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Procedura : 2000/2055(COS)
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Ciclo del documento : A5-0208/2000

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A5-0208/2000

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P5_TA(2000)0378

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Giovedì 7 settembre 2000 - Strasburgo
Relazione di Helsinki sullo sport
P5_TA(2000)0378A5-0208/2000

Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione della Commissione al Consiglio europeo nell'ottica della salvaguardia delle strutture sportive attuali e del mantenimento della funzione sociale dello sport nel quadro comunitario - Relazione di Helsinki sullo sport (COM(1999) 644 - C5-0088/2000 - 2000/2055(COS) )

Il Parlamento europeo,

-  vista la relazione della Commissione (COM(1999) 644 - C5-0088/2000 ),

-  viste le Assise dello sport dell'Unione europea svoltesi ad Olimpia dal 20 al 23 maggio 1999, che hanno sottolineato l'importanza dello sport per avvicinare di più i cittadini dell'Unione europea,

-  vista la Dichiarazione n. 29 sullo sport allegata al Trattato di Amsterdam,

-  visto il Libro bianco della Commissione sull'istruzione e la formazione (COM(1995) 590 ),

-  visto il parere del Comitato delle Regioni sul “modello europeo dello sport”(1) ,

-  vista la sua risoluzione del 17 dicembre 1998 sulle misure urgenti da adottare contro il doping nello sport(2) ,

-  viste le conclusioni del Consiglio europeo di Vienna dell'11-12 dicembre 1998,

-  viste le sue risoluzioni del 22 maggio 1996 sulla radiodiffusione di eventi sportivi(3) e del 13 giugno 1997 sul ruolo dell'Unione europea nel settore dello sport(4) ,

-  visto il punto 50 delle conclusioni del Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19 e 20 giugno 2000, che chiede di tener conto delle caratteristiche specifiche dello sport in Europa e della sua funzione sociale,

-  vista la sentenza Bosman della Corte di giustizia Comunità europee(5) ,

-  viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause Deliège (C-191/97) e Lethonen (C-176/96),

-  vista la sua risoluzione del 18 novembre 1999 sulla preparazione della riforma dei trattati della prossima Conferenza intergovernativa(6) ,

-  vista la comunicazione della Commissione sul Piano d'appoggio comunitario alla lotta contro il doping nello sport (COM(1999) 643 ),

-  viste le raccomandazioni della Conferenza “Helsinki Spirit 2000” della rete europea “donne e sport” (EWS),

-  vista la non soddisfacente risposta della Commissione all'interrogazione parlamentare del 13 gennaio 2000, relativa alla richiesta di riconoscere la specificità dello sport dilettantistico (P-0102/2000),

-  visto l'articolo 47, paragrafo 1, del suo regolamento,

-  visti la relazione della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport e il parere della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0208/2000 ),

A.  considerando che lo sport rappresenta una tribuna ideale per l'inclusione e la coesione sociale e che, pertanto, deve essere parte integrante dei programmi comunitari esistenti, i quali dovrebbero avvalersene per lottare contro l'esclusione sociale, la violenza, le disuguaglianze, il razzismo e la xenofobia,

B.  considerando la diffusa preoccupazione per il manifestarsi di riprovevoli forme di violenza, razzismo e xenofobia a margine delle manifestazioni sportive,

C.  considerando che è dovere degli Stati membri e degli organismi sportivi garantire una protezione ai propri cittadini in uno spazio di libertà e di giustizia, nell'ambito dell'organizzazione di eventi sportivi,

D.  considerando il dilagare del fenomeno del doping e le preoccupanti infiltrazioni della criminalità organizzata in questo settore, con gravi conseguenze a causa del persistente vuoto legislativo; considerando il sempre maggiore abuso di farmaci, dal quale conseguono gravi danni alla salute di coloro che praticano attività sportive; considerando la necessità che le autorità sportive europee elaborino una serie di regole comuni da applicare al problema del doping,

E.  considerando l'esistenza, nello sport professionistico, di squilibri economici tra i club e gli atleti, nonché i problemi della formazione dei giovani atleti, venutisi a creare in seguito alla sentenza Bosman,

