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Procedura : 1999/0284(CNS)
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Ciclo del documento : A5-0228/2000

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A5-0228/2000

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P5_TA(2000)0400
P5_TA(2000)0452

Testi approvati
Giovedì 21 settembre 2000 - Bruxelles
Regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli *
P5_TA(2000)0400A5-0228/2000

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 3448/93 sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (COM(1999) 717 - C5-0095/2000 - 1999/0284(CNS) )

La proposta è modificata nel modo seguente (1) :

Testo della Commissione(2)   Emendamenti del Parlamento
(Emendamento 1)
Considerando - 1 (nuovo)
(- 1) I prossimi negoziati agricoli, che si terranno nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, dovranno essere condotti, da parte europea, in modo da preservare le prospettive di sviluppo commerciale della trasformazione agroalimentare, rispettando le esigenze del modello agricolo europeo. La modifica del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli può apportare soltanto una risposta urgente e provvisoria ai problemi di approvvigionamento dell'industria agroalimentare europea, in attesa di una soluzione alle questioni di fondo. Pertanto si dovrebbero esaminare soluzioni
alternative allo scopo di rispondere a problemi settoriali specifici; le restituzioni all'esportazione dovrebbero essere assegnate in via prioritaria a quei settori che in pratica non possono, per ragioni specifiche, accedere al perfezionamento attivo (ad esempio allorché l'industria non può accedere alle importazioni a causa di problemi relativi agli OGM). In ogni caso, le disposizioni prese non dovranno privare le trasformazioni agroalimentari del margine di finanziamento autorizzato dagli accordi dell'Uruguay Round.
(Emendamento 2)
Considerando 2 bis (nuovo)
(2 bis) Il settore industriale in questione, da cui dipendono 2,5 milioni di posti di lavoro in Europa, è un settore importante, che costituisce dunque un rilevante fattore di stabilità sociale e di assetto territoriale.
(Emendamento 3)
Considerando 3
   (3) Ai sensi degli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato, i fabbisogni di materie prime agricole delle industrie di trasformazione potrebbero non essere soddisfatti completamente, in condizioni competitive, dalle materie prime agricole comunitarie. Il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 955/1999 del Parlamento e del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario prevede, all'articolo 117, lettera c), l'accesso per alcune merci al regime di perfezionamento attivo con riserva del rispetto di condizioni economiche le cui modalità sono definite dal regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/1999. In considerazione dei summenzionati accordi, è opportuno prevedere anche che le condizioni economiche sono considerate soddisfatte per l'accesso di determinate quantità di prodotti agricoli al regime del perfezionamento.
   (3) Ai sensi degli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato, i fabbisogni di materie prime agricole delle industrie di trasformazione potrebbero non essere soddisfatti completamente, in condizioni competitive, dalle materie prime agricole comunitarie. Il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 955/1999 del Parlamento e del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario prevede, all'articolo 117, lettera c), l'accesso per alcune merci al regime di perfezionamento attivo con riserva del rispetto di condizioni economiche le cui modalità sono definite dal regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/1999. In considerazione dei summenzionati accordi, è opportuno prevedere anche che le condizioni economiche sono considerate soddisfatte per l'accesso di determinate quantità di prodotti agricoli al regime del perfezionamento. Per il latte si introduce una deroga secondo cui il latte liquido proveniente dal mercato interno può essere equivalente al latte in polvere e/o al burro importati, purché sia rispettato il tenore dei componenti del latte e previa correzione del valore aggiunto dei prodotti importati.
(Emendamento 4)
Considerando 3 bis (nuovo)
