Torna al portale Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Indice 
 Precedente 
 Seguente 
 Testo integrale 
Procedura : 1999/0269(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A5-0168/2000

Testi presentati :

A5-0168/2000

Discussioni :

Votazioni :

Testi approvati :

P5_TA(2000)0372

Testi approvati
Giovedì 7 settembre 2000 - Strasburgo
Immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (coloranti azoici) ***I
P5_TA(2000)0372A5-0168/2000
Testo
 Risoluzione

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante diciannovesima modificazione della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (coloranti azoici) (COM(1999) 620 - C5-0312/1999 - 1999/0269(COD) )

La proposta è modificata nel modo seguente:

Testo della Commissione1(1)   Emendamenti del Parlamento
(Emendamento 1)
Considerando 7
   (7) I metodi di prova da applicare per dimostrare la conformità alla presente direttiva sono definiti, per le fibre comuni, all'allegato della medesima.
   (7) I metodi di prova da applicare per dimostrare la conformità alla presente direttiva sono definiti, per le fibre comuni, all'allegato della medesima. La Commissione seguirà molto attentamente l'evoluzione di ulteriori metodi di prova adeguando immediatamente l'allegato della presente direttiva non appena siano disponibili metodi di prova ancor più affidabili.
(Emendamento 6)
Considerando 7 bis (nuovo)
   (7) bis.Poiché un controllo puntuale dei tappeti orientali fatti a mano ne comporterebbe la distruzione e il rischio per la salute connesso ai tappeti orientali presumibilmente non è eccessivo, questo tipo di tappeti è temporaneamente escluso dalla normativa in appresso. Tuttavia, per fornire ai consumatori e ai lavoratori una tutela ancora maggiore, devono essere inclusi i tappeti orientali fabbricati a partire dal 1º gennaio 2006. Nel frattempo sarebbe auspicabile che gli importatori di tappeti mettessero a punto un marchio volontario di qualità per l'identificazione dei tappeti per i quali i fornitori possano già adesso garantire che sono stati prodotti senza coloranti azoici.
(Emendamento 3)
ALLEGATO
Allegato I, punto 43 (direttiva 76/769/CEE )
   1. I coloranti azoici che, per scissione di uno o più gruppi azoici, possono rilasciare nel prodotto finito una o più delle ammine aromatiche elencate in Appendice, in concentrazioni superiori a 30 ppm, secondo il metodo di calcolo specificato in Appendice,
   1. I coloranti azoici che, per scissione di uno o più gruppi azoici, possono rilasciare nel prodotto finito una o più delle ammine aromatiche elencate in Appendice, in concentrazioni superiori a 30 ppm, secondo il metodo di calcolo specificato in Appendice,
non devono essere usati in articoli tessili e in cuoio potenzialmente destinati ad entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle o la cavità orale umana; ad esempio:
   - abbigliamento, biancheria da letto, asciugamani, articoli per capelli, parrucche, cappelli, pannolini ed altri articoli sanitari,
   - calzature, guanti, cinturini per orologi, borse, portamonete/portafogli, cartelle porta documenti, coprisedie,
- giocattoli tessili o in cuoio o rivestiti con tessili o cuoio ,
   - tappeti.
   2. Inoltre gli articoli tessili e in cuoio di cui al punto 1 possono essere commercializzati solo se conformi alle prescrizioni ivi contenute.
non devono essere usati nei seguenti articoli potenzialmente destinati ad entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle o la cavità orale umana:
   - abbigliamento, biancheria da letto, asciugamani, articoli per capelli, parrucche, cappelli, pannolini ed altri articoli sanitari, sacchi a pelo,
   - calzature, guanti, cinturini per orologi, borse, portamonete/portafogli, cartelle porta documenti, coprisedie, borsellini da appendere al collo,
- giocattoli,
   - tappeti (esclusi i tappeti orientali fatti a mano).
   2. Inoltre gli articoli di cui al punto 1 possono essere commercializzati solo se conformi alle prescrizioni ivi contenute.
(Emendamento 4)
ALLEGATO
Allegato I, Appendice, sezione A, punti 21 bis e 21 ter (nuovi) (direttiva 76/769/CEE )
Numero CAS Sostanza
21 bis95-68-12,4-xylidina
21 ter87-62-72,6-xylidina
(Emendamento 5)
ALLEGATO
Allegato I, Appendice, sezione B, Metodo, punto 3 (direttiva 76/769/CEE )
   3. La presenza delle ammine elencate alla sezione A deve essere verificatamediante il metodo di analisi ufficiale tedesco denominato “Untersuchung von Bedarfsgegenständen - Nachweis bestimmter Azofarbstoffe in Leder” pubblicato su “Amtliche Sammlung von Untersuchungsverfahren nach § 35 des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes, Gliederungsnummer B 82.02-3, März 1997”.
   3. La presenza delle ammine elencate alla sezione A, deve essere verificata, in attesa della conclusione dei lavori del Comitato Tecnico 289 “Leather”, sia mediante il metodo italiano UNI A90.00.028.0 del 1998 sia mediante il metodo di analisi ufficiale tedesco denominato “Untersuchung von Bedarfsgegenständen - Nachweis bestimmter Azofarbstoffe in Leder” pubblicato su “Amtliche Sammlung von Untersuchungsverfahren nach § 35 des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes, Gliederungsnummer B 82.02-3, März 1997”.

(1)1 GU C 89 E del 28.3.2000, pag. 67.


Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante diciannovesima modificazione della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (coloranti azoici) (COM(1999) 620 - C5-0312/1999 - 1999/0269(COD) )

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

-  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(1999) 620 )(1) ,

-  visti l'articolo 251, paragrafo 2 e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0312/1999 ),

-  visto l'articolo 67 del suo regolamento,

-  vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0168/2000 ),

1.  approva la proposta della Commissione così emendata;

2.  chiede che la proposta gli venga di nuovo presentata qualora la Commissione intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 89 E del 28.3.2000, pag. 67.

Note legali - Informativa sulla privacy