F.  considerando che lo sport professionistico e la sua commercializzazione sono divenuti un'attività commerciale; che pertanto il diritto di concorrenza e le quattro libertà si debbono applicare agli aspetti commerciali dello sport; che inoltre, nell'applicare le regole del trattato allo sport, si deve tener conto delle particolari caratteristiche del settore, come già indicato dalla Corte di giustizia,

G.  considerando la posizione assunta dalla Commissione in merito alla risoluzione di questo Parlamento del 22 maggio 1996 relativa ai diritti esclusivi di trasmissione a emittenti non criptate, al fine di far partecipare la maggior parte della popolazione agli avvenimenti sportivi di grande interesse,

H.  considerando l'enorme sviluppo economico dello sport, che si traduce nella crescita del valore dei diritti televisivi, delle sponsorizzazioni, del merchandising e di tutte le altre attività economiche connesse e strumentali, nonché nel moltiplicarsi delle competizioni internazionali, con il conseguente aumento di posti di lavoro nel settore,

I.  considerando che l'esercizio delle attività economiche, posto in essere in ambito sportivo da enti collettivi e persone fisiche, è sottoposto alle regole del trattato e del diritto comunitario,

J.  considerando che lo sport rappresenta un incomparabile strumento educativo e di integrazione sociale per tutte le fasce sociali e che, pertanto, deve essere preso in adeguata considerazione dalle politiche nazionali e comunitarie,

K.  considerando che la pratica di attività sportive presenta aspetti molto positivi ai fini dello sviluppo della politica europea in materia di sanità,

L.  considerando che l'attività lavorativa e lo status degli sportivi devono essere adeguatamente tutelati e presi in considerazione dagli Stati membri e dalle Federazioni sportive nazionali ed internazionali,

M.  considerando l'importanza dell'istituzione in tutti gli Stati membri di una federazione sportiva che sovrintenda alla diffusione e alla pratica delle attività sportive dei disabili e delle categorie sociali meno fortunate; auspicando una maggiore attenzione verso i programmi e le manifestazioni sportive destinate a tali categorie,

1.  accoglie favorevolmente le dichiarazioni della Commissione sull'importanza delle funzioni educativa e sociale dello sport; sottolinea il carattere socializzante dell'attività sportiva e l'importanza che essa riveste non solo per quanto riguarda lo sviluppo fisico, ma anche sul piano spirituale, in quanto fattore di apprendimento di importanti valori sociali, quali lo spirito di squadra, la competizione leale, la cooperazione, la tolleranza e la solidarietà;

2.  sottolinea la necessità per la Comunità di tener conto dell'autonomia e della competenza di enti sportivi di rinomanza sia nazionale che internazionale per quanto riguarda l'amministrazione e l'organizzazione delle rispettive discipline sportive;

3.  invita la Commissione ad inserire nei programmi comunitari Socrates e Leonardo il lavoro già svolto dalla rete europea degli istituti sportivi (ENSSHE) ed i temi della formazione e delle qualifiche professionali degli sportivi, nonché a promuovere il reinserimento degli sportivi nel mercato del lavoro a conclusione dell'attività agonistica;

4.  si compiace della disponibilità dimostrata della Commissione nella relazione di Helsinki di presentare misure di accompagnamento, di coordinamento o d'interpretazione a livello comunitario per rafforzare la sicurezza giuridica dello sport e la sua specifica funzione sociale ed educativa;

5.  sottolinea l'importanza dell'insegnamento dell'educazione fisica nella scuola; invita gli Stati membri ad annettere il giusto valore all'insegnamento dell'educazione fisica nei programmi di tutte le scuole e a incoraggiare la pratica dello sport dilettantistico da parte dei giovani;

6.  chiede quindi alla Commissione, dando per scontato che essa riconosce come consolidati i principi sanciti dalla sentenza Bosman, di sostenere strutture di autogoverno nello sport che promuovano la solidarietà e forniscano un'assistenza nell'incoraggiare l'allenamento e lo sviluppo dei giocatori, sia a livello di club locali più piccoli che di grandi club di rinomanza internazionale; ricorda alla Commissione che tali strutture e obiettivi sono pienamente compatibili con la sentenza della Corte di giustizia CE nella causa Bosman; chiede alla Commissione di evitare di prendere misure o di presentare proposte che possano rimettere in questione il principio stabilito con la sentenza Bosman;

