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Procedura : 2000/2056(COS)
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Ciclo del documento : A5-0203/2000

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A5-0203/2000

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P5_TA(2000)0377

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Giovedì 7 settembre 2000 - Strasburgo
Lotta contro il doping nello sport
P5_TA(2000)0377A5-0203/2000

Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sul piano di sostegno comunitario alla lotta contro il doping nello sport (COM(1999) 643 - C5-0087/2000 - 2000/2056(COS) )

Il Parlamento europeo,

-  vista la comunicazione della Commissione al Consiglio (COM(1999) 643 - C5-0087/2000 ),

-  visto l'articolo 152, paragrafo 1, del trattato CE,

-  vista la direttiva del Consiglio 94/33/CE del 22 giugno 1994 relativa alla protezione dei giovani sul lavoro(1) ,

-  vista la Dichiarazione n. 29 sullo sport, allegata al trattato di Amsterdam,

-  vista la Convenzione anti-doping del Consiglio d'Europa, adottata il 16 novembre 1989,

-  vista la sua risoluzione del 13 giugno 1997 sul ruolo dell'Unione europea nel settore dello sport(2) ,

-  visto il parere del Comitato delle regioni sul "Modello europeo dello sport”(3) ,

-  visto il parere del Comitato economico e sociale(4) ,

-  viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio di Vienna dell'11-12 dicembre 1998 sul doping nello sport,

-  vista la sua risoluzione del 17 dicembre 1998 sulle misure urgenti da adottare contro il doping nello sport(5) ,

-  viste le conclusioni della Conferenza dell'Unione europea sullo sport tenutasi ad Olimpia nel maggio 1999,

-  vista la relazione della Commissione al Consiglio europeo nell'ottica della salvaguardia delle strutture sportive attuali e del mantenimento della funzione sociale dello sport nel quadro comunitario - relazione di Helsinki sullo sport (COM(1999) 644 ),

-  visto l'articolo 47, paragrafo 1, del suo regolamento,

-  visti la relazione della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0203/2000 ),

A.  considerando che più della metà dei cittadini dell'Unione europea partecipa ad attività sportive su base regolare e che quasi due milioni di insegnanti, istruttori e operatori volontari dedicano il loro lavoro o tempo libero all'organizzazione di attività sportive,

B.  considerando che, oltre al suo significato economico, lo sport professionistico e dilettantistico ha un'importante funzione educativa e sociale nel promuovere uno spirito di amicizia, di solidarietà e di lealtà e nel contribuire a superare la xenofobia e il razzismo,

C.  considerando che gli atleti costituiscono un esempio per molti europei, specialmente per i giovani,

D.  considerando che l'eccessiva commercializzazione dello sport, il sovraccarico dei calendari delle manifestazioni sportive e le crescenti sollecitazioni a livello fisico e mentale cui sono sottoposti gli atleti hanno portato ad una sempre maggiore pressione competitiva,

E.  considerando che, come è dimostrato, questa pressione non solo nuoce alla salute degli atleti, ma è anche all'origine di un aumento dell'uso di prodotti dopanti,

F.  considerando che l'uso di prodotti dopanti da parte degli atleti è in antitesi con lo spirito di lealtà, di solidarietà e di correttezza che dovrebbe caratterizzare lo sport,

G.  considerando che l'uso o il consumo di prodotti dopanti da parte degli atleti può nuocere alla loro salute e vanificare i benefici derivanti dalla pratica di uno sport,

H.  considerando che gli atleti trascorrono sempre più tempo in spostamenti e competizioni all'interno dell'UE e al di fuori dei loro Stati membri,

I.  considerando che la maggior parte degli Stati membri dispone di una propria legislazione in materia di lotta contro il doping,

J.  considerando che questo è un problema sovranazionale e che gli Stati agendo da soli non possono superarlo,

K.  considerando che, sebbene il trattato non preveda una base giuridica per l'azione comunitaria nel campo dello sport in quanto tale, è possibile mobilitare tutta una serie di politiche e di strumenti comunitari nella lotta contro il doping,

L.  considerando che è anche nell'interesse degli sponsor commerciali evitare il doping,

M.  considerando che l'industria farmaceutica si preoccupa per la salute degli atleti,

N.  considerando che si dovrebbe riconoscere che non tutte le forme di doping sono intenzionali e che esso non aumenta sempre necessariamente le prestazioni degli sportivi,

O.  considerando che il doping non esiste soltanto negli sport professionistici e a livello professionistico, ma anche negli sport dilettantistici e a livello dilettantistico,

P.  considerando che uno dei principi enunciati nella Carta dei diritti dell'uomo è quello della difesa, basato sul diritto alla presunzione di innocenza e sul principio del contraddittorio,

