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Procedura : 1999/0154(CNS)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A5-0253/2000

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A5-0253/2000

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Testi approvati :

P5_TA(2000)0401

Testi approvati
Giovedì 21 settembre 2000 - Bruxelles
Competenza giurisdizionale ed exequatur in materia civile e commerciale *
P5_TA(2000)0401A5-0253/2000
Testo
 Risoluzione

Proposta di regolamento del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale nonché il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (COM(1999) 348 - C5-0169/1999 - 1999/0154(CNS) )

La proposta è modificata nel modo seguente:

Testo della Commissione(1)   Emendamenti del Parlamento
(Emendamenti 2 e 12)
Considerando 3 bis (nuovo)
(3 bis) il presente regolamento è applicato e interpretato con modalità che siano compatibili con il diritto comunitario e, in particolare, non ostacolino né rendano meno interessante l'esercizio dei principi fondamentali della libera circolazione di beni e servizi sanciti dal trattato e dalle direttive concernenti l'applicazione dei suddetti principi in taluni settori;
(Emendamento 35)
Considerando 4 bis, 4 ter e 4 quater (nuovi)
(4 bis) consentire ai consumatori di adire i giudici del proprio domicilio può avere un effetto deterrente sui nuovi partecipanti al crescente mercato del commercio elettronico; i procedimenti giudiziari devono essere considerati come l'ultima risorsa per il consumatore, tenuto conto anche dei costi e dei tempi necessari; tuttavia, occorre anche tener conto del fatto che il fornitore e/o la società che gestisce carte di credito (qualora si adotti un sistema di recupero dell'addebito) sono in una posizione migliore, rispetto a quella del cliente, per quanto riguarda l'assicurazione contro il rischio di azioni legali;
(4 ter) è accertato, tuttavia, che il sistema giudiziario è inadeguato per quanto riguarda i ricorsi dei consumatori relativi a transazioni concluse on-line, soprattutto qualora le parti siano domiciliate in diversi Stati membri, dati i costi e i tempi che ciò implica, nonché data l'immagine negativa spesso associata all'avvio di un procedimento giudiziario. Di conseguenza è previsto che nei contratti stipulati con i consumatori figuri una clausola in base alla quale il consumatore e l'operatore commerciale concordano di deferire qualsiasi eventuale controversia a uno strumento per la composizione extragiudiziale delle controversie riconosciuto nel quadro di un regime approvato dalla Commissione, purché siano rispettate condizioni specifiche che assicurino che il consumatore decida con cognizione di causa di accettare espressamente una clausola del genere. Ciò non deve pregiudicare il diritto del consumatore o del commerciante di adire i tribunali in merito a uno o più aspetti giuridici o al fine di fare applicare una compensazione o una soluzione convenute nell'ambito di uno strumento per la composizione extragiudiziale delle controversie;
(4 quater) gli strumenti per la composizione extragiudiziale delle controversie dovrebbero essere riconosciuti e la concessione di "marchi di fiducia” da parte delle autorità nazionali, delle associazioni professionali e delle associazioni dei consumatori, e se possibile da parte della Commissione stessa, dovrebbe essere subordinata all'indicazione, nel sito in questione, di uno strumento per la composizione extragiudiziale delle controversie riconosciuto nel quadro di un regime approvato dalla Commissione. La Commissione promuoverà inoltre una normativa per il riconoscimento di siffatti strumenti, incoraggiando in particolare la loro introduzione per le transazioni in Internet.
(Emendamento 5)
Considerando 4 quinquies (nuovo)
(4 quinquies) il presente regolamento deve quindi essere considerato come parte di un pacchetto di misure legislative e non legislative riguardanti il commercio elettronico; in particolare, la Commissione ha deciso di presentare con la massima urgenza proposte relative ad un sistema per la soluzione extragiudiziale delle controversie e ad una procedura riguardante i casi di modesta entità, da poter applicare fra gli Stati membri successivamente, a livello internazionale;