7.  invita le Federazioni sportive a rafforzare la democrazia interna e a tener conto delle diverse esigenze di gestione dello sport professionistico e di quello dilettantistico, dotandosi di strutture adeguatamente rappresentative;

8.  chiede alla Conferenza intergovernativa di inserire nell'articolo 151 del trattato un riferimento esplicito allo sport, affinché l'Unione europea riconosca, nella sua azione, quel fenomeno culturale, economico e sociale che è lo sport;

9.  rinnova il proprio invito rivolto alla Commissione nel paragrafo 6, lettera F) della sua precitata risoluzione del 13 giugno 1997 a esaminare le diverse normative nazionali in materia di sovvenzioni pubbliche alle associazioni sportive professionistiche e a garantire la trasparenza della loro situazione finanziaria;

10.  invita, in particolare, la Commissione europea, nell'elaborare la politica sanitaria della Comunità, a considerare l'impatto positivo dello sport sulla salute;

11.  ricorda le conclusioni della precitata risoluzione del 13 giugno 1997 sul ruolo dell'Unione europea nell'ambito dello sport, per quanto riguarda l'organizzazione dell'Anno europeo dello sport;

12.  invita la Commissione a considerare favorevolmente le pratiche che promuovono lo sviluppo dello sport al livello di base e che assicurano pari opportunità, contribuendo così a uno sviluppo sano e diversificato dello sport europeo;

13.  manifesta il proprio rispetto per le attività di volontariato svolte nell'ambito di associazioni sportive impegnate nello sport amatoriale e in particolare le attività destinate ai giovani e a gruppi minoritari nello sport e nella società; ribadisce la necessità di coordinare in modo speciale determinati aspetti dello sport amatoriale;

14.  ritiene che tali attività meritino un maggiore sostegno e chiede alla Commissione di esaminare in che modo tale sostegno possa essere garantito a livello europeo in modo migliore e con una portata più generale;

15.  mette in guardia contro le forti disparità che possono sorgere, da un lato, tra gli sport di alta competizione e associazioni sportive più piccole e, dall'altro, tra sport agonistici e sport amatoriali; fa presente che in entrambi i casi gli uni non possono fare a meno degli altri, cosicché occorre vigilare a che continui a sussistere un sostegno reciproco;

16.  chiede di incoraggiare la costituzione di associazioni sportive, quando siano volte a promuovere lo sport dilettantistico e a manifestare solidarietà nei confronti degli strati meno abbienti della società;

17.  chiede alla Commissione, pur nel rispetto del quadro comunitario per lo sport, di tenere debitamente conto, nello spirito della precitata Dichiarazione 29, del carattere nazionale e regionale delle strutture sportive e della tradizione storica dello sport in Europa;

18.  invita la Commissione a raccogliere e diffondere ampiamente le prassi eccellenti messe a punto dalle autorità locali e regionali, in quanto leader di comunità e attori di importanza chiave nell'ambito delle partnership di risanamento locale, nonché come prestatori e attivatori di servizi per tutti i membri della comunità;

19.  chiede che gli Stati membri e le federazioni sportive proteggano gli sportivi minorenni disponendo un quadro regolamentare rigoroso che giunga fino alla proibizione delle transazioni commerciali di cui siano oggetto e realizzino uno studio sul “commercio” dei giovani sportivi, concentrandosi in particolare sugli effetti esercitati sui giovani atleti di età inferiore ai diciotto anni che fanno ingresso nel professionismo sportivo;

20.  invita la Federazione internazionale di ginnastica a non incoraggiare la magrezza estrema, penalizzando i ginnasti e gli altri atleti;

21.  chiede agli organismi sportivi di dettare i principi necessari affinché ogni giovane atleta, formato ai fini dell'alta competizione sportiva, riceva una formazione educativa e lavorativa complementare alla sua formazione sportiva; chiede inoltre alla Commissione di tener conto di tali aspetti nei programmi Socrates e Leonardo;

22.  ricorda agli enti sportivi e agli Stati membri l'obiettivo dell'Unione europea di tutelare i suoi cittadini nei settori della libertà e della sicurezza e chiede alle autorità responsabili una maggiore cooperazione nel prevenire la violenza in occasione di eventi sportivi;