Q.  considerando che un atleta deve avere il diritto di dimostrare la propria innocenza, come nel caso di qualsiasi altro atto punibile commesso nell'ambito o al di fuori dello sport,

R.  considerando che è necessario che la legislazione comunitaria garantisca la tutela e la riservatezza dei dati relativi ai prelievi di campioni e dell'istruzione di procedimenti disciplinari, tutelando il diritto alla vita privata e l'onore dell'atleta,

S.  considerando che così come esiste la massima tutela del lavoro minorile in materia di lavoro, dovrebbe essere altresì protetta la salute dei bambini e degli adolescenti che praticano uno sport,

1.  chiede che nel trattato sia inserita una base giuridica per l'azione comunitaria nel campo dello sport;

2.  ricorda che le recenti decisioni della Corte di giustizia delle Comunità europee hanno confermato che lo sport ha caratteristiche specifiche che consentono un trattamento speciale nell'applicazione del diritto comunitario, rendendo evidente la necessità che nel trattato esista una base giuridica per lo sport;

3.  valuta positivamente la comunicazione della Commissione e l'azione in essa proposta, chiede tuttavia che vengano analizzate le cause del doping nei diversi sport e ai diversi livelli;

4.  esorta la Commissione e gli Stati membri ad esaminare attentamente le possibili azioni per combattere il doping nello sport proposte dal Gruppo europeo di etica;

5.  invita le multinazionali legate al mondo dello sport a reinvestire una quota/parte dei loro profitti nella lotta al doping, nei modi che esse riterranno più opportuni;

6.  invita la Commissione ad esortare il COI, affinché revisioni periodicamente, almeno a cadenza annuale, la lista delle sostanze dopanti;

7.  constata che l'assunzione di sostanze dopanti non è circoscritta allo sport professionistico, ma è molto comune anche nell'ambito di quello dilettantistico (ad esempio fitness, culturismo, ecc.), il che rende tale pratica un problema di sanità pubblica, una nuova forma di tossicodipendenza e una grave minaccia per l'etica dello sport;

8.  esorta perciò la Commissione a effettuare un'analisi esaustiva del problema del doping, nel contesto del nuovo programma d'azione di sanità pubblica;

9.  invita la Commissione ad intensificare, nell'ambito del Quinto programma quadro, la ricerca sulle sostanze dopanti, sui metodi di rilevazione e sulle conseguenze dell'uso di sostanze dopanti per la salute e sui limiti degli ormoni naturali prodotti dal corpo umano;

10.  plaude al piano della Commissione di mobilitare i programmi dell'Unione europea in materia di educazione, di formazione professionale e per i giovani, al fine di informare questi ultimi in merito ai rischi inerenti ai prodotti dopanti; sollecita però la Commissione ad intraprendere una campagna informativa con atleti famosi, volta a dare il buon esempio in tutti i settori dello sport;

11.  invita la Commissione e gli Stati membri, ai fini della prevenzione del doping, a potenziare la ricerca scientifica volta alla comprensione dei meccanismi alla base del doping stesso;

12.  ritiene che la politica d'informazione, in particolare nell'ambito dei media, dovrebbe far conoscere all'opinione pubblica i programmi di allenamento degli atleti e non soltanto i risultati delle manifestazioni sportive, e fornire le informazioni utili sulle conseguenze negative del doping per la salute;

13.  si compiace dell'intenzione della Direzione generale per l'istruzione e la cultura di sostenere una campagna di informazione e sensibilizzazione in merito al doping nello sport;

14.  constata che la produzione e la distribuzione di sostanze dopanti hanno dato luogo a un giro d'affari internazionale controllato da reti criminali ben organizzate;

15.  si compiace del piano della Commissione di usare programmi comunitari per migliorare la cooperazione di polizia e giudiziaria tra Stati membri;

16.  invita la Commissione a fare pieno uso dei propri poteri a norma dell'articolo 12 della direttiva del Consiglio 92/27/CEE per esaminare la possibilità di far figurare sulla scatola dei prodotti farmaceutici un logo standard riferito al mondo dello sport che funga da semaforo, accompagnato dai cinque cerchi olimpici, da cui si evinca immediatamente se l'assunzione di un determinato prodotto da parte di un atleta comporterebbe in modo certo/comporterebbe probabilmente/non comporterebbe un risultato positivo in caso di test antidoping;

17.  invita la Commissione, a norma dell'articolo 152 del trattato, ad adoperarsi ai fini di un maggior coordinamento delle politiche in materia di doping nello sport e a presentare una proposta di raccomandazione del Consiglio sulla prevenzione del doping nello sport in particolare in quello amatoriale;

18.  si compiace della messa a disposizione alla linea B3-2020 del bilancio di fondi per progetti pilota destinati a campagne di lotta contro l'uso di prodotti dopanti nello sport in Europa;