(3 bis) Nell'utilizzazione delle risorse per le restituzioni all'esportazione relativamente alle merci non comprese nell'allegato I e per la loro ripartizione occorre tener conto del fatto che il finanziamento delle restituzioni all'esportazione per determinate materie prime agricole ha luogo mediante contributi dei produttori e pertanto non incide sul bilancio comunitario. Occorre tener conto di tali fattori attribuendo nell'assegnazione delle restituzioni all'esportazione priorità a dette materie prime.
(Emendamento 5)
Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis) I prodotti agricoli di base importati ai prezzi del mercato mondiale nell'ambito del regime di perfezionamento attivo, i quali vengono esportati mediante restituzioni all'esportazione come prodotti lavorati, non devono causare turbative degli scambi interni di tali prodotti.
(Emendamento 6)
Considerando 4 ter (nuovo)
(4 ter) Al fine di garantire il rispetto del modello agricolo europeo e dei vincoli derivanti dalla riforma della PAC nel suo insieme, e di preservare gli interessi di bilancio dell'Unione, le quantità di materie prime importate che possono essere ammesse al regime di perfezionamento attivo dovranno tener conto della situazione dei mercati nonché dell'evoluzione del quadro di bilancio e regolamentare. Le distorsioni tra le varie materie prime possono essere evitate concedendo l'autorizzazione per il regime di perfezionamento attivo esclusivamente a materie prime specifiche e non sotto forma di un buono trasferibile da una materia prima a un'altra.
(Emendamento 7)
Considerando 4 quater (nuovo)
(4 quater) I piccoli esportatori, tenuto conto dei loro interessi specifici, beneficiano di un'esenzione dalla presentazione di certificati nell'ambito del regime di concessione delle restituzioni all'esportazione.
(Emendamento 9)
Considerando 4 quinquies (nuovo)
(4 quinquies) Sarebbe opportuno tener conto, nei successivi esercizi di bilancio, degli stanziamenti necessari affinché i prodotti fuori allegato I beneficino pienamente degli effetti della svalutazione dell'euro in rapporto al dollaro e delle possibilità di riporto degli stanziamenti per le restituzioni non spesi in occasione degli esercizi precedenti, in modo da consentire l'impiego più completo possibile del massimale OMC in vigore.
(Emendamento 8)
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 8, paragrafo 5 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 3448/93)
5 bis. L'importo al di sotto del quale i piccoli esportatori possono beneficiare di un'esenzione dalla presentazione di certificati del regime di concessione delle restituzioni all'esportazione è fissato a 50.000 euro all'anno. Detto importo è suscettibile di essere modulato in funzione delle necessità dei vari settori interessati.
(Emendamento 10)
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma (regolamento (CE) n. 3448/93)
Inoltre, e conformemente al regolamento (CEE) n. 2454/93; anche le condizioni economiche, di cui all'articolo 117, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2913/92, sono considerate soddisfatte per determinare quantità di prodotti agricoli utilizzati per la fabbricazione di merci. Queste quantità sono determinate mediante un bilancio, stabilito dalla Commissione, fondato sul raffronto tra le disponibilità finanziarie imposte e il fabbisogno stimato in termini di restituzioni. Detto bilancio, e le relative quantità, sono rivisti regolarmente alla luce dell'evoluzione dei fattori economici e regolamentari .
Inoltre, e conformemente al regolamento (CEE) n. 2454/93; anche le condizioni economiche, di cui all'articolo 117, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2913/92, sono considerate soddisfatte per determinare quantità di prodotti agricoli utilizzati per la fabbricazione di merci. Queste quantità sono determinate mediante un bilancio, stabilito dalla Commissione, fondato sul raffronto tra le disponibilità finanziarie imposte e il fabbisogno stimato in termini di restituzioni (il quale ultimo dato deve essere considerato comprendere la stima dell'importo risparmiato attraverso il riesame di taluni prodotti per l'abolizione o la riduzione delle restituzioni alle esportazioni) . Detto bilancio, e le relative quantità, saranno rivisti regolarmente alla luce della situazione dei mercati, interni ed esterni, e dell'evoluzione del quadro di bilancio e regolamentare .
(Emendamento 11)
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 11, paragrafo 1, terzo comma (regolamento (CE) n. 3448/93)