23.  chiede agli Stati membri di recepire quanto prima nei propri ordinamenti interni la raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 1996 concernente la prevenzione e la repressione dei disordini connessi con le partite calcistiche e di adottare le più severe sanzioni nei confronti dei responsabili, conformemente al manuale di cooperazione internazionale di polizia approvato dal Consiglio, nella sua risoluzione del 21 giugno 1999(7) ;

24.  invita gli Stati membri ad adottare, nell'ambito delle proprie legislazioni, misure fiscali che favoriscano gli investimenti privati nel settore dello sport;

25.  chiede agli Stati membri che ancora non l'abbiano fatto di costituire una Federazione sportiva per i disabili, sia fisici che mentali, riconosciuta e sostenuta dagli organismi sportivi istituzionali; invita gli Stati membri a rivolgere particolare attenzione allo sviluppo, al finanziamento e alla promozione dello sport per i portatori di handicap, nel rispetto delle loro esigenze specifiche, quale parte della cultura sportiva, nonché a promuovere scambi tra sportivi, disabili e non; invita gli Stati membri e la Commissione a promuovere, attraverso i programmi comunitari, lo sport e l'attività fisica dei portatori di handicap;

26.  invita le organizzazioni sportive a ripartire le responsabilità nello sport fra donne e uomini e a rafforzare il ruolo delle donne nel processo decisionale, nonché ad elaborare programmi di equiparazione dei sessi per i loro membri;

27.  chiede che la cessione dei diritti televisivi avvenga nel rispetto del diritto antitrust, e che la titolarità di sfruttamento di questi ultimi sia attribuita ai soggetti che si facciano carico dei rischi che si assumono per allestire l'evento sportivo; chiede altresì che anche l'attribuzione dei diritti televisivi avvenga secondo criteri di trasparenza;

28.  chiede, a fronte dell'enorme importanza economica della produzione di abbigliamento ed articoli sportivi, di adoperarsi per il rispetto del diritto comunitario ed in particolare di non importare nei mercati UE, nel quadro della cooperazione allo sviluppo, articoli la cui produzione non corrisponda alle norme ambientali e dell'OIL;

29.  invita la Commissione, alla luce delle conclusioni adottate dalla Presidenza portoghese in occasione del Consiglio europeo di Santa Maria da Feira, a presentare una comunicazione sull'inserimento dello sport nelle varie politiche comunitarie e sul riconoscimento che merita il lavoro delle organizzazioni sportive, sullo spazio concesso all'insegnamento dell'educazione fisica dai programmi scolastici dei singoli Stati membri e sulle molestie sessuali e gli abusi nello sport;

30.  insiste sul fatto che ai consumatori sia garantita una congrua parte dell'utile, e in particolare che i cittadini europei non debbano essere defraudati dell'opportunità di assistere ad importanti eventi sportivi tramite il servizio televisivo pubblico, o tramite altri canali che siano gratuiti al punto di consegna; chiede pertanto alla Commissione di considerare favorevolmente le pratiche atte a realizzare tale situazione e, in applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato CE, di autorizzare una parziale deroga alle regole di concorrenza;

31.  reitera la richiesta fatta a tutti gli Stati membri nel paragrafo 4 della sua precitata risoluzione del 13 giugno 1997 di avvalersi della facoltà, prevista dall'articolo 3 bis della direttiva sulle televisioni, di impedire che una parte importante del pubblico sia privata della possibilità di seguire eventi di rilievo trasmessi in esclusiva;

32.  invita gli Stati membri ad assicurare che una quota delle entrate provenienti dagli sponsor e dalla pubblicità vada a beneficio dello sport dilettantistico;

33.  invita gli Stati membri a potenziare le scuole di specializzazione in Medicina dello sport e istituire corsi formazione professionale per tecnici nei vari settori della Medicina dello sport;

34.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 374 del 23.12.1999, pag. 56.
(2) GU C 98 del 9.4.1999, pag. 291.
(3) GU C 166 del 10.6.1996, pag. 109.
(4) GU C 200 del 30.6.1997, pag. 252.
(5) Racc. 1995, I-4921.
(6) “Testi approvati”, punto 4.
(7)GU C 196 del 13.7.99, pag. 1.

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