commissione di ampliare il campo di applicazione della direttiva 93/96/CEE
concernente il diritto di soggiorno degli studenti a tutti gli istituti di formazione e di esaminare come si possa precisare la portata del diritto di soggiorno degli studenti, riservando particolare attenzione ai problemi amministrativi incontrati dai tirocinanti e dalle persone che partecipano a progetti di volontariato e alla possibilità di rendere gratuito il rilascio e il rinnovo della carta di soggiorno per gli studenti; chiede alla Commissione di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio corrispondenti proposte di modifica della direttiva;
Quanto al trasferimento e soggiorno dei pensionati
15. accoglie favorevolmente le proposte della Commissione nel senso di una riforma delle direttive vigenti , in vista di:
-
semplificare e snellire al massimo le modalità relative alla prova di risorse sufficienti richiesta ai pensionati;
-
considerare l'incidenza sulla validità delle carte di soggiorno risultante dalla pratica sempre più frequente che consiste nell'alternare la residenza fra il paese di accoglienza e il paese di provenienza nell'arco di uno stesso anno;
Quanto al trasferimento e soggiorno dei lavoratori migranti
16. invita gli Stati membri ad agevolare al massimo il rilascio e il rinnovo del titolo di soggiorno ai lavoratori migranti, specie ai lavoratori temporanei, a tempo parziale e stagionali, accordando loro una carta di soggiorno di cinque anni allorquando sono stati occupati per più di dodici mesi su un periodo di residenza nel paese d'accoglienza superiore a diciotto mesi;
17. invita altresì gli Stati membri d'accoglienza a consentire ai lavoratori disoccupati di ottenere:
-
la proroga del diritto di soggiorno durante il periodo in cui usufruiscono del versamento dei sussidi di disoccupazione acquisiti nel paese interessato;
-
il rinnovo automatico del titolo di soggiorno per periodi non inferiori a sei mesi quando sono alla ricerca effettiva di un'occupazione;
18. invita in tale contesto il Consiglio a riprendere senza indugio l'esame delle tre proposte della Commissione relative al miglioramento della libera circolazione dei lavoratori e delle loro famiglie all'interno della Comunità (COM(1998)394
)(2)
;
Quanto alla situazione sociale dei lavoratori migranti
19. invita gli Stati membri a procedere agli indispensabili miglioramenti ed aggiornamenti della protezione sociale nell'UE per far cessare le penalizzazioni a carico dei lavoratori migranti e dei lavoratori distaccati a causa:
-
del mancato riconoscimento fra Stati membri di taluni regimi pensionistici nonché delle difficoltà di trasferimento dei diritti acquisiti;
-
del carattere restrittivo delle condizioni prescritte per l'acquisizione dei diritti alla pensione integrativa (lunghi periodi di attesa);
-
dei problemi fiscali connessi con l'acquisizione dei diritti a pensione in numerosi Stati membri;
-
delle difficoltà di trasferimento delle prestazioni di prepensionamento concesse a partire da una determinata età ai lavoratori in condizioni di totale disoccupazione;
Quanto alla situazione familiare nel paese d'accoglienza
20. reputa necessario semplificare ed agevolare il ricongiungimento familiare, fattore indispensabile di integrazione nel paese d'accoglienza; invita la Commissione e gli Stati membri a far sì che in sede di riforma dei pertinenti testi si stabilisca che:
-
il coniuge dello studente o pensionato residente ovvero, qualora la legislazione dello Stato membro interessato equipari la situazione delle coppie non coniugate a quella della coppie coniugate, il partner non coniugato con il quale il residente che richiede il ricongiungimento familiare mantiene una relazione duratura, goda effettivamente del diritto di soggiorno autonomo che sarà loro riconosciuto in base a requisiti analoghi, per quanto riguarda le risorse, a quelli applicati allo studente o al pensionato residente;
-
in caso di divorzio o di decesso di colui che ha acquisito il titolo di soggiorno, i familiari abbiano il diritto di accedere ad una attività dipendente o autonoma ovvero di continuarla;
-
le disposizioni precedenti si applichino alle stesse condizioni anche ai familiari di un cittadino comunitario proveniente da un paese terzo e che, in linea generale, le formalità di visto siano agevolate se non abolite;
Quanto al contesto economico, sociale e culturale del diritto di soggiorno dei migranti
21. ritiene che l'esercizio effettivo del diritto di trasferimento e di soggiorno presupponga un profondo miglioramento del contesto sociale (parità di trattamento in materia di vantaggi sociali e fiscali, maggiore trasparenza del mercato occupazionale, ruolo più rilevante della rete EURES), educativo (accesso all'istruzione ed alla formazione) e culturale (apprendimento delle lingue) dei migranti e delle loro famiglie;
chiede ancora una volta la realizzazione di una valutazione dell'impatto delle frontiere ("test Europa”), che misuri l'effetto dell'introduzione o della modifica di normative in materia di fiscalità e di sicurezza sociale sulla situazione dei lavoratori e delle loro famiglie che lavorano in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono;
22. ritiene che si debbano adottare misure volte a consentire la libera circolazione dei cittadini di paesi terzi che sono legalmente residenti nell'Unione europea da almeno cinque anni;
23. rileva altresì che i cittadini europei interessati lamentano un deficit di informazione in ordine alla gamma dei loro diritti e possibilità di ricorso che occorre colmare grazie, in particolare, ad una migliore formazione degli organici amministrativi nazionali nonché a campagne d'informazione; chiede espressamente che siano sostenute e portate avanti, con la garanzia dei necessari mezzi finanziari, le iniziative delle ONG connesse ai ricorsi concernenti la libera circolazione delle persone, l'assistenza giuridica nelle procedure di ricorso e l'inventario dei ricorsi più frequenti;
24. invita la Commissione ad accelerare le sue procedure interne in modo da intervenire con maggior rapidità per far cessare le violazioni del diritto comunitario;
o o o
25. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio ai governi degli Stati membri ed alla Commissione.