19.  invita la Commissione a norma dell'articolo 152 del trattato ad includere nelle sue campagne di informazione in merito ai pericoli dei prodotti dopanti notizie sui possibili effetti nocivi di prodotti “quasi dopanti”, nonché a scoraggiare i grandi magazzini, i negozi di articoli sportivi, le palestre ecc. dal vendere tali prodotti e a sconsigliare il ricorso abituale a prodotti medicinali per disturbi di lieve entità;

20.  invita la Commissione ad insistere presso le associazioni sportive affinché applichino il "gender mainstreaming” ed esigano la partecipazione delle donne a tutti i processi decisionali nonché all'agenzia antidoping,

21.  invita la Commissione e gli Stati membri a sollecitare le organizzazioni sportive a dare priorità alla salute degli atleti nel fissare l'orario delle manifestazioni sportive, i calendari, la durata delle competizioni, ecc.;

22.  invita la Commissione e gli Stati membri a sollecitare le federazioni sportive ad insistere affinché gli atleti si sottopongano a una visita medica obbligatoria prima di ottenere l'abilitazione dalla federazione;

23.  invita la Commissione a presentare al più presto una raccomandazione al Consiglio a norma dell'articolo 300 del trattato affinché la Comunità europea aderisca alla Convenzione antidoping del Consiglio d'Europa;

24.  sostiene la creazione di un'Agenzia mondiale antidoping (WADA), basata su principi di indipendenza, trasparenza e neutralità, e chiede una presenza e un'azione più coordinate e più risolute fra gli Stati membri dell'Unione europea che partecipano a tale Agenzia;

25.  invita la Commissione a presentare al più presto al Parlamento e al Consiglio una proposta al fine di formalizzare la partecipazione attiva ed effettiva della Comunità all'Agenzia mondiale antidoping;

26.  invita la Commissione a esortare la WADA, insieme al Comitato olimpico internazionale, a definire norme ISO e nei laboratori del COI accreditati e, in particolare, ad esaminare i vantaggi inerenti all'adozione della norma ISO 17025, nonché di una procedura armonizzata in materia di prelievo di campioni, che contempli altresì la standardizzazione delle apparecchiature e del personale e l'abilitazione del personale addetto al prelievo dei campioni;

27.  invita la Commissione a sollecitare la WADA a considerare altamente prioritaria la tutela dei minori (e a stabilire le responsabilità in caso di assunzione di sostanze dopanti da parte di questi ultimi), a eseguire controlli al di fuori delle competizioni, ad elaborare un elenco unico di prodotti e metodi vietati a livello UE e, se possibile, su scala mondiale;

28.  invita la Commissione a sollecitare la WADA ad esaminare con attenzione l'eventualità di inserire in tale elenco i prodotti medicinali destinati alla cura di disturbi quali il comune raffreddore;

29.  invita la Commissione a sollecitare la WADA a considerare altamente prioritaria l'imposizione di sanzioni uniformi ed efficaci destinate agli atleti di tutte le discipline sportive e di tutte le nazionalità che fanno uso di sostanze dopanti e, tenendo presente che anche federazioni, associazioni e club sportivi possono essere coinvolti nel doping, a fare in modo che anch'essi siano passibili di sanzioni;

30.  chiede alla Commissione di sollecitare la WADA a mettere a punto una procedura disciplinare armonizzata che garantisca i diritti degli atleti;

31.  chiede alla Commissione di sollecitare la WADA ad avviare il coordinamento dei diversi sistemi nazionali, onde evitare duplicazioni e sovrapposizioni tra i controlli effettuati, durante e al di fuori delle competizioni, dalle autorità pubbliche, le organizzazioni sportive e l'agenzia stessa, nonché di assicurare un sostegno particolare e prestare un'attenzione speciale a quei paesi che, per mancanza di risorse, non possono definire e applicare una politica nazionale anti-doping;

32.  chiede alla Commissione di presentare regolarmente una relazione sulle attività dell'Agenzia e sui risultati ottenuti;

33.  invita la Commissione ad indire unitamente al Consiglio d'Europa, entro il 1º aprile 2001, una conferenza per elaborare un progetto di codice di condotta nello sport;

34.  invita la Commissione a ricorrere alle politiche e agli strumenti UE per sottolineare il messaggio secondo cui la partecipazione all'attività sportiva non comporta solo una vittoria o una sconfitta, ma ha anche effetti benefici sulla salute dell'individuo e vantaggi sociali più ampi;

35.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, al Comitato economico e sociale, al Comitato delle regioni e ai governi degli Stati membri.

(1) GU L 216 del 20.8.1994, pag. 12.
(2) GU C 200 del 30.6.1997, pag. 252.
(3) Parere del Comitato delle regioni 37/99 del 16.9.1999.
(4) CES 589/2000.
(5) GU C 98 del 9.4.1999, pag. 291.

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