Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifiche della direttiva 89/655/CEE
concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per l'utilizzazione da parte dei lavoratori di attrezzatura di lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 89/391/CEE
) (COM(1998) 678
- C4-0707/1998
- 1998/0327(COD)
)
considerando che i lavori sopraelevati possono esporre i lavoratori a rischi particolarmente elevati per la loro sicurezza e salute, in particolare ai rischi di caduta da luoghi sopraelevati e a gravi infortuni sul lavoro;
considerando che i lavori sopraelevati possono esporre i lavoratori a rischi particolarmente elevati per la loro sicurezza e salute, in particolare ai rischi di caduta da luoghi sopraelevati e a gravi infortuni sul lavoro responsabili degli elevati indici di sinistrosità, soprattutto per quanto riguarda gli infortuni mortali;
(Emendamento 3)
Sesto considerando
considerando che è opportuno che
il datore di lavoro che intende realizzare lavori temporanei sopraelevati scelga
attrezzature di lavoro in grado di offrire una protezione sufficiente contro i rischi di cadute da luoghi sopraelevati;
considerando che il datore di lavoro che intende realizzare lavori temporanei sopraelevati sceglie
attrezzature di lavoro in grado di offrire una protezione sufficiente contro i rischi di cadute da luoghi sopraelevati;
(Emendamento 4)
Considerando sesto bis (nuovo)
considerando che i lavoratori indipendenti e i datori di lavoro, qualora esercitino essi stessi un'attività professionale e utilizzino personalmente attrezzature per l'esecuzione di lavori temporanei sopraelevati, possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei dipendenti; che occorre quindi individuare una soluzione applicabile a tutte le persone impegnate nella preparazione, nell'esecuzione e nel completamento di lavori temporanei sopraelevati;
(Emendamento 5)
Settimo considerando
considerando che le scale e i ponteggi rientrano fra le attrezzature più frequentemente utilizzate per eseguire lavori temporanei sopraelevati e che, conseguentemente, la sicurezza e la salute dei lavoratori che effettuano lavori di tale natura dipendono segnatamente dall'impiego corretto di tali attrezzature; pertanto
considerando che è opportuno definire
le modalità di impiego di tali attrezzature da parte dei lavoratori in condizioni di massima sicurezza;
considerando che le scale e i ponteggi rientrano fra le attrezzature più frequentemente utilizzate per eseguire lavori temporanei sopraelevati e che, conseguentemente, la sicurezza e la salute dei lavoratori che effettuano lavori di tale natura dipendono segnatamente dall'impiego corretto di tali attrezzature; considerando pertanto
che devono essere definite
le modalità di impiego di tali attrezzature da parte dei lavoratori, ivi compresi i ponteggiatori,
in condizioni di massima sicurezza; che è di conseguenza richiesta un'adeguata formazione specifica dei lavoratori;
(Emendamento 1)
Considerando settimo bis (nuovo)
considerando che le disposizioni della presente direttiva si applicano anche ai lavori in profondità;
(Emendamento 6)
Ottavo considerando
considerando che la presente direttiva rappresenta il mezzo più idoneo per realizzare gli obiettivi prefigurati e che non va al di là di quanto è indispensabile al raggiungimento di tali obiettivi;
considerando che la presente direttiva rappresenta il mezzo più idoneo per realizzare gli obiettivi prefigurati e che non va al di là di quanto è indispensabile al raggiungimento di tali obiettivi ma che può essere integrata da azioni di formazione e ricerca intese a prevenire ed eliminare con efficacia i rischi mediante l'utilizzo e la scelta delle attrezzature adeguate per ciascun cantiere specifico, previa consultazione dei rappresentanti dei lavoratori
;
(Emendamento 7)
Articolo 2, paragrafo 3
3.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni del diritto interno da essi già adottate o
che adottano
nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
3.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni del diritto interno da essi già adottate che sono conformi alla presente direttiva e alle disposizioni
che adotteranno
nel settore disciplinato dalla medesima.
(Emendamento 8)
ALLEGATO
Allegato II, punto 4.-1. (nuovo) (direttiva 89/655/CEE
)
4.
-1. Definizioni
4.