(Emendamento 7)
Considerando 4 sexies (nuovo)
(4 sexies) Il presente regolamento viene considerato come una misura urgente intesa a eliminare le incertezze giuridiche esistenti relative all'applicazione della convenzione di Bruxelles al commercio elettronico; è pertanto necessario procedere a conseguenti adeguamenti anche nella Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali al fine di creare un quadro giuridico coerente; vanno inoltre incentivate iniziative volontarie da parte delle aziende volte a creare sistemi per la soluzione extragiudiziale delle controversie poiché, in considerazione dell'elevato numero dei ricorsi di modesta entità, esse rappresentano un'opportuna alternativa ai procedimenti giudiziari;
(Emendamento 8)
Considerando 4 septies (nuovo)
(4 septies) la Commissione intende inoltre fare da tramite e collaborare con le parti interessate, specialmente con il settore bancario e delle carte di credito nonché le associazioni dei consumatori, per facilitare lo sviluppo di altri sistemi di soluzione extragiudiziale delle controversie concernenti il commercio elettronico, proponendo ove necessario una normativa quadro;
(Emendamento 10)
Considerando 4 octies (nuovo)
(4 octies) poiché il presente regolamento fa parte di un insieme di iniziative legislative e non legislative, la sua entrata in vigore dovrebbe essere rinviata finché il resto del pacchetto non sia pronto per l'adozione;
(Emendamento 13)
Considerando 4 nonies (nuovo)
(4 nonies) la Commissione si impegna a stabilire termini e condizioni standard per il commercio elettronico consumatori-aziende ("ecocondizioni Europa”).
(Emendamento 14)
Considerando 5
   (5) gli Stati membri hanno concluso il 27 settembre 1968, nel quadro dell'articolo 293, paragrafo 4 del trattato CE, la convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in appresso la Convenzione di Bruxelles); tale convenzione - la quale rientra nel corpo giuridico comunitario ed è stata resa applicabile a tutti i nuovi Stati membri - ha formato oggetto di lavori di revisione e che il Consiglio ha approvato il contenuto del testo così rivisto; che è opportuno garantire le continuità dei risultati ottenuti nell'ambito di tale revisione ;
   (5) gli Stati membri hanno concluso il 27 settembre 1968, nel quadro dell'articolo 293, paragrafo 4 del trattato CE, la convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in appresso la Convenzione di Bruxelles); visto che tale convenzione - la quale rientra nel corpo giuridico comunitario ed è stata resa applicabile a tutti i nuovi Stati membri - può continuare ad essere applicata alla Danimarca nonché tra detto Stato e gli altri Stati membri, il presente regolamento è stato adottato solo in seguito alla modifica della Convenzione di Bruxelles in linea con le disposizioni del presente regolamento ;
(Emendamento 36)
Considerando 13
   (13) si deve tener conto del crescente sviluppo delle nuove tecnologie di comunicazione, in particolare nel settore del consumo; che la commercializzazione dei beni e servizi con mezzi di comunicazione elettronica accessibili in un determinato Stato membro costituisce un'attività rivolta verso il territorio di quest'ultimo; il consumatore, ove sia domiciliato in questo Stato, deve beneficiare della tutela garantita dal regolamento qualora, dal proprio domicilio, sottoscriva un contratto di consumo con mezzi di comunicazione elettronica;
   (13) si deve tener conto del crescente sviluppo delle nuove tecnologie di comunicazione, in particolare nel settore del consumo; che la commercializzazione dei beni e servizi con mezzi di comunicazione elettronica accessibili in un determinato Stato membro costituisce un'attività rivolta verso il territorio di quest'ultimo qualora il sito commerciale on-line sia un sito attivo nel senso che il commerciante dirige intenzionalmente la propria attività in misura sostanziale verso detto Stato ; il consumatore, ove sia domiciliato in questo Stato, deve beneficiare della tutela garantita dal regolamento qualora, dal proprio domicilio, sottoscriva un contratto di consumo con mezzi di comunicazione elettronica; tuttavia, fatte salve la Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali1 e le disposizioni della normativa europea applicabili al commercio elettronico, la legislazione applicabile alla fornitura di beni o alla prestazione di servizi in questione rimane quella del paese di origine del fornitore dei beni o del prestatore dei servizi ;