Le modalità d'applicazione del capoverso precedente, che consentono di determinare i prodotti agricoli da ammettere al regime di perfezionamento attivo, nonché di controllare e progettare le loro quantità, sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 16.
Le modalità di applicazione del capoverso precedente, che consentono di determinare i prodotti agricoli da ammettere al regime di perfezionamento attivo, nonché di controllare e progettare le loro quantità, garantiscono una maggiore leggibilità agli operatori attraverso la pubblicazione preliminare, OCM per OCM, dei quantitativi indicativi da importare in ciascun periodo di presentazione delle richieste dei certificati di restituzioni. Le modalità di applicazione sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 16.
(Emendamento 12)
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 11, paragrafo 1 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 3448/93)
1 bis. In considerazione delle materie prime richieste dall'industria alimentare ai prezzi del mercato mondiale nell'ambito del regime di perfezionamento attivo, la Commissione deve garantire che in seno all'UE siano utilizzate in via prioritaria le materie prime disponibili che sarebbero altrimenti esportate senza sovvenzioni all'esportazione sul mercato mondiale (ad es. zucchero C). La concessione dei certificati relativi alle restituzioni all'esportazione deve tener conto del fatto che le organizzazioni comuni di mercato per determinate materie prime agricole prevedono contributi alla produzione per finanziare le restituzioni all'esportazione. Di conseguenza, in sede di ripartizione delle risorse di bilancio relative alle restituzioni all'esportazione occorre considerare in via prioritaria tali materie prime.
(Emendamento 16)
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 11, paragrafo 1 ter (nuovo) (regolamento (CE) n. 3448/93)
1 ter. La Commissione presta un'attenzione particolare alla situazione delle piccole e medie imprese di trasformazione i cui prodotti sono stati oggetto di tagli mirati delle restituzioni alle esportazioni, in particolare nelle comunità e regioni periferiche fragili, e favorisce un regime di perfezionamento attivo tale da salvaguardare l'economia e il tessuto economico e sociale delle aree colpite.
(Emendamento 13)
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 11, paragrafo 2 (regolamento (CE) n. 3448/93)
   2. La quantità di merci ammesse al regime di perfezionamento attivo e quindi non assoggettate all'imposta di cui all'articolo 2 ai fini o in conseguenza dell'esportazione di altre merci è quella effettivamente utilizzata per la fabbricazione di queste ultime.
   2. La quantità di merci ammesse al regime di perfezionamento attivo e quindi non assoggettate all'imposta di cui all'articolo 2 ai fini o in conseguenza dell'esportazione di altre merci corrisponde alle singole quantità di materie prime effettivamente utilizzate per la fabbricazione di queste ultime.
(Emendamento 14)
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 11, paragrafo 2 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 3448/93)
2 bis. In deroga alle disposizioni dell'articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92, i quantitativi di cui al paragrafo 2 possono essere sostituiti con l'importazione di latte in polvere e/o burro o butteroil a condizione che nella fabbricazione delle merci esportate si impieghi latte liquido o panna e che nessuno dei seguenti componenti del latte: materie grasse, proteine lattiche o lattosio, calcolato sulla base della materia secca, superi i componenti corrispondenti utilizzati nella fabbricazione. I quantitativi devono tuttavia essere ridotti in base a un coefficiente corrispondente al valore aggiunto dovuto alla trasformazione dei prodotti importati, che è stabilito dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 16.
(Emendamento 15)
ARTICOLO 1, PUNTO 5 bis (nuovo)
Articolo 21 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 3448/93)
5 bis. Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente articolo:
“Articolo 21 bis
La Commissione presenta una relazione interlocutoria al Parlamento europeo al termine del primo anno di attuazione del nuovo regime, facendo specialmente il punto per ciascuna OCM in questione.”

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente, conformemente all'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento.
(2) GU C 89 E del 28.3.2000, pag. 81.

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