-1.1. Ai sensi della presente direttiva, per “dispositivi di protezione collettiva contro le cadute” si intendono:
Dispositivi di protezione (ad esempio parapetti, ripari, reti, coperture) aventi una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da bloccare le cadute da luoghi sopraelevati e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori.
(Emendamento 9)
ALLEGATO
Allegato II, punto 4.1.1, primo comma (direttiva 89/655/CEE
)
4.1.1.
Qualora, in applicazione dell'art. 6 della direttiva 89/391/CEE
e dell'art. 3 della presente direttiva, lavori temporanei sopraelevati non possono essere eseguiti in condizioni di totale sicurezza e in condizioni ergonomiche accettabili a partire da una zona adeguatamente predisposta si devono scegliere le attrezzature di lavoro più idonee atte a garantire un
livello di sicurezza sufficiente
per tutte le utilizzazioni. Il loro dimensionamento deve essere confacente alla natura dei lavori da eseguire e alle sollecitazioni previste per consentire una circolazione priva di rischi.
4.1.1.
Qualora, in applicazione dell'art. 6 della direttiva 89/391/CEE
e dell'art. 3 della presente direttiva, lavori temporanei sopraelevati non possono essere eseguiti in condizioni di totale sicurezza e in condizioni ergonomiche accettabili a partire da una zona adeguatamente predisposta si devono scegliere le attrezzature di lavoro più idonee atte a garantire e mantenere il
livello di sicurezza più elevato
per tutte le utilizzazioni. Il loro dimensionamento deve essere confacente alla natura dei lavori da eseguire e alle sollecitazioni previste per consentire una circolazione priva di rischi.
(Emendamento 10)
ALLEGATO
Allegato II, punto 4.1.2 (direttiva 89/655/CEE
)
4.1.2.
L'impiego di una scala quale posto di lavoro sopraelevato
deve limitarsiai casi in cui l'impiego di altre attrezzature di lavoro più sicure non risultino giustificate a causa delle breve durata di utilizzazione e del limitato livello di rischio.
4.1.2.
L'impiego di una scala a mano quale posto di lavoro deve limitarsi rigorosamente alle circostanze in cui il basso livello di rischio e il breve periodo di utilizzo lo consentano, previa valutazione dei due fattori e sempreché non sia possibile l'utilizzo di altre attrezzature di lavoro più sicure.
(Emendamento 11)
ALLEGATO
Allegato II, punto 4.1.3, quarto trattino (direttiva 89/655/CEE
)
-
per l'esecuzione dei lavori devono essere presenti almeno due lavoratori;
Soppresso
(Emendamento 12)
ALLEGATO
Allegato II, punto 4.1.4 (direttiva 89/655/CEE
)
4.1.4.
In funzione delle attrezzature di lavoro scelte in base ai paragrafi precedenti, devono essere fissate le precauzioni atte a ridurre
i rischi a cui sono esposte le
attrezzature. Se del caso, deve essereprevista
l'installazione di dispositivi di protezione collettiva contro le cadute. Tali dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da bloccare le cadute da luoghi sopraelevati e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale o scale a mano.
4.1.4.
In funzione delle attrezzature di lavoro scelte in base ai paragrafi precedenti, devono essere fissate le precauzioni atte a minimizzare
i rischi inerenti a tali
attrezzature. Se del caso, l'installazione di dispositivi di protezione collettiva contro le cadute è approvata dal responsabile per la sicurezza e la salute sul cantiere o sul posto di lavoro
. Tali dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da bloccare le cadute da luoghi sopraelevati e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale o scale a mano.
I punti di accesso a una scala o a una scala a mano devono essere dotati di un dispositivo di protezione che può essere attivato quando la scala non è in uso per temporanea interruzione del lavoro.
(Emendamento 13)
ALLEGATO
Allegato II, punto 4.2.1 (direttiva 89/655/CEE
)
4.2.1.
Le scale vanno sistemate in modo da garantire la loro stabilità durante l'impiego. Gli appoggi delle
scale portatili sono situati su un supporto stabile, resistente, immobile e orizzontale
. Le scale sospese diverse dalle corde sono fissate in modo sicuro, in modo che non possano spostarsi evitando qualsiasi movimento di oscillazione.