(1) GU C 27 del 26.1.1998, pag. 34.
(Emendamento 18)
Considerando 17
   (17) la reciproca fiducia nella giustizia all'interno della Comunità implica che le decisioni emesse in un altro Stato membro siano riconosciute di pieno diritto, ossia senza che sia necessario esperire alcun procedimento salvo che vi siano contestazioni;
   (17) la reciproca fiducia nella giustizia all'interno della Comunità implica che le decisioni emesse in un altro Stato membro siano riconosciute di pieno diritto, ossia senza che sia necessario esperire alcun procedimento salvo che vi siano contestazioni; lo stesso vale (a) per gli atti pubblici che, al pari delle decisioni, rappresentano un'emanazione dei pubblici poteri e sono pertanto dotati dello stesso potere probatorio, nonché (b) per le soluzioni raggiunte in virtù di un sistema alternativo di soluzione delle controversie approvato dalla Commissione;
(Emendamento 19)
Considerando 18
   (18) la reciproca fiducia implica altresì che il procedimento inteso a rendere esecutiva, in un determinato Stato membro, la decisione emessa in un altro Stato membro si svolga in modo efficace e rapido; a tale fine la dichiarazione di esecutività deve essere rilasciata in modo pressoché automatico, a seguito di un controllo meramente formale dei documenti prodotti e senza rilevabilità d'ufficio dei motivi di diniego del riconoscimento indicati nel presente regolamento;
   (18) la reciproca fiducia implica altresì che il procedimento inteso a rendere esecutiva, in un determinato Stato membro, la decisione o l'atto pubblico emesso in un altro Stato membro si svolga in modo efficace e rapido; a tale fine la dichiarazione di esecutività deve essere rilasciata in modo pressoché automatico, a seguito di un controllo meramente formale dei documenti prodotti e senza rilevabilità d'ufficio dei motivi di diniego del riconoscimento indicati nel presente regolamento;
(Emendamento 20)
Considerando 25 bis (nuovo)
(25 bis) la Commissione si impegna a esaminare proposte concernenti l'istituzione di una banca dati elettronica centralizzata del registro delle cause e della raccolta della giurisprudenza dell'Unione europea;
(Emendamento 21)
Articolo 5, paragrafo 5 bis (nuovo)
(5 bis) Nella sua qualità di fondatore, trustee o beneficiario di un trust costituito in virtù di una legge o di un atto scritto o di una clausola orale confermata per iscritto, sono competenti i giudici dello Stato membro nel cui territorio il trust è domiciliato;
(Emendamento 22)
Articolo 9, frase introduttiva, punto 2
   2) in un altro Stato membro, davanti al giudice del luogo in cui ha domicilio l'attore qualora l'azione sia proposta dal contraente dell'assicurazione, dall'assicurato o dal beneficiario, oppure
   2) in un altro Stato membro, davanti al giudice del luogo in cui ha domicilio l'attore qualora l'azione riguardante singoli contratti di assicurazione sia proposta dal contraente dell'assicurazione, dall'assicurato o dal beneficiario, oppure
(Emendamento 37)
Articolo 15, comma primo bis (nuovo)
Con l'espressione "svolgere attività rivolte verso ...” si intende che il commerciante deve aver rivolto intenzionalmente la propria attività in maniera sostanziale verso questo o verso un gruppo di paesi comprendente questo Stato. Per stabilire se un commerciante abbia o meno rivolto le proprie attività in tal modo, i giudici tengono conto di tutte le circostanze del caso, compresi i tentativi del commerciante di tutelare la propria operazione commerciale nell'ambito di transazioni con consumatori domiciliati in determinati Stati membri.
(Emendamento 38)
Articolo 16, primo comma
L'azione del consumatore avverso la controparte contrattuale può essere proposta o davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio la controparte ha il proprio domi ilio o davanti ai giudici del luogo in cui è domiciliato il consumatore.
Ai sensi dell'articolo 17 bis, l'azione del consumatore avverso la controparte contrattuale può essere proposta o davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio la controparte ha il proprio domicilio o davanti ai giudici del luogo in cui è domiciliato il consumatore.
(Emendamento 39)
Articolo 17 bis (nuovo)
Articolo 17 bis
Fatte salve le disposizioni degli articoli 16 e 17, in presenza di un contratto concluso con mezzi elettronici su Internet tra un consumatore e una persona che esercita un'attività commerciale o professionale, il consumatore e il commerciante possono concordare di deferire qualsiasi eventuale controversia a uno strumento per la composizione extragiudiziale delle controversie riconosciuto nel quadro di un regime approvato dalla Commissione (“strumento CEC riconosciuto”), che è indicato sul sito Internet dell'operatore commerciale, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
   (a) il consumatore è informato in modo chiaro e inequivocabile che, in caso di controversia, il consumatore ha il diritto, a norma della legislazione comunitaria, di avviare o di subire un procedimento giurisdizionale dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui è domiciliato;
   (b) il consumatore è informato dei vantaggi che la decisione di deferire qualsiasi controversia a un sistema CEC riconosciuto comporta per sé e per l'operatore commerciale;
   (c) è fornito al consumatore un link al sito (ai siti) del sistema (dei sistemi) CEC offerti dall'operatore commerciale;
   (d) il consumatore accetta espressamente l'inclusione della clausola;
   (e) il consumatore non può concludere la transazione se non ha espressamente accettato o rifiutato la clausola.
   2. L'operatore commerciale può rifiutarsi di concludere la transazione qualora il consumatore si rifiuti di accettare la clausola.
   3. Si presume che sia stata negoziata una clausola che rispetti i requisiti stabiliti nelle presenti disposizioni ai sensi della direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori1 .
(1) GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29.
(Emendamento 27)
Articolo 23, comma quarto bis (nuovo) e quinto
Il giudice o i giudici di uno Stato membro ai quali l'atto costitutivo di un trust ha attribuito la competenza a giudicare hanno competenza esclusiva per giudicare delle azioni contro un fondatore, un trustee o un beneficiario di un trust, ove si tratti di relazioni tra tali persone o di loro diritti od obblighi nell'ambito del trust.
Le clausole attributive di competenza sono nulle se contrastano con le disposizioni degli articoli 13 e 17 o derogano alla competenza esclusiva attribuita ai giudici dall'articolo 22.
Le clausole o le disposizioni dell'atto costitutivo di un trust attributive di competenza sono nulle se contrastano con le disposizioni degli articoli 13 e 17 o derogano alla competenza esclusiva attribuita ai giudici dall'articolo 22.
(Emendamento 28)
Articolo 35, primo comma
La competenza territoriale è determinata dal domicilio della parte contro cui si chiede l'esecuzione ovvero dal luogo dell'esecuzione.
La competenza territoriale è determinata dal domicilio della parte contro cui si chiede l'esecuzione ovvero dal luogo dell'esecuzione.
(Emendamento 29)
Articolo 54
Gli atti pubblici formati in uno Stato membro sono riconosciuti con pieno diritto negli altri Stati membri nel rispetto dell'ordinamento giuridico del paese destinatario.
Gli atti pubblici formati ed aventi efficacia esecutiva in uno Stato membro sono, su istanza di parte, dichiarati esecutivi in un altro Stato membro con la procedura di cui agli articoli da 34 a 49. Il giudice davanti al quale è proposto ricorso ai sensi dell'articolo 39 o dell'articolo 40, nega o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l'esecuzione dell'atto pubblico è contraria all'ordine pubblico dello Stato richiesto.
L'atto prodotto deve presentare ogni requisito di autenticità stabilito dalla legge dello Stato d'origine.
Si applicano, per quanto occorra, le disposizioni della sezione 3 del capo III.