4.2.1.
Le scale vanno sistemate in modo da garantire la loro stabilità durante l'impiego. Le
scale portatili sono erette unicamente su supporti aventi resistenza adeguata. Sono inoltre adottate misure tali da assicurare che tali scale siano stabili, immobili e situate su un supporto orizzontale
. Le scale sospese diverse dalle corde sono fissate in modo sicuro, in modo che non possano spostarsi evitando qualsiasi movimento di oscillazione.
(Emendamento 14)
ALLEGATO
Allegato II, punto 4.2.2 (direttiva 89/655/CEE
)
4.2.2.
Lo scivolamento del piede dalle scale portatili va impedito prima dell'inizio dei lavori o con la fissazione della parte superiore o inferiore dei montanti o con qualsiasi dispositivo antiscivolo o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di pari efficacia. Le scale a vari piani sono utilizzate in modo che sia garantita l'immobilizzazione reciproca dei piani. Le scale mobili sono fissate stabilmente prima di accedervi.
4.2.2.
Lo scivolamento del piede dalle scale portatili va impedito prima dell'inizio dei lavori o con la fissazione della parte superiore o inferiore dei montanti o con qualsiasi dispositivo antiscivolo o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di pari efficacia. In via prioritaria, le scale vanno fissate stabilmente adottando tutte le misure possibili. La lunghezza delle scale a mano usate per l'accesso deve essere tale che i montanti sporgano a sufficienza oltre la piattaforma d'accesso.
Le scale a vari piani sono utilizzate in modo tale da essere sicure.
(Emendamento 15)
ALLEGATO
Allegato II, punto 4.2.3 (direttiva 89/655/CEE
)
Una scala va utilizzata in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri.
Una scala va utilizzata in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. Il trasporto di pesi su una scala a mano non deve precludere una presa sicura.
(Emendamento 16)
ALLEGATO
Allegato II, punto 4.3.2 (direttiva 89/655/CEE
)
4.3.2.
In funzione della complessità del ponteggio scelto, si
deve redigere un piano di montaggio, d'impiego e di smontaggio. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrata da progetti particolareggiati per gli elementi speciali costituenti il ponteggio.
4.3.2.
In funzione della complessità del ponteggio scelto, personale competente, qualificato e formato
deve redigere un piano di montaggio, d'impiego e di smontaggio. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrata da progetti particolareggiati per gli elementi speciali costituenti il ponteggio.
(Emendamento 17)
ALLEGATO
Allegato II, punto 4.3.3 (direttiva 89/655/CEE
)
4.3.3.
Gli elementi di appoggio di un ponteggio sono protetti contro il pericolo di scivolamento, o tramite fissazione su una superficie di appoggio o con un dispositivo antiscivolo o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di pari efficacia. I ponteggi mobili sono attrezzati con dispositivi che ne impediscono lo spostamento improvviso quando si deve dare inizio ai lavori. Durantei lavori sopraelevati
questo dispositivo deve essere messo in funzione.
4.3.3.
Gli elementi di appoggio di un ponteggio sono protetti contro il pericolo di scivolamento, o tramite fissazione su una superficie di appoggio o con un dispositivo antiscivolo o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di pari e comprovata
efficacia e le superfici portanti devono avere una capacità sufficiente. I ponteggi saranno assicurati contro gli spostamenti.
I ponteggi mobili sono attrezzati con dispositivi che ne impediscono lo spostamento improvviso quando si deve dare inizio ai lavori. Questo dispositivo deve essere messo in funzione prima che chiunque acceda al ponteggio ed essere altresì sufficientemente segnalato.
(Emendamento 18)
ALLEGATO
Allegato II, punto 4.3.4 (direttiva 89/655/CEE
)
4.3.4.
Le dimensioni degli impiantiti di un ponteggio devono essere idonee alla natura del lavoro da eseguire e consentire una circolazione senza rischi. Il loro spessore deve garantire l'assoluta sicurezza per quanto riguarda la distanza fra i due appoggi e i carichi da sopportare. Gli impiantiti dei ponteggi sono montati
in modo che gli elementi componenti non si possano spostare durante l'impiego normale
. Nessuno spazio vuoto pericoloso deve presentarsi fra gli elementi che costituiscono gli impiantiti e le protezioni collettive verticali.
4.3.4.
Le dimensioni degli impiantiti di un ponteggio devono essere idonee alla natura del lavoro da eseguire e alle superfici portanti
e consentire una circolazione senza rischi. Il loro spessore deve garantire l'assoluta sicurezza per quanto riguarda la distanza fra i due appoggi e i carichi da sopportare. Le tavole che costituiscono gli impiantiti dei ponteggi sono assicurate contro gli spostamenti e adeguatamente fissate l'una all'altra
in modo che gli elementi componenti non si possano spostare accidentalmente
. Nessuno spazio vuoto pericoloso deve presentarsi fra gli elementi che costituiscono gli impiantiti e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute.
(Emendamento 19)
ALLEGATO
Allegato II, punto 4.3.6 (direttiva 89/655/CEE
)
4.3.6.
I ponteggi possono essere montati, smontati o radicalmente
modificati soltanto sotto la direzione di una persona competente e da parte di lavoratori in possesso di una formazione adeguata a questo tipo di lavori. Tale
formazione deve comprendere la capacità di lettura del
piano di montaggio e di smontaggio; la sicurezza durante il montaggio, lo smontaggio o la trasformazione del ponteggio in oggetto
; la prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti; cambiamento delle condizioni metereologiche; i coefficienti di carico e qualsiasi altro rischio che tali operazioni possono comportare. Il responsabile e i lavoratori che intervengono nell'operazione hanno a disposizione uno schema di montaggio e di smontaggio, come previsto dal punto 4.3.2 dell'allegato.
4.3.6.
I ponteggi possono essere montati, modificati (qualora la modifica comporti rischio di caduta per le persone che si trovano sull'impalcatura) o smontati
soltanto sotto la direzione di una persona competente e da parte di lavoratori in possesso di una formazione adeguata a questo tipo di lavori. Al fine di assicurare una formazione specifica adeguata,
la formazione deve comprendere la capacità di capire il
piano di montaggio e di smontaggio; la sicurezza durante il montaggio, lo smontaggio o la trasformazione del ponteggio; la prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti; cambiamento delle condizioni metereologiche; i coefficienti di carico e qualsiasi altro rischio che tali operazioni possono comportare. La formazione può aver luogo nell'ambito di un corso specifico o con altra modalità atta a fornire al lavoratore un equivalente livello professionale riconosciuto.
Il responsabile e i lavoratori che intervengono nell'operazione hanno a disposizione uno schema di montaggio e di smontaggio, come previsto dal punto 4.3.2 dell'allegato, nonché le istruzioni di montaggio, utilizzazione e smontaggio
.
(Emendamento 20)
ALLEGATO
Allegato II, punto 4.3.7, secondo e terzo comma (nuovi) (direttiva 89/655/CEE
)
Il lavoro non può essere realizzato senza la preliminare adozione di queste misure.
Una volta terminato tale lavoro di natura particolare (in via definitiva o temporanea) devono essere ripristinati i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute.
(Emendamento 21)
ALLEGATO
Allegato II, punto 4.3.7 bis (nuovo) (direttiva 89/655/CEE
)
4.3.7.
bis Il datore di lavoro che intenda montare o modificare un ponteggio deve garantire l'apposizione della necessaria segnaletica durante l'impiego del ponteggio. La segnaletica illustrerà le applicazioni del ponteggio, la portata massima, la data di montaggio e di modifica, il nome del datore di lavoro e della persona responsabile che ha ispezionato il ponteggio, conformemente all'allegato IV, parte B, sezione II, punto 6.3 della direttiva 92/57/CEE
riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili1.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifiche della direttiva 89/655/CEE
concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per l'utilizzazione da parte dei lavoratori di attrezzatura di lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 89/391/CEE
) (COM(1998) 678
- C4-0707/1998
- 1998/0327(COD)
)
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(1998) 678(1)
),
- visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 137 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è presentata dalla Commissione (C4-0707/1998
),
- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A5-0222/2000
),
1. approva la proposta della Commissione così emendata;
2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.