L'autorità competente di uno Stato membro presso la quale è stato formato o registrato l'atto pubblico rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un attestato redatto conformemente al formulario di cui all'allegato VI.
Gli atti pubblici aventi efficacia esecutiva in uno Stato membro sono, su istanza di parte, dichiarati esecutivi in un altro Stato membro con la procedura di cui agli articoli da 34 a 49. Il giudice davanti al quale è proposto ricorso ai sensi dell'articolo 39 o dell'articolo 40, nega o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l'esecuzione dell'atto pubblico è contraria all'ordine pubblico dello Stato richiesto.
L'atto prodotto deve presentare ogni requisito di autenticità stabilito dalla legge dello Stato d'origine.
Si applicano, per quanto occorra, le disposizioni della sezione 3 del capo III.
L'autorità competente o il competente notaio di uno Stato membro presso il quale è stato formato o registrato l'atto pubblico rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un attestato redatto conformemente al formulario di cui all'allegato VI.
(Emendamento 41)
Articolo 55 bis (nuovo)
Articolo 55 bis
Una soluzione raggiunta in virtù di un sistema alternativo di soluzione delle controversie approvato dalla Commissione è esecutiva alle stesse condizioni degli atti pubblici.
(Emendamento 30)
Articolo 57, comma unico bis (nuovo)
Per stabilire se un trust è domiciliato nel territorio di uno Stato membro i cui giudici siano stati aditi, il giudice applica le sue norme di diritto internazionale privato.
(Emendamento 31)
Articolo 65
Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione del regolamento stesso. Tale relazione è corredata, se del caso, di opportune proposte di modifica.
Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione del regolamento stesso tenendo conto in particolare dei suoi effetti sulle piccole e medie imprese e sui consumatori . Tale relazione è corredata, se del caso, di opportune proposte di modifica.
(Emendamento 32)
Articolo 67
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
(Emendamento 33)
Allegato II
I giudici o le autorità competenti dinanzi alle quali devono essere proposte le istanze di cui all'articolo 35 sono le seguenti:
I giudici, i notai o le autorità competenti dinanzi alle quali devono essere proposte le istanze di cui all'articolo 35 sono le seguenti:
(Emendamento 34)
Allegato VI, punto 3
   3. Autorità che ha autenticato l'atto
   3.1. Autorità intervenuta nella formazione dell'atto pubblico (se del caso)
   3.1.1. Nome e titolo dell'autorità
   3.1.2. -Sede dell'autorità
   3. Notaio o autorità che ha autenticato l'atto
   3.1. Notaio o autorità intervenuta nella formazione dell'atto pubblico (se del caso)
   3.1.1. Nome e titolo del notaio o dell'autorità
   3.1.2. -Sede dell'autorità
   3.2. Autorità che ha registrato l'atto pubblico (se del caso)
   3.2.1. Tipo di autorità
   3.2.2. Sede dell'autorità
   3.2. Autorità che ha registrato l'atto pubblico (se del caso)
   3.2.1. Tipo di autorità
   3.2.2. Sede del notaio o dell'autorità

(1) GU C 376 E del 28.12.1999, pag. 1.


Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale nonché il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (COM(1999) 348 - C5-0169/1999 - 1999/0154(CNS) )

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

-  vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(1999) 348 )(1) ,

-  visti gli articoli 61, lettera c) e 67 del trattato CE,

-  consultato dal Consiglio (C5-0169/1999 ),

-  visto l'articolo 67 del suo regolamento,

-  visti la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno e il parere della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0253/2000 ),

1.  approva la proposta della Commissione così emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede l'apertura della procedura di conciliazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5.  chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

6.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 376 E del 28.12.1999, pag. 